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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 248/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 24 aprile 2023,
da
(c.f. ) rappresentato e difeso come Parte_1 C.F._1 da procura alle liti allegata al ricorso in appello dall'avv. CA Borchia (pec:
, Email_1
appellante contro
(p.i.: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa in virtù del mandato ad litem rilasciato dal liquidatore e legale rappresentante pro tempore CA EL dall'Avv. Giorgio Dé Luigi (pec:
, Email_2
appellata nonché contro
1 (c.f.: ; p.i.: ), Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa in virtù del mandato ad litem rilasciato in primo grado dall'Avv. Giorgio Dé Luigi (pec: , Email_2
appellata nonché contro
(c. f. ) rappresentata e difesa Controparte_3 CodiceFiscale_2 giusta delega in calce alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Gabriele
Beccara (pec: Email_3
appellata nonché contro
Controparte_4
appellata non costituita nonché contro
(c.f.: difeso e rappresentato giusta CP_5 C.F._3 procura alle liti conferita in primo grado dall'avv. Stefano Zambello (pec:
Email_4
appellato nonché contro
(p.i: ), in Controparte_6 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di primo grado dall'avv.
Stefania Turroni (PEC , e dall'avv. Email_5
Barbara Maseri (PEC , Email_6
appellata nonché contro
2 (c.f. e p.i. ), in persona del CP_7 P.IVA_5 P.IVA_6 procuratore , rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla CP_8 memoria ex art. 416 c.p.c. dall'Avv. Mauro Crocetta (pec:
e dall'Avv. Ylenia Canzian (pec: Email_7
, Email_8
appellata nonché contro
(C.F. , rappresentato e difeso giusta CP_9 C.F._4 delega a lato della memoria di costituzione del giudizio di primo grado dall'Avv.
Giovanni Guarini (pec: , Email_9
appellato nonché contro
Controparte_10
appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 597/2022 d.d. 26.10.2022, non notificata. -
In punto: risarcimento del danno da infortunio sul lavoro. -
CONCLUSIONI
: Parte_1
accertare la responsabilità solidale delle società Pav. CP_1 CP_11
(P.Iva , in persona del liquidatore e/o legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, con sede in 35010 Massanzago (PD), via Marconi 33/A (datore di lavoro/subappaltatore) e ( ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_7 rappresentante pro tempore, con sede in 73024 Maglie (LE), via P. De Lorentiis 84
(impresa affidataria/appaltatore), nonché dell'ing. (c.f.: Controparte_3
), nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
9 - CAP 38062 (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione),
3 nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso al sig. – all'epoca Parte_1 dei fatti pavimentista a tempo indeterminato presso la Pav. – in data CP_1 CP_1
15.04.2013 nel corso dei lavori per la ristrutturazione della struttura fieristica di Riva del Garda, località TE (TN) e per l'effetto - condannare le società Pav. CP_1 CP_11
in persona del liquidatore e/o legale rappresentante pro tempore ed
[...] CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché l'ing.
[...] Controparte_3 in solido fra loro – anche qualora in corso di causa dovesse essere accertato tra i resistenti e/o loro terzi chiamati un differente grado di responsabilità nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso al sig. – a risarcire al sig. Parte_1 [...]
le somme liquidate nella sentenza di primo grado e cioè: € 18.030,25 a titolo Parte_1 di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data dell'infortunio al saldo da computarsi sull'importo devalutato alla data dell'infortunio stesso;
€ 2.843,51 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
€ 4.293,55 a titolo di rimborso spese, oltre interessi dai singoli esborsi al saldo;
€ 854 (700 + iva) a titolo di spese di
CTU; Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, Iva e CPA di entrambi i gradi di giudizio (in primo grado già liquidate in € 4.000,00 oltre spese generali, Iva e
Cpa con rifusione al procuratore antistatario) e con distrazione dei compensi e accessori di legge a favore sempre dello scrivente difensore antistatario.
