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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/12/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato, alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1, la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 199/2022 promossa da
• Parte_1
con l'avv. MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ODDO GIANLUCA
resistente
IN PUNTO: pagamento di somma di danaro. 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Civitavecchia
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Conclusioni del ricorso: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito condannare la Sig. (CF: ), CP_1 C.F._1 Par residente in [...], a rimborsare alla ricorrente
[...]
, la somma complessiva di € 34.020,65, o quella diversa maggiore o minore che CP_2 risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art.1284, quarto comma c.c., come per legge dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese
PARTE RESISTENTE
Con le presenti note, lo scrivente difensore precisa le conclusioni come in atti (cfr. costituzione in giudizio di parte resistente). Si ribadisce altresì l'irritualità e l'inammissibilità delle controdeduzioni e delle produzione avverse, di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. del difensore della Società ricorrente, depositate in data 09/06/2023, per le ragioni già espresse nelle note integrative di parte resistente depositate in data 14/06/2023. In linea generale, ci si riporta a tutti gli scritti difensivi e a tutte le produzioni di parte ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vengono alla nostra attenzione:
• l'ordinanza (rito ER) numero cronologico 264/2018 del 29/01/2018, con la quale questo
Tribunale, dichiarata la nullità del “licenziamento di fatto intimato da in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., alla sig.ra , ha condannato a CP_1 Pt_1 reintegrare la signora nel posto di lavoro, a pagarle “un'indennità risarcitoria pari a 12 CP_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e al versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale”, a rifonderle le spese di lite;
• la sentenza con la quale il Tribunale di Civitavecchia, il 3 maggio 2021, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha così disposto:
- 2 - Tribunale di Civitavecchia
“1-dichiara illegittimo il licenziamento intimato da a e, per Controparte_3 CP_1
l'effetto, ordina di riassumerla entro tre giorni o, in mancanza, condanna Controparte_3 pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, di una indennità pari CP_1
a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione dalla sentenza fino al saldo;
2-compensa le spese di lite”.
La società odierna ricorrente ha rappresentato:
• di aver proceduto “al pagamento in favore della medesima della somma netta CP_1
(comprensiva di spese legali) pari ad € 41.601,28” (in forza del titolo ordinanza ER);
• che, avendo la optato per la c.d. indennità sostitutiva della reintegra, “all'importo CP_1 liquidato dal Tribunale si aggiungevano 15 mensilità della retribuzione globale di fatto”;
• che è venuto meno, a seguito della sentenza predetta, il diritto della Sig.ra sia a CP_1 percepire le 12 mensilità riconosciute nella ordinanza sia le 15 mensilità a titolo di indennità sostitutiva della reintegra, essendo state riconosciute alla in totale solo sei mensilità CP_1 della retribuzione globale di fatto, con integrale compensazione delle spese;
• che “avendo la sentenza funzione sostitutiva della ordinanza (...) ed avendo la sentenza disposto la compensazione integrale delle spese, è venuto anche meno il diritto della Sig. alla ritenzione delle spese processuali liquidate nella prima fase definita con CP_1 ordinanza”;
• di aver inutilmente richiesto alla il rimborso delle somme indebitamente versatele. CP_1
Tanto premesso, ha agito in giudizio “per la restituzione delle somme che la sta indebitamente CP_1 trattenendo e che si ostina a non voler restituire a , ammontanti ad € 34.020,65”, e ha Pt_1 concluso come in epigrafe indicato.
La resistente, ritualmente costituitasi, ha contrastato le avverse pretese chiedendo in primis
l'integrazione del contraddittorio “con l'intervento necessario dell' in relazione alla domanda CP_4 di rimborso parziale dell'importo pagato a titolo di risarcimento del danno per illegittimo licenziamento”2.
- 3 - Tribunale di Civitavecchia
Nel merito, ha opposto che la Società datrice di lavoro, nel pagare la somma di €. 41.601,28=, ha scritto nella causale “per ordinanza cron. 264/2018 del 29/01/2018 R.G. 501/2016 Tribunale di
Civitavecchia Sezione Lavoro ”, senza alcuna riserva di ripetere Parte_3
l'importo. Pertanto, quanto dovuto in base all'ordinanza emessa nel giudizio n. 501 / 2016 RG sarebbe irripetibile, in quanto “riconosciuto come dovuto da controparte a prescindere dalla successiva azione di opposizione”. Anche l'importo riguardante le spese legali corrisposte per il giudizio n. 501 / 2016 non risulterebbe ripetibile.
Ha concluso come in epigrafe, instando per la condanna della ricorrente alle spese e agli onorari del presente giudizio e per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
*
Non appare necessaria l'integrazione del contraddittorio con l , dal momento che la domanda CP_4 concerne importi erogati direttamente alla (in particolare la differenza fra l'importo netto CP_1 percepito e il minor importo netto dovuto (art. 150, D.L. n.34/2020).
Quanto al pagamento effettuato dalla società datrice di lavoro, è documentale che lo stesso è avvenuto dopo la proposizione dell'opposizione, con espressa riserva di ripetizione, come pacificamente emerge dal verbale di udienza del 5.12.2018 e da mail del 29.6.2018. Né la specificazione della causale di un versamento può significare altro che il richiamo del titolo in base al quale avviene il pagamento (a mo' di imputazione di pagamento): essa di certo non implica, su un piano negoziale, rinuncia alla ripetizione di quanto eventualmente emerga successivamente come non dovuto.
Tanto premesso, si osserva che il rito cd. ER è caratterizzato da un giudizio di primo grado unico a composizione bifasica, con una prima fase a istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce prosecuzione. La fase di opposizione deve essere intesa non come una mera revisio prioris instantiae della prima fase (cd. fase sommaria), ma come una vera e propria prosecuzione del giudizio di primo grado che si riespande acquisendo i caratteri del procedimento ordinario del lavoro (Corte Cost. sentenza 20 maggio 2015 n. 78).
Il giudice che chiude la fase sommaria davanti a sé pronuncia sulle spese di fase. La statuizione sulle spese può certamente ridiscutersi nella fase di opposizione, ma laddove questo non avvenga e/o il giudice della fase di opposizione si limiti a regolare le spese della fase di opposizione senza nulla dire sulle spese della fase sommaria, la statuizione sulle spese della fase sommaria deve ritenersi implicitamente confermata.
Non si condivide quindi quanto affermato dal patrocinio dell'opponente, ossia che “la compensazione delle spese” avvenuta nella fase dell'opposizione “riguarda l'intero procedimento, e quindi non sono più dovute alla quelle liquidate con l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria”. CP_1
Ne deriva che:
- 4 - Tribunale di Civitavecchia
• avendo la percepito, in forza dell'ordinanza del 29.1.2018, l'importo di € 41.601,28 CP_1
(vedi busta paga),
• avendo la sentenza n.282/21 statuito che doveva ricevere solamente € 7.580,23;
• nulla avendo detto tale ultima sentenza sulle spese della fase sommaria;
la deve rimborsare l'importo di € 28.449,18 (€ 41.601,28 - € 7.580,23 - 5571,47: importi CP_1 rispetto alla cui quantificazione la parte resistente nulla ha eccepito nella memoria di costituzione).
L'esito della lite giustifica la liquidazione delle spese di lite a favore della parte datoriale, previa compensazione per un terzo, mentre non sussistono i presupposti per accogliere le domande da ambo le parti avanzate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) condanna (CF: ) a rimborsare alla società ricorrente, in CP_1 C.F._1 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva di € 28.449,18=, oltre interessi di mora ex lege;
b) respinge ogni diversa domanda, da qualunque parte avanzata;
c) compensa per un terzo le spese di lite e condanna a rifondere alla società CP_1 ricorrente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, i residui due terzi che si liquidano, limitatamente a tale residua frazione, in euro 259,00= per anticipazioni ed euro
4.918,00= per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Civitavecchia, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ha infatti illustrato che in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Civitavecchia nell'ambito del Controparte_ procedimento n. 501 / 2016 RG, la ha corrisposto alla lavoratrice “un risarcimento del danno pari all'importo lordo di €. 21.682,56, sul quale imponibile è stato calcolato da controparte una contribuzione previdenziale del 9,19 % a carico della RA pari a €. 1.992,67 (oltre quella risultante a carico del CP_1 CP_ datore, che allo stato non è dato conoscere)”, al fine di consentire all' “di poter contribuire al Controparte_ contraddittorio relativo all'accertamento della minor somma dovuta dalla alla lavoratrice a titolo di risarcimento del danno a seguito della pronuncia del 3/5/2021 emessa nel giudizio n. 404 / 2018 RG;
ciò perché detto accertamento potrebbe comportare una diversa e minore contribuzione previdenziale e, in definitiva, incidere sulla regolarità contributiva della posizione previdenziale della RA . CP_1 Diversamente, ha chiesto accertarsi e dichiararsi “la nullità della domanda sulla restituzione parziale dell'importo in precedenza pagato alla lavoratrice a titolo di risarcimento del danno per violazione delle disposizioni sul contraddittorio”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato, alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1, la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 199/2022 promossa da
• Parte_1
con l'avv. MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ODDO GIANLUCA
resistente
IN PUNTO: pagamento di somma di danaro. 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Civitavecchia
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Conclusioni del ricorso: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito condannare la Sig. (CF: ), CP_1 C.F._1 Par residente in [...], a rimborsare alla ricorrente
[...]
, la somma complessiva di € 34.020,65, o quella diversa maggiore o minore che CP_2 risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art.1284, quarto comma c.c., come per legge dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese
PARTE RESISTENTE
Con le presenti note, lo scrivente difensore precisa le conclusioni come in atti (cfr. costituzione in giudizio di parte resistente). Si ribadisce altresì l'irritualità e l'inammissibilità delle controdeduzioni e delle produzione avverse, di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. del difensore della Società ricorrente, depositate in data 09/06/2023, per le ragioni già espresse nelle note integrative di parte resistente depositate in data 14/06/2023. In linea generale, ci si riporta a tutti gli scritti difensivi e a tutte le produzioni di parte ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vengono alla nostra attenzione:
• l'ordinanza (rito ER) numero cronologico 264/2018 del 29/01/2018, con la quale questo
Tribunale, dichiarata la nullità del “licenziamento di fatto intimato da in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., alla sig.ra , ha condannato a CP_1 Pt_1 reintegrare la signora nel posto di lavoro, a pagarle “un'indennità risarcitoria pari a 12 CP_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e al versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale”, a rifonderle le spese di lite;
• la sentenza con la quale il Tribunale di Civitavecchia, il 3 maggio 2021, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha così disposto:
- 2 - Tribunale di Civitavecchia
“1-dichiara illegittimo il licenziamento intimato da a e, per Controparte_3 CP_1
l'effetto, ordina di riassumerla entro tre giorni o, in mancanza, condanna Controparte_3 pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, di una indennità pari CP_1
a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione dalla sentenza fino al saldo;
2-compensa le spese di lite”.
La società odierna ricorrente ha rappresentato:
• di aver proceduto “al pagamento in favore della medesima della somma netta CP_1
(comprensiva di spese legali) pari ad € 41.601,28” (in forza del titolo ordinanza ER);
• che, avendo la optato per la c.d. indennità sostitutiva della reintegra, “all'importo CP_1 liquidato dal Tribunale si aggiungevano 15 mensilità della retribuzione globale di fatto”;
• che è venuto meno, a seguito della sentenza predetta, il diritto della Sig.ra sia a CP_1 percepire le 12 mensilità riconosciute nella ordinanza sia le 15 mensilità a titolo di indennità sostitutiva della reintegra, essendo state riconosciute alla in totale solo sei mensilità CP_1 della retribuzione globale di fatto, con integrale compensazione delle spese;
• che “avendo la sentenza funzione sostitutiva della ordinanza (...) ed avendo la sentenza disposto la compensazione integrale delle spese, è venuto anche meno il diritto della Sig. alla ritenzione delle spese processuali liquidate nella prima fase definita con CP_1 ordinanza”;
• di aver inutilmente richiesto alla il rimborso delle somme indebitamente versatele. CP_1
Tanto premesso, ha agito in giudizio “per la restituzione delle somme che la sta indebitamente CP_1 trattenendo e che si ostina a non voler restituire a , ammontanti ad € 34.020,65”, e ha Pt_1 concluso come in epigrafe indicato.
La resistente, ritualmente costituitasi, ha contrastato le avverse pretese chiedendo in primis
l'integrazione del contraddittorio “con l'intervento necessario dell' in relazione alla domanda CP_4 di rimborso parziale dell'importo pagato a titolo di risarcimento del danno per illegittimo licenziamento”2.
- 3 - Tribunale di Civitavecchia
Nel merito, ha opposto che la Società datrice di lavoro, nel pagare la somma di €. 41.601,28=, ha scritto nella causale “per ordinanza cron. 264/2018 del 29/01/2018 R.G. 501/2016 Tribunale di
Civitavecchia Sezione Lavoro ”, senza alcuna riserva di ripetere Parte_3
l'importo. Pertanto, quanto dovuto in base all'ordinanza emessa nel giudizio n. 501 / 2016 RG sarebbe irripetibile, in quanto “riconosciuto come dovuto da controparte a prescindere dalla successiva azione di opposizione”. Anche l'importo riguardante le spese legali corrisposte per il giudizio n. 501 / 2016 non risulterebbe ripetibile.
Ha concluso come in epigrafe, instando per la condanna della ricorrente alle spese e agli onorari del presente giudizio e per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
*
Non appare necessaria l'integrazione del contraddittorio con l , dal momento che la domanda CP_4 concerne importi erogati direttamente alla (in particolare la differenza fra l'importo netto CP_1 percepito e il minor importo netto dovuto (art. 150, D.L. n.34/2020).
Quanto al pagamento effettuato dalla società datrice di lavoro, è documentale che lo stesso è avvenuto dopo la proposizione dell'opposizione, con espressa riserva di ripetizione, come pacificamente emerge dal verbale di udienza del 5.12.2018 e da mail del 29.6.2018. Né la specificazione della causale di un versamento può significare altro che il richiamo del titolo in base al quale avviene il pagamento (a mo' di imputazione di pagamento): essa di certo non implica, su un piano negoziale, rinuncia alla ripetizione di quanto eventualmente emerga successivamente come non dovuto.
Tanto premesso, si osserva che il rito cd. ER è caratterizzato da un giudizio di primo grado unico a composizione bifasica, con una prima fase a istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce prosecuzione. La fase di opposizione deve essere intesa non come una mera revisio prioris instantiae della prima fase (cd. fase sommaria), ma come una vera e propria prosecuzione del giudizio di primo grado che si riespande acquisendo i caratteri del procedimento ordinario del lavoro (Corte Cost. sentenza 20 maggio 2015 n. 78).
Il giudice che chiude la fase sommaria davanti a sé pronuncia sulle spese di fase. La statuizione sulle spese può certamente ridiscutersi nella fase di opposizione, ma laddove questo non avvenga e/o il giudice della fase di opposizione si limiti a regolare le spese della fase di opposizione senza nulla dire sulle spese della fase sommaria, la statuizione sulle spese della fase sommaria deve ritenersi implicitamente confermata.
Non si condivide quindi quanto affermato dal patrocinio dell'opponente, ossia che “la compensazione delle spese” avvenuta nella fase dell'opposizione “riguarda l'intero procedimento, e quindi non sono più dovute alla quelle liquidate con l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria”. CP_1
Ne deriva che:
- 4 - Tribunale di Civitavecchia
• avendo la percepito, in forza dell'ordinanza del 29.1.2018, l'importo di € 41.601,28 CP_1
(vedi busta paga),
• avendo la sentenza n.282/21 statuito che doveva ricevere solamente € 7.580,23;
• nulla avendo detto tale ultima sentenza sulle spese della fase sommaria;
la deve rimborsare l'importo di € 28.449,18 (€ 41.601,28 - € 7.580,23 - 5571,47: importi CP_1 rispetto alla cui quantificazione la parte resistente nulla ha eccepito nella memoria di costituzione).
L'esito della lite giustifica la liquidazione delle spese di lite a favore della parte datoriale, previa compensazione per un terzo, mentre non sussistono i presupposti per accogliere le domande da ambo le parti avanzate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) condanna (CF: ) a rimborsare alla società ricorrente, in CP_1 C.F._1 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva di € 28.449,18=, oltre interessi di mora ex lege;
b) respinge ogni diversa domanda, da qualunque parte avanzata;
c) compensa per un terzo le spese di lite e condanna a rifondere alla società CP_1 ricorrente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, i residui due terzi che si liquidano, limitatamente a tale residua frazione, in euro 259,00= per anticipazioni ed euro
4.918,00= per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Civitavecchia, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ha infatti illustrato che in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Civitavecchia nell'ambito del Controparte_ procedimento n. 501 / 2016 RG, la ha corrisposto alla lavoratrice “un risarcimento del danno pari all'importo lordo di €. 21.682,56, sul quale imponibile è stato calcolato da controparte una contribuzione previdenziale del 9,19 % a carico della RA pari a €. 1.992,67 (oltre quella risultante a carico del CP_1 CP_ datore, che allo stato non è dato conoscere)”, al fine di consentire all' “di poter contribuire al Controparte_ contraddittorio relativo all'accertamento della minor somma dovuta dalla alla lavoratrice a titolo di risarcimento del danno a seguito della pronuncia del 3/5/2021 emessa nel giudizio n. 404 / 2018 RG;
ciò perché detto accertamento potrebbe comportare una diversa e minore contribuzione previdenziale e, in definitiva, incidere sulla regolarità contributiva della posizione previdenziale della RA . CP_1 Diversamente, ha chiesto accertarsi e dichiararsi “la nullità della domanda sulla restituzione parziale dell'importo in precedenza pagato alla lavoratrice a titolo di risarcimento del danno per violazione delle disposizioni sul contraddittorio”.