Art. 1.
L'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell' art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:
1) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;
2) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;
3) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici regionali a carico della Corte dei conti per legge o per contratto;
4) spese per la guardia agli elevatori elettronici;
5) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;
6) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;
7) rilegatura di libri e pubblicazioni per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;
8) acquisto di materiali e oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;
9) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, ove ritenuto necessario;
10) lavori di traduzione, da affidare a imprese commerciali, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
11) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedono e sia impossibile provvedere direttamente;
12) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
13) spese di cancelleria, spese postali, telefoniche e telegrafiche;
14) locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento, eventualmente gia' installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche sui temi di specifico interesse della Corte, quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali demaniali;
15) spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre e cerimonie nonche' per la partecipazione di magistrati e funzionari della Corte dei conti a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di specifico interesse della Corte dei conti;
16) acquisti di medaglie, diplomi ed altri oggetti per commemorazioni e per convegni internazionali;
17) spese di rappresentanza per relazioni pubbliche e casuali;
18) spese per l'acquisto di refezioni destinate al personale che presta con orario continuativo opera di sorveglianza dei candidati durante lo svolgimento delle prove relative a concorsi banditi dalla Corte dei conti;
19) acquisto, installazione, manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature, ivi comprese le macchine da scrivere, per calcolo e per riproduzione;
20) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per ufficio;
21) spese per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale;
22) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonche' per la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
23) spese per la provvista di combustibili, carburanti, lubrificanti e di ogni altro genere di materiali di consumo;
24) spese per le attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite dal personale;
25) spese minute non previste nei precedenti paragrafi sino all'importo di lire cinque milioni".
L'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell' art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:
1) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;
2) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;
3) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici regionali a carico della Corte dei conti per legge o per contratto;
4) spese per la guardia agli elevatori elettronici;
5) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;
6) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;
7) rilegatura di libri e pubblicazioni per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;
8) acquisto di materiali e oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;
9) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, ove ritenuto necessario;
10) lavori di traduzione, da affidare a imprese commerciali, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
11) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedono e sia impossibile provvedere direttamente;
12) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
13) spese di cancelleria, spese postali, telefoniche e telegrafiche;
14) locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento, eventualmente gia' installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche sui temi di specifico interesse della Corte, quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali demaniali;
15) spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre e cerimonie nonche' per la partecipazione di magistrati e funzionari della Corte dei conti a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di specifico interesse della Corte dei conti;
16) acquisti di medaglie, diplomi ed altri oggetti per commemorazioni e per convegni internazionali;
17) spese di rappresentanza per relazioni pubbliche e casuali;
18) spese per l'acquisto di refezioni destinate al personale che presta con orario continuativo opera di sorveglianza dei candidati durante lo svolgimento delle prove relative a concorsi banditi dalla Corte dei conti;
19) acquisto, installazione, manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature, ivi comprese le macchine da scrivere, per calcolo e per riproduzione;
20) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per ufficio;
21) spese per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale;
22) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonche' per la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
23) spese per la provvista di combustibili, carburanti, lubrificanti e di ogni altro genere di materiali di consumo;
24) spese per le attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite dal personale;
25) spese minute non previste nei precedenti paragrafi sino all'importo di lire cinque milioni".