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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3579/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi e rappresentati dall'Avv. VISENTIN MARTA, presso la C.F._2
stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“c h i e d o n o che il Tribunale voglia autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di
mensa alle condizioni tutte specificate nel ricorso 5 agosto 2025, a cui in toto si riportano, con ogni consequenziale statuizione anche ai fini delle annotazioni nei Registri di Stato
Civile.
Spese compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.08.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 18.05.2023 a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 23, Parte I, anno 2023, del Comune di Mira;
che da tale unione nascevano i figli minori in data 26.8.2022 e in data 05.10.2023; che gli stessi Persona_1 Persona_2
ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in Mira (Ve), via Largo Benedetto
Marcello n. 5 int. 2.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 12.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 11.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis.51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. Si autorizza i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa.
2. I figli e vengono affidati in via condivisa ai genitori e avranno Persona_1 Persona_2
collocazione prevalente e residenza presso la casa della mamma. Salvo diversi accordi che le parti avessero a raggiungere, essi staranno con il padre, compatibilmente con i suoi turni lavorativi: - (fine settimana) a fine settimana alternati, il sabato e/o la domenica, in base ai turni lavorativi, prelevandoli e riaccompagnandoli a casa della mamma negli orari da concordarsi tra i genitori;
il sig. comunicherà alla la domenica della settimana Pt_2 Pt_1
precedente, se nel week end successivo starà o meno con i figli. Nel caso in cui, per ragioni di lavoro, il padre fosse impossibilitato a stare con i figli durante il fine settimana spettantegli, egli potrà recuperare i giorni mancanti durante la settimana;
- (infrasettimanalmente) tutto giorno di riposo del sig. dal pomeriggio o dalla sera Pt_2
del giorno prima (con pernottamento notturno), prelevandoli da casa della madre o all'asilo o a scuola -se è compatibile con il suo turno di lavoro-, sino alle ore 21,00 quando i bambini verranno accompagnati dal padre a casa della madre;
- un altro pomeriggio dalle ore 16,00 alle 20,30 se il padre lavora la mattina del giorno successivo, oppure dalle 16,00 sino alla mattina successiva se il papà non lavora il mattino dopo;
- nella settimana in cui il padre non sta con i figli il sabato o la domenica, un altro pomeriggio, con possibile pernottamento sino al giorno successivo, se compatibile con i suoi turni lavorativi, andando a prenderli a casa della mamma oppure, se li tiene il pomeriggio, andandoli a prendere all'asilo e, in futuro, a scuola ovvero, durante i periodi di non frequentazione scolastica, a casa della mamma o al centro estivo.
In ogni caso il sig. comunicherà alla sig.ra entro la domenica precedente Pt_2 Pt_1
quale è il suo giorno di riposo, in cui terrà i figli tutto il giorno compresa la notte, e nonché la/le altra/e mezza/e giornata/e in cui starà con i figli nella successiva settimana.
- (vacanze natalizie) I figli trascorreranno (ad anni alterni) con un genitore la vigilia del
Natale e con l'altro genitore il giorno di Natale dalle 09,00. Il genitore che avrà trascorso con i figli il giorno di Natale starà, poi, con i figli l'ultimo dell'anno mentre staranno con l'altro genitore dalle ore 09,00 del giorno di capodanno. Durante le vacanze di Natale, se entrambi i genitori lavorano, si osserverà il regime di frequentazione ordinario salvo che uno dei due possa avere più giorni consecutivi di ferie nel qual caso starà con i figli anche cinque consecutivi, salva la regolamentazione su riportata delle festività di Natale (Natale e Vigilia)
e ultimo dell'anno e capodanno. Se entrambi possono avere più di giorni consecutivi di ferie durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, i figli resteranno con uno dal giorno di
Natale alle ore 09,00 del giorno di capodanno e con l'altro dalle 09,00 del giorno di capodanno alle ore 21,00 del giorno dell'Epifania.
- (vacanze pasquali) e trascorreranno, ad anni alterni, con ciascuno Persona_3 Persona_2
dei genitori, il giorno di Pasqua con l'uno e il giorno di pasquetta con l'altro dalle ore 09,00;
- (vacanze estive) durante il periodo corrispondente alle vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane, anche non continuative.
I genitori si accorderanno, entro la fine del mese di maggio di ciascun anno (eccezionalmente entro la metà di giugno), circa i rispettivi periodi di vacanza. Considerate le età dei figli (che hanno una due anni e l'altro tre anni) -anche se che i bambini sono abituati a dormire da soli con il papà-, i genitori si impegnano a rispettare una certa gradualità nel dare esecuzione alle sopra esposte modalità di frequentazione rispettando i tempi e le capacità di reazione di ciascuno dei figli.
1. bis I coniugi daranno l'autorizzazione acché possa andare a prendere i figli all'asilo/scuola, ai centri estivi, al centro sportivo e in ogni luogo ove questi abbiano, anche occasionalmente a trovarsi, ai nonni paterni e materni e tutti gli zii.
3. A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. corrisponderà alla Parte_2
sig.ra la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), Parte_1
somma nella quale sono compresi anche i buoni pasto per entrambi i figli e la retta dell'Asilo
Nido per Rosa Matilda, somme che dovranno essere versate, anticipatamente, entro il 15° giorno di ciascun mese, mediante bonifico sul conto corrente della sig.ra . Parte_1 Tale importo verrà aggiornato, annualmente, in proporzione alla variazione dell'indice accertato dall'ISTAT a partire dall'anno successivo all'udienza di comparizione dei coniugi avanti all'intestato Tribunale. Le parti convengono che l'Assegno Unico Universale per entrambi i figli spetti integralmente alla madre e che alla stessa spettino anche eventuali anche altri bonus/contributi assistenziali per i figli erogati dallo Stato o altri Enti pubblici;
le detrazioni per le spese straordinarie detraibili, invece, saranno divise al 50% tra i genitori se in tale proporzione sono state effettivamente sostenute dai genitori.
4. Resteranno per giusta metà di ciascuno dei genitori le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, ricreative e comunque di ogni altra natura da sostenere nell'interesse dei figli e per la cui disciplina le parti rimandano in toto al relativo Persona_3 Persona_2
Protocollo del Tribunale di Venezia (eccetto quanto previsto al precedente punto 3 con riferimento alla retta dell'asilo nido privato) che dichiarano di ben conoscere per averne ricevuta copia dal loro difensore.
5. La casa coniugale, con garage, sita Mira (Ve), via Largo Marcello 5 int. 2, catastalmente identificata al Comune di Mira, Fg. 26, mapp. 236, sub 21 (A/3) e sub 19 (cat, C/6), viene assegnata con l'arredo e corredo esistente alla sig.ra affinché vi risieda con i figli. Pt_1
6. I genitori si danno il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio. I genitori si impegnano a gestire insieme il passaporto dei figli minori, che verrà - di volta in volta - consegnato dal genitore che lo detiene a quello che deve recarsi all'estero con i figli, previa comunicazione delle finalità del viaggio, della destinazione e del periodo in cui esso deve essere effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata dal genitore che intende portare i figli all'estero almeno 30 (trenta) giorni prima della partenza programmata.
7. L'autovettura marchio DR modello Evo 4 con targa GH304LM acquistata nel febbraio
2022 resterà nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità della sig.ra . Parte_1 Le rate mensili del finanziamento Findomestic n. 202.208.814.635.83 acceso nel 2022 a nome del sig. per l'acquisto della predetta autovettura intestata alla moglie, Parte_2
verranno tutte integralmente pagate dalla sig.ra Il motociclo marchio Parte_1
Benelli mod. BN 125 targato FL16981, del 2024, attualmente in-testato al resterà Pt_2
nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità di . L'autovettura marchio Parte_1
Renault modello CLIO targata FW105EK resterà nella piena ed esclusiva proprietà e diponibilità del sig. . Parte_2
Ciascuno dei coniugi provvederà a versare il 50% delle rate mensili del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa familiare.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3579/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi e rappresentati dall'Avv. VISENTIN MARTA, presso la C.F._2
stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“c h i e d o n o che il Tribunale voglia autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di
mensa alle condizioni tutte specificate nel ricorso 5 agosto 2025, a cui in toto si riportano, con ogni consequenziale statuizione anche ai fini delle annotazioni nei Registri di Stato
Civile.
Spese compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.08.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 18.05.2023 a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 23, Parte I, anno 2023, del Comune di Mira;
che da tale unione nascevano i figli minori in data 26.8.2022 e in data 05.10.2023; che gli stessi Persona_1 Persona_2
ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in Mira (Ve), via Largo Benedetto
Marcello n. 5 int. 2.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 12.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 11.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis.51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. Si autorizza i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa.
2. I figli e vengono affidati in via condivisa ai genitori e avranno Persona_1 Persona_2
collocazione prevalente e residenza presso la casa della mamma. Salvo diversi accordi che le parti avessero a raggiungere, essi staranno con il padre, compatibilmente con i suoi turni lavorativi: - (fine settimana) a fine settimana alternati, il sabato e/o la domenica, in base ai turni lavorativi, prelevandoli e riaccompagnandoli a casa della mamma negli orari da concordarsi tra i genitori;
il sig. comunicherà alla la domenica della settimana Pt_2 Pt_1
precedente, se nel week end successivo starà o meno con i figli. Nel caso in cui, per ragioni di lavoro, il padre fosse impossibilitato a stare con i figli durante il fine settimana spettantegli, egli potrà recuperare i giorni mancanti durante la settimana;
- (infrasettimanalmente) tutto giorno di riposo del sig. dal pomeriggio o dalla sera Pt_2
del giorno prima (con pernottamento notturno), prelevandoli da casa della madre o all'asilo o a scuola -se è compatibile con il suo turno di lavoro-, sino alle ore 21,00 quando i bambini verranno accompagnati dal padre a casa della madre;
- un altro pomeriggio dalle ore 16,00 alle 20,30 se il padre lavora la mattina del giorno successivo, oppure dalle 16,00 sino alla mattina successiva se il papà non lavora il mattino dopo;
- nella settimana in cui il padre non sta con i figli il sabato o la domenica, un altro pomeriggio, con possibile pernottamento sino al giorno successivo, se compatibile con i suoi turni lavorativi, andando a prenderli a casa della mamma oppure, se li tiene il pomeriggio, andandoli a prendere all'asilo e, in futuro, a scuola ovvero, durante i periodi di non frequentazione scolastica, a casa della mamma o al centro estivo.
In ogni caso il sig. comunicherà alla sig.ra entro la domenica precedente Pt_2 Pt_1
quale è il suo giorno di riposo, in cui terrà i figli tutto il giorno compresa la notte, e nonché la/le altra/e mezza/e giornata/e in cui starà con i figli nella successiva settimana.
- (vacanze natalizie) I figli trascorreranno (ad anni alterni) con un genitore la vigilia del
Natale e con l'altro genitore il giorno di Natale dalle 09,00. Il genitore che avrà trascorso con i figli il giorno di Natale starà, poi, con i figli l'ultimo dell'anno mentre staranno con l'altro genitore dalle ore 09,00 del giorno di capodanno. Durante le vacanze di Natale, se entrambi i genitori lavorano, si osserverà il regime di frequentazione ordinario salvo che uno dei due possa avere più giorni consecutivi di ferie nel qual caso starà con i figli anche cinque consecutivi, salva la regolamentazione su riportata delle festività di Natale (Natale e Vigilia)
e ultimo dell'anno e capodanno. Se entrambi possono avere più di giorni consecutivi di ferie durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, i figli resteranno con uno dal giorno di
Natale alle ore 09,00 del giorno di capodanno e con l'altro dalle 09,00 del giorno di capodanno alle ore 21,00 del giorno dell'Epifania.
