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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/11/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 395/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 24.11.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, è comparsa per la parte ricorrente l'Avv. ANNA IA RIVA.
Fino ad ore 12,40 nessuno compare per la parte convenuta, nonostante la regolare notifica del verbale di ammissione dell'interrogatorio formale.
Il Giudice, invita la parte ricorrente alla discussione.
L'Avv. RIVA si riporta ai propri atti e precisa che, rispetto alla domanda di pagamento delle ferie non godute e dei permessi, i giorni si desumono dall'ultima busta paga emessa, depositata il 13.11.2025, cui vanno aggiunti i ratei maturati dopo la predetta mensilità (da novembre 2024 a febbraio 2025).
Il procuratore attoreo dichiara che non presenzierà alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., come da dispositivo, con contestuale redazione della motivazione in fatto ed in diritto.
Il Giudice Federica Trovò REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 395/2025, avente per oggetto “spettanze retributive”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. ANNA Parte_1 C.F._1
IA RIVA, parte ricorrente;
CONTRO
c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta, contumace.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 26.6.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, la società
[...]
allegando di avere lavorato alle dipendenze della Controparte_1
stessa, in qualità di operaio, inquadrato al 5° livello CCNL Artigiani Metalmeccanici, dal
21.11.2022 al 20.2.2025, quando ha rassegnato le dimissioni, a causa del mancato pagamento delle retribuzioni a far tempo già dal mese di novembre 2024.
Il ricorrente ha lamentato di essere rimasto creditore della convenuta, alla cessazione del rapporto di lavoro, dell'importo complessivo lordo di € 13.005,85, di cui € 9.870,43 a titolo di retribuzioni arretrate e spettanze di fine lavoro e € 3.135,42 a titolo di T.F.R., come da prospetto riassuntivo redatto dall'Ufficio Vertenze Cisl di Lecco.
2 Avendo tentato inutilmente di ottenere il pagamento di tali somme in via stragiudiziale,
[...]
ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“In via principale: Condannarsi la società Controparte_1
sede legale in INTROBIO (LC), via Fumagalli n. 5 e sede operativa in CIVATE (LC), via
[...]
Fiume n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig.
[...] della somma complessiva lorda di € 13.005,85=, di cui € 3.135,42= a titolo di Parte_1
T.F.R., per le causali tutte di cui alle premesse del presente atto o quella maggiore o minore somma che
risultasse del caso. Con gli interessi di legge dalla data di maturazione del credito al saldo. Con
determinazione del maggior danno subito dalla lavoratrice per la diminuzione del valore del suo
credito con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari di causa. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”
All'udienza del 10.11.2025 nessuno è comparso per la società convenuta, sicché ne è stata dichiarata la contumacia, stante la regolare notificazione del ricorso.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta. È stato inoltre ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta, come richiesto dalla difesa attorea.
Su richiesta del Giudice è stata prodotta dalla parte ricorrente l'ultima busta paga consegnata al lavoratore.
All'odierna udienza nessuno è comparso per rendere l'interrogatorio formale e la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La causa è stata quindi discussa dalla parte ricorrente e decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
2. Il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle spettanze retributive risulta corroborato dalle risultanze documentali, nonché dal comportamento processuale della convenuta, la cui contumacia si presta ad essere valutata sfavorevolmente ai sensi dell'art. 116, secondo comma,
c.p.c..
Come emerge dal contratto (doc. 1 attoreo), dalla Certificazione Unica 2025 per l'anno 2024
(doc. 3 attoreo) e dalla busta paga di ottobre 2024 prodotta dalla difesa attorea in data Par 13.11.2025, è stato assunto dalla società convenuta in data Parte_1
21.11.2022, con contratto dapprima a tempo determinato e poi indeterminato. Risultano altresì documentate le dimissioni del ricorrente, con decorrenza dal 21.2.2025, come da modulo di recesso prodotto sub doc. 2 attoreo.
Il ricorrente ha allegato di non avere ricevuto il pagamento della retribuzione dei mesi di novembre, dicembre e tredicesima mensilità dell'anno 2024, nonché dei mesi di gennaio,
3 febbraio e tredicesima mensilità dell'anno 2025, oltre che delle ferie e dei permessi maturati e non goduti. Il lavoratore ha lamentato inoltre di non avere percepito l'indennità sostituiva del preavviso, conseguente a dimissioni per giusta causa e nemmeno il TFR.
In sede di interrogatorio libero reso all'udienza del 10.11.2025, ha Parte_1
dichiarato: “l'ultima busta paga che ho ricevuto è quella di ottobre [n.d.r. 2024]”.
Dai conteggi allegati al ricorso e dalla busta paga di ottobre 2024, si evincono gli importi lordi dovuti per i mesi di novembre 2024 (€ 1.566,79), dicembre 2024 (€ 1.698,22), tredicesima mensilità 2024 (€ 1.632,29), gennaio 2025 (€ 1.710,92), febbraio 2025 (€ 1.056,75), rateo di tredicesima mensilità 2025 (€ 272,05), oltre che per ferie e permessi maturati e non goduti.
La domanda di pagamento per il trattamento di fine rapporto corrisponde all'importo recato nella Certificazione Unica 2025, relativa all'anno 2024, recante la quota di TFR accantonata al
31.12.2024 (doc. 3 attoreo), cui si aggiunge il TFR spettante per il 2025, calcolato al 20.2.2025.
2.1. Premesso che il creditore che agisce per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (sent. Cass. SU n. 13533/2001), occorre considerare che nel caso di specie il datore di lavoro, non essendosi costituito in giudizio, non ha allegato né provato di avere eventualmente corrisposto le somme necessarie per estinguere il proprio debito, né ha introdotto in giudizio elementi che scalfiscano la correttezza dei conteggi.
Non da ultimo, la mancata presentazione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, nonostante la regolare notifica del verbale che ha ammesso detto incombente, implica che i fatti dedotti dalla parte ricorrente (già corroborati dalle predette emergenze processuali), possono essere ritenuti come ammessi dal giudice (art. 232 c.p.c.).
2.2. Il ricorrente ha allegato di avere rassegnato le dimissioni, a decorrere dal 21.2.2025, per giusta causa, consistita nel mancato pagamento di alcune mensilità (cfr. copia modulo recesso rapporto di lavoro, sub doc. n. 2 attoreo).
Il reiterato mancato pagamento di voci retributive (nel caso di specie, ben quattro mensilità), in mancanza peraltro di giustificazioni addotte dal datore di lavoro rispetto al proprio
4 inadempimento, rappresenta un'indiscussa causa di dimissioni, esonerando il lavoratore dall'obbligo di preavviso (sent. Cass. n. 5147/1998).
Spetta pertanto al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso (sentt. Cass. nn. 13782/2001,
13060/2003), che nel caso di specie viene rapportata a venti giorni di calendario, come stabilito dall'art. 66 CCNL di settore, sulla base del livello di inquadramento e dell'anzianità lavorativa del dipendente (doc. n. 5 attoreo) e pari a € 1.178,88.
La società va pertanto condannata a corrispondere al ricorrente l'importo lordo di € 13.005,85, di cui € 3.135,42 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della domanda accolta e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
, per spettanze retributive, l'importo lordo di € 13.005,85, di cui di cui € Parte_1
3.135,42 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
condanna rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio, che liquida in € 2.300,00 per compensi professionali, €
[...]
118,50 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 24 novembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
5
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 395/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 24.11.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, è comparsa per la parte ricorrente l'Avv. ANNA IA RIVA.
Fino ad ore 12,40 nessuno compare per la parte convenuta, nonostante la regolare notifica del verbale di ammissione dell'interrogatorio formale.
Il Giudice, invita la parte ricorrente alla discussione.
L'Avv. RIVA si riporta ai propri atti e precisa che, rispetto alla domanda di pagamento delle ferie non godute e dei permessi, i giorni si desumono dall'ultima busta paga emessa, depositata il 13.11.2025, cui vanno aggiunti i ratei maturati dopo la predetta mensilità (da novembre 2024 a febbraio 2025).
Il procuratore attoreo dichiara che non presenzierà alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., come da dispositivo, con contestuale redazione della motivazione in fatto ed in diritto.
Il Giudice Federica Trovò REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 395/2025, avente per oggetto “spettanze retributive”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. ANNA Parte_1 C.F._1
IA RIVA, parte ricorrente;
CONTRO
c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta, contumace.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 26.6.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, la società
[...]
allegando di avere lavorato alle dipendenze della Controparte_1
stessa, in qualità di operaio, inquadrato al 5° livello CCNL Artigiani Metalmeccanici, dal
21.11.2022 al 20.2.2025, quando ha rassegnato le dimissioni, a causa del mancato pagamento delle retribuzioni a far tempo già dal mese di novembre 2024.
Il ricorrente ha lamentato di essere rimasto creditore della convenuta, alla cessazione del rapporto di lavoro, dell'importo complessivo lordo di € 13.005,85, di cui € 9.870,43 a titolo di retribuzioni arretrate e spettanze di fine lavoro e € 3.135,42 a titolo di T.F.R., come da prospetto riassuntivo redatto dall'Ufficio Vertenze Cisl di Lecco.
2 Avendo tentato inutilmente di ottenere il pagamento di tali somme in via stragiudiziale,
[...]
ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“In via principale: Condannarsi la società Controparte_1
sede legale in INTROBIO (LC), via Fumagalli n. 5 e sede operativa in CIVATE (LC), via
[...]
Fiume n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig.
[...] della somma complessiva lorda di € 13.005,85=, di cui € 3.135,42= a titolo di Parte_1
T.F.R., per le causali tutte di cui alle premesse del presente atto o quella maggiore o minore somma che
risultasse del caso. Con gli interessi di legge dalla data di maturazione del credito al saldo. Con
determinazione del maggior danno subito dalla lavoratrice per la diminuzione del valore del suo
credito con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari di causa. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”
All'udienza del 10.11.2025 nessuno è comparso per la società convenuta, sicché ne è stata dichiarata la contumacia, stante la regolare notificazione del ricorso.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta. È stato inoltre ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta, come richiesto dalla difesa attorea.
Su richiesta del Giudice è stata prodotta dalla parte ricorrente l'ultima busta paga consegnata al lavoratore.
All'odierna udienza nessuno è comparso per rendere l'interrogatorio formale e la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La causa è stata quindi discussa dalla parte ricorrente e decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
2. Il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle spettanze retributive risulta corroborato dalle risultanze documentali, nonché dal comportamento processuale della convenuta, la cui contumacia si presta ad essere valutata sfavorevolmente ai sensi dell'art. 116, secondo comma,
c.p.c..
Come emerge dal contratto (doc. 1 attoreo), dalla Certificazione Unica 2025 per l'anno 2024
(doc. 3 attoreo) e dalla busta paga di ottobre 2024 prodotta dalla difesa attorea in data Par 13.11.2025, è stato assunto dalla società convenuta in data Parte_1
21.11.2022, con contratto dapprima a tempo determinato e poi indeterminato. Risultano altresì documentate le dimissioni del ricorrente, con decorrenza dal 21.2.2025, come da modulo di recesso prodotto sub doc. 2 attoreo.
Il ricorrente ha allegato di non avere ricevuto il pagamento della retribuzione dei mesi di novembre, dicembre e tredicesima mensilità dell'anno 2024, nonché dei mesi di gennaio,
3 febbraio e tredicesima mensilità dell'anno 2025, oltre che delle ferie e dei permessi maturati e non goduti. Il lavoratore ha lamentato inoltre di non avere percepito l'indennità sostituiva del preavviso, conseguente a dimissioni per giusta causa e nemmeno il TFR.
In sede di interrogatorio libero reso all'udienza del 10.11.2025, ha Parte_1
dichiarato: “l'ultima busta paga che ho ricevuto è quella di ottobre [n.d.r. 2024]”.
Dai conteggi allegati al ricorso e dalla busta paga di ottobre 2024, si evincono gli importi lordi dovuti per i mesi di novembre 2024 (€ 1.566,79), dicembre 2024 (€ 1.698,22), tredicesima mensilità 2024 (€ 1.632,29), gennaio 2025 (€ 1.710,92), febbraio 2025 (€ 1.056,75), rateo di tredicesima mensilità 2025 (€ 272,05), oltre che per ferie e permessi maturati e non goduti.
La domanda di pagamento per il trattamento di fine rapporto corrisponde all'importo recato nella Certificazione Unica 2025, relativa all'anno 2024, recante la quota di TFR accantonata al
31.12.2024 (doc. 3 attoreo), cui si aggiunge il TFR spettante per il 2025, calcolato al 20.2.2025.
2.1. Premesso che il creditore che agisce per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (sent. Cass. SU n. 13533/2001), occorre considerare che nel caso di specie il datore di lavoro, non essendosi costituito in giudizio, non ha allegato né provato di avere eventualmente corrisposto le somme necessarie per estinguere il proprio debito, né ha introdotto in giudizio elementi che scalfiscano la correttezza dei conteggi.
Non da ultimo, la mancata presentazione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, nonostante la regolare notifica del verbale che ha ammesso detto incombente, implica che i fatti dedotti dalla parte ricorrente (già corroborati dalle predette emergenze processuali), possono essere ritenuti come ammessi dal giudice (art. 232 c.p.c.).
2.2. Il ricorrente ha allegato di avere rassegnato le dimissioni, a decorrere dal 21.2.2025, per giusta causa, consistita nel mancato pagamento di alcune mensilità (cfr. copia modulo recesso rapporto di lavoro, sub doc. n. 2 attoreo).
Il reiterato mancato pagamento di voci retributive (nel caso di specie, ben quattro mensilità), in mancanza peraltro di giustificazioni addotte dal datore di lavoro rispetto al proprio
4 inadempimento, rappresenta un'indiscussa causa di dimissioni, esonerando il lavoratore dall'obbligo di preavviso (sent. Cass. n. 5147/1998).
Spetta pertanto al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso (sentt. Cass. nn. 13782/2001,
13060/2003), che nel caso di specie viene rapportata a venti giorni di calendario, come stabilito dall'art. 66 CCNL di settore, sulla base del livello di inquadramento e dell'anzianità lavorativa del dipendente (doc. n. 5 attoreo) e pari a € 1.178,88.
La società va pertanto condannata a corrispondere al ricorrente l'importo lordo di € 13.005,85, di cui € 3.135,42 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della domanda accolta e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
, per spettanze retributive, l'importo lordo di € 13.005,85, di cui di cui € Parte_1
3.135,42 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
condanna rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese del giudizio, che liquida in € 2.300,00 per compensi professionali, €
[...]
118,50 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 24 novembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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