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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/10/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa IA M. CC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3268/2024 R.G. Lavoro, decisa all'esito dell'udienza del 22.10.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Filomena Prudente, giusta procura speciale alle Parte_1 liti in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto – Avv. Paolo Sedda, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.3.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere la pensione di inabilità civile nonché dell'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa e in accoglimento del presente ricorso, accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del 100% di Parte_1 invalidità civile (come già riconosciuto in perizia) e della indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa (29.04.2021) e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza i benefici come richiesti nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio…”. Vinte le spese di lite.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
pagina 1 di 4 Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. (avente n.r.g. 9434/2021) ed un supplemento peritale, il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 22.10.2025.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti nel presente giudizio di opposizione – senz'altro valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. (che, com'è noto, impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, applicandosi anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., “la cui "ratio" di deflazione del contenzioso
e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti”: così, Cass. Sez. Lav. n. 30860/2019) – ha reso necessario chiamare il consulente nominato in fase di a.t.p. a verificare se la predetta fosse idonea a modificare il giudizio già espresso nella prima fase di giudizio.
2.3. Ebbene, il consulente, dott. , dopo aver esaminato la nuova documentazione in atti e Persona_1 sottoposto la ricorrente a nuova visita peritale, giungeva, all'esito di un accurato esame clinico ed obiettivo alle seguenti conclusioni: “a seguito della nuova documentazione si può affermare che il Sig. è affetto da Parte_1 una Psicosi cronica SAI in paziente affetto da ritardo mentale grave, Episodi di tremore, Deficit mnesici, Trombocitemia essenziale, Incontinenza urinaria, Pregresse crisi comiziali anamnestiche. Per le suddette patologie è stato già riconosciuto al ricorrente, in sede di precedente CTU, una riduzione della capacità lavorativa pari al 100% dalla domanda amministrativa poiché l'insufficienza mentale. Invece riguardo ai requisiti sanitari per la necessità di assistenza continua, bisogna precisare che, ai sensi della L. n. 18/1980 e successive modifiche, è necessario che il soggetto non sia in grado di deambulare senza l'aiuto di terzi e/o sia impossibilitato a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. Come già detto il Sig. di anni Pt_1
57 compiuti, non presenta deficit della deambulazione, deambula autonomamente, i passaggi posturali sono conservati. Mentre dal punto di vista cognitivo non è stato collaborante e come certificato presenta anche tremori, presenta deficit mnesici e sonnolenza diurna. Quindi sono strati valutati gli atti quotidiani della vita (vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di attuare le faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento spazio-temporale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio e pagina 2 di 4 della televisione, guida dell'automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali). Per quanto si rileva in sede di nuova
CTU, anche in presenza del CTP Dott. si constata un peggioramento anche obiettivo per la presenza di tremori, Per_2 di sonnolenza diurna e deficit mnesici come certificato durante visita neurologica del 08/10/2024. Pertanto, secondo il sottoscritto ed in considerazione della nuova documentazione allegata al fascicolo, si può affermare che le patologie da cui risulta affetto il Sig. rendendo il ricorrente invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al 100% Parte_1 dalla domanda amministrativa del 24/04/2021 con necessità di assistenza continua con diritto all'indennità di accompagnamento poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita da Aprile 2024 (come certificato dalla visita neurologica del 08/10/2024 ed anticipando il periodo di circa sei mesi poiché veniva anche certificato deficit mnesici da circa un anno).”.
Conclusivamente, ha ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie previste per il riconoscimento della pensione di inabilità civile dalla data della domanda amministrativa ed ha accertato l'insorgenza dei requisiti sanitari sottesi alla fruizione dell'indennità di accompagnamento da aprile 2024 (cfr. in tal senso, l'elaborato peritale depositato in data 18.10.2025).
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a rilevanti contestazioni delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità – fatta risalire a novembre 2024 – appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che è in possesso del requisito sanitario per Parte_1 fruire della pensione di invalidità civile dalla data della domanda amministrativa e dell'indennità di accompagnamento da aprile 2024.
3. Le spese della fase di A.T.P. seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate secondo CP_1 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Le spese del presente giudizio vengono, invece, compensate integralmente stante la decorrenza differita dell'accertamento sanitario sotteso all'indennità di accompagnamento (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di C.T.U. (prima e seconda fase), liquidate con separati decreti emessi in data odierna, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: pagina 3 di 4 a) accerta e dichiara la sussistenza dei presupposti in capo al ricorrente dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile dalla data della domanda amministrativa
(29.4.2021);
b) accerta e dichiara la sussistenza dei presupposti in capo al ricorrente dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da aprile 2024;
c) condanna l' alla refusione delle spese relative al procedimento per accertamento tecnico CP_1 preventivo, liquidate in euro 1.170,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, liquidate in favore dell'Avv.ta Filomena Prudente, dichiaratasi antistataria;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
e) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
IA M. CC
pagina 4 di 4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa IA M. CC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3268/2024 R.G. Lavoro, decisa all'esito dell'udienza del 22.10.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Filomena Prudente, giusta procura speciale alle Parte_1 liti in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto – Avv. Paolo Sedda, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.3.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere la pensione di inabilità civile nonché dell'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa e in accoglimento del presente ricorso, accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del 100% di Parte_1 invalidità civile (come già riconosciuto in perizia) e della indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa (29.04.2021) e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza i benefici come richiesti nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio…”. Vinte le spese di lite.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
pagina 1 di 4 Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. (avente n.r.g. 9434/2021) ed un supplemento peritale, il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 22.10.2025.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti nel presente giudizio di opposizione – senz'altro valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. (che, com'è noto, impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, applicandosi anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., “la cui "ratio" di deflazione del contenzioso
e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti”: così, Cass. Sez. Lav. n. 30860/2019) – ha reso necessario chiamare il consulente nominato in fase di a.t.p. a verificare se la predetta fosse idonea a modificare il giudizio già espresso nella prima fase di giudizio.
2.3. Ebbene, il consulente, dott. , dopo aver esaminato la nuova documentazione in atti e Persona_1 sottoposto la ricorrente a nuova visita peritale, giungeva, all'esito di un accurato esame clinico ed obiettivo alle seguenti conclusioni: “a seguito della nuova documentazione si può affermare che il Sig. è affetto da Parte_1 una Psicosi cronica SAI in paziente affetto da ritardo mentale grave, Episodi di tremore, Deficit mnesici, Trombocitemia essenziale, Incontinenza urinaria, Pregresse crisi comiziali anamnestiche. Per le suddette patologie è stato già riconosciuto al ricorrente, in sede di precedente CTU, una riduzione della capacità lavorativa pari al 100% dalla domanda amministrativa poiché l'insufficienza mentale. Invece riguardo ai requisiti sanitari per la necessità di assistenza continua, bisogna precisare che, ai sensi della L. n. 18/1980 e successive modifiche, è necessario che il soggetto non sia in grado di deambulare senza l'aiuto di terzi e/o sia impossibilitato a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. Come già detto il Sig. di anni Pt_1
57 compiuti, non presenta deficit della deambulazione, deambula autonomamente, i passaggi posturali sono conservati. Mentre dal punto di vista cognitivo non è stato collaborante e come certificato presenta anche tremori, presenta deficit mnesici e sonnolenza diurna. Quindi sono strati valutati gli atti quotidiani della vita (vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di attuare le faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento spazio-temporale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio e pagina 2 di 4 della televisione, guida dell'automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali). Per quanto si rileva in sede di nuova
CTU, anche in presenza del CTP Dott. si constata un peggioramento anche obiettivo per la presenza di tremori, Per_2 di sonnolenza diurna e deficit mnesici come certificato durante visita neurologica del 08/10/2024. Pertanto, secondo il sottoscritto ed in considerazione della nuova documentazione allegata al fascicolo, si può affermare che le patologie da cui risulta affetto il Sig. rendendo il ricorrente invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al 100% Parte_1 dalla domanda amministrativa del 24/04/2021 con necessità di assistenza continua con diritto all'indennità di accompagnamento poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita da Aprile 2024 (come certificato dalla visita neurologica del 08/10/2024 ed anticipando il periodo di circa sei mesi poiché veniva anche certificato deficit mnesici da circa un anno).”.
Conclusivamente, ha ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie previste per il riconoscimento della pensione di inabilità civile dalla data della domanda amministrativa ed ha accertato l'insorgenza dei requisiti sanitari sottesi alla fruizione dell'indennità di accompagnamento da aprile 2024 (cfr. in tal senso, l'elaborato peritale depositato in data 18.10.2025).
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a rilevanti contestazioni delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità – fatta risalire a novembre 2024 – appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che è in possesso del requisito sanitario per Parte_1 fruire della pensione di invalidità civile dalla data della domanda amministrativa e dell'indennità di accompagnamento da aprile 2024.
3. Le spese della fase di A.T.P. seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate secondo CP_1 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Le spese del presente giudizio vengono, invece, compensate integralmente stante la decorrenza differita dell'accertamento sanitario sotteso all'indennità di accompagnamento (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di C.T.U. (prima e seconda fase), liquidate con separati decreti emessi in data odierna, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: pagina 3 di 4 a) accerta e dichiara la sussistenza dei presupposti in capo al ricorrente dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile dalla data della domanda amministrativa
(29.4.2021);
b) accerta e dichiara la sussistenza dei presupposti in capo al ricorrente dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da aprile 2024;
c) condanna l' alla refusione delle spese relative al procedimento per accertamento tecnico CP_1 preventivo, liquidate in euro 1.170,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, liquidate in favore dell'Avv.ta Filomena Prudente, dichiaratasi antistataria;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
e) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
IA M. CC
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