: Controparte_1
NEL MERITO – IN PRINCIPALITÀ: respingersi l'appello proposto dal Sig. in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 597/2022 del Tribunale di Venezia o, in ogni caso, disporsi, in denegata ipotesi, l'ulteriore istruttoria siccome già richiesta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, in relazione alla circostanza per cui CP_1
PAV. era all'oscuro del cantiere di TE (TN). Spese di lite rifuse oltre a CP_1 spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: per l'ipotesi denegata di accertamento di un concorso casuale a carico di Pav. con il/i soggetto/i che il Giudice riterrà CP_1 CP_1 di giustizia nella causazione dell'infortunio occorso al ricorrente, graduare la condanna della scrivente convenuta in proporzione all'accertata responsabilità e, per l'effetto, limitare la domanda del ricorrente in proporzione ad essa e nei limiti dei danni
4 effettivamente patiti dal ricorrente nella misura che verrà strettamente provata in corso di causa.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: per la denegata e non creduta ipotesi in cui il
Giudice dovesse accertare una qualche responsabilità a carico di Pav. in CP_1 CP_1 relazione alla causazione del sinistro in oggetto del presente giudizio, anche in forma, concorrenziale con altri soggetti e, conseguentemente, la stessa fosse condannata a risarcire il danno a favore del ricorrente e/o a favore di chicchessia, dichiararsi detta compagnia di assicurazioni (già Controparte_2 Controparte_12
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede P.IVA_8 legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, n. 14, a manlevare la Pav. CP_1 [...] da detto risarcimento e/o comunque da ogni condanna di pagamento. IN OGNI CP_1
CASO spese compensate
Controparte_2
NEL MERITO – IN PRINCIPALITÀ: respingersi l'appello proposto dal Sig. in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 597/2022 del Tribunale di Venezia, con ogni conseguente statuizione in ordine alla domanda di manleva di cui alla chiamata in causa da parte della società Pav. Due. nei confronti di CP_1 Controparte_1 Controparte_2
o, in ogni caso, disporsi, in denegata ipotesi, l'ulteriore istruttoria siccome già richiesta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, in relazione alla circostanza per cui . era all'oscuro del cantiere di TE (TN). Spese di lite CP_1 rifuse oltre a spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
NEL MERITO – IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità, anche parziale, della società PAV. accogliere le CP_1 CP_1 domande del Sig. nei limiti del provato e di Giustizia e secondo la quota di Parte_1 responsabilità propria che dovesse essere accertata in capo all'Assicurata Pav. Due. CP_1
e, conseguentemente, accogliere la domanda di manleva, in ogni caso nei limiti di CP_1 effettiva operatività e secondo le condizioni, pur riconosciuta la manleva integrale nei confronti dell'assicurata, limitarsi l'obbligo di garanzia a carico di Controparte_2 alla quota di responsabilità ravvisabile in capo all'assicurata Pav. e, CP_1 CP_1 quindi, sin d'ora, accertarsi e dichiararsi il diritto per la Compagnia di agire in regresso nei confronti degli eventuali responsabili e coobbligati in solido per quanto Controparte_13
[..
[...] fosse tenuta a corrispondere oltre l'importo corrispondente alla quota di
[...] responsabilità dell'assicurata. Spese di lite compensate”.
: Controparte_3
- in via principale: respingersi l'appello proposto dal signor;
- in via Parte_1 subordinata: accertarsi che l'infortunio occorso al signor il giorno 15 Parte_1 aprile 2013 deve essere ascritto a responsabilità della della Pav. Controparte_4 CP_1
e dell'ing. , e respingersi ogni avversaria Controparte_1 CP_9 domanda e pretesa nei confronti dell'ing. in quanto infondata in fatto Controparte_3
e in diritto;
- in ogni caso: spese, diritti ed onorari di causa, ovvero compenso professionale, oltre ad IVA, CNPA e rimborso forfettario spese generali (15%), nella misura di legge rifusi.
: CP_5
la presente costituzione in giudizio viene effettuata allo scopo di poter conoscere l'andamento del giudizio e, in particolare, il contenuto dell'atto costitutivo della società
Pav. e dalla sua assicuratrice , con ogni più ampia CP_1 CP_11 Controparte_2 riserva, però, di svolgere ogni difesa, dedurre, formulare eccezioni e domande all'esito della costituzione in giudizio di detta società, della sua assicuratrice e delle ulteriori parti. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, il tutto a favore dello scrivente difensore antistatario.
: Controparte_6
In via preliminare rigettare l'appello proposto da e tutte le istanze Parte_1
e domande ivi formulate in quanto inammissibili e/o manifestamente infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata 597/2022 del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro pubblicata in data 26/10/2022 RG 345/2020. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi ed accessori come per legge
: CP_7
In via preliminare darsi atto che accetta il contraddittorio con la propria CP_7 assicurata nei limiti, alle condizioni, con le Controparte_14 franchigie ed i massimali di cui alla polizza per la Responsabilità civile Imprese
Industriali ed Edili n. 65/M09924851; Ancora in via preliminare: accertarsi e dichiararsi
6 la inoperatività della polizza per la Responsabilità civile Imprese Industriali ed Edili n.
65/M09924851 stipulata da con riferimento al Controparte_6 caso di specie, e conseguentemente respingersi le domande di manleva formulate dal predetto assicurato nei confronti di;
Ancora in via preliminare: nella CP_7 denegata ipotesi in cui venga ritenuta operante la copertura assicurativa della polizza n. 65/M09924851, previo accertamento delle inesatte e/o reticenti dichiarazioni rese da in sede di stipula, dichiararsi non dovuto alcun Controparte_14 indennizzo da parte di in favore dell'assicurato ai sensi dell'art. 1892 c.c., CP_7 con ogni ulteriore conseguente provvedimento;
In via principale: per i motivi tutti di cui in narrativa e previa ogni declaratoria del caso, respingersi ogni eventuale domanda formulata nei confronti di e, per l'effetto, nei Controparte_14 confronti di , in quanto infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma CP_7 della sentenza gravata;
In via subordinata. nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta operante la copertura assicurativa e ravvisata una qualche responsabilità in capo a previo accertamento del concorso delle altre Controparte_14 parti in giudizio nella determinazione dell'evento e graduazione delle rispettive colpe e percentuali di responsabilità, ridursi per l'effetto le pretese nei confronti di
[...]
e conseguentemente dichiararsi tenuta nei soli Controparte_6 CP_7 limiti della quota di responsabilità di quest'ultima. Con espressa riserva, all'esito del giudizio, di ogni azione anche diversa ed ulteriore;
In ogni caso Spese e competenze di lite interamente rifuse.
CP_9
In via principale di merito, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto, confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata;
- In via di subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'impossibilità in tal sede di accertare qualsiasi responsabilità dell'Ing. , non essendo stata avanzata alcuna pretesa nei suoi CP_9 confronti e non assumendo la qualità di parte processuale nel presente giudizio, in quanto l'avvenuta notifica dell'atto di appello assume la funzione di mera litis denuntiatio;
- In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità ascrivibile all'Ing. nella causazione dell'infortunio ed CP_9 ammettere in via istruttoria abilitazione a prova diretta per testi……………….- In via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riscontrato un qualche danno causalmente ascrivibile ad un'illegittima condotta del sig. , CP_9
7 autorizzare la chiamata in causa del terzo e all'uopo rinviare a nuova udienza di discussione per la chiamata in causa del terzo al fine di accertare e dichiarare la terza chiamata in causa Controparte_15
o brevemente con sede legale in Milano (MI) Via
[...] Controparte_10
Traiano Marco Ulpio 18 giusta polizza n 2021/07/6263850 con decorrenza 2/3/2021 con retroattività decennale e precedenti polizze in essere con sempre con
[...] tenuta nei limiti del massimale di polizza a manlevare l'Ing. Controparte_10 [...]
per quanto essa risulti tenuta a pagare all'attore a titolo risarcitorio, nonché CP_9 in punto spese giudiziali nei limiti di cui all'art. 1917 commi 3 e 4 c.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 24 aprile 2024 in impugna la Parte_1 sentenza n. 597/2022 del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia con la quale:
1) condanna a corrispondere al ricorrente: - Controparte_4
a) € 18.030,25 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data dell'infortunio al saldo da computarsi sull'importo devalutato alla data dell'infortunio stesso;
b) € 2.843,51 a titolo di danno patrimoniale, oltre alla rivalutazione secondo indici
ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
c) € 4.293,55 a titolo di rimborso spese, oltre interessi dai singoli esborsi al saldo;
2) rigetta le ulteriori domande di cui al ricorso, con conseguente assorbimento delle restanti domande di causa
3) condanna a rifondere al procuratore del ricorrente – che si è Controparte_4 dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%. Compensa le spese di lite tra tutte le altre parti;
spese di CTU in capo a . CP_4
In parte motiva, per le parti ancora in questa sede devolute, il giudice lagunare così argomentava:
1) in ordine all'assenza di responsabilità di Controparte_1
(datore di lavoro): “deve dunque ritenersi provato che Pav. Due fosse a CP_1 conoscenza dell'attività lavorativa in corso da parte dei suoi dipendenti il giorno
8 dell'infortunio o comunque, ben sapendo che essi avrebbero dovuto operare in quel cantiere, quale datore di lavoro avrebbe dovuto verificarne l'impiego concreto nella giornata in questione;
tanto chiarito, quale datore di lavoro diligente ex art. 2087 c.c. avrebbe dovuto verificare che i propri dipendenti fossero utilizzati in ambienti lavorativi scevri di pericoli” ciononostante “anche ove il legale rappresentante o un suo preposto si fossero recati in loco avrebbero verificato che delle misure di sicurezza apparentemente atte ad impedire il crollo del soffitto erano state apposte, in quanto erano stati collocati dei punteggi metallici, non potendole essere addebitato di non aver controllato l'idoneità degli stessi rispetto al peso della colata di calcestruzzo, circostanza che avrebbe potuto essere appurata solo esaminando nel dettaglio punteggi e loro istruzioni ed effettuando calcoli di stabiliti”….;
“da ciò consegue l'assorbimento delle domande svolte in via subordinata dalla difesa di quest'ultima nei confronti di e di , nei cui CP_6 CP_5 confronti il ricorrente non ha esteso le domande svolte in ricorso nei confronti dei convenuti originari, nonché della domanda di manleva svolta da Pav. CP_1
Due nei confronti della società ; da ciò l'assorbimento pure delle Controparte_2 domande di garanzia e manleva svolta da nei confronti di CP_6 CP_7
.
[...]
2) in ordine all'assenza di responsabilità di (coordinatore Controparte_3 per la progettazione e coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera - “coordinatore per l'esecuzione dei lavori): “sul punto si condividono le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di TR nella sentenza di assoluzione sub doc. 9 Tavernini riprese anche dalle sentenze civili del Tribunale di Rovereto e di Padova…;
“da ciò consegue il venir meno dell'interesse in capo alla circa CP_3
l'accertamento della responsabilità per la causazione dell'infortunio in capo ad altri soggetti;
peraltro, quanto a ed a Pav. Due si è già sopra CP_4 CP_1 argomentato, mentre quanto alla posizione Santorum ogni pretesa risarcitoria nei suoi confronti da parte del ricorrente - comunque non esercitata in questa sede - sarebbe prescritta;
da ciò l'assorbimento pure della domanda di garanzia e manleva svolta da nei confronti di CP_9 Controparte_10
9 2. Con il gravame ha concluso per la parziale riforma della Parte_1 sentenza nella parte in cui ha escluso la responsabilità di Controparte_1
nonché di .
[...] Controparte_3
3. conclude, in via principale, per la reiezione Controparte_1 del gravame
In via subordinata, conclude per la limitazione della responsabilità e - per l'effetto - della manleva della propria assicuratrice della responsabilità civile tenuto conto del concorso di colpa del lavoratore Controparte_2 [...]
Contr
(dipendente di PAV. in liquidazione) anche quale CP_5 CP_1
Caposquadra e responsabile della sicurezza (R.L.S.) e/o di Controparte_4 nonché di . Controparte_3
4. nel costituirsi in giudizio si associa alle difese Controparte_2 dell'assicurata.
5. , conclude in via principale per la reiezione dell'appello Controparte_3
In via subordinata, nella denegata ipotesi dell'accoglimento dell'appello, chiede di accertare che l'infortunio occorso deve essere ascritto a Parte_1 responsabilità della della PAV. Controparte_4 CP_1 Controparte_1
e al direttore dei lavori ing. . CP_9
6. alla quale il gravame era notificato ai soli fini della litis Controparte_4 denuntiatio, non si costituisce nemmeno in questo grado di appello.
7. Nel costituirsi in giudizio evidenzia che la sentenza di primo CP_5 grado afferma chiaramente che "deve dunque ritenersi provato che Pav. Due CP_1 fosse a conoscenza dell'attività lavorativa in corso da parte dei suoi dipendenti il giorno dell'infortunio …" (pag. 16 della sentenza)” e che dunque “su questo punto la sentenza di primo grado non è stata contestata e impugnata dall'odierno appellante, che, come detto, ha notificato l'appello al sig. a mero titolo di litis CP_5 denuntiatio”.
8. Nel costituirsi in giudizio evidenzia che l'appello è stato Controparte_6 notificato ai soli fini della litis denuntiatio, e che comunque ogni domanda che dovesse ritenersi svolta nei propri confronti è infondata, laddove l'infortunio è
10 avvenuto a causa dei punteggi metallici non idonei, anche per come collocati, a supportare il peso della colata di cemento.
9. , nel costituirsi in giudizio si associa alle difese dell'assicurata CP_7
Controparte_6
10. (direttore dei lavori) nel costituirsi in giudizio eccepisce l'a CP_9 prescrizione ex art. 2947 della domanda subordinata svolta nei suoi confronti da
; evidenzia comunque l'assenza di proprie responsabilità; in Controparte_3 subordine conclude per la chiamata in garanzia di Controparte_10
[...]
11. non si è costituta in giudizio. Controparte_10
12. La causa, disposti un paio di rinvii d'ufficio per riequilibrio del ruolo di udienza,
è stata discussa e decisa all'udienza del 22 maggio 2025 – nel corso del quale l'appellante e le altre parti hanno chiarito che per le posizioni CP_6
(e
[...] CP_7 CP_5 CP_9 [...]
la notificazione dell'appello era avvenuta ed era da Controparte_10 ritenersi come mera litis denuntiatio - come da contestuale dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Secondo quanto prospettato col ricorso di primo grado da Parte_1 nel corso dell'anno 2012 la committente Controparte_16
al fine di ristrutturare il Padiglione “C” del quartiere fieristico sito in
[...] località TE a Riva del Garda (TN), a seguito di bando di gara aveva assegnato l'appalto alla società che costituiva a tale fine Controparte_4 apposita A.T.I.
Tra le opere oggetto dell'appalto era previsto anche il rifacimento dei solai del padiglione fieristico.
Per la loro realizzazione la aveva affidato l'attività di Controparte_4 fornitura del calcestruzzo alla Controparte_6 dovendo provvedere quest'ultima al getto di completamento del solaio prefabbricato.
11 A sua volta la aveva subappaltato la materiale posa in Controparte_6 opera del calcestruzzo per la realizzazione del pavimento alla PAV. CP_1 [...]
. Controparte_1
La progettazione e la direzione dei lavori venivano affidati dalla committente all'ingegnere mentre l'incarico di coordinatore in materia di CP_9 sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori veniva conferito all'ingegnere
. Controparte_3
La mattina del 15 aprile 2013 presso il cantiere erano presenti nove lavoratori, tra i quali l'odierno appellato.
Verso le 9,00 circa, durante la fase di posa in opera del calcestruzzo sul solaio del primo piano (c.d. fase di getto), circa la metà (45 mq) dello stesso solaio crollava a terra, facendo precipitare al suolo, per un'altezza di circa cinque metri, gli operai ivi presenti tra i quali lo stesso . Parte_1
14. Con il proprio appello formula due (2) motivi di gravame. Parte_1
14.1. Con il primo motivo censura la sentenza laddove non ha tenuto conto che quale datore di lavoro deve verificare che CP_1 Controparte_1
l'ambiente lavorativo sia scevro da pericoli, lo deve fare non attenendosi all'apparenza, ma valutando concretamente la situazione dell'ambiente lavorativo stesso e ciò indipendentemente dal grado di difficoltà del controllo posto a suo carico.
Argomenta come la tenuta della struttura su cui si posa il calcestruzzo e successivamente la pavimentazione dipende dal corretto montaggio dei puntelli sottostanti;
orbene, l'organizzazione imprenditoriale di chi esegue detta posa deve essere tale da poter verificare con competenza gli apprestamenti statici predisposti, chiedendo all'eventuale altra impresa con cui si condivide il cantiere di fornire la scheda tecnica di montaggio consegnata dal fornitore dei puntelli in modo da controllarne la congruità.
Conclude evidenziando che dagli accertamenti eseguiti dall'UOPSAL di TR
(doc 1 fascicolo ricorrente di primo grado) risulta che la scheda tecnica per il montaggio dei puntelli fosse presente in cantiere e che i puntelli concretamente
12 utilizzati fossero privi di qualsiasi marcatura identificativa, circostanza questa verificabile da chiunque ictu oculi.
14.2. Con il secondo motivo ribadisce che nella sua veste di Controparte_3 coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è responsabile dell'occorso come emerge dalla la Perizia del Consulente del PM del
Tribunale di Rovereto (RG n. 588/2013) e dal Rapporto SPISAL (doc. 02 fascicolo primo grado ricorrente), per aver violato la disposizione dell'art. 92, comma 1° lett. b) del Dlgs. n. 81/2008 ed in particolare, per non aver verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa esecutrice dei lavori, risultato del tutto aspecifico e generico.
15. Va dato atto del passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha accertato la responsabilità di non essendo stato il Controparte_4 relativo capo attinto da gravame.
16. Il primo motivo di appello è fondato mentre il secondo è infondato.
17. Esaminando il motivo di gravame relativo alla responsabilità di PAV. CP_1 [...] il collegio condivide la critica posta alla sentenza. Pertanto, Controparte_1 la statuizione di condanna di primo grado va estesa anche nei confronti di CP_1
PAV. con la conseguente manleva di Controparte_1 Controparte_2 in relazione tanto alla pretesa risarcitoria quanto alle spese di lite dovute
[...]
a favore di . Parte_1
17.1. Non è controverso che la causa efficiente dell'evento sia da imputare alla mancanza di corretta predisposizione dei puntelli.
17.2. Anche tale punto della sentenza non è controverso avendo acquisito la sostanza del giudicato.
17.3. Su tali premesse vanno svolte la seguente puntualizzazioni in fatto.
17.4. Risulta indifferente ai fini dell'indagine circa la responsabilità civile della società appellante la propria posizione come subappaltatore della Controparte_6 ovvero della Controparte_4
17.5. Rileva, invece, che l'attività lavorativa fosse del tutto promiscua.
17.6. In tale senso depone la “fotografia” delle presenze sul cantiere al momento dell'infortunio come documentato dal verbale di accertamento del 22 aprile
13 2013: i lavoratori coinvolti nella caduta erano indifferentemente dipendenti del datore di lavoro e della Controparte_17
. Si tratta, quindi, di una tipica situazione di cosiddetto rischio interferenziale che
[...] vedeva coinvolta la committenza e, a cascata tutte le imprese interessate all'esecuzione dell'opera, per quanto rileva la società appellante impegnata nella posa in opera del solaio.
17.8. A mente dell'art. 26 comma 2 del Dlgs. n. 81/2008, quindi, nel caso di esecuzione di opere in appalto, tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
17.9. Per ciò solo si deve ritenere che l'assenza di qualsivoglia iniziativa del datore di lavoro circa la corretta posa in opera dei puntelli e, in particolare, il loro corretto distanziamento, costituisse passaggio necessario nell'organizzazione dell'intervento dei propri dipendenti in occasione della posa in opera del solaio.
17.10. Tanto baste per ritenere la responsabilità civile del datore di lavoro in linea con la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Pen. n. 8297/2025).
17.11. Vanno pure ritenute eccentriche le richieste istruttorie sulla cui ammissione insiste - in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello - PAV. CP_1 Controparte_1
È stato, infatti, chiarito all'udienza del 22 magio 2025 che la notifica a e la notificazione dell'appello era da Controparte_6 CP_5 ritenersi come mera litis denuntiatio.
In ogni caso, la deduzione circa la mera fornitura di manodopera (peraltro del tutto generica) e dunque sulla responsabilità di si pone in Controparte_6 eliminabile contraddizione con la deduzione circa il rapporto “storico” di subappalto con l'altra società. Inoltre, mai la società appellante ha dedotto che
14 il rapporto lavorativo con il ricorrente non fosse ad essa Parte_1 imputabile.
In relazione, poi, all'asserita responsabilità del lavoratore CP_5 invero, la parte della sentenza che ha accertato come “deve dunque ritenersi provato che Pav. Due fosse a conoscenza dell'attività lavorativa in corso da CP_1 parte dei suoi dipendenti il giorno dell'infortunio …” è ormai irrevocabile non essendo stato attinta da gravame.
18. Va invece ritenuto infondato il secondo motivo di impugnazione.
Ne consegue l'assorbimento delle eccezioni rimaste tali in questo grado come già nel primo grado di giudizio siccome riproposte solo in via subordinata dalla
CP_18
18.1. Nel caso di specie al coordinatore per l'esecuzione dei lavori viene imputata l'inosservanza dell'art.92 comma 1 lett. b) del Dlgs. n. 81/2008 per non essersi curata di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa esecutrice dei lavori.
Nel proprio ricorso di primo grado il aveva affermato che “la Parte_1 figura del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili è titolare di una autonoma e indipendente posizione di garanzia, che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche e non costituisce una duplicazione di quella del datore di lavoro (Cass. Pen., sez. IV, Sent. n. 115/2011 e
Sent. n.1225/2011).”.
18.2. La norma sopra richiamata, tra l'altro, prevede: “1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) …;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici
15 dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza”.
18.3. Nel caso di specie va rammentato che alla società appaltatrice era stato imputato di non aver “adottato precauzioni tali da garantire che le opere di armatura utilizzate sul solaio realizzato in prefabbricati cementizi, con puntelli di sostegno
(privi di marcatura), offrissero una resistenza tale da consentire il getto di calcestruzzo sul solaio stesso, in sicurezza. Oltretutto, lungo la superficie del costruendo solaio, i puntelli utilizzati per il sostegno dello stesso, non sono stati appropriatamente fissati e sono risultati in potenziale stato di instabilità...”.
18.4. È rispetto a tale profilo di inadeguatezza del cantiere, quindi, che l'addebito si muove.
In sede giudiziale è stato accertato che la carenza decisiva era costituita dal posizionamento non corretto dei puntelli;
la previsione di tale operazione, anche se non contemplata nel POS, lo era nel PSC1 (peraltro nella parte dedicata alle operazioni preventive all'inizio delle lavorazioni) redatto dall'appellante, che a pagina 20 aveva previsto: “A carico della ditta esecutrice delle opere edili sono previsti, prima dell'inizio dei lavori, nelle seguenti operazioni: -puntellare completamente il solaio di base esistente del padiglione C, interessato dai lavori, al fine di garantire la portata richiesta…”
18.5. È pure emerso pacificamente che l'impresa che aveva predisposto l'ambiente lavorativo con i puntelli aveva la disponibilità delle prescrizioni del fornitore (la
FERROMET s.p.a. di Prevalle) circa le loro caratteristiche e modalità di posizionamento, prescrizione a cui l'impresa non si era attenuta. 18.6. Ciò posto, quindi, una difettosa esecuzione del puntellamento, come accertato in sede penale, costituisce aspetto affatto estraneo al profilo di addebito evocato nei confronti dell'Ingegnere almeno sotto due profili nel presente CP_3 giudizio civile.
18.6.1. In primo luogo, rispetto al ricordato profilo di addebito, la mancata valutazione del P.O.S., si pone sul piano causale come dato ulteriore ed autonomo il rilievo operato in sede ispettiva secondo cui “il piano operativo di sicurezza redatto per l'impresa ed inerente il cantiere sopra rubricato, è aspecifico e Controparte_4 generico, in particolar modo per ciò che concerne le misure di prevenzione e protezione atte a garantire la sicurezza dei lavoratori, durante ogni fase lavorativa... non è stato redatto alcun progetto corredato di calcolo, con il quale si potesse attestare la sicurezza delle scelte effettuate dal datore di lavoro, per la realizzazione del solaio”.
In altri termini ci si deve chiedere se una specifica indicazione nel P.O.S. delle istruzioni sulla realizzazione del puntellamento avrebbe indotto gli esecutori dell'opera ad una diversa sistemazione dei puntelli.
La risposta è negativa: l'impresa aveva la disponibilità delle Controparte_4 istruzioni per realizzare tale opera e alle stesse non si era attenuta;
prevedere che tale prescrizione sarebbe stata osservata perché il coordinatore avrebbe dovuto evidenziare che il POS era per questo aspetto carente, rinviando alle stesse istruzioni è una mera congettura in quanto anche il coordinatore a tale fonte si sarebbe rifatto.
Anche volendo ritenere che il carattere cogente della prescrizione del coordinatore avrebbe potuto indurre l'impresa ad una maggiore diligenza nell'esecuzione di detta opera vale il secondo profilo.
A riguardo va evidenziato che l'opera eseguita non correttamente atteneva alla statica del cantiere, e non a quelle opere provvisionali che avevano diretta attinenza con le prescrizioni in tema di sicurezza e di prevenzione antinfortunistica.
È corretto quindi il richiamo operato dalla al passaggio CP_3 argomentativo della sentenza penale d'appello assolutoria.
17 18.6.2. Ma anche accedendo ad un diverso ordine di considerazioni alla professionista non poteva essere addebitata la mancanza di una verifica sul “campo”.
Ribadito che si tratta di deduzione mai svolta nel corso del giudizio civile, è noto al collegio che il criterio di imputazione della responsabilità in ambito civile
(riferito alla disciplina ratione temporis previgente, ma valevole anche nella vigenza del Dlgs. n. 81/2008) si discosta da quello adottato dalla giurisprudenza di legittimità nel giudizio penale.
La più recente giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Civili afferma: “In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non si limitano a una generica vigilanza finalizzata ad evitare le interferenze tra le attività svolte da più appaltatori nel medesimo cantiere, ma, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 494 del 1996, si estendono al controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese appaltatrici, con la conseguenza che la relativa violazione può rivestire efficacia causale rispetto alle lesioni occorse al lavoratore in conseguenza del mancato apprestamento delle misure di cui all'art. 2087 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso a un dipendente dell'appaltatore, caduto nel vuoto a seguito del cedimento del tetto del capannone sul quale stava lavorando, aveva escluso la configurabilità della responsabilità del committente in relazione alla mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sul presupposto che quest'ultima, con elevata probabilità, non sarebbe valsa ad evitare
18 l'evento).” (Sez. 3 -, Sentenza n. 25738 del 04/09/20232, Rv. 669079 – 01; in senso contrario la giurisprudenza penale: Cass. pen. n.3288 del 20173). 2 In motivazione viene chiarito quanto segue: “… Le regole suddette, inoltre, sono di stretta interpretazione, in quanto costituiscono diretta attuazione dell'art. 6 della Direttiva 92/57/CEE [“riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE]. Tale norma stabilisce infatti che il coordinatore per la sicurezza nominato dal committente provveda, tra l'altro, a: -) assicurare che gli appaltatori “applichino il piano di sicurezza e di salute”; -) assicurare che gli appaltatori adeguino il piano di sicurezza all'evoluzione dei lavori;
-) coordinare il controllo della corretta applicazione delle procedure di lavoro;
-) adottare le misure necessarie affinché soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere.
2.4. Il blocco normativo appena riassunto impedisce di concludere che il coordinatore per la sicurezza abbia solo funzioni di “alta vigilanza”: sia qualcuno, insomma, che metta delle firme in calce a documenti, invece di recarsi sul cantiere a verificare che succede. Ciò sia per l'interpretazione letterale, che per l'interpretazione finalistica.
2.4.1. Sul piano dell'interpretazione letterale l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui “la legge non impone al coordinatore per la sicurezza la presenza giornaliera sul cantiere”, non si concilia con gli obblighi previsti dalla legge, …. Appare arduo, infatti, immaginare come si possano prevenire “pericoli imminenti”, oppure adottare le
“opportune azioni di controllo”, od ancora verificare la “corretta applicazione delle procedure di lavoro”, se non per mezzo d'un controllo diretto e de visu.
2.4.2. Sul piano dell'interpretazione sistematica, poi, v'è da considerare che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è una figura professionale che deve possedere i requisiti prescritti dalla legge. Una figura professionale, quindi, che ai sensi dell'art. 1176, comma secondo, c.c., deve adempiere i propri compiti non con la generica diligenza quam in suis, ma con la diligenza rafforzata dell'homo eiusdem generis et condicionis. Sicché, anche a voler supporre che la legge speciale presenti qualche margine di ambiguità, essa proprio per questo si sarebbe dovuta integrare con la norma generale dettata dal codice civile (come già ritenuto da questa Corte, proprio con riferimento agli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori: cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 29029 del 13/11/2018, in motivazione).
2.5. Reputa doveroso il Collegio aggiungere che la diversa opinione adottata da varie decisioni pronunciate dalle Sezioni penali di questa Corte [da ultimo, ex aliis, Sez. 4 -, Sentenza n. 24915 del 10/06/2021 Ud. (dep. 30/06/2021) Rv. 281489 - 01; in adesione all'orientamento inaugurato da Sez. 4, Sentenza n. 18149 del 21/04/2010 Ud. (dep. 13/05/2010) Rv. 247536 - 0], quale che ne sia la condivisibilità ai fini dell'accertamento dei fatti-reato, non può condividersi quando si tratti di accertare gli elementi costitutivi dell'illecito civile. … 2.5.1. Ora, la colpa civile (quale che sia l'opzione teorica cui si volesse aderire circa la sua essenza) reca necessariamente in sé l'idea della “devianza”: è colposa la condotta che diverga da una norma di legge, da un precetto giuridico, da una regola di comune prudenza. La colpa, insomma, consiste in uno iato tra la condotta tenuta e quella che si sarebbe dovuta tenere. Tra le condotte che il coordinatore per la sicurezza deve tenere, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 494/96, nonché ai sensi dell'art. 6 Direttiva 92/57/CEE, c'è l'esecuzione di “opportune azioni di controllo”. La legge, dunque, non parla di “atti di controllo”; ma di “azioni di controllo” (e reputa questa Corte superfluo soffermarsi sulla distinzione tra “atti” ed “azioni”, attesa la sua notorietà nel mondo del diritto civile). Se dunque è obbligo del coordinatore per la sicurezza eseguire “azioni di controllo”, ciò
19 Peraltro, nella motivazione della sentenza massimata si rinvia ad altro precedente di legittimità (Cass. n.29029 del 2018) che, in realtà, tempera tale rigore a conclusione del proprio ragionamento e con specifico riferimento al rilievo delle norme codicistiche e alla loro rilevanza nel definire gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori: “La vigilanza sulla sicurezza dell'esecuzione non può, infatti, attestarsi in limiti formali, ma deve elasticamente e appropriatamente conformarsi alla situazione concreta in cui il cantiere viene a trovarsi: e qui proprio rileva l'inevitabile incidenza delle norme generali regolanti la condotta di un professionista come condotta necessariamente esente da ogni negligenza in rapporto alle sue conoscenze tecniche. Se, infatti, un quisque de populo ben poteva non avvertire l'importanza delle istruzioni di montaggio da parte del progettista strutturale, al contrario un tecnico non poteva non avvertirla come elemento di carenza e quindi di insicurezza immediatamente percepibile.” (in motivazione, pag.18).
Nel contesto in cui il lavoro di puntellamento era stato eseguito (inizio di aprile, secondo la ricostruzione della stessa appellante in primo grado, non contestata)
vuol dire che egli non può limitarsi ad un mero controllo cartolare, e non è dunque condivisibile l'opinione secondo cui “il coordinatore [per l'esecuzione dei lavori] procede per atti formali”, e cioè unicamente mediante controlli cartacei.”. 3 In motivazione così si esprime: “Di indubbio rilievo è la puntualizzazione che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni;
essenziale è che alla previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione, della quale devono darsi cura le imprese esecutrici. Attività di verifica, tuttavia, non può significare presenza diuturna nel cantiere ma, appunto, presenza nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo. L'alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza di questa Corte, quindi, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia indica piuttosto il modo in cui vanno afferma i doveri tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure;
tanto è vero che un potere-dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli [art. 92, co. 1 lett. f) d.lgs. n. 81/2008]. Può dirsi che il coordinatore per l'esecuzione, identifica momenti topici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad esse l'attuazione dei piani 'attraverso la mediazione dei datori esecutori'. Non può esimersi dal prevedere momenti di verifica della effettiva attuazione di quanto esplicato e previsto;
ma anche queste azioni di verifica non possono essere quotidiane ed hanno una periodicità significativa e non burocratica (cioè dettate dalle necessità che risultino idonee allo scopo e non routinarie).”
20 pochi giorni prima dell'incidente del 15 aprile, non poteva essere addebitata quella “azione” preventiva e stringente all'ing. in presenza delle CP_3 figure istituzionalmente preposte all'osserva degli obblighi di sicurezza (17, 18 e
19 del Dlgs. n. 81/2008 cit.), per di più trattandosi di opera, si ripete, attinente all'aspetto esecutivo dell'intervento edile e non di misure tesa a prevenire il rischio infortunistico che solo in ragione di una presenza sul solaio delle squadre di operai prive delle necessarie misure di ancoraggio (pure prescritte nel POS: pag.22 dedicata al “getto” ripreso pag. 19 del PCS in cui è previsto il rischio di caduta dall'alto).
19. Le spese del doppio grado di giudizio nei rapporti fra e Parte_1 [...]
seguono la soccombenza e si liquidano in ragione del valore di CP_1 causa dichiarato, nei valori prossimi ai medi, in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, con distrazione a favore del difensore antistatario avv.
BORCHIA CA.
va manlevata dalla compagnia assicuratrice, Controparte_1 mentre nel rapporto processuale interno tra le due sussistono le ragioni per la compensazione attesa la convergenza delle difese e del loro svolgimento ad opera dell'unico patrocinio.
Le spese di lite nei rapporti fra e Parte_1 Controparte_3 seguono la soccombenza e si liquidano in ragione del valore di causa dichiarato, in assenza di attività istruttoria, nei valori prossimi ai medi, in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
Nulla sulle spese nei rapporti con le altre parti essendo stati gli appelli notificati a titolo di mera litis denuntiatio.
20. Per quanto consentito in questa sede si dà atto che per mero errore materiale nel dispositivo la parte appellante è stata indicata come “ ” e Parte_2
“ ” invece che con le corrette generalità “ ”. CP_5 Parte_1
p.q.m.
21 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1) condanna in solido con Controparte_1 CP_4
a pagamento delle somme di cui al capo 1 a favore di
[...] Parte_2
;
[...]
2) respinge l'appello proposto nei confronti di;
Controparte_3
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate quanto CP_5 al primo grado in € 5.388,00 e al presente grado in € 3.966,00 per compensi oltre rimborso forfetario, spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. BORCHIA CA;
4) dichiara tenuta a manlevare Controparte_2 Controparte_1
in relazione alle condanne di cui al capo 1) e 3);
[...]
5) condanna al pagamento in favore di Parte_2 CP_3
delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 3.966,00
[...] per compensi oltre rimborso forfetario, spese generali ex lege, IVA e CPA;
6) nulla sulle spese nei rapporti con le altre parti.
Venezia, 22.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Va dato atto che la consulenza tecnica svolta nell'ambito dell'indagine penale rimarca che l'originario piano redatto dall'ingegner all'epoca dell'incidente, violava la CP_3 prescrizione del'art.91 comma 1 lett. a) del 1 cit. in quanto “…pur richiamando in modo superficiale la fase di montaggio e di puntellazione del solaio all'interno del P.S.C. nelle navi del rischio, non considera il fatto di richiedere l'idoneità dei puntelli, ne sottolinea le problematiche e i rischi di tale fase dell'elaborazione., anche avanzando richieste di procedure complementari di dettaglio.” (pag. 31), l'elaborato prosegue affermando: “Altra violazione riferita in questo caso al C.S.E., ing. , Controparte_3 si riferisce all'art. 92, comma 1, lettera B. Sempre del d.lgs. 81/2008, relativamente alla verifica dei piani operativi di sicurezza, all'adeguamento del PSC in funzione delle modifiche e/o all'evoluzione dei lavori. Infatti, come ribadito precedentemente, il POS della ditta RG RT risulta incompleto e aveva l'obbligo di valutarlo e accettarlo prima della messa in opera.” (pag. 33)
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