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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa DO Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28/11/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5426/2023, assunta in decisione il 28.11.2025, vertente tra:
(7.7.1950; c.f. ) rapp.to e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
EM IA presso il cui studio in Reggio Calabria, Argine Destro Calopinace S.
Anna, 36 è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del l.r.p.t. (domiciliato Controparte_1
come in atti - rappresentato e difeso per mandato generale alle liti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
Con ricorso del 19.9.2022, il Sig. proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., Parte_1
volto ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa (8.6.2022), o da quella ritenuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dr. , il Persona_1
quale, depositata la relazione, non riconosceva in capo al sig. la Parte_1
sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Nello specifico, il dott. nella relazione di consulenza medico-legale, Per_1
nell'ambito del procedimento di prime cure recante NRG 4055/2022, in risposta anche alle osservazioni mosse dal concludeva che: “Si può concludere pertanto che in atto le patologie da cui è affetto il Signor Pt_1
concorrono nel loro insieme a determinare un grado di INVALIDITA' NELLA
[...]
MISURA DEL 100%, ma NON raggiungono i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980.”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del
Sig. il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, nel quale chiedeva di Pt_1
accertare la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente sosteneva che:
“La valutazione medico-legale resa dal CTU appare assolutamente incongrua e contraddittoria rispetto alle conclusioni dallo stesso formulate.
In particolare il C.T.U. nominato ha provveduto al deposito dell'elaborato peritale con il quale riconosceva nella persona dell'istante un grado di invalidità pari al 100% grave.
Tale valutazione già fermamente contestata anche in sede di osservazioni alla bozza peritale, si obbietta oggi con ancora più determinazione. Il CTU dott.
[...]
pur avendo riconosciuto le patologie da cui è affetto il sig. , Per_1 Parte_1
tanto da descriverle minuziosamente anche dal punto delle limitazioni, pur avendo eseguito la manovra del con esito positivo ad entrambi i lati, pur avendo CP_2
constatato ed accertato che l'istante è costretto ad utilizzare un corsetto steccato in ortostatismo, solo in considerazione del fatto che il sig. si sia alzato ed abbia Pt_1
salito tre gradini in autonomia non ha riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento.
Non ha però tenuto in considerazione che un soggetto con le patologie di cui il CTU ha riconosciuto la sussistenza sol perché per un paio di minuti riesce a muoversi autonomamente, non possa in realtà svolgere le funzioni quotidiane della vita senza il supporto di altra persona.
Ciò è palese sia dall'esito positivo della manovra del Lasegue, sia dall'utilizzo del corsetto steccato in ortostatismo.” Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla CP_1
correttezza dell'elaborato peritale ed osservando che:
“Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità come si è detto.
Pertanto priva di ogni seria considerazione è la censurata omessa valutazione delle patologie ritenute meritevoli di ulteriore verifica che, peraltro, a quanto ben si legge nell'ambito della perizia sono state opportunamente percentualizzate. Priva invece di spessore e rilievo è l'attribuire al CTU una diagnosi errata posto che il compendio delle patologie ha condotto alla percentuale di valutazione invalidante ma senza che ciò impedisca l'autonoma deambulazione del soggetto: quindi non vi è alcun errore diagnostico né tantomeno alcuno sviamento dalle patologie già prese in (seria) considerazione.”
Nel corso di tale giudizio, all'udienza del 21.3.2025, questo Giudicante disponeva il richiamo del CTU di prime cure Dott. affinché lo stesso “valuti la Per_1
certificazione medica versata in atti nel merito e chiarisca il percorso medico seguito nella valutazione delle patologie da cui il sig. è affetto”. Parte_1
Tuttavia in data 20.5.2025 il Dott. per motivi di salute, si trovava costretto Per_1
a rinunciare all'incarico; pertanto in data 6.6.2025 questo Giudicante, preso atto della suddetta rinuncia, provvedeva a nominare nuovo CTU il Dott. , affinché lo Per_2
stesso accerti, alla luce della nuova documentazione medica versata in atti e attestante un eventuale aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, lo stato clinico del sig. , e l'incidenza della certificazione di cui sopra sullo stato clinico medesimo, Pt_1
ai fini dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU Dott. , in data 3.11.2025 depositava, pertanto, consulenza tecnica Per_2
d'ufficio riconoscendo in capo al sig. la sussistenza dei requisiti sanitari Parte_1
necessari per ottenere il beneficio richiesto. Nello specifico, il Dott. nella relazione di consulenza medico-legale, in risposta Per_2
ai quesiti sottoposti alla sua valutazione, così concludeva:
“Per quanto argomentato all'interno dell'elaborato, questo CTU NON si sente di confermare l'orientamento della Commissione Medica Provinciale di Reggio Calabria
e quindi il diniego del beneficio di cui al ricorso giudiziale poiché dalla documentazione sanitaria in essere (ivi compresa quella di conferma richiesta dallo scrivente CTU), dall'anamnesi e dall'esame obiettivo concorrono - in modo inequivocabile - elementi idonei ad evidenziare come il Sig. sia da Parte_1
considerarsi invalido al CON diritto all'indennità di accompagnamento a far CP_3
data dalla domanda amministrativa (08 giugno 2022).”
Ritenute le ragioni che hanno determinato il dott. a riconoscere il diritto al Per_2
beneficio richiesto, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo al Sig. Pt_1
dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980
[...]
a far data dal 8.6.2022 (data della domanda amministrativa).
Stante la decorrenza del beneficio richiesto sin dalla data della domanda amministrativa, le spese processuali, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente poste a carico dell' come pure il costo dell'accertamento peritale CP_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a i requisiti sanitari richiesti per l'indennità di Parte_1
accompagnamento ex L. 18/1980 a far data dal 8.6.2022 (data della domanda amministrativa), come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata in data
3.11.2025 dal Dott. ; Per_2 - condanna l' al pagamento delle spese processuali per i due gradi di giudizio in CP_1
favore del sig. , che si liquidano complessivamente in € 3.600,00, oltre Parte_1
Iva, Cpa ed accessori come per legge, da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore dell'Avv.
EM IA;
pone definitivamente a carico dell il costo dell'accertamento CP_1
peritale, liquidato in favore del Dott. e del Dott. , come Persona_1 Per_2
da separati provvedimenti.
Reggio Calabria, lì 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa DO
Sabbatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa DO Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28/11/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5426/2023, assunta in decisione il 28.11.2025, vertente tra:
(7.7.1950; c.f. ) rapp.to e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
EM IA presso il cui studio in Reggio Calabria, Argine Destro Calopinace S.
Anna, 36 è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del l.r.p.t. (domiciliato Controparte_1
come in atti - rappresentato e difeso per mandato generale alle liti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
Con ricorso del 19.9.2022, il Sig. proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., Parte_1
volto ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa (8.6.2022), o da quella ritenuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dr. , il Persona_1
quale, depositata la relazione, non riconosceva in capo al sig. la Parte_1
sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Nello specifico, il dott. nella relazione di consulenza medico-legale, Per_1
nell'ambito del procedimento di prime cure recante NRG 4055/2022, in risposta anche alle osservazioni mosse dal concludeva che: “Si può concludere pertanto che in atto le patologie da cui è affetto il Signor Pt_1
concorrono nel loro insieme a determinare un grado di INVALIDITA' NELLA
[...]
MISURA DEL 100%, ma NON raggiungono i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980.”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del
Sig. il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, nel quale chiedeva di Pt_1
accertare la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente sosteneva che:
“La valutazione medico-legale resa dal CTU appare assolutamente incongrua e contraddittoria rispetto alle conclusioni dallo stesso formulate.
In particolare il C.T.U. nominato ha provveduto al deposito dell'elaborato peritale con il quale riconosceva nella persona dell'istante un grado di invalidità pari al 100% grave.
Tale valutazione già fermamente contestata anche in sede di osservazioni alla bozza peritale, si obbietta oggi con ancora più determinazione. Il CTU dott.
[...]
pur avendo riconosciuto le patologie da cui è affetto il sig. , Per_1 Parte_1
tanto da descriverle minuziosamente anche dal punto delle limitazioni, pur avendo eseguito la manovra del con esito positivo ad entrambi i lati, pur avendo CP_2
constatato ed accertato che l'istante è costretto ad utilizzare un corsetto steccato in ortostatismo, solo in considerazione del fatto che il sig. si sia alzato ed abbia Pt_1
salito tre gradini in autonomia non ha riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento.
Non ha però tenuto in considerazione che un soggetto con le patologie di cui il CTU ha riconosciuto la sussistenza sol perché per un paio di minuti riesce a muoversi autonomamente, non possa in realtà svolgere le funzioni quotidiane della vita senza il supporto di altra persona.
Ciò è palese sia dall'esito positivo della manovra del Lasegue, sia dall'utilizzo del corsetto steccato in ortostatismo.” Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla CP_1
correttezza dell'elaborato peritale ed osservando che:
“Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità come si è detto.
Pertanto priva di ogni seria considerazione è la censurata omessa valutazione delle patologie ritenute meritevoli di ulteriore verifica che, peraltro, a quanto ben si legge nell'ambito della perizia sono state opportunamente percentualizzate. Priva invece di spessore e rilievo è l'attribuire al CTU una diagnosi errata posto che il compendio delle patologie ha condotto alla percentuale di valutazione invalidante ma senza che ciò impedisca l'autonoma deambulazione del soggetto: quindi non vi è alcun errore diagnostico né tantomeno alcuno sviamento dalle patologie già prese in (seria) considerazione.”
Nel corso di tale giudizio, all'udienza del 21.3.2025, questo Giudicante disponeva il richiamo del CTU di prime cure Dott. affinché lo stesso “valuti la Per_1
certificazione medica versata in atti nel merito e chiarisca il percorso medico seguito nella valutazione delle patologie da cui il sig. è affetto”. Parte_1
Tuttavia in data 20.5.2025 il Dott. per motivi di salute, si trovava costretto Per_1
a rinunciare all'incarico; pertanto in data 6.6.2025 questo Giudicante, preso atto della suddetta rinuncia, provvedeva a nominare nuovo CTU il Dott. , affinché lo Per_2
stesso accerti, alla luce della nuova documentazione medica versata in atti e attestante un eventuale aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, lo stato clinico del sig. , e l'incidenza della certificazione di cui sopra sullo stato clinico medesimo, Pt_1
ai fini dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU Dott. , in data 3.11.2025 depositava, pertanto, consulenza tecnica Per_2
d'ufficio riconoscendo in capo al sig. la sussistenza dei requisiti sanitari Parte_1
necessari per ottenere il beneficio richiesto. Nello specifico, il Dott. nella relazione di consulenza medico-legale, in risposta Per_2
ai quesiti sottoposti alla sua valutazione, così concludeva:
“Per quanto argomentato all'interno dell'elaborato, questo CTU NON si sente di confermare l'orientamento della Commissione Medica Provinciale di Reggio Calabria
e quindi il diniego del beneficio di cui al ricorso giudiziale poiché dalla documentazione sanitaria in essere (ivi compresa quella di conferma richiesta dallo scrivente CTU), dall'anamnesi e dall'esame obiettivo concorrono - in modo inequivocabile - elementi idonei ad evidenziare come il Sig. sia da Parte_1
considerarsi invalido al CON diritto all'indennità di accompagnamento a far CP_3
data dalla domanda amministrativa (08 giugno 2022).”
Ritenute le ragioni che hanno determinato il dott. a riconoscere il diritto al Per_2
beneficio richiesto, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo al Sig. Pt_1
dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980
[...]
a far data dal 8.6.2022 (data della domanda amministrativa).
Stante la decorrenza del beneficio richiesto sin dalla data della domanda amministrativa, le spese processuali, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente poste a carico dell' come pure il costo dell'accertamento peritale CP_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a i requisiti sanitari richiesti per l'indennità di Parte_1
accompagnamento ex L. 18/1980 a far data dal 8.6.2022 (data della domanda amministrativa), come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata in data
3.11.2025 dal Dott. ; Per_2 - condanna l' al pagamento delle spese processuali per i due gradi di giudizio in CP_1
favore del sig. , che si liquidano complessivamente in € 3.600,00, oltre Parte_1
Iva, Cpa ed accessori come per legge, da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore dell'Avv.
EM IA;
pone definitivamente a carico dell il costo dell'accertamento CP_1
peritale, liquidato in favore del Dott. e del Dott. , come Persona_1 Per_2
da separati provvedimenti.
Reggio Calabria, lì 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa DO
Sabbatino