- (vacanze pasquali) e trascorreranno, ad anni alterni, con ciascuno Persona_3 Persona_2
dei genitori, il giorno di Pasqua con l'uno e il giorno di pasquetta con l'altro dalle ore 09,00;
- (vacanze estive) durante il periodo corrispondente alle vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane, anche non continuative.
I genitori si accorderanno, entro la fine del mese di maggio di ciascun anno (eccezionalmente entro la metà di giugno), circa i rispettivi periodi di vacanza. Considerate le età dei figli (che hanno una due anni e l'altro tre anni) -anche se che i bambini sono abituati a dormire da soli con il papà-, i genitori si impegnano a rispettare una certa gradualità nel dare esecuzione alle sopra esposte modalità di frequentazione rispettando i tempi e le capacità di reazione di ciascuno dei figli.
1. bis I coniugi daranno l'autorizzazione acché possa andare a prendere i figli all'asilo/scuola, ai centri estivi, al centro sportivo e in ogni luogo ove questi abbiano, anche occasionalmente a trovarsi, ai nonni paterni e materni e tutti gli zii.
3. A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. corrisponderà alla Parte_2
sig.ra la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), Parte_1
somma nella quale sono compresi anche i buoni pasto per entrambi i figli e la retta dell'Asilo
Nido per Rosa Matilda, somme che dovranno essere versate, anticipatamente, entro il 15° giorno di ciascun mese, mediante bonifico sul conto corrente della sig.ra . Parte_1 Tale importo verrà aggiornato, annualmente, in proporzione alla variazione dell'indice accertato dall'ISTAT a partire dall'anno successivo all'udienza di comparizione dei coniugi avanti all'intestato Tribunale. Le parti convengono che l'Assegno Unico Universale per entrambi i figli spetti integralmente alla madre e che alla stessa spettino anche eventuali anche altri bonus/contributi assistenziali per i figli erogati dallo Stato o altri Enti pubblici;
le detrazioni per le spese straordinarie detraibili, invece, saranno divise al 50% tra i genitori se in tale proporzione sono state effettivamente sostenute dai genitori.
4. Resteranno per giusta metà di ciascuno dei genitori le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, ricreative e comunque di ogni altra natura da sostenere nell'interesse dei figli e per la cui disciplina le parti rimandano in toto al relativo Persona_3 Persona_2
Protocollo del Tribunale di Venezia (eccetto quanto previsto al precedente punto 3 con riferimento alla retta dell'asilo nido privato) che dichiarano di ben conoscere per averne ricevuta copia dal loro difensore.
5. La casa coniugale, con garage, sita Mira (Ve), via Largo Marcello 5 int. 2, catastalmente identificata al Comune di Mira, Fg. 26, mapp. 236, sub 21 (A/3) e sub 19 (cat, C/6), viene assegnata con l'arredo e corredo esistente alla sig.ra affinché vi risieda con i figli. Pt_1
6. I genitori si danno il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio. I genitori si impegnano a gestire insieme il passaporto dei figli minori, che verrà - di volta in volta - consegnato dal genitore che lo detiene a quello che deve recarsi all'estero con i figli, previa comunicazione delle finalità del viaggio, della destinazione e del periodo in cui esso deve essere effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata dal genitore che intende portare i figli all'estero almeno 30 (trenta) giorni prima della partenza programmata.
7. L'autovettura marchio DR modello Evo 4 con targa GH304LM acquistata nel febbraio
2022 resterà nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità della sig.ra . Parte_1 Le rate mensili del finanziamento Findomestic n. 202.208.814.635.83 acceso nel 2022 a nome del sig. per l'acquisto della predetta autovettura intestata alla moglie, Parte_2
verranno tutte integralmente pagate dalla sig.ra Il motociclo marchio Parte_1
Benelli mod. BN 125 targato FL16981, del 2024, attualmente in-testato al resterà Pt_2
nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità di . L'autovettura marchio Parte_1
Renault modello CLIO targata FW105EK resterà nella piena ed esclusiva proprietà e diponibilità del sig. . Parte_2
Ciascuno dei coniugi provvederà a versare il 50% delle rate mensili del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa familiare.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero