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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/12/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
UC PP, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3333/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. CARMELO SERGI;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di
; Controparte_1
-resistente contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
, premettendo di aver lavorato alle dipendenze dell'
[...] CP_2 convenuta sino alla data del suo pensionamento, avvenuta il 31.12.2020,
e di aver prestato la propria attività lavorativa nel periodo intercorrente tra l'01.05.2016 ed il 31.12.2020, con la qualifica di
Coadiutore amministrativo, presso l'ufficio SISP – Vaccinazioni di
Polistena, osservando un orario di lavoro di 6 ore nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì (dalle ore 08,00 alle ore 14,00) e di 9 ore nelle giornate di martedì e giovedì (dalle 08,00 alle 14,00 e dalle
14,30 alle 17,30), ma di non aver, in tale lasso temporale, ricevuto pagina1 di 5
i buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, così come riconosciutigli dall'art. 29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 07.04.1999, modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, nonché dall' art. 27 del CCNL relativo al triennio 2016-2018, e dall' art. 43 del CCNL periodo 2019- 2021.
Ha, altresì, evidenziato che la resistente concludeva in data
03.04.2023 un accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative, con il quale, dando atto della mancata erogazione ai dipendenti dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, si impegnava a provvedere entro il 30.06.2023 all'erogazione degli stessi per il periodo da maggio 2016 a dicembre 2022 a favore dei propri dipendenti, compreso il personale turnista h/12 e h/24, ferma restando la verifica delle giornate di presenza in servizio dei dipendenti risultanti dalla banca dati esistente presso l' dell' . Parte_2 Controparte_1
Ha aggiunto che, con delibera n. 397 del 20.04.2023, il
[...]
, pur riportandosi al testo del predetto accordo, Parte_3 precisava inopinatamente che si sarebbe proceduto a contabilizzare il numero massimo di buoni pasto mensili erogabili, pari ad 8, “fermo
l'orario minimo dovuto comprensivo del tempo per la pausa e
l'accertamento dell'effettiva presenza in servizio”, senza alcuna indicazione, peraltro, del numero di ore da intendersi quale “orario minimo”.
Ha, inoltre, rappresentato che, in assenza di una determinazione contenuta nella delibera circa il valore economico di ciascun buono pasto, fosse necessario far riferimento all'art. 29, comma 4, CCNL del
20.09.2001, secondo il quale il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare lire 10.000 (euro
5,16), di cui lire 2.000 (euro 1,03) a carico del dipendente.
Ha chiesto, pertanto, la condanna dell' convenuta al CP_2 risarcimento del danno pari all'equivalente economico dei buoni pasto dovuti e non erogati, in misura pari ad euro 1.387,68, in applicazione dell'accordo sindacale del 03.04.2023, che prevedeva l'erogazione dello stesso a fronte dello svolgimento di una giornata lavorativa di pagina2 di 5
almeno 6 ore, ovvero, in via subordinata, pari ad euro 1.342,25, in applicazione del CCNL di riferimento ed il regolamento aziendale sui buoni pasto, con il quale era stato riconosciuto il diritto al buono pasto unicamente a fronte di giornate lavorative eccedenti le 6 ore.
1.1.- Pur correttamente evocata in giudizio, l' Controparte_1 non si è costituita, e se ne è dichiarata la contumacia.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato.
3.- Si premette che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. 66/2003
“Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità
e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono
e ripetitivo”.
L'uso del verbo “eccedere” implica l'esclusione dal diritto alla pausa pranzo, qualora la giornata lavorativa sia di sei ore esatte, dovendo necessariamente eccedere detto limite, da ritenersi, però quale limite minimo di tutela, potendo la contrattazione collettiva prevedere condizioni di maggior favore per i lavoratori.
Peraltro, nel caso di specie, l'art. 27, comma 4, CCNL Comparto sanità pubblica 2016-2018 costituisce estrinsecazione dell'art. 8 D.Lgs.
66/2003, prevedendo che “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto
(...). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'azienda
o ente nella città, alla dimensione della città (...)”.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'accordo quadro di intenti per la definizione della erogazione dei buoni pasto per i
Cont dipendenti dell' di e riferita al periodo maggio Controparte_1
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2016 – dicembre 2022, concluso in data 03.04.2023 e depositato unitamente al ricorso introduttivo, non contempla un'ipotesi di maggior favore sotto il profilo del numero di ore di lavoro giornaliere necessarie per poter usufruire del diritto alla pausa pranzo e, per conseguenza, del diritto all'erogazione del buono pasto.
Con il regolamento aziendale dell'11.03.2016 del servizio sostitutivo di mensa, approvato con deliberazione della Gestione Commissariale
Straordinaria n. 44 dell'01.03.2016 e depositato unitamente al ricorso introduttivo, è stato previsto al punto n. 2, concernente le “Modalità di fruizione del buono pasto”, il diritto al servizio sostitutivo di mensa in favore di tutti i dipendenti che “osservino nella singola giornata lavorativa un orario di lavoro dalla durata di almeno sette ore effettive ricomprendente sia l'arco antimeridiano che pomeridiano della giornata stessa con l'intervallo della pausa mensa non superiore ad un'ora e non inferiore a trenta minuti , nella fascia oraria che va dalle 13,00 alle 15,00”, contenendo, pertanto, una prescrizione in contrasto con il quadro normativo richiamato, nella parte in cui richiede, ai fini del sorgere del diritto al buono pasto, un orario di lavoro della durata di almeno sette ore effettive, con un intervallo della pausa mensa, comunque, non superiore ad un'ora.
Il regolamento deve, pertanto, essere disapplicato, in quanto in contrasto con la disciplina normativa, di cui all'art. 8 D.Lgs. 66/2003
e con il contratto collettivo di riferimento.
4.- Alla luce delle predette considerazioni, nell'ipotesi di specie deve ritenersi, quindi, sussistente il diritto all'erogazione del buono pasto con riferimento ad ogni giornata lavorativa eccedente le sei ore, così come individuate nei cartellini marcatempo depositati unitamente all'atto introduttivo, e, pertanto, nella misura di 325 buoni pasto per il periodo ricompreso tra il maggio del 2016 ed il dicembre del
2020.
Tenuto conto degli orari giornalieri lavorati eccedenti le sei ore, così come riportati sui cartellini mensili, depositati dalla ricorrente, e considerata la circostanza che, secondo l'art. 29, comma pagina4 di 5
4, CCNL Comparto sanità del 20.09.2001, il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare lire 10.000 (euro
5,16), di cui lire 2.000 (euro 1,03) a carico del dipendente, con disposizione ripresa dal regolamento interno dell'11.03.2016, può concludersi che la ricorrente ha diritto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per la mancata erogazione di buoni pasto nel periodo compreso tra maggio 2016 e maggio 2022, del complessivo importo di euro 1.342,25, corrispondenti a 325 buoni pasto, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale, come per legge, dalla maturazione all'effettiva soddisfazione.
5.- Atteso il sostanziale accoglimento della domanda, le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate Controparte_1 come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta.
P Q M
CONDANNA l' al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente del complessivo importo di euro 1.342,25, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale;
PONE in capo all' le spese del presente giudizio Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 1.030,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% su tale ultimo importo per spese generali, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 04/12/2025
Il giudice
UC PP
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