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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3220/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3220/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il giorno 1.7.1986 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Sabrina Moretti che la rappresenta e difende come da procura difensiva agli atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Andrea Vignozzi e dell'Avv. Manuela Paganello che lo rappresentano e difendono come da procura difensiva in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, confermate all'udienza tenutasi in data 10.12.2025, di seguito integralmente trascritte.
• pronunciare la separazione personale dei coniugi signora e signor . Parte_1 Controparte_1
• spese compensate.
Motivi della decisione
La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento. pagina 1 di 3 Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio a NE (MB) il Parte_1 Controparte_1 24.5.2013 in regime di separazione dei beni;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- con ricorso depositato in data 7.5.2025, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 atteso che “il forte dissidio familiare, le sempre più frequenti trasferte del signor CP_1 e il sospetto della ricorrente di infedeltà coniugale del marito hanno deteriorato progressivamente l'unione coniugale”; rassegnava le proprie conclusioni chiedendo unicamente la pronuncia della separazione personale;
- con memoria depositata in data 6.11.2025, si costituiva il quale Controparte_1 contestava la ricostruzione dei fatti avversa ed evidenziava che “le abitudini della coppia, simbolo di una quotidianità condivisa e di una certa armonia coniugale, hanno subito un repentino mutamento solo a partire dalla fine del mese di maggio 2024, quando il signor
ha sperimentato un improvviso e inaspettato distacco emotivo e comportamentale CP_1 da parte della moglie”; concludeva per la pronuncia della separazione personale rinunciando alla dichiarazione di addebito;
- all'udienza del 10.12.2025, le parti chiedevano la separazione a spese compensate. Il G.D. Dott. Arcellaschi autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione esonerando le parti dal deposito di ulteriori atti difensivi;
ritenuto che:
- sussistano le condizioni per la pronuncia della separazione, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come rilevato dalle parti. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr Cass. N. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti di separarsi - personalmente confermata in udienza - nonchè l'esito negativo del tentativo di conciliazione inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. pertanto deve essere pronunciata la separazione.
Le spese del procedimento sono compensate tra le parti come dalle stesse concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 2 di 3 dispone:
I. pronuncia la separazione personale tra e ; Parte_1 Controparte_1
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NE (MB) affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3220/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il giorno 1.7.1986 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Sabrina Moretti che la rappresenta e difende come da procura difensiva agli atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Andrea Vignozzi e dell'Avv. Manuela Paganello che lo rappresentano e difendono come da procura difensiva in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, confermate all'udienza tenutasi in data 10.12.2025, di seguito integralmente trascritte.
• pronunciare la separazione personale dei coniugi signora e signor . Parte_1 Controparte_1
• spese compensate.
Motivi della decisione
La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento. pagina 1 di 3 Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio a NE (MB) il Parte_1 Controparte_1 24.5.2013 in regime di separazione dei beni;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- con ricorso depositato in data 7.5.2025, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 atteso che “il forte dissidio familiare, le sempre più frequenti trasferte del signor CP_1 e il sospetto della ricorrente di infedeltà coniugale del marito hanno deteriorato progressivamente l'unione coniugale”; rassegnava le proprie conclusioni chiedendo unicamente la pronuncia della separazione personale;
- con memoria depositata in data 6.11.2025, si costituiva il quale Controparte_1 contestava la ricostruzione dei fatti avversa ed evidenziava che “le abitudini della coppia, simbolo di una quotidianità condivisa e di una certa armonia coniugale, hanno subito un repentino mutamento solo a partire dalla fine del mese di maggio 2024, quando il signor
ha sperimentato un improvviso e inaspettato distacco emotivo e comportamentale CP_1 da parte della moglie”; concludeva per la pronuncia della separazione personale rinunciando alla dichiarazione di addebito;
- all'udienza del 10.12.2025, le parti chiedevano la separazione a spese compensate. Il G.D. Dott. Arcellaschi autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione esonerando le parti dal deposito di ulteriori atti difensivi;
ritenuto che:
- sussistano le condizioni per la pronuncia della separazione, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come rilevato dalle parti. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr Cass. N. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti di separarsi - personalmente confermata in udienza - nonchè l'esito negativo del tentativo di conciliazione inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. pertanto deve essere pronunciata la separazione.
Le spese del procedimento sono compensate tra le parti come dalle stesse concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 2 di 3 dispone:
I. pronuncia la separazione personale tra e ; Parte_1 Controparte_1
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NE (MB) affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3