CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/03/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Margherita Monte Presidente
- dr. Francesco Distefano Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 848/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (C. F. ) nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
LO SO CI (MI) in via Donizetti n. 18/A, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Samantha BATTISTON (C. F. ), presso il cui studio in Magenta C.F._2
Viale dello Stadio n. 68 è elettivamente domiciliato, pec: Email_1
fax: 02.9795991
APPELLANTE
CONTRO
- (C. F. – P. VA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Bologna via Stalingrado 45, in persona del procuratore speciale sig. , rappresentata CP_2
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fulvio LACAGNINA ( ), presso il C.F._3
cui studio legale in Monza via Monte Bianco n. 4 è elettivamente domiciliata, difensore che ha pagina 1 di 17 autorizzato le notifiche e comunicazioni di cancelleria presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 1658/2024 pubblicata il 13.02.2024
e notificata in pari data, emessa a definizione della causa civile di primo grado r.g. n. 27831/2020, dal
Tribunale di Milano, sezione Sesta Civile: accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere tenuto indenne dalla Parte_1
compagnia da ogni e qualsiasi spesa risultasse necessaria per Controparte_1
la riparazione della propria vettura targata EK733MP per i motivi esposti in atti e per i titoli di responsabilità ivi descritti;
conseguentemente:
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore, come meglio specificati in atti, o nel diverso ammontare, minore o maggiore, che sarà ritenuto di giustizia.
- Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
per appellata Controparte_1 voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: senza alcuna inversione dell'onere probatorio, previa ogni opportuna declaratoria e circoscrizione dell'imprescindibile onere incombente sulla controparte ex art. 2697 c.c. nel merito:
pagina 2 di 17 - respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto sia in relazione all'an sia al quantum debeatur e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
1658/2023 pubblicata il 13.02.2024 dal Tribunale di Milano;
- con vittoria di spese e competenze processuali del rado, oltre spese forfettarie del 15% iva e
CPA come da parametri forensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1658/2024 pubblicata il 13.02.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così disponeva:
- rigetta integralmente la domanda attorea di risarcimento così formulata nei confronti della convenuta Controparte_1
- Per l'effetto di quanto al punto che precede condanna l'attore al Parte_1
pagamento in favore di delle spese e competenze di causa, che Controparte_1
si liquidano in euro 3.500,00 per onorario, oltre VA, se dovuta, CPA ed RF come per legge, ed oltre alle spese di CTU.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
ordinario di Milano la convenuta esponendo quanto segue. Controparte_1
Premesso di aver sottoscritto con la predetta compagnia assicuratrice in data 4.06.2019 la polizza assicurativa denominata “ per la propria autovettura BMW tg. EK733MP, che copriva la CP_3 responsabilità civile e con le tutele aggiuntive “incendio, furto e rapina”, “eventi naturali”, “eventi sociopolitici”, “cristalli”, “assistenza stradale”, e “guasti meccanici”, adduceva che in data 6.08.2019 il veicolo assicurato, mentre era in regolare marcia in Castano Primo (MI), si arrestava improvvisamente senza possibilità di riavviare il motore, il che rese necessario contattare il servizio assistenza di che faceva intervenire la propria carrozzeria Controparte_1
convenziona Controparte_4
Effettuata la diagnosi del motore, era accertata la rottura della pompa ad alta pressione del gasolio con probabili conseguenti danni agli iniettori del carburante.
pagina 3 di 17 Non essendo detta carrozzeria convenzionata per l'intervento richiesto, Controparte_1 invitava l'attore a trasferire il veicolo presso l'officina convenzionata di
[...] CP_5 CP_6 alla quale l'autovettura era affidata. Non ricevendo notizie nonostante ripetuti solleciti sullo
[...] stato delle riparazioni, l'attore formulava due reclami, rispettivamente, in data 5.11.2019 ed in data
13.11.2019. Solo in data 3.12.2019 il personale della officina di CP_5 Controparte_6
comunicava telefonicamente la scoperta di un ulteriore guasto al motore, causato dalla rottura della pompa ad alta pressione, che aveva danneggiato la catena di distribuzione.
A fronte di nuova richiesta di informazioni inviata dal ullo stato dei lavori, Pt_1 [...]
con nota del 12.12.2019, ammetteva la propria responsabilità per il grave ritardo Controparte_1
comunicando la scoperta di un <> che rendeva necessaria una nuova valutazione e preventivazione degli interventi necessari.
In data 20.01.2020 inviava nota con la quale, scusandosi per i Controparte_1
> assicura che il liquidatore preposto avrebbe sollecitato il riparatore affinché le riparazioni in questione si concludessero al più presto.
In data 31.01.2020, non essendo stato il veicolo riparato, l'attore preannunciava ricorso all'Istituto di
Vigilanza sulle Assicurazioni.
Seguiva comunicazione del 13.02.2020 con la quale informava l'attore che Controparte_1 in seguito alla riparazione della pompa del carburante, non essendo stato possibile l'avviamento del propulsore, ulteriori accertamenti eseguiti avevano rilevato l'esistenza di un danno occulto alla distribuzione che rendeva necessaria la sostituzione dell'intero propulsore. Con successiva comunicazione del 26.03.2020 riferiva di aver incaricato un perito Controparte_1 per effettuare una indagine in ordine all'origine della causa del guasto alla distribuzione.
Non avendo avuto corso la procedura di liquidazione l'attore, ritenuto il guasto coperto dalla garanzia di cui alla polizza in oggetto, istaurava il presente giudizio e chiedeva la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento del danno che quantificava in complessivi euro 15.410,06, di cui euro
3.229,01 per la riparazione della pompa del carburante ed euro 12.181,05 per la sostituzione del propulsore. Chiedeva altresì il ristoro dai danni derivanti dal fermo tecnico per le spese di pagamento della tassa di possesso e per il conseguente deprezzamento del veicolo.
- Si costituiva in giudizio contestando l'avverso dedotto in quanto Controparte_1
infondato.
pagina 4 di 17 Adduceva che la garanzia “guasti meccanici” prevedeva delle limitazioni, essendo attiva dopo la scadenza della garanzia prestata dalla casa costruttrice, a condizione che sia stata effettuata la manutenzione programmata documentalmente provata, restando esclusi i danni occorsi fino al trentesimo giorno e/o fino al raggiungimento di 500 km dalla stipula della polizza. Non erano inoltre assicurabili i veicoli con anzianità inferiore a 2 anni e superiore ad 8 e con un chilometraggio superiore a 150.000 km.
Tanto premesso eccepiva l'omessa manutenzione programmata atteso che, in relazione al guasto occorso, l'ultimo cambio dell'olio motore risaliva al 22.09.2016 a 95.000,00 km mentre quello successivo, programmato al raggiungimento dei 120.000 km, non risultava essere stato effettuato fino al verificarsi del sinistro, quando risultava la percorrenza di 139.255 km, superiore di 19.255 km in più rispetto al chilometraggio previsto per la manutenzione, e conseguentemente ampiamente superiore al chilometraggio aggiuntivo di 5.000 km tollerato dalle condizioni di polizza.
Adduceva inoltre la circostanza che all'atto della stipula della polizza l'attore dichiarava che il veicolo aveva percorso 140.000 km mentre al verificarsi del guasto il chilometraggio registrato dal veicolo era pari a 139.255 km. Non era pertanto documentato che il guasto si fosse verificato, come richiesto dalle condizioni di polizza, oltre i 500 chilometri dalla stipula della polizza, ragione per cui era stata rigettata la richiesta di indennizzo.
Contestava inoltre ogni addebito di responsabilità con riferimento ai danni asseritamente cagionati in corso di riparazione, adducendo che il propulsore già prima dell'affidamento dell'autovettura alla officina non era funzionante e pertanto, non potendo essere derivato dalla sostituzione della CP_5
pompa ad alta pressione del gasolio e degli iniettori eseguita dal personale della , non era in CP_5
alcun modo imputabile alla compagnia assicuratrice.
Adduceva inoltre che il limite indennizzabile per guasti meccanici era comunque limitato ad euro
5.000,00.
Contestava infine le voci di danno richieste.
Su tali basi chiedeva il rigetto della domanda.
Espletata CTU volta all'accertamento delle cause del guasto ed alla relativa quantificazione dei conseguenti danni occorso, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la causa era decisa con la sentenza impugnata con la quale era rigettata la domanda con condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta.
***
pagina 5 di 17 A fondamento della decisione impugnata, l'organo giudicante di primo grado, premessa la vigenza al momento del verificarsi del sinistro della polizza indicata in domanda, con efficacia dal 9.06.2019 al
9.06.2020, relativa al veicolo tg. EK733MP, rilevava come l'attore non abbia documentato, in ossequio al punto F11.1 lett. b) delle condizioni di polizza, di aver effettuato regolarmente la manutenzione programmata del veicolo, costituente condizione essenziale per l'operatività della garanzia “guasti meccanici”. Al riguardo riteneva che in assenza di idonea documentazione comprovante l'esecuzione degli interventi di manutenzione programmata, nessuna valenza poteva riconoscersi alle dichiarazioni rese dal teste nella parte in cui riferiva che dal computer di bordo della autovettura Controparte_4
risultavano regolarmente effettuati gli interventi di manutenzione.
Su tali basi escludeva l'operatività della garanzia di polizza “guasti meccanici” in ordine al guasto meccanico verificatosi in data 6.08.2019 ed ai successivi danni al propulsore del veicolo verificatisi in esito alle riparazioni effettuate presso l'autofficina di CP_5 Controparte_6
Al riguardo rilevava che pur considerando che il danno al motore ha avuto origine in due distinti momenti, e segnatamente, al momento dell'arresto del veicolo, quando si è verificata la rottura della pompa ad alta pressione del gasolio e degli iniettori, le cui riparazioni sono state eseguite dall'officina
, ed a seguito della riaccensione del motore dopo la riparazione, che avrebbe causato le gravi CP_5 lesioni meccaniche al propulsore, entrambi i guasti non erano coperti dalla garanzia “guasti meccanici” non avendo l'attore offerto idonea prova della regolare manutenzione.
Acclarata l'inoperatività della polizza “guasti meccanici” rilevava come per la parte del guasto assunta come verificatasi a seguito della riparazione effettuata dall'officina a fronte della anomala CP_5 accensione del motore operata dalla officina di primo ricovero con l'ausilio dell'etere, ogni ulteriore danno al propulsore non può essere addebitato alla compagnia assicuratrice atteso che l'intervento di ricerca e riparazione del guasto fu richiesto dall'attore, non già dalla compagnia assicuratrice, il che esclude l'addebito ex art. 1228 c.c. invocato da parte attrice, in quanto la convenzione assicurativa con la carrozzeria tteneva al solo traino del veicolo non già ad interventi meccanici. CP_4
Su tali basi rigettava la domanda.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con l'impugnata sentenza, parte attrice aveva adito il tribunale ai fini dell'accertamento della responsabilità della compagnia assicuratrice per il danno alla catena di distribuzione del motore pagina 6 di 17 non già a termini di polizza, bensì sulla base del dettato degli artt. 1218 e 1228 c.c., facendo richiamo dell'impianto normativo che prevede la responsabilità contrattuale del debitore per il fatto doloso o colposo degli ausiliari, dovendosi qualificare ausiliari della compagnia assicuratrice gli operatori della officina, con essa convenzionata, alla quale il veicolo era stato affidato per le riparazioni coperte da polizza. Al riguardo rilevava che il CTU aveva individuato la causa dei danni al propulsore ed alla distribuzione del motore nella non corretta esecuzione della riparazione e segnatamente nella non corretta fasatura della distribuzione.
Su tali basi, e considerato che il costituto probatorio acquisito al giudizio porterebbe ad escludere che il guasto si sia verificato al primo intervento, adduceva l'irrilevanza sul piano causale dell'intervento della carrozzeria di primo ricovero del veicolo. Del pari riteneva che contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante con la sentenza impugnata, sulla base di quanto rilevato dal CTU i controlli di manutenzione programmata risulterebbero effettuati, e risulterebbero comunque irrilevanti sul piano causale con il verificarsi del guasto occorso.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui, discostandosi immotivatamente dalle conclusioni formulate dal CTU, erroneamente riteneva che il danno sia stato causato dalla anomala accensione del motore eseguito presso la carrozzeria di primo ricovero del veicolo a seguito della effettuata diagnosi elettronica del guasto, atteso che secondo le conclusioni del
CTU l'individuazione della causa del guasto del motore era da individuare nell'intervento mal eseguito presso la seconda officina, il che determinerebbe l'imputabilità della rottura del propulsore alla compagnia assicuratrice, per cui conto e sotto la cui direzione le riparazioni sono state eseguite.
Su tali basi, in riforma della sentenza appellata, chiedeva l'accoglimento della domanda proposta con il libello introduttivo del giudizio.
- Si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente l'atto di Controparte_1
gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, ritenendo corretto il costrutto posto a base della sentenza appellata, ne chiedeva la conferma con integrale rigetto del gravame proposto.
All'udienza del 20.02.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 26.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato e va accolto per quanto di ragione.
pagina 7 di 17 ***
Dalle risultanze di causa è dato acquisito al giudizio che ha sottoscritto in data Parte_1
4.06.2019 con la polizza assicurativa denominata “ Controparte_1 CP_3
per la propria autovettura BMW tg. EK733MP, la quale, oltre alla copertura della responsabilità civile ed alle garanzie aggiuntive “incendio, furto e rapina”, “eventi naturali”, “eventi sociopolitici”,
“cristalli”, “assistenza stradale”, prevedeva la specifica garanzia “guasti meccanici”, volta ad assicurare, nel limite del massimale di euro 5.000,00, l'indennizzo per i guasti meccanici del veicolo diversi da quelli derivanti dal normale logorio del mezzo. Per l'operatività della predetta garanzia era richiesta l'esecuzione regolare della manutenzione programmata con effettuazione dei tagliandi di controllo previsti dal programma di manutenzione della casa costruttrice. Inoltre, secondo le previsioni di polizza, non erano indennizzabili i guasti verificatisi prima che fossero trascorsi trenta giorni dalla stipula della polizza e prima che fossero stati percorsi 500 chilometri dal momento della sottoscrizione.
Non erano inoltre indennizzabili i guasti verificatisi nella vigenza della garanzia della casa costruttrice.
Non erano assicurabili i veicoli con percorrenza superiore a 140.000 km e con oltre otto anni di età.
Del pari è dato acquisito al giudizio che in data 6.08.2019 il veicolo assicurato, durante la marcia, in
Castano Primo (MI), si arrestava improvvisamente senza possibilità di poter essere riavviato, il che rese necessario contattare il servizio assistenza di che faceva intervenire la Controparte_1
propria carrozzeria convenziona ove, ricoverato il veicolo Controparte_4
ed effettuata la diagnosi del motore, emergeva la rottura della pompa ad alta pressione del gasolio con conseguente danno agli iniettori del carburante. Non essendo abilitata tale carrozzeria, convenzionata con la per il solo traino, ad eseguire le riparazioni, la compagnia Controparte_1
assicuratrice disponeva il trasferimento del veicolo presso la officina convenzionata di CP_5
alla quale il veicolo era affidato per la sostituzione della pompa ad alta pressione Controparte_6
del gasolio e degli iniettori, su indicazione della compagnia assicuratrice che aveva autorizzato la riparazione, come rilevabile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta in atti.
È del pari accertato che la compagnia assicuratrice, in esito alle plurime richieste di informazioni sullo stato delle riparazioni, non tempestivamente eseguite, rassicurava l'assicurato in ordine alla prossima esecuzione dei lavori, che sono stati eseguiti con la sostituzione della pompa ad alta pressione del gasolio e degli iniettori, previo smontaggio del propulsore, presso l'officina alla quale il CP_5
veicolo è stato affidato su indicazione e richiesta della compagnia assicuratrice.
pagina 8 di 17 È del pari dato accertato che successivamente, eseguita la sostituzione della pompa ad alta pressione e la sostituzione degli iniettori, non riuscendo l'avviamento del motore, era diagnosticato un danno al propulsore che ne rendeva necessaria l'integrale sostituzione. Anche in tale contesto la compagnia assicuratrice assicurava che si sarebbe provveduto al più presto, previa esecuzione di nuova valutazione e preventivazione del guasto.
Dalle risultanze probatorie acquisite al giudizio emerge pertanto che l'originaria avaria, come ha rilevato la diagnosi effettuata presso la officina di primo ricovero del veicolo e quella effettuata presso la officina , alla quale, su disposizione della compagnia assicuratrice, il veicolo è stato affidato CP_5
per la riparazione, era costituita da un guasto alla pompa ad alta pressione del gasolio con danni agli iniettori, la cui sostituzione, autorizzata dalla compagnia assicuratrice, come dimostrato dal tenore delle comunicazioni al riguardo inviate all'assicurato nell'articolazione della pratica di gestione del sinistro,
è stata integralmente eseguita dalla predetta officina . CP_5
Il teste titolare dell'officina , ha sul punto riferito che l'auto, condotta presso la CP_6 CP_5 propria officina con un carro attrezzi per il ricovero, accendeva>> precisando che
2019>> e che fu rilevata alimentazione della pompa e provvedemmo a pulire tutto l'impianto di alimentazione con la sostituzione degli iniettori e della pompa di carburante …>>. Ha inoltre aggiunto che sostituzione della pompa tentava invano di accendere il motore e a seguito di ulteriore diagnosi riscontrava la rottura degli alberi a gamme e bilancieri che avevano causato un fuori fase, con conseguente deformazione delle valvole e danneggiamento dei pistoni, motivo per il quale anche il motore era da sostituire …>>.
Il guasto al motore, emerso solo successivamente, dopo la sostituzione della pompa ad alta pressione e degli iniettori, non era presente alla prima diagnosi, atteso che presso la carrozzeria di primo ricovero il propulsore, in esito alla verifica di avviamento ivi eseguita, appariva funzionante.
Al riguardo vale richiamare la deposizione resa dal teste , titolare della , il quale CP_4 Parte_2 riferiva di essere andato a recuperare con il proprio carro attrezzi l'autovettura precisando di aver provveduto il giorno seguente alla diagnosi delle problematiche dell'auto, dalla quale emergeva la rottura della pompa ad alta pressione del gasolio per presenza di limature con probabili danni agli iniettori, e che <<l per andare a recuperare l fu dato dalla> . In CP_1
particolare, il ha inoltre riferito di aver effettuato la prova di avvio del motore con l'etere – CP_4
pagina 9 di 17 pratica che prevede di far girare la chiave di accensione per permettere la rotazione del motore con spruzzo di etere nel condotto di aspirazione per facilitare l'avviamento – e in esito a tale procedura riscontrava che gli unici danni attenevano agli iniettori ed alla pompa ad alta pressione, atteso che il propulsore si avviò regolarmente. Ha inoltre dichiarato di aver riscontrato, dal computer di dotazione dell'autovettura, che gli interventi di manutenzione programmatica risultavano regolarmente effettuati, precisando che le riparazioni necessarie al ripristino della funzionalità del veicolo non furono effettuati dalla propria autofficina in quanto non convenzionata per tali lavorazioni con la compagnia assicuratrice.
Ne consegue che al momento del primo ricovero del veicolo il guasto al motore non era presente.
Sul punto il CTP ha confermato che la pompa ad alta pressione del gasolio era stata Testimone_1
sostituita da di Al riguardo, dopo aver espressamente dichiarato che CP_5 CP_6
sostituzione della pompa ad alta pressione del carburatore occorre bloccare la fase della distribuzione con idonea strumentazione …>> e precisato che deve necessariamente intervenire anche sulla distribuzione che, se non affrancata con le apposite dime, può provocare lo sfasamento e la desincronizzazione tra le valvole ed il movimento dei pistoni>> ha evidenziato che al momento dell'ispezione il ebbe a riferire di aver fatto la CP_6
diagnosi e che questa non aveva rilevato avarie, e che dopo aver sostituito la pompa dell'alta pressione del carburante il sistema di diagnosi della vettura rilevava il danno alla distribuzione.
In tale quadro vanno valutate le conclusioni formulate del CTU che, in esito agli accertamenti eseguiti in ordine alla individuazione del guasto, delle relative cause e della individuazione del momento di insorgenza, ha evidenziato che stata interessata da due differenti danni ben distinti, di cui il primo, che ha portato al fermo dell'auto,
e che è stato inizialmente riparato con i ricambi forniti dalla convenuta tramite il proprio CP_1 servizio di assistenza denominato “Presto&bene”, e avrebbe interessato gli organi sostituiti come da preventivo dell'officina e il secondo che si sarebbe generato dopo, a seguito del CP_6
rimontaggio di tutti gli organi e a seguito di una non corretta fasatura della distribuzione da parte dei meccanici dell'officina per cui, alla ripartenza del motore, si è generata la grave lesione CP_6
meccanica alla testata e agli organi della distribuzione>>. In particolare, il CTU ha evidenziato che
<<il funzionamento del motore si basa sul perfetto sincronismo tra salita e discesa pistone>
conseguentemente apertura e chiusura delle valvole: la cosiddetta “fasatura”. Questo sincronismo è garantito da una serie di organi che si trasmettono reciprocamente il moto e che prende il nome di
pagina 10 di 17 “distribuzione”; ne consegue, quindi, che nel caso in oggetto la “fasatura” ossia il perfetto sincronismo è venuto improvvisamente a mancare;
questo però può avvenire in due soli casi: per una rottura improvvisa della catena o cinghia di distribuzione (cosa che non è avvenuta nella fattispecie) o
a seguito di un intervento ripartivo, per cui la “fasatura” non è stata eseguita correttamente>>. Ha infine precisato che vettura era in uso al ricorrente, i meccanici ne avrebbero avuto riscontro fin da subito>>.
In modo chiaro il CTU afferma che alimentazione, come avvenuto, senza accorgersi della lesione grave al motore. Peraltro, stando alle dichiarazioni del lo stesso con un artificio, sarebbe riuscito ad avviare, per poco, il motore. CP_4
Se questo è vero il danno grave al motore non poteva ancora essere avvenuto … stando alle affermazioni del titolare dell'officina tutti questi lavori così importanti sarebbero stati CP_6
eseguiti e solo dopo i meccanici si sarebbero accorti di un ulteriore danno occulto che in realtà occulto non poteva essere>>.
La esaminate valutazioni tecniche formulate dal CTU trovano piena conferma nel quadro descritto dal
CTP innanzi esaminato. Persona_1
Ciò permette di ritenere certo che al momento della presa in carico del veicolo da parte della il CP_5
guasto al motore non era presente.
Il CTU ha altresì evidenziato che alla distribuzione il secondo, non hanno legame con i lavori che si eseguono durante l'ordinaria manutenzione e che prevedono la sostituzione dell'olio motore, dei filtri e una diagnosi generale del sistema>>. A tal riguardo, rilevato che con indicato che al motore era stata fatta una periodica manutenzione a 95.000 km e che il successivo controllo sarebbe stato da compiere a 120.000 km>>, precisava che sebbene non fosse stata documentata l'esecuzione del tagliando di controllo successivo, dopo aver dato corrente all'impianto elettrico della vettura bordo e riscontrare l'indicazione del contatore della manutenzione che indicava che al prossimo controllo sarebbero mancati 3.400 km>> specificando che tagliando … (sicché) … è lecito ritenere che l'ultima manutenzione sia stata eseguita quando la vettura aveva percorso 122.655 km>>. Su tali basi riteneva che possa ritenersi rispettata la tempistica prevista dal programma di manutenzione per i controlli e gli interventi programmati.
***
pagina 11 di 17 Sulla base dell'esaminato quadro probatorio e delle valutazioni tecniche e delle conclusioni formulate dal CTU, che risultano improntate a consolidati criteri e regole tecniche da osservare nella esecuzione delle riparazioni relative a specifici organi meccanici di tecnologia complessa, come quelli interessati dal guasto, e segnatamente la sostituzione della pompa ad alta pressione e degli iniettori del gasolio, e sulla base del tenore delle esaminate prove dichiarative, deve ritenersi accertato che al primo ricovero dell'autovettura presso la carrozzeria convenzionata indicata dalla compagnia assicuratrice, il guasto presente sul veicolo, accertato previa diagnosi elettronica, riguardava la rottura della pompa ad alta pressione con danno agli iniettori, mentre il motore non presentava guasti strutturali atteso che, secondo quanto riferito dal teste – le cui dichiarazioni appaiono conferenti e di piena ed obiettiva CP_4
attendibilità trovando riscontro tecnico in quanto sostenuto dal CTU e dal CTP il motore era Tes_1
funzionante.
Del pari deve ritenersi comprovato che la riparazione con smontaggio completo della parti meccaniche dell'organo propulsore per effettuare la sostituzione degli iniettori e della pompa ad alta pressione, è stata espressamente autorizzata dalla compagnia assicuratrice previa verifica tecnica ad opera di proprio perito assicurativo e relativa preventivazione di spesa, come da comunicazioni all'uopo inviate all'assicurato prodotte in atti, ed eseguita dall'officina convenzionata alla quale il veicolo è CP_5
stato affidato per le riparazioni su specifica disposizione della compagnia di assicurazione, che ha provveduto a fornire direttamente i ricambi da sostituire tramite il proprio servizio “Presto&Bene”.
È inoltre provato che il guasto strutturale al motore è stato causato dalla non corretta fasatura della distribuzione eseguita dopo la sostituzione della pompa ad alta pressione e degli iniettori presso l'officina . CP_5
Se il danno al propulsore fosse stato preesistente alla esecuzione della sostituzione delle parti danneggiate e segnatamente della pompa ad alta pressione e degli iniettori, la cui sostituzione comporta necessariamente lo smontaggio del motore, esso doveva essere necessariamente in tale momento rilevato, fatto questo non avvenuto nel caso di specie, atteso che, terminate le suddette sostituzioni, rimontate tutte le parti meccaniche, si tentò l'avviamento del motore. Pertanto, la rottura degli organi della distribuzione del motore non poteva preesistere allo smontaggio del propulsore presso la CP_5
in quanto prima di tale momento il motore era funzionante e non era stato oggetto di interventi alle parti da sostituire, come chiaramente evidenziato dal CTU.
***
pagina 12 di 17 Ne consegue la responsabilità di per il guasto complessivamente Controparte_1
determinatosi a causa delle non corrette operazioni di riparazione e ripristino del guasto meccanico del veicolo assicurato, al cui risarcimento la predetta compagnia assicuratrice resta tenuta indipendentemente dai limiti del massimale di polizza, venendo in rilievo la diversa ed autonoma fonte di responsabilità per fatto degli ausiliari, quali devono qualificarsi gli operatori dell'officina CP_5
alla quale il veicolo su diretta disposizione della compagnia assicuratrice è stato affidato, con fornitura dei ricambi da parte della stessa compagnia assicuratrice.
Vale al riguardo rilevare che la polizza prevede espressamente che per il diritto all'indennizzo per il
“guasto meccanico” l'assicurato deve affidare il veicolo per la riparazione alla officina convenzionata con la compagnia assicuratrice e dalla stessa individuata ed indicata, non potendo altrimenti conseguire il diritto all'indennizzo. Nel caso di specie l'autovettura è stata trainata dalla carrozzeria convenzionata ed affidata, su disposizione della compagnia assicuratrice, dopo l'individuazione della tipologia del guasto, alla officina convenzionata per tale tipologia di intervento, eseguito previa CP_5
autorizzazione ed approvazione del preventivo di spesa da parte della compagnia assicuratrice.
A ciò si aggiunge l'ulteriore circostanza che i pezzi di ricambio necessari per la riparazione sono stati forniti dalla stessa compagnia assicuratrice, che pertanto ha approvato l'intervento, riconoscendo la copertura assicurativa – dandone peraltro atto e comunicazione all'assicurato – e gestito l'intera pratica sia sul piano amministrativo, per ciò che attiene alla individuazione dell'officina alla quale affidare il veicolo, sia sul piano tecnico, individuando la tipologia di intervento da eseguire e fornendo i ricambi necessari alle sostituzioni, provvedendo a dare direttamente le direttive in ordine agli interventi da eseguire alla officina alla quale il veicolo è stato per suo conto affidato per le riparazioni.
Pertanto, ogni fase della riparazione, affidata alla officina convenzionata e dalla stessa individuata, è stata direttamente seguita e diretta dalla compagnia assicuratrice.
Ne consegue che il personale che ha materialmente eseguito le riparazioni, autorizzate dalla compagnia assicuratrice, ha operato nella veste di ausiliari della compagnia assicuratrice, avendo la stessa esercitato il proprio controllo su ogni fase dell'intervento nei termini innanzi esplicati.
Vale al riguardo richiamare l'assunto giurisprudenziale per cui alla stregua del dettato dell'art. 1228
c.c. possono considerarsi ausiliari del debitore coloro che agiscono su suo incarico e il cui operato sia assoggettato ai poteri di direzione e controllo del predetto debitore, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli ausiliari e il debitore medesimo, ovvero quando sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della pagina 13 di 17 prestazione (Cass. Civ. Sez. III, 29.11.2011). È comunque necessario, per la configurazione della responsabilità del debitore per il fatto degli ausiliari, la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore (Cass. Civ. Sez. III, 11.05.1995 n. 5150).
Nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado,
– come comprovato dalla scambio di corrispondenza intercorso tra Controparte_1
l'assicurato e la gestione sinistri della compagnia assicuratrice in ordine alle ripetute e continue assicurazioni di provvedere all'esecuzione delle riparazioni nei tempi più brevi – dopo aver riconosciuto il guasto e la relativa copertura di polizza, ha espressamente autorizzato l'intervento senza formulare alcuna riserva e senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla sussistenza di cause ostative all'indennizzo o di decadenza dalla copertura, individuando, secondo le previsioni di polizza, l'officina convenzionata, che, previa presa in carico il veicolo, ha proceduto alla riparazione secondo le direttive offerte dalla compagnia assicuratrice che ha anche fornito i pezzi di ricambio. Inoltre, come innanzi rilevato, la causa del guasto al propulsore si è verificata in esito alla non corretta esecuzione della fasatura della distribuzione a seguito della sostituzione della pompa ad alta pressione del gasolio e degli iniettori. Pertanto, deve ritenersi sussistente il prescritto rapporto di causalità tra l'opera dell'ausiliario, nella specie il personale dell'officina alla quale il veicolo è stato affidato per le CP_5 riparazioni su disposizione della compagnia assicuratrice, quale fatto causativo del danno, e l'obbligo contrattuale al quale era tenuta la compagnia assicuratrice secondo le previsioni di polizza.
Ne consegue che, originando la responsabilità della compagnia assicuratrice per il danno al propulsore dal fatto degli ausiliari, per cui è chiamata a rispondere secondo il dettato dell'art. 1228 c.c., nessuna rilevanza può rivestire l'eccepita decadenza dalla copertura per mancata esecuzione della manutenzione programmata, e per la mancata prova che il guasto si fosse verificato oltre i 500 km dalla stipula della polizza. A ciò si aggiunge il dato che, come innanzi evidenziato, la compagnia assicuratrice ha autorizzato l'intervento di sostituzione della pompa disponendo che il veicolo fosse affidato per la riparazione alla officina convenzionata dalla stessa indicata, assicurando all'assicurato che la riparazione sarebbe stata eseguita.
Pertanto, sotto tali profili, è circostanza del tutto irrilevante la asserita mancata esecuzione degli interventi programmati di manutenzione del veicolo nelle tempistiche previste dalla casa costruttrice e della asserita mancanza di prova che il guasto si sia verificato oltre i 500 chilometri dalla stipula della polizza, avendo la compagnia assicuratrice comunque riconosciuto ed autorizzato la riparazione con affidamento del veicolo alla officina convenzionata dalla stessa individuata. A ciò si aggiunge il dato pagina 14 di 17 che, come evidenziato dal CTU, il guasto verificatisi non risulterebbe eziologicamente collegabile alla asserita mancata effettuazione dei controlli manutentivi, i quali, peraltro, secondo quanto emerso in atti, risulterebbero effettuati.
***
Venendo alla quantificazione del danno appaiono corretti i criteri di determinazione impiegati dal CTU.
Al riguardo il CTU ha stimato il costo della prima riparazione, e segnatamente la sostituzione della pompa ad alta pressione e degli iniettori, come da preventivo della stessa officina che ha CP_6
preso in carico il veicolo per la riparazione, in euro 3.659,16 oltre iva per complessivi euro 4.464,16
(iva inclusa), mentre il costo della seconda riparazione, e segnatamente la sostituzione del propulsore irrimediabilmente danneggiato a seguito della non corretta fasatura della distribuzione operata a seguito della sostituzione della pompa ad alta pressione e degli iniettori, è stata stimata in complessivi euro
9.981,78 oltre iva, e dunque per complessivi euro 12.177,78 (iva inclusa). Tuttavia, in ordine a tale ultimo danno, per ricondurre il veicolo danneggiato nelle medesime condizioni di stato d'uso al tempo del sinistro, considerato il chilometraggio percorso del veicolo al verificarsi del guasto, pari a 139.255 km, e l'età dello stesso, immatricolato nel 2011, correttamente il CTU ha operato una riduzione del
50% del costo del propulsore, dovendosi riportare al valore che il bene aveva al tempo del verificarsi del danno l'importo a tale titolo liquidabile.
Conseguentemente, il costo rimborsabile per la sostituzione del propulsore è stata congruamente e correttamente determinata dal CTU nel complessivo importo di euro 5.305,80 oltre iva, per complessivi euro 6.473,07 (VA inclusa).
Il danno risarcibile va complessivamente determinato nella sommatoria dei due surriferiti importi, liquidabili, il primo per la sostituzione della pompa ad alta pressione e degli iniettori, costituenti il guasto originariamente verificatosi ed indennizzabile, ed il secondo per i costi di sostituzione del propulsore. Non sono invece riconoscibili le altre voci di danno in quanto non sono stati offerti elementi probatori a sostegno.
Ne consegue che l'importo da riconoscere a per il guasto occorso al veicolo Parte_1 assicurato, oggettivamente rientrante nella garanzia “Guasto Meccanico” di cui alla polizza stipulata con la compagnia assicuratrice e la sostituzione del propulsore in Controparte_1
conseguenza della non corretta riparazione, va determinato in complessivi euro 10.769,23 iva inclusa, importo ampiamente compreso nel valore del veicolo al tempo del guasto, pari ad euro 13.600,00.
pagina 15 di 17 Il predetto importo di euro 10.769,23, già attualizzato dal CTU alla data del 31.07.2023, data della perizia, va devalutato secondo indici istat famiglie di operai e impiegati (FOI) al 6.08.2019, data del verificarsi del sinistro. Sull'importo così devalutato spetta a parte attrice la rivalutazione monetaria secondo gli indici istat famiglie di operari e impiegati (FOI) dal 6.08.2019, data del sinistro, alla data della presente sentenza e gli interessi compensativi al tasso di legge sul capitale rivalutato anno per anno fino alla medesima data. Gli interessi, infatti, attesa la loro funzione, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione dovendo essere computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno (Cfr. Cass. Civ. n. 5234/2006). Sul complessivo importo così determinato competono a parte attrice gli interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
***
Per le suesposte ragioni l'appello proposto va accolto e, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della domanda proposta da va Parte_1 Controparte_1 condannata al pagamento in favore di dell'importo come innanzi determinato per Parte_1
le causali innanzi indicate.
***
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellata va condanna alla rifusione in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio che, vista la nota Parte_1
spese presentata, in considerazione del valore della causa (ricompresa nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), pare congruo liquidare, quanto a quelle relative al primo grado di giudizio in euro
264,00 per esborsi (e segnatamente euro 237,50 per contributo unificato ed euro 27,00 per marche) ed in euro 5.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie
Cpa ed VA come per legge, e quanto a quelle del presente giudizio di appello in euro 382,50 per esborsi
(di cui euro 355,50 per contributo unificato ed euro 27,00 per marche) ed in euro 4.500,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed VA come per legge.
Vanno poste definitivamente a totale carico della appellata le spese Controparte_1
della CTU espletata nel primo grado di giudizio come liquidate dal relativo decreto, ferma restando la solidarietà di entrambe le parti nei confronti del consulente.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 1658/2024
[...] Controparte_1
pubblicata il 13.02.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
- accoglie l'appello proposto e, in riforma della sentenza appellata, condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
10.769,23 devalutata secondo indici istat FOI fino alla data del 6.08.2019, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat FOI sulla somma così devalutata dalla data del 6.08.2019 alla data della presente sentenza, oltre interessi compensativi al tasso legale sul capitale rivalutato anno per anno fino alla medesima data, oltre interessi al saggio legale sulla somma così determinata dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo.
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, quanto a quelle del primo grado di giudizio in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, Cpa ed VA come per legge, e quanto a quelle del presente giudizio di appello in euro 382,50 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed VA come per legge;
- pone definitivamente integralmente a carco dell'appellata le Controparte_1
spese di CTU come liquidate da apposito decreto nel corso del giudizio di primo grado, ferma restando la solidarietà di entrambe le parti nei confronti del consulente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Margherita Monte
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Margherita Monte Presidente
- dr. Francesco Distefano Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 848/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (C. F. ) nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
LO SO CI (MI) in via Donizetti n. 18/A, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Samantha BATTISTON (C. F. ), presso il cui studio in Magenta C.F._2
Viale dello Stadio n. 68 è elettivamente domiciliato, pec: Email_1
fax: 02.9795991
APPELLANTE
CONTRO
- (C. F. – P. VA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Bologna via Stalingrado 45, in persona del procuratore speciale sig. , rappresentata CP_2
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fulvio LACAGNINA ( ), presso il C.F._3
cui studio legale in Monza via Monte Bianco n. 4 è elettivamente domiciliata, difensore che ha pagina 1 di 17 autorizzato le notifiche e comunicazioni di cancelleria presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 1658/2024 pubblicata il 13.02.2024
e notificata in pari data, emessa a definizione della causa civile di primo grado r.g. n. 27831/2020, dal
Tribunale di Milano, sezione Sesta Civile: accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere tenuto indenne dalla Parte_1
compagnia da ogni e qualsiasi spesa risultasse necessaria per Controparte_1
la riparazione della propria vettura targata EK733MP per i motivi esposti in atti e per i titoli di responsabilità ivi descritti;
conseguentemente:
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore, come meglio specificati in atti, o nel diverso ammontare, minore o maggiore, che sarà ritenuto di giustizia.
- Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
per appellata Controparte_1 voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: senza alcuna inversione dell'onere probatorio, previa ogni opportuna declaratoria e circoscrizione dell'imprescindibile onere incombente sulla controparte ex art. 2697 c.c. nel merito:
pagina 2 di 17 - respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto sia in relazione all'an sia al quantum debeatur e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
1658/2023 pubblicata il 13.02.2024 dal Tribunale di Milano;
- con vittoria di spese e competenze processuali del rado, oltre spese forfettarie del 15% iva e
CPA come da parametri forensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1658/2024 pubblicata il 13.02.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così disponeva:
- rigetta integralmente la domanda attorea di risarcimento così formulata nei confronti della convenuta Controparte_1
- Per l'effetto di quanto al punto che precede condanna l'attore al Parte_1
pagamento in favore di delle spese e competenze di causa, che Controparte_1
si liquidano in euro 3.500,00 per onorario, oltre VA, se dovuta, CPA ed RF come per legge, ed oltre alle spese di CTU.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
ordinario di Milano la convenuta esponendo quanto segue. Controparte_1
Premesso di aver sottoscritto con la predetta compagnia assicuratrice in data 4.06.2019 la polizza assicurativa denominata “ per la propria autovettura BMW tg. EK733MP, che copriva la CP_3 responsabilità civile e con le tutele aggiuntive “incendio, furto e rapina”, “eventi naturali”, “eventi sociopolitici”, “cristalli”, “assistenza stradale”, e “guasti meccanici”, adduceva che in data 6.08.2019 il veicolo assicurato, mentre era in regolare marcia in Castano Primo (MI), si arrestava improvvisamente senza possibilità di riavviare il motore, il che rese necessario contattare il servizio assistenza di che faceva intervenire la propria carrozzeria Controparte_1
convenziona Controparte_4
Effettuata la diagnosi del motore, era accertata la rottura della pompa ad alta pressione del gasolio con probabili conseguenti danni agli iniettori del carburante.
pagina 3 di 17 Non essendo detta carrozzeria convenzionata per l'intervento richiesto, Controparte_1 invitava l'attore a trasferire il veicolo presso l'officina convenzionata di
[...] CP_5 CP_6 alla quale l'autovettura era affidata. Non ricevendo notizie nonostante ripetuti solleciti sullo
[...] stato delle riparazioni, l'attore formulava due reclami, rispettivamente, in data 5.11.2019 ed in data
13.11.2019. Solo in data 3.12.2019 il personale della officina di CP_5 Controparte_6
comunicava telefonicamente la scoperta di un ulteriore guasto al motore, causato dalla rottura della pompa ad alta pressione, che aveva danneggiato la catena di distribuzione.
A fronte di nuova richiesta di informazioni inviata dal ullo stato dei lavori, Pt_1 [...]
con nota del 12.12.2019, ammetteva la propria responsabilità per il grave ritardo Controparte_1
comunicando la scoperta di un <
In data 20.01.2020 inviava nota con la quale, scusandosi per i Controparte_1
In data 31.01.2020, non essendo stato il veicolo riparato, l'attore preannunciava ricorso all'Istituto di
Vigilanza sulle Assicurazioni.
Seguiva comunicazione del 13.02.2020 con la quale informava l'attore che Controparte_1 in seguito alla riparazione della pompa del carburante, non essendo stato possibile l'avviamento del propulsore, ulteriori accertamenti eseguiti avevano rilevato l'esistenza di un danno occulto alla distribuzione che rendeva necessaria la sostituzione dell'intero propulsore. Con successiva comunicazione del 26.03.2020 riferiva di aver incaricato un perito Controparte_1 per effettuare una indagine in ordine all'origine della causa del guasto alla distribuzione.
Non avendo avuto corso la procedura di liquidazione l'attore, ritenuto il guasto coperto dalla garanzia di cui alla polizza in oggetto, istaurava il presente giudizio e chiedeva la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento del danno che quantificava in complessivi euro 15.410,06, di cui euro
3.229,01 per la riparazione della pompa del carburante ed euro 12.181,05 per la sostituzione del propulsore. Chiedeva altresì il ristoro dai danni derivanti dal fermo tecnico per le spese di pagamento della tassa di possesso e per il conseguente deprezzamento del veicolo.
- Si costituiva in giudizio contestando l'avverso dedotto in quanto Controparte_1
infondato.
pagina 4 di 17 Adduceva che la garanzia “guasti meccanici” prevedeva delle limitazioni, essendo attiva dopo la scadenza della garanzia prestata dalla casa costruttrice, a condizione che sia stata effettuata la manutenzione programmata documentalmente provata, restando esclusi i danni occorsi fino al trentesimo giorno e/o fino al raggiungimento di 500 km dalla stipula della polizza. Non erano inoltre assicurabili i veicoli con anzianità inferiore a 2 anni e superiore ad 8 e con un chilometraggio superiore a 150.000 km.
Tanto premesso eccepiva l'omessa manutenzione programmata atteso che, in relazione al guasto occorso, l'ultimo cambio dell'olio motore risaliva al 22.09.2016 a 95.000,00 km mentre quello successivo, programmato al raggiungimento dei 120.000 km, non risultava essere stato effettuato fino al verificarsi del sinistro, quando risultava la percorrenza di 139.255 km, superiore di 19.255 km in più rispetto al chilometraggio previsto per la manutenzione, e conseguentemente ampiamente superiore al chilometraggio aggiuntivo di 5.000 km tollerato dalle condizioni di polizza.
Adduceva inoltre la circostanza che all'atto della stipula della polizza l'attore dichiarava che il veicolo aveva percorso 140.000 km mentre al verificarsi del guasto il chilometraggio registrato dal veicolo era pari a 139.255 km. Non era pertanto documentato che il guasto si fosse verificato, come richiesto dalle condizioni di polizza, oltre i 500 chilometri dalla stipula della polizza, ragione per cui era stata rigettata la richiesta di indennizzo.
Contestava inoltre ogni addebito di responsabilità con riferimento ai danni asseritamente cagionati in corso di riparazione, adducendo che il propulsore già prima dell'affidamento dell'autovettura alla officina non era funzionante e pertanto, non potendo essere derivato dalla sostituzione della CP_5
pompa ad alta pressione del gasolio e degli iniettori eseguita dal personale della , non era in CP_5
alcun modo imputabile alla compagnia assicuratrice.
Adduceva inoltre che il limite indennizzabile per guasti meccanici era comunque limitato ad euro
5.000,00.
Contestava infine le voci di danno richieste.
Su tali basi chiedeva il rigetto della domanda.
Espletata CTU volta all'accertamento delle cause del guasto ed alla relativa quantificazione dei conseguenti danni occorso, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la causa era decisa con la sentenza impugnata con la quale era rigettata la domanda con condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta.
***
pagina 5 di 17 A fondamento della decisione impugnata, l'organo giudicante di primo grado, premessa la vigenza al momento del verificarsi del sinistro della polizza indicata in domanda, con efficacia dal 9.06.2019 al
9.06.2020, relativa al veicolo tg. EK733MP, rilevava come l'attore non abbia documentato, in ossequio al punto F11.1 lett. b) delle condizioni di polizza, di aver effettuato regolarmente la manutenzione programmata del veicolo, costituente condizione essenziale per l'operatività della garanzia “guasti meccanici”. Al riguardo riteneva che in assenza di idonea documentazione comprovante l'esecuzione degli interventi di manutenzione programmata, nessuna valenza poteva riconoscersi alle dichiarazioni rese dal teste nella parte in cui riferiva che dal computer di bordo della autovettura Controparte_4
risultavano regolarmente effettuati gli interventi di manutenzione.
Su tali basi escludeva l'operatività della garanzia di polizza “guasti meccanici” in ordine al guasto meccanico verificatosi in data 6.08.2019 ed ai successivi danni al propulsore del veicolo verificatisi in esito alle riparazioni effettuate presso l'autofficina di CP_5 Controparte_6
Al riguardo rilevava che pur considerando che il danno al motore ha avuto origine in due distinti momenti, e segnatamente, al momento dell'arresto del veicolo, quando si è verificata la rottura della pompa ad alta pressione del gasolio e degli iniettori, le cui riparazioni sono state eseguite dall'officina
, ed a seguito della riaccensione del motore dopo la riparazione, che avrebbe causato le gravi CP_5 lesioni meccaniche al propulsore, entrambi i guasti non erano coperti dalla garanzia “guasti meccanici” non avendo l'attore offerto idonea prova della regolare manutenzione.
Acclarata l'inoperatività della polizza “guasti meccanici” rilevava come per la parte del guasto assunta come verificatasi a seguito della riparazione effettuata dall'officina a fronte della anomala CP_5 accensione del motore operata dalla officina di primo ricovero con l'ausilio dell'etere, ogni ulteriore danno al propulsore non può essere addebitato alla compagnia assicuratrice atteso che l'intervento di ricerca e riparazione del guasto fu richiesto dall'attore, non già dalla compagnia assicuratrice, il che esclude l'addebito ex art. 1228 c.c. invocato da parte attrice, in quanto la convenzione assicurativa con la carrozzeria tteneva al solo traino del veicolo non già ad interventi meccanici. CP_4
Su tali basi rigettava la domanda.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con l'impugnata sentenza, parte attrice aveva adito il tribunale ai fini dell'accertamento della responsabilità della compagnia assicuratrice per il danno alla catena di distribuzione del motore pagina 6 di 17 non già a termini di polizza, bensì sulla base del dettato degli artt. 1218 e 1228 c.c., facendo richiamo dell'impianto normativo che prevede la responsabilità contrattuale del debitore per il fatto doloso o colposo degli ausiliari, dovendosi qualificare ausiliari della compagnia assicuratrice gli operatori della officina, con essa convenzionata, alla quale il veicolo era stato affidato per le riparazioni coperte da polizza. Al riguardo rilevava che il CTU aveva individuato la causa dei danni al propulsore ed alla distribuzione del motore nella non corretta esecuzione della riparazione e segnatamente nella non corretta fasatura della distribuzione.
Su tali basi, e considerato che il costituto probatorio acquisito al giudizio porterebbe ad escludere che il guasto si sia verificato al primo intervento, adduceva l'irrilevanza sul piano causale dell'intervento della carrozzeria di primo ricovero del veicolo. Del pari riteneva che contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante con la sentenza impugnata, sulla base di quanto rilevato dal CTU i controlli di manutenzione programmata risulterebbero effettuati, e risulterebbero comunque irrilevanti sul piano causale con il verificarsi del guasto occorso.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui, discostandosi immotivatamente dalle conclusioni formulate dal CTU, erroneamente riteneva che il danno sia stato causato dalla anomala accensione del motore eseguito presso la carrozzeria di primo ricovero del veicolo a seguito della effettuata diagnosi elettronica del guasto, atteso che secondo le conclusioni del
CTU l'individuazione della causa del guasto del motore era da individuare nell'intervento mal eseguito presso la seconda officina, il che determinerebbe l'imputabilità della rottura del propulsore alla compagnia assicuratrice, per cui conto e sotto la cui direzione le riparazioni sono state eseguite.
Su tali basi, in riforma della sentenza appellata, chiedeva l'accoglimento della domanda proposta con il libello introduttivo del giudizio.
- Si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente l'atto di Controparte_1
gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, ritenendo corretto il costrutto posto a base della sentenza appellata, ne chiedeva la conferma con integrale rigetto del gravame proposto.
All'udienza del 20.02.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 26.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato e va accolto per quanto di ragione.
pagina 7 di 17 ***
Dalle risultanze di causa è dato acquisito al giudizio che ha sottoscritto in data Parte_1
4.06.2019 con la polizza assicurativa denominata “ Controparte_1 CP_3
per la propria autovettura BMW tg. EK733MP, la quale, oltre alla copertura della responsabilità civile ed alle garanzie aggiuntive “incendio, furto e rapina”, “eventi naturali”, “eventi sociopolitici”,
“cristalli”, “assistenza stradale”, prevedeva la specifica garanzia “guasti meccanici”, volta ad assicurare, nel limite del massimale di euro 5.000,00, l'indennizzo per i guasti meccanici del veicolo diversi da quelli derivanti dal normale logorio del mezzo. Per l'operatività della predetta garanzia era richiesta l'esecuzione regolare della manutenzione programmata con effettuazione dei tagliandi di controllo previsti dal programma di manutenzione della casa costruttrice. Inoltre, secondo le previsioni di polizza, non erano indennizzabili i guasti verificatisi prima che fossero trascorsi trenta giorni dalla stipula della polizza e prima che fossero stati percorsi 500 chilometri dal momento della sottoscrizione.
Non erano inoltre indennizzabili i guasti verificatisi nella vigenza della garanzia della casa costruttrice.
Non erano assicurabili i veicoli con percorrenza superiore a 140.000 km e con oltre otto anni di età.
Del pari è dato acquisito al giudizio che in data 6.08.2019 il veicolo assicurato, durante la marcia, in
Castano Primo (MI), si arrestava improvvisamente senza possibilità di poter essere riavviato, il che rese necessario contattare il servizio assistenza di che faceva intervenire la Controparte_1
propria carrozzeria convenziona ove, ricoverato il veicolo Controparte_4
ed effettuata la diagnosi del motore, emergeva la rottura della pompa ad alta pressione del gasolio con conseguente danno agli iniettori del carburante. Non essendo abilitata tale carrozzeria, convenzionata con la per il solo traino, ad eseguire le riparazioni, la compagnia Controparte_1
assicuratrice disponeva il trasferimento del veicolo presso la officina convenzionata di CP_5
alla quale il veicolo era affidato per la sostituzione della pompa ad alta pressione Controparte_6
del gasolio e degli iniettori, su indicazione della compagnia assicuratrice che aveva autorizzato la riparazione, come rilevabile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta in atti.
È del pari accertato che la compagnia assicuratrice, in esito alle plurime richieste di informazioni sullo stato delle riparazioni, non tempestivamente eseguite, rassicurava l'assicurato in ordine alla prossima esecuzione dei lavori, che sono stati eseguiti con la sostituzione della pompa ad alta pressione del gasolio e degli iniettori, previo smontaggio del propulsore, presso l'officina alla quale il CP_5
veicolo è stato affidato su indicazione e richiesta della compagnia assicuratrice.
pagina 8 di 17 È del pari dato accertato che successivamente, eseguita la sostituzione della pompa ad alta pressione e la sostituzione degli iniettori, non riuscendo l'avviamento del motore, era diagnosticato un danno al propulsore che ne rendeva necessaria l'integrale sostituzione. Anche in tale contesto la compagnia assicuratrice assicurava che si sarebbe provveduto al più presto, previa esecuzione di nuova valutazione e preventivazione del guasto.
Dalle risultanze probatorie acquisite al giudizio emerge pertanto che l'originaria avaria, come ha rilevato la diagnosi effettuata presso la officina di primo ricovero del veicolo e quella effettuata presso la officina , alla quale, su disposizione della compagnia assicuratrice, il veicolo è stato affidato CP_5
per la riparazione, era costituita da un guasto alla pompa ad alta pressione del gasolio con danni agli iniettori, la cui sostituzione, autorizzata dalla compagnia assicuratrice, come dimostrato dal tenore delle comunicazioni al riguardo inviate all'assicurato nell'articolazione della pratica di gestione del sinistro,
è stata integralmente eseguita dalla predetta officina . CP_5
Il teste titolare dell'officina , ha sul punto riferito che l'auto, condotta presso la CP_6 CP_5 propria officina con un carro attrezzi per il ricovero, accendeva>> precisando che
2019>> e che fu rilevata alimentazione della pompa e provvedemmo a pulire tutto l'impianto di alimentazione con la sostituzione degli iniettori e della pompa di carburante …>>. Ha inoltre aggiunto che sostituzione della pompa tentava invano di accendere il motore e a seguito di ulteriore diagnosi riscontrava la rottura degli alberi a gamme e bilancieri che avevano causato un fuori fase, con conseguente deformazione delle valvole e danneggiamento dei pistoni, motivo per il quale anche il motore era da sostituire …>>.
Il guasto al motore, emerso solo successivamente, dopo la sostituzione della pompa ad alta pressione e degli iniettori, non era presente alla prima diagnosi, atteso che presso la carrozzeria di primo ricovero il propulsore, in esito alla verifica di avviamento ivi eseguita, appariva funzionante.
Al riguardo vale richiamare la deposizione resa dal teste , titolare della , il quale CP_4 Parte_2 riferiva di essere andato a recuperare con il proprio carro attrezzi l'autovettura precisando di aver provveduto il giorno seguente alla diagnosi delle problematiche dell'auto, dalla quale emergeva la rottura della pompa ad alta pressione del gasolio per presenza di limature con probabili danni agli iniettori, e che <<l per andare a recuperare l fu dato dalla> . In CP_1
particolare, il ha inoltre riferito di aver effettuato la prova di avvio del motore con l'etere – CP_4
pagina 9 di 17 pratica che prevede di far girare la chiave di accensione per permettere la rotazione del motore con spruzzo di etere nel condotto di aspirazione per facilitare l'avviamento – e in esito a tale procedura riscontrava che gli unici danni attenevano agli iniettori ed alla pompa ad alta pressione, atteso che il propulsore si avviò regolarmente. Ha inoltre dichiarato di aver riscontrato, dal computer di dotazione dell'autovettura, che gli interventi di manutenzione programmatica risultavano regolarmente effettuati, precisando che le riparazioni necessarie al ripristino della funzionalità del veicolo non furono effettuati dalla propria autofficina in quanto non convenzionata per tali lavorazioni con la compagnia assicuratrice.
Ne consegue che al momento del primo ricovero del veicolo il guasto al motore non era presente.
Sul punto il CTP ha confermato che la pompa ad alta pressione del gasolio era stata Testimone_1
sostituita da di Al riguardo, dopo aver espressamente dichiarato che CP_5 CP_6
sostituzione della pompa ad alta pressione del carburatore occorre bloccare la fase della distribuzione con idonea strumentazione …>> e precisato che deve necessariamente intervenire anche sulla distribuzione che, se non affrancata con le apposite dime, può provocare lo sfasamento e la desincronizzazione tra le valvole ed il movimento dei pistoni>> ha evidenziato che al momento dell'ispezione il ebbe a riferire di aver fatto la CP_6
diagnosi e che questa non aveva rilevato avarie, e che dopo aver sostituito la pompa dell'alta pressione del carburante il sistema di diagnosi della vettura rilevava il danno alla distribuzione.
In tale quadro vanno valutate le conclusioni formulate del CTU che, in esito agli accertamenti eseguiti in ordine alla individuazione del guasto, delle relative cause e della individuazione del momento di insorgenza, ha evidenziato che stata interessata da due differenti danni ben distinti, di cui il primo, che ha portato al fermo dell'auto,
e che è stato inizialmente riparato con i ricambi forniti dalla convenuta tramite il proprio CP_1 servizio di assistenza denominato “Presto&bene”, e avrebbe interessato gli organi sostituiti come da preventivo dell'officina e il secondo che si sarebbe generato dopo, a seguito del CP_6
rimontaggio di tutti gli organi e a seguito di una non corretta fasatura della distribuzione da parte dei meccanici dell'officina per cui, alla ripartenza del motore, si è generata la grave lesione CP_6
meccanica alla testata e agli organi della distribuzione>>. In particolare, il CTU ha evidenziato che
<<il funzionamento del motore si basa sul perfetto sincronismo tra salita e discesa pistone>
conseguentemente apertura e chiusura delle valvole: la cosiddetta “fasatura”. Questo sincronismo è garantito da una serie di organi che si trasmettono reciprocamente il moto e che prende il nome di
pagina 10 di 17 “distribuzione”; ne consegue, quindi, che nel caso in oggetto la “fasatura” ossia il perfetto sincronismo è venuto improvvisamente a mancare;
questo però può avvenire in due soli casi: per una rottura improvvisa della catena o cinghia di distribuzione (cosa che non è avvenuta nella fattispecie) o
a seguito di un intervento ripartivo, per cui la “fasatura” non è stata eseguita correttamente>>. Ha infine precisato che vettura era in uso al ricorrente, i meccanici ne avrebbero avuto riscontro fin da subito>>.
In modo chiaro il CTU afferma che alimentazione, come avvenuto, senza accorgersi della lesione grave al motore. Peraltro, stando alle dichiarazioni del lo stesso con un artificio, sarebbe riuscito ad avviare, per poco, il motore. CP_4
Se questo è vero il danno grave al motore non poteva ancora essere avvenuto … stando alle affermazioni del titolare dell'officina tutti questi lavori così importanti sarebbero stati CP_6
eseguiti e solo dopo i meccanici si sarebbero accorti di un ulteriore danno occulto che in realtà occulto non poteva essere>>.
La esaminate valutazioni tecniche formulate dal CTU trovano piena conferma nel quadro descritto dal
CTP innanzi esaminato. Persona_1
Ciò permette di ritenere certo che al momento della presa in carico del veicolo da parte della il CP_5
guasto al motore non era presente.
Il CTU ha altresì evidenziato che alla distribuzione il secondo, non hanno legame con i lavori che si eseguono durante l'ordinaria manutenzione e che prevedono la sostituzione dell'olio motore, dei filtri e una diagnosi generale del sistema>>. A tal riguardo, rilevato che con indicato che al motore era stata fatta una periodica manutenzione a 95.000 km e che il successivo controllo sarebbe stato da compiere a 120.000 km>>, precisava che sebbene non fosse stata documentata l'esecuzione del tagliando di controllo successivo, dopo aver dato corrente all'impianto elettrico della vettura bordo e riscontrare l'indicazione del contatore della manutenzione che indicava che al prossimo controllo sarebbero mancati 3.400 km>> specificando che tagliando … (sicché) … è lecito ritenere che l'ultima manutenzione sia stata eseguita quando la vettura aveva percorso 122.655 km>>. Su tali basi riteneva che possa ritenersi rispettata la tempistica prevista dal programma di manutenzione per i controlli e gli interventi programmati.
***
pagina 11 di 17 Sulla base dell'esaminato quadro probatorio e delle valutazioni tecniche e delle conclusioni formulate dal CTU, che risultano improntate a consolidati criteri e regole tecniche da osservare nella esecuzione delle riparazioni relative a specifici organi meccanici di tecnologia complessa, come quelli interessati dal guasto, e segnatamente la sostituzione della pompa ad alta pressione e degli iniettori del gasolio, e sulla base del tenore delle esaminate prove dichiarative, deve ritenersi accertato che al primo ricovero dell'autovettura presso la carrozzeria convenzionata indicata dalla compagnia assicuratrice, il guasto presente sul veicolo, accertato previa diagnosi elettronica, riguardava la rottura della pompa ad alta pressione con danno agli iniettori, mentre il motore non presentava guasti strutturali atteso che, secondo quanto riferito dal teste – le cui dichiarazioni appaiono conferenti e di piena ed obiettiva CP_4
attendibilità trovando riscontro tecnico in quanto sostenuto dal CTU e dal CTP il motore era Tes_1
funzionante.
Del pari deve ritenersi comprovato che la riparazione con smontaggio completo della parti meccaniche dell'organo propulsore per effettuare la sostituzione degli iniettori e della pompa ad alta pressione, è stata espressamente autorizzata dalla compagnia assicuratrice previa verifica tecnica ad opera di proprio perito assicurativo e relativa preventivazione di spesa, come da comunicazioni all'uopo inviate all'assicurato prodotte in atti, ed eseguita dall'officina convenzionata alla quale il veicolo è CP_5
stato affidato per le riparazioni su specifica disposizione della compagnia di assicurazione, che ha provveduto a fornire direttamente i ricambi da sostituire tramite il proprio servizio “Presto&Bene”.
È inoltre provato che il guasto strutturale al motore è stato causato dalla non corretta fasatura della distribuzione eseguita dopo la sostituzione della pompa ad alta pressione e degli iniettori presso l'officina . CP_5
Se il danno al propulsore fosse stato preesistente alla esecuzione della sostituzione delle parti danneggiate e segnatamente della pompa ad alta pressione e degli iniettori, la cui sostituzione comporta necessariamente lo smontaggio del motore, esso doveva essere necessariamente in tale momento rilevato, fatto questo non avvenuto nel caso di specie, atteso che, terminate le suddette sostituzioni, rimontate tutte le parti meccaniche, si tentò l'avviamento del motore. Pertanto, la rottura degli organi della distribuzione del motore non poteva preesistere allo smontaggio del propulsore presso la CP_5
in quanto prima di tale momento il motore era funzionante e non era stato oggetto di interventi alle parti da sostituire, come chiaramente evidenziato dal CTU.
***
pagina 12 di 17 Ne consegue la responsabilità di per il guasto complessivamente Controparte_1
determinatosi a causa delle non corrette operazioni di riparazione e ripristino del guasto meccanico del veicolo assicurato, al cui risarcimento la predetta compagnia assicuratrice resta tenuta indipendentemente dai limiti del massimale di polizza, venendo in rilievo la diversa ed autonoma fonte di responsabilità per fatto degli ausiliari, quali devono qualificarsi gli operatori dell'officina CP_5
alla quale il veicolo su diretta disposizione della compagnia assicuratrice è stato affidato, con fornitura dei ricambi da parte della stessa compagnia assicuratrice.
Vale al riguardo rilevare che la polizza prevede espressamente che per il diritto all'indennizzo per il
“guasto meccanico” l'assicurato deve affidare il veicolo per la riparazione alla officina convenzionata con la compagnia assicuratrice e dalla stessa individuata ed indicata, non potendo altrimenti conseguire il diritto all'indennizzo. Nel caso di specie l'autovettura è stata trainata dalla carrozzeria convenzionata ed affidata, su disposizione della compagnia assicuratrice, dopo l'individuazione della tipologia del guasto, alla officina convenzionata per tale tipologia di intervento, eseguito previa CP_5
autorizzazione ed approvazione del preventivo di spesa da parte della compagnia assicuratrice.
A ciò si aggiunge l'ulteriore circostanza che i pezzi di ricambio necessari per la riparazione sono stati forniti dalla stessa compagnia assicuratrice, che pertanto ha approvato l'intervento, riconoscendo la copertura assicurativa – dandone peraltro atto e comunicazione all'assicurato – e gestito l'intera pratica sia sul piano amministrativo, per ciò che attiene alla individuazione dell'officina alla quale affidare il veicolo, sia sul piano tecnico, individuando la tipologia di intervento da eseguire e fornendo i ricambi necessari alle sostituzioni, provvedendo a dare direttamente le direttive in ordine agli interventi da eseguire alla officina alla quale il veicolo è stato per suo conto affidato per le riparazioni.
Pertanto, ogni fase della riparazione, affidata alla officina convenzionata e dalla stessa individuata, è stata direttamente seguita e diretta dalla compagnia assicuratrice.
Ne consegue che il personale che ha materialmente eseguito le riparazioni, autorizzate dalla compagnia assicuratrice, ha operato nella veste di ausiliari della compagnia assicuratrice, avendo la stessa esercitato il proprio controllo su ogni fase dell'intervento nei termini innanzi esplicati.
Vale al riguardo richiamare l'assunto giurisprudenziale per cui alla stregua del dettato dell'art. 1228
c.c. possono considerarsi ausiliari del debitore coloro che agiscono su suo incarico e il cui operato sia assoggettato ai poteri di direzione e controllo del predetto debitore, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli ausiliari e il debitore medesimo, ovvero quando sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della pagina 13 di 17 prestazione (Cass. Civ. Sez. III, 29.11.2011). È comunque necessario, per la configurazione della responsabilità del debitore per il fatto degli ausiliari, la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore (Cass. Civ. Sez. III, 11.05.1995 n. 5150).
Nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado,
– come comprovato dalla scambio di corrispondenza intercorso tra Controparte_1
l'assicurato e la gestione sinistri della compagnia assicuratrice in ordine alle ripetute e continue assicurazioni di provvedere all'esecuzione delle riparazioni nei tempi più brevi – dopo aver riconosciuto il guasto e la relativa copertura di polizza, ha espressamente autorizzato l'intervento senza formulare alcuna riserva e senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla sussistenza di cause ostative all'indennizzo o di decadenza dalla copertura, individuando, secondo le previsioni di polizza, l'officina convenzionata, che, previa presa in carico il veicolo, ha proceduto alla riparazione secondo le direttive offerte dalla compagnia assicuratrice che ha anche fornito i pezzi di ricambio. Inoltre, come innanzi rilevato, la causa del guasto al propulsore si è verificata in esito alla non corretta esecuzione della fasatura della distribuzione a seguito della sostituzione della pompa ad alta pressione del gasolio e degli iniettori. Pertanto, deve ritenersi sussistente il prescritto rapporto di causalità tra l'opera dell'ausiliario, nella specie il personale dell'officina alla quale il veicolo è stato affidato per le CP_5 riparazioni su disposizione della compagnia assicuratrice, quale fatto causativo del danno, e l'obbligo contrattuale al quale era tenuta la compagnia assicuratrice secondo le previsioni di polizza.
Ne consegue che, originando la responsabilità della compagnia assicuratrice per il danno al propulsore dal fatto degli ausiliari, per cui è chiamata a rispondere secondo il dettato dell'art. 1228 c.c., nessuna rilevanza può rivestire l'eccepita decadenza dalla copertura per mancata esecuzione della manutenzione programmata, e per la mancata prova che il guasto si fosse verificato oltre i 500 km dalla stipula della polizza. A ciò si aggiunge il dato che, come innanzi evidenziato, la compagnia assicuratrice ha autorizzato l'intervento di sostituzione della pompa disponendo che il veicolo fosse affidato per la riparazione alla officina convenzionata dalla stessa indicata, assicurando all'assicurato che la riparazione sarebbe stata eseguita.
Pertanto, sotto tali profili, è circostanza del tutto irrilevante la asserita mancata esecuzione degli interventi programmati di manutenzione del veicolo nelle tempistiche previste dalla casa costruttrice e della asserita mancanza di prova che il guasto si sia verificato oltre i 500 chilometri dalla stipula della polizza, avendo la compagnia assicuratrice comunque riconosciuto ed autorizzato la riparazione con affidamento del veicolo alla officina convenzionata dalla stessa individuata. A ciò si aggiunge il dato pagina 14 di 17 che, come evidenziato dal CTU, il guasto verificatisi non risulterebbe eziologicamente collegabile alla asserita mancata effettuazione dei controlli manutentivi, i quali, peraltro, secondo quanto emerso in atti, risulterebbero effettuati.
***
Venendo alla quantificazione del danno appaiono corretti i criteri di determinazione impiegati dal CTU.
Al riguardo il CTU ha stimato il costo della prima riparazione, e segnatamente la sostituzione della pompa ad alta pressione e degli iniettori, come da preventivo della stessa officina che ha CP_6
preso in carico il veicolo per la riparazione, in euro 3.659,16 oltre iva per complessivi euro 4.464,16
(iva inclusa), mentre il costo della seconda riparazione, e segnatamente la sostituzione del propulsore irrimediabilmente danneggiato a seguito della non corretta fasatura della distribuzione operata a seguito della sostituzione della pompa ad alta pressione e degli iniettori, è stata stimata in complessivi euro
9.981,78 oltre iva, e dunque per complessivi euro 12.177,78 (iva inclusa). Tuttavia, in ordine a tale ultimo danno, per ricondurre il veicolo danneggiato nelle medesime condizioni di stato d'uso al tempo del sinistro, considerato il chilometraggio percorso del veicolo al verificarsi del guasto, pari a 139.255 km, e l'età dello stesso, immatricolato nel 2011, correttamente il CTU ha operato una riduzione del
50% del costo del propulsore, dovendosi riportare al valore che il bene aveva al tempo del verificarsi del danno l'importo a tale titolo liquidabile.
Conseguentemente, il costo rimborsabile per la sostituzione del propulsore è stata congruamente e correttamente determinata dal CTU nel complessivo importo di euro 5.305,80 oltre iva, per complessivi euro 6.473,07 (VA inclusa).
Il danno risarcibile va complessivamente determinato nella sommatoria dei due surriferiti importi, liquidabili, il primo per la sostituzione della pompa ad alta pressione e degli iniettori, costituenti il guasto originariamente verificatosi ed indennizzabile, ed il secondo per i costi di sostituzione del propulsore. Non sono invece riconoscibili le altre voci di danno in quanto non sono stati offerti elementi probatori a sostegno.
Ne consegue che l'importo da riconoscere a per il guasto occorso al veicolo Parte_1 assicurato, oggettivamente rientrante nella garanzia “Guasto Meccanico” di cui alla polizza stipulata con la compagnia assicuratrice e la sostituzione del propulsore in Controparte_1
conseguenza della non corretta riparazione, va determinato in complessivi euro 10.769,23 iva inclusa, importo ampiamente compreso nel valore del veicolo al tempo del guasto, pari ad euro 13.600,00.
pagina 15 di 17 Il predetto importo di euro 10.769,23, già attualizzato dal CTU alla data del 31.07.2023, data della perizia, va devalutato secondo indici istat famiglie di operai e impiegati (FOI) al 6.08.2019, data del verificarsi del sinistro. Sull'importo così devalutato spetta a parte attrice la rivalutazione monetaria secondo gli indici istat famiglie di operari e impiegati (FOI) dal 6.08.2019, data del sinistro, alla data della presente sentenza e gli interessi compensativi al tasso di legge sul capitale rivalutato anno per anno fino alla medesima data. Gli interessi, infatti, attesa la loro funzione, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione dovendo essere computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno (Cfr. Cass. Civ. n. 5234/2006). Sul complessivo importo così determinato competono a parte attrice gli interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
***
Per le suesposte ragioni l'appello proposto va accolto e, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della domanda proposta da va Parte_1 Controparte_1 condannata al pagamento in favore di dell'importo come innanzi determinato per Parte_1
le causali innanzi indicate.
***
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellata va condanna alla rifusione in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio che, vista la nota Parte_1
spese presentata, in considerazione del valore della causa (ricompresa nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), pare congruo liquidare, quanto a quelle relative al primo grado di giudizio in euro
264,00 per esborsi (e segnatamente euro 237,50 per contributo unificato ed euro 27,00 per marche) ed in euro 5.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie
Cpa ed VA come per legge, e quanto a quelle del presente giudizio di appello in euro 382,50 per esborsi
(di cui euro 355,50 per contributo unificato ed euro 27,00 per marche) ed in euro 4.500,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed VA come per legge.
Vanno poste definitivamente a totale carico della appellata le spese Controparte_1
della CTU espletata nel primo grado di giudizio come liquidate dal relativo decreto, ferma restando la solidarietà di entrambe le parti nei confronti del consulente.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 1658/2024
[...] Controparte_1
pubblicata il 13.02.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
- accoglie l'appello proposto e, in riforma della sentenza appellata, condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
10.769,23 devalutata secondo indici istat FOI fino alla data del 6.08.2019, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat FOI sulla somma così devalutata dalla data del 6.08.2019 alla data della presente sentenza, oltre interessi compensativi al tasso legale sul capitale rivalutato anno per anno fino alla medesima data, oltre interessi al saggio legale sulla somma così determinata dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo.
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, quanto a quelle del primo grado di giudizio in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, Cpa ed VA come per legge, e quanto a quelle del presente giudizio di appello in euro 382,50 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed VA come per legge;
- pone definitivamente integralmente a carco dell'appellata le Controparte_1
spese di CTU come liquidate da apposito decreto nel corso del giudizio di primo grado, ferma restando la solidarietà di entrambe le parti nei confronti del consulente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Margherita Monte
pagina 17 di 17