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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/09/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2710 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2710/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. CHERUBINI PAOLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via A. Gramsci n. 30 di Brescia
e
(c.f. ), con l'avv. CHERUBINI PAOLO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via A. Gramsci n. 30 di Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 3.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
« a) disporne l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, con potestà disgiunta CP_1 per le questioni ordinarie. La figlia di fatto vivrà con la mamma nella casa famigliare di Via Angelo
Canossi 2 di Borgosatollo (BS), di proprietà esclusiva del SI. Parte_1
b) la predetta casa famigliare (unitamente ai beni mobili che l'arredano) viene assegnata alla SI.ra che continuerà ad abitarla con la figlia fino al compimento degli studi di questa e, Parte_2 comunque, fino al raggiungimento da parte della medesima della completa indipendenza ed autosufficienza economica, momento nel quale il SI. acquisirà il diritto a riottenere il pieno Pt_1 possesso e godimento della casa di sua proprietà;
c) il padre ha il diritto e l'obbligo di tenere con sé la figlia: - nel corso della settimana, il mercoledì: il padre potrà prelevare all'uscita dalla scuola e CP_1 tenerla con sé fino al giovedì mattina in cui provvederà a riaccompagnarla a scuola. Gli orari saranno comunque concordemente derogabili secondo le eSIenze contingenti della figlia e dei genitori;
- durante i fine settimana, in maniera alternata con la madre, prelevando la figlia presso l'abitazione di quest'ultima tra le ore 17,00 e le ore 20,00 circa del venerdì sera, sino alla domenica sera alle
21,00 circa. Orari liberamente e concordemente derogabili secondo le eSIenze contingenti della figlia e dei genitori;
- durante il periodo di ferie estive, per due settimane consecutive nel mese di agosto di ogni anno, da concordarsi previamente con la madre entro la scadenza del termine del 30 giugno di ogni anno (il periodo di tali ferie estive potrà comunque essere concordemente modificato ed eventualmente ampliato a seconda delle eSIenze contingenti della figlia e dei genitori);
- durante le ferie natalizie e pasquali, ad anni alternati. Per il periodo natalizio a partire dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al giorno 28 dicembre e l'anno seguente a partire dal 29 dicembre sino al termine delle medesime vacanze. In entrambi i casi, prelevando la figlia dall'abitazione della madre tra le ore 17,00 e le ore 20,00 del giorno antecedente il corrispondente periodo di competenza riaccompagnandola presso l'abitazione della madre alle ore 22,00 dell'ultimo giorno del medesimo periodo (i genitori potranno comunque derogare, di comune accordo tra loro, alla stretta osservanza delle disposizioni sopra indicate laddove ciò dovesse maggiormente rispondere alla contingenti eSIenze della figlia oltre che proprie);
- durante le altre vacanze scolastiche di un solo giorno, in maniera alternata da concordare con la madre nel rispetto delle eSIenze sue e della figlia, mentre per le vacanze di più giorni, da suddividersi questi a metà con l'altro genitore, che la bambina trascorrerà per la prima metà con un genitore, e per la seconda, con l'altro genitore (i genitori potranno comunque derogare, di comune accordo tra loro, alla stretta osservanza di detta disposizioni);
d) i beni mobili - di proprietà di entrambi - che corredano la casa coniugale assegnata alla SI.ra
, verranno divisi a metà fra le parti al momento della restituzione della casa al SI. Pt_2 Pt_1
e) il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il 15 di ogni mese, tramite bonifico Pt_1 Pt_2 bancario, la somma di euro 300,00 mensili per il mantenimento della figlia, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Per le spese straordinarie, queste verranno regolate secondo il noto Protocollo in uso presso codesto Tribunale. Il genitore che le avrà anticipate avrà diritto al relativo rimborso in ragione della metà entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo a quello di esibizione della documentazione fiscale comprovante l'avvenuta anticipazione;
f) le parti, eccezion fatta per gli impegni economici relativi al mantenimento della figlia, dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale, di essere economicamente autosufficienti,
e di non pretendere quindi reciprocamente nulla a titolo di assegno divorzile o per qualsiasi altra ragione;
g) le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia. In ogni caso il genitore che volesse trascorrere un periodo di vacanza con la figlia — sia in
Italia che all'estero - dovrà preventivamente informare l'altro genitore circa il periodo di vacanze, il luogo di destinazione e la struttura prescelta per il soggiorno. Spese del presente procedimento compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 7.2.2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Brescia (BS) il
14.7.2006, da cui era nata la figlia il 20.1.2010, premettendo che, dopo la comparizione delle CP_1 parti in data 1.3.2016 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il
10.3.2016 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2016), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle eSIenze della figlia minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Brescia (BS) il 14.7.2006, trascritto nel registro degli atti Parte_2 di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, parte II, serie A, n. 166;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di conSIlio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2710/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. CHERUBINI PAOLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via A. Gramsci n. 30 di Brescia
e
(c.f. ), con l'avv. CHERUBINI PAOLO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via A. Gramsci n. 30 di Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 3.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
« a) disporne l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, con potestà disgiunta CP_1 per le questioni ordinarie. La figlia di fatto vivrà con la mamma nella casa famigliare di Via Angelo
Canossi 2 di Borgosatollo (BS), di proprietà esclusiva del SI. Parte_1
b) la predetta casa famigliare (unitamente ai beni mobili che l'arredano) viene assegnata alla SI.ra che continuerà ad abitarla con la figlia fino al compimento degli studi di questa e, Parte_2 comunque, fino al raggiungimento da parte della medesima della completa indipendenza ed autosufficienza economica, momento nel quale il SI. acquisirà il diritto a riottenere il pieno Pt_1 possesso e godimento della casa di sua proprietà;
c) il padre ha il diritto e l'obbligo di tenere con sé la figlia: - nel corso della settimana, il mercoledì: il padre potrà prelevare all'uscita dalla scuola e CP_1 tenerla con sé fino al giovedì mattina in cui provvederà a riaccompagnarla a scuola. Gli orari saranno comunque concordemente derogabili secondo le eSIenze contingenti della figlia e dei genitori;
- durante i fine settimana, in maniera alternata con la madre, prelevando la figlia presso l'abitazione di quest'ultima tra le ore 17,00 e le ore 20,00 circa del venerdì sera, sino alla domenica sera alle
21,00 circa. Orari liberamente e concordemente derogabili secondo le eSIenze contingenti della figlia e dei genitori;
- durante il periodo di ferie estive, per due settimane consecutive nel mese di agosto di ogni anno, da concordarsi previamente con la madre entro la scadenza del termine del 30 giugno di ogni anno (il periodo di tali ferie estive potrà comunque essere concordemente modificato ed eventualmente ampliato a seconda delle eSIenze contingenti della figlia e dei genitori);
- durante le ferie natalizie e pasquali, ad anni alternati. Per il periodo natalizio a partire dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al giorno 28 dicembre e l'anno seguente a partire dal 29 dicembre sino al termine delle medesime vacanze. In entrambi i casi, prelevando la figlia dall'abitazione della madre tra le ore 17,00 e le ore 20,00 del giorno antecedente il corrispondente periodo di competenza riaccompagnandola presso l'abitazione della madre alle ore 22,00 dell'ultimo giorno del medesimo periodo (i genitori potranno comunque derogare, di comune accordo tra loro, alla stretta osservanza delle disposizioni sopra indicate laddove ciò dovesse maggiormente rispondere alla contingenti eSIenze della figlia oltre che proprie);
- durante le altre vacanze scolastiche di un solo giorno, in maniera alternata da concordare con la madre nel rispetto delle eSIenze sue e della figlia, mentre per le vacanze di più giorni, da suddividersi questi a metà con l'altro genitore, che la bambina trascorrerà per la prima metà con un genitore, e per la seconda, con l'altro genitore (i genitori potranno comunque derogare, di comune accordo tra loro, alla stretta osservanza di detta disposizioni);
d) i beni mobili - di proprietà di entrambi - che corredano la casa coniugale assegnata alla SI.ra
, verranno divisi a metà fra le parti al momento della restituzione della casa al SI. Pt_2 Pt_1
e) il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il 15 di ogni mese, tramite bonifico Pt_1 Pt_2 bancario, la somma di euro 300,00 mensili per il mantenimento della figlia, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Per le spese straordinarie, queste verranno regolate secondo il noto Protocollo in uso presso codesto Tribunale. Il genitore che le avrà anticipate avrà diritto al relativo rimborso in ragione della metà entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo a quello di esibizione della documentazione fiscale comprovante l'avvenuta anticipazione;
f) le parti, eccezion fatta per gli impegni economici relativi al mantenimento della figlia, dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale, di essere economicamente autosufficienti,
e di non pretendere quindi reciprocamente nulla a titolo di assegno divorzile o per qualsiasi altra ragione;
g) le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia. In ogni caso il genitore che volesse trascorrere un periodo di vacanza con la figlia — sia in
Italia che all'estero - dovrà preventivamente informare l'altro genitore circa il periodo di vacanze, il luogo di destinazione e la struttura prescelta per il soggiorno. Spese del presente procedimento compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 7.2.2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Brescia (BS) il
14.7.2006, da cui era nata la figlia il 20.1.2010, premettendo che, dopo la comparizione delle CP_1 parti in data 1.3.2016 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il
10.3.2016 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2016), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle eSIenze della figlia minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Brescia (BS) il 14.7.2006, trascritto nel registro degli atti Parte_2 di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, parte II, serie A, n. 166;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di conSIlio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti