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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/05/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1608/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1608/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 15 maggio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. ASIRELLI MOIRA per parte ricorrente Parte_2
per parte resistente l'avv. BUZZONI STEFANIA.
[...] CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa.
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1608/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ASIRELLI MOIRA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. BUZZONI STEFANIA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte, premesso di aver lavorato per decine di anni quale commessa di supermercato, in vari reparti e di aver contratto patologie a livello lombare, lamentava pagina 2 di 6 che avesse respinto la richiesta di provvidenze in relazione a detta patologia, CP_1
assumendo la non riconducibilità della stessa ad una origine professionale.
Chiedeva dunque il riconoscimento di postumi indennizzabili che, uniti a pregresso riconoscimento del 17%, condurrebbero ad un complessivo grado pari al
22%, con i relativi accessori e vittoria di spese.
L' costituitosi, resisteva alla domanda. CP_1
Il ricorso merita di essere accolto in parte per le seguenti ragioni:
1. Dalle risultanze di causa sono emerse in maniera complete le mansioni svolte dalla ricorrente nel corso della sua vita lavorativa e le condizioni in cui operava.
In particolare, la testimonianza resa in corso di giudizio ha confermato come dette mansioni si estrinsecassero in concreto, quali gli elementi ripetitivi, quali gli sforzi necessari per il loro svolgimento (cfr., teste – ud. 8.10.2024: «Nel corso Tes_1
degli anni, soprattutto in passato la movimentazione dei carichi era manuale. Mi riferisco in particolare alle farine, nonché al tutto il materiale che serviva, che arriva con bancali. dunque, le varie scatole di ingredienti dovevano essere prese, aperte e tutto era fatto manualmente dagli addetti. Le scatole da “sbancalare” possono andare dai 5 kg fino anche a 10 kg dipendeva dal contenuto e dagli ordini. Preciso che i bancali arrivavano una volta al giorno, almeno, adesso anche con una frequenza maggiore. […]. Nel reparto generi vari, ma anche in altri, la ricorrente si è occupata, come ho fatto io, dell'allestimento e sistemazione degli scaffali del supermercato.
Ovviamente la movimentazione era manuale e spesso vi erano articoli molto pesanti, come grandi elettrodomestici, oppure bottiglie di liquidi, la mansione costringeva ovviamente ad abbassarsi e alzarsi continuamente e a movimentare sempre i bancali in ogni reparto. […]. L'addetto alle casse, soprattutto in passato, comportava una movimentazione manuale di tutti gli articoli che erano acquistati dal cliente e in passato anche gli articoli più pesanti, di cui adesso abbiamo i codici, dovevano passare per la cassa»; teste – ud. 8.10.2024: «la ricorrente a volte andava alle casse Tes_2
pagina 3 di 6 veloci, che impongono all'addetto di stare in piedi e poi di raccogliere tutti i carrelli dalle casse»; teste – ud. 8.10.2024: «Prima di iniziare la preparazione vera e Tes_3
proprio, in tutti i casi vi è la necessità di movimentare articoli pesanti quali le farine e altri, che ovviamente non arrivano in sacchettini, ma devono essere tolte dalle confezioni industriali che arrivano in bancali, dunque hanno pesi che raggiungono anche i 10 kg e più, così come gli articoli surgelati. Per i surgelati, ad esempio, essendo collocati nelle stanze apposite, spesso per essere presi è necessario spostare altri alimenti e dunque prolungare la permanenza all'interno del congelatore. […]. Le impastatrici si svuotano manualmente, molto faticosa è la pulizia dei macchinari. Per
l'allestimento degli scaffali certamente il bancale è movimentato con il macchinario elettrico, ma va sbancalato manualmente e spesso il bancale non ha il medesimo ordine di allestimento, dunque per prendere le confezioni che servono, è necessario spostare quelle sopra e poi rimetterle e ricompattare il bancale. alcune confezioni sono pesanti, come le acque o i detersivi, i vini, olio ecc… In generale anche gli articoli più leggeri se confezionati in molti pacchi poi sono pesanti da movimentare. La cassa è un lavoro che sembra leggero, ma in realtà essendo manuale e ripetitivo in serie senza pause costringe continuamente a movimentare i singoli prodotti che il cliente ha acquistato»).
2. Sul punto, poi, la consulenza tecnica espletata ha confermato la sussistenza in capo alla ricorrente di una percentuale di danno biologico permanente correlato all'attività lavorativa, in quanto, «L'odierna ricorrente, Signora cinquantanove Parte_1
anni il prossimo 15 aprile, dipendente Coop da oltre trent'anni, ha sviluppato una discopatia lombare, come tale multifattoriale e nondimeno plausibilmente correlata al sovraccarico biomeccanico a carico del rachide lombare stesso per quanto sinora dimostrato (mancando la presunzione di legge) di origine tecnopatica».
Il consulente, poi, è pervenuto alla conclusione che siamo in presenza di «una menomazione artropatica muscolo-scheletrica pari al 2%, avendo riguardo alla contenuta disfunzionalità della cerniera lombo-sacrale».
pagina 4 di 6 In definitiva, a parere del consulente «Secondo criterio clinico la complessiva percentuale menomativa, ottenuta sommando scalarmente cioè la precedente quota del 17% già riconosciuta dall' alla presente del 2%, è pari al 18% (diciotto per CP_1
cento)».
L'accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame del caso e adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il consulente preso in considerazione ogni aspetto rilevante del quadro clinico della parte ricorrente e avendo motivato in maniera approfondita le conclusioni cui è giunto, anche nel contraddittorio con i CTP.
Deve allora riconoscersi il diritto della parte ricorrente a percepire la provvidenza da malattia professionale a carico dell' fin dal primo giorno del CP_1
mese successivo a quello della proposizione della denuncia, nella misura complessiva del 18%, con gli interessi legali a decorrere dalla scadenza di legge, in quanto, come detto, il consulente ha effettivamente accertato come il tipo di patologie riscontrante si ponga in stretta e diretta correlazione con le mansioni svolte dalla ricorrente per molti anni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. CTU liquidata a parte.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 c.p.c.
a) Il giudice accoglie in parte il ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la provvidenza per malattia professionale complessiva del 18% (in forza dell'aggiunta di discopatia lombare, pari al 2%) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di proposizione della domanda, condanna l' al CP_1
pagamento di quanto dovuto a tal titolo con interessi con decorrenza dal 121° giorno dalla domanda al saldo;
pagina 5 di 6 b) Condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.400,00 per CP_1
onorari, euro 43,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CAP, da attribuirsi al procuratore antistatario, ove richiesto in atti. CTU liquidata a parte.
Bologna il 15/05/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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