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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13342/2025 depositato il 12/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250008536574000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22179/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 07120250008536574000 dell'importo di euro 370,05 afferente il mancato pagamento di Tassa
Automobilistica anno 2019.
La parte ricorrente eccepisce la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto e la prescrizione del credito posto in riscossione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-OS, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente eccepisce, in via preliminare, l'illegittimità della cartella di pagamento, sostenendo che tale atto non sarebbe stato preceduto dalla notifica di alcun atto prodromico. La censura è fondata. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale composta da determinati atti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato, al fine di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario. In conseguenza di ciò, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'atto consequenziale notificato. (Cfr. Cass., ordinanza 15 gennaio 2020, n. 565; Cass. n. 1144/2018). Nel caso in esame, le parti resistenti non hanno fornito prova, ai fini della correttezza del procedimento di riscossione, della regolare notificazione dell'atto presupposto richiamato nella cartella impugnata. Ne consegue la fondatezza del motivo di doglianza.
All'accoglimento di tale motivo segue l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 278,00 oltre al rimborso del Cut, spese generali 15% ed oneri accessori se dovuti, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Il Giudice Monocratico
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13342/2025 depositato il 12/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250008536574000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22179/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 07120250008536574000 dell'importo di euro 370,05 afferente il mancato pagamento di Tassa
Automobilistica anno 2019.
La parte ricorrente eccepisce la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto e la prescrizione del credito posto in riscossione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-OS, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente eccepisce, in via preliminare, l'illegittimità della cartella di pagamento, sostenendo che tale atto non sarebbe stato preceduto dalla notifica di alcun atto prodromico. La censura è fondata. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale composta da determinati atti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato, al fine di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario. In conseguenza di ciò, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'atto consequenziale notificato. (Cfr. Cass., ordinanza 15 gennaio 2020, n. 565; Cass. n. 1144/2018). Nel caso in esame, le parti resistenti non hanno fornito prova, ai fini della correttezza del procedimento di riscossione, della regolare notificazione dell'atto presupposto richiamato nella cartella impugnata. Ne consegue la fondatezza del motivo di doglianza.
All'accoglimento di tale motivo segue l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 278,00 oltre al rimborso del Cut, spese generali 15% ed oneri accessori se dovuti, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Il Giudice Monocratico