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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/10/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 992 /2025
Oggi 14/10/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia RD, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 992/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SA MM ( per mandato in Email_1
atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire del riconoscimento dello status
2 di soggetto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ex art. 381, DPR
495/1992 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resisteva in giudizio l contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Giova ricordare che le persone invalide con effettiva capacità di deambulazione impedita,
o sensibilmente ridotta, possono ottenere il beneficio di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/92.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che l'odierna parte ricorrente non presenta i requisiti medico-legali per il riconoscimento dello status di soggetto con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ex art. 381 DPR 495/1992.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “Sulla base delle
infermità di cui la Sig.ra è affetta poste in diagnosi e dell'esame Parte_1
obiettivo effettuato affermo che la Sig.ra non presenta i requisiti Parte_1
medico-legali per il riconoscimento dello status di soggetto con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta ex art. 381 DPR 495/1992.”
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico-
giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per conseguire il beneficio dell'indennità d'accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980;
3 2. Nulla sulle spese;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Marsala, il 14.10.2025
IL GIUDICE
IN RD
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia RD in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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