Articolo 4 della Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 dicembre 2017
Art. 4. Modifiche all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi 1. All' articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente.
Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente e' ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente».
Note all'art. 4:
- Il testo dell' articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , come modificato dalla presente legge costituzionale, e' il seguente:
«Art. 62. Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in Provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente.
Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente e' ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente.»
Entrata in vigore il 15 dicembre 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente