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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6633 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3202/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi R.G. 3202/2021, avente ad oggetto: giudizio di riassunzione a seguito DEa sentenza DEa Corte di Cassazione n. 10348/2021, depositata il 20.04.2021, vertente
TRA
(c.f.: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Pietro Sirena;
APPELLANTE - ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
(c.f.: ), CP_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ) e CP_2 C.F._2 CP_3
(c.f.: ), quali eredi di (c.f.
[...] C.F._3 Per_1
) nata a [...] il [...] e C.F._4
deceduta il 5/5/2020 e di (c.f.: ), nato Persona_2 C.F._5
Pagina 1 a Afragola (NA) il 28/03/1931 e deceduto il 13 novembre 2024 a
Casalnuovo di Napoli, rappresentati e difesi dagli Avv.ti GI AN e
AR IG;
APPELLATI - CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
NONCHÉ
ONoparte_4
(P. iva ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stanislao Giammarino;
APPELLATA - CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
ONoparte_5
, già denominata ,
[...] ONoparte_6
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata P.IVA_3
e difesa dall'Avv. GI Pieri-Nerli;
APPELLATA - CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori DEe parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione notificato il 29 aprile 2009 conveniva in Per_1
giudizio la e l Parte_1 ONoparte_4
ON (di seguito anche innanzi al Tribunale di Napoli, per ivi
[...]
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
a) “ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale DE'
[...]
, ONoparte_8
per violazione del dovere di informazione;
per l'errata, inadeguata,
Pagina 2 imprudente e non diligente esecuzione DEa prestazione medica e, quindi, DE'obbligazione di risultato;
per la mancata adozione di tutte quelle misure che la natura DE'obbligazione, le circostanze concrete del caso, le cognizioni scientifiche e gli accorgimenti tecnici imponevano, anche per il naturale e legittimo affidamento che l'istante aveva fatto sugli standard operativi, professionali e tecnici DE'Azienda ospedaliera […]; per la grave colpa professionale consistente in negligenza, imprudenza ed imperizia nella fase diagnostica, preparatoria, esecutiva e post-esecutiva; per la grave colpa professionale consistente in negligenza, imprudenza ed imperizia nella fase successiva alla conoscenza DE'esistenza DEa patologia, del personale medico e paramedico in servizio che non ha prestato alcuna assistenza e supporto psicologico necessario ad affrontare in modo cosciente e consapevole una situazione tanto grave quanto spaventosa, determinando un aggravamento DEe conseguenze dannose derivanti dalla patologia cardiaca;
b) accertare e dichiarare altresì, la responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale DEa per violazione Parte_1
del dovere di informazione;
per l'errata, inadeguata, imprudente e non diligente esecuzione DEa prestazione medica e, quindi, DE'obbligazione di risultato;
per la mancata adozione di tutte quelle misure che la natura DE'obbligazione, le circostante concrete del caso, le cognizioni scientifiche e gli accorgimenti tecnici imponevano, anche per il naturale e legittimo affidamento che l'istante aveva fatto sugli standard operativi, professionali e tecnici DE' ONoparte_8
; per la grave colpa professionale
[...]
Pagina 3 consistente in negligenza, imprudenza ed imperizia nella fase diagnostica, preparatoria, esecutiva e post esecutiva DE'
[...]
ONoparte_8
; mancato il controllo relativo allo stato di preparazione
[...]
del personale medico e paramedico in servizio, dipendenti e/o collaboratori DEa stessa struttura sanitaria, lo stato di efficienza
e/o l'adeguatezza dei singoli reparti e DE'intera struttura tecnica – organizzativa;
c) CONDANNARE per l'effetto, le parti convenute tutte ex art. 2055
c.c., o tra loro chi di ragione, e in caso di chiamata in causa di eventuali assicuratori o di loro costituzione volontaria, condannare anche tali assicuratori ex art. 1917, 2 comma c.c., ed eventualmente previa surroga nei diritti degli assicurati, ex art. 2900 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla SI.ra , quali quelli Per_1
patrimoniali (da lucro cessante e danno emergente passato e futuro,)
e non patrimoniali (per il danno biologico, danno morale subiettivo, danno esistenziale e alla vita privata), nonché alle spese mediche ospedaliere e non, sostenute e da sostenersi, in breve a nulla di escluso o eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, nella misura pari ad € 519.773,00 per le causali di cui al presente atto, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta secondo giustizia, nei limiti DEa competenza del Giudice adito, così distinta sulla scorta DEa consulenza medica di parte allegata al fascicolo:-
€ 271.117,60 (danno maggiorato del 30%);- un danno psichico pari ad € 30.000,00;- un danno morale per € 69.517,40;- un danno emergente (futuro) per spese mediche e farmaci per € 24.000,00;- un danno emergente futuro di natura assistenziale (costi per una
Pagina 4 collaboratrice domestica) per € 72.000,00;- un danno maturato fino ad oggi per danno emergente da spese giornaliere comprensive dei farmaci pari ad € 1.000,00; o quantificato nella somma maggiore minore che sarà stabilita dal Giudice in corso di causa, comunque non superiore ad € 520.000,00;
d) CONDANNARE, le parti convenute tutte ex art. 2055 c.c., o tra loro chi di ragione, e in caso di chiamata in causa di eventuali assicuratori ex art. 1917, 2 comma c.c., ed eventualmente previa surroga nei diritti degli assicurati, ex art. 2900 c.c., al pagamento a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante consistito nel mancato godimento DEa somma che sarà liquidata a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata presumibilmente investita dall'attrice per ricavarne un lucro finanziario. Tale importo è da determinarsi equitativamente ex art.
2056 co 1 c.c., secondo l'insegnamento DEa S.C. (Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995 n.1712) col metodo illustrato al punto 47) DEa premessa del presente atto;
e) CONDANNARE le parti convenute tutte ex art. 2055 c.c., o tra loro chi di ragione, e in caso di chiamata in causa di eventuali assicuratori o di loro costituzione volontaria, condannare anche tali assicuratori ex art. 1917, 2 comma c.c., ed eventualmente previa surroga nei diritti degli assicurati, ex art. 2900 c.c. al risarcimento in favore DE'istante, di tutti gli altri danni eventualmente subiti e subendi espressamente e non espressamente richiamati, a qualunque titolo, nulla escluso od eccettuato anche se non direttamente richiesto che l'Ill.mo giudice ravviserà nel caso di specie ove
Pagina 5 dovesse rinvenire nuove, ulteriori o diverse categorie di danni accertati sulla base dei fatti in premessa;
f) il tutto, in ogni caso, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dal giorno in cui si è verificato il fatto lesivo fino a quello DE'effettivo soddisfo;
g) ACCERTARE E DICHIARARE il grado di responsabilità DEe singole convenute in ordine alla causazione del danno subito dall'attrice, e CONDANNARE con sequenzialmente in proporzione DEa richiamata gradazione di responsabilità ciascuna convenuta per quanto di ragione;
h) CONDANNARE le parti convenute tutte ex art. 2055 c.c., o tra loro chi di ragione, e in caso di chiamata in causa di eventuali assicuratori o di loro costituzione volontaria, condannare anche tali assicuratori ex art. 1917, 2 comma c.c., ed eventualmente previa surroga nei diritti degli assicurati, ex art 2900 c.c. al pagamento DEe spese (oltre interessi dal giorno DEa domanda), diritti ed onorari DEa fase stragiudiziale e del presente giudizio oltre IVA e
C.P.A., con attribuzione ai sottoscritti procuratori, Avv. GI
AN e GI IC, per dichiarazione di fattone anticipato, per aver anticipato, le prime e non riscosso i secondi”.
A sostegno DEa sua pretesa l'attrice esponeva: (i) di essersi recata nel mese di Aprile 2004 presso il Policlinico di per visite di controllo CP_8
relative ad una patologia (carcinoma mammario) e che in quell'occasione ON le era stata proposta da parte dei medici DE una cura sperimentale con farmaco Herceptin, sponsorizzato dalla casa farmaceutica (ii) Pt_1
che sulla scorta degli effetti positivi DEa cura prospettati dai medici, decideva di partecipare al programma sperimentale e pertanto sottoscriveva
Pagina 6 alcuni moduli relativi agli effetti collaterali del farmaco;
(iii) che durante la somministrazione DEe cure risentiva di diversi malori cardiaci che la obbligavano a ricoveri d'urgenza, con conseguente interruzione del programma di sperimentazione in quanto causa DEe patologie emerse.
Si costituivano in giudizio la e l' ONoparte_9 [...]
entrambe contestando la ricostruzione dei fatti ONoparte_8
prospettata dalla parte attrice e deducendo in diritto l'infondatezza DEa pretesa risarcitoria, sul presupposto DE'assenza di qualsiasi forma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ascrivibile alla condotta posta in essere dalle parti convenute in giudizio. In particolare, queste eccepivano la correttezza DE'operato dei medici sperimentatori, la costante attività di monitoraggio e di controllo, il rispetto DEa procedura di sperimentazione predisposta nonché la piena legittimità del consenso informato manifestato dalla paziente , anche in relazione alla Per_1
possibilità di verificazione di effetti collaterali di tipo cardiaco derivanti dalla somministrazione del farmaco Herceptin.
Inoltre, chiedevano, per l'eventuale manleva, la chiamata in causa DEa compagnia assicurativa la quale si ONoparte_10
costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità DEa chiamata da parte ON DE (per non aver mai stipulato alcuna polizza assicurativa) nonché il rigetto per inoperatività DEa polizza assicurativa rispetto alla Pt_1
Il Tribunale di Napoli, in data 11 giugno 2013, pronunciava sentenza n.
8327/2013, con la quale così disponeva: “Condanna l'
[...]
e la , in solido fra loro, al ONoparte_4 Parte_1
pagamento, in favore DE'attrice, DEa somma di € 138.000 oltre interessi al tasso legale da dicembre 2004 al soddisfo da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata”.
Pagina 7 Con atto di citazione in appello, la impugnava la predetta Parte_1
sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello:
- inapplicabilità degli artt. 1218 e 2050 c.c.;
- vizio di extrapetizione DEa sentenza di primo grado, per avere condannato la casa ai sensi DE'art. 2050 c.c. sebbene CP_9
l'attrice avesse fondato la responsabilità risarcitoria ai sensi degli artt. 1228, 2232, 2043 e 2049 c.c.;
- l'illegittimità DEa motivazione addotta in sentenza riguardo al consenso informato prestato dalla;
Per_1
- sull'inesistenza di un nesso di causalità tra il danno lamentato dalla e la somministrazione del farmaco Herceptin;
Per_1
- sull'erroneità DEa sentenza di primo grado in ordine alla quantificazione del danno risarcibile;
- sull'operatività DEa polizza assicurativa sottoscritta;
ON Si costituiva nel giudizio di appello l la quale, aderendo all'appello principale proposto dalla chiedeva la riforma DEa sentenza Pt_1
impugnata e il rigetto DEe istanze risarcitorie fatte valere dall'attrice in primo grado. Avanzava inoltre appello incidentale, con il quale censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inadeguato e incompleto il consenso informato sottoscritto dalla paziente.
Si costituiva altresì la , la quale eccepiva l'infondatezza in fatto e in Per_1
diritto degli atti di appello proposti dalle parti, e, nel merito, deduceva la correttezza DEa motivazione DEa sentenza del Tribunale, che aveva riconosciuto, in conformità agli accertamenti espletati in sede di C.T.U., la sussistenza di un nesso causale tra la patologia riscontrata e l'utilizzo del farmaco sperimentale.
Pagina 8 Si costituiva infine anche la compagnia assicuratrice chiamata in causa, chiedendo la conferma DEa sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di garanzia proposta nei suoi confronti.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n 1926/2018 pubblicata in data
27.04.2018, rigettava l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, confermava la decisione del giudice di prime cure, con particolare ON riferimento alla sussistenza DEa responsabilità contrattuale DE e DEa (rispetto a quest'ultima per contatto sociale). Pt_1
Avverso la sentenza di appello la articolava tre motivi di Parte_1
ricorso per cassazione, con i quali si contestavano:
1) la violazione o la falsa applicazione DE'art. 1218 cod. civ., in relazione alla parte DEa sentenza impugnata nella quale la Corte
d'appello ha riconosciuto a carico DEa società farmaceutica una responsabilità contrattuale “da contatto sociale”;
2) la violazione o la falsa applicazione DE'art. 2050 cod. civ. e DE'art. 2697 cod. civ., contestando in particolare l'affermazione DEa Corte territoriale secondo cui l'attività di produzione e vendita dei farmaci costituirebbe un'attività pericolosa e il rilievo che
“neppure parte appellante aveva specificato come la diversa qualificazione secondo lo schema DEa responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2050 c.c. avrebbe inciso sulla decisione censurata”;
3) la violazione o la falsa applicazione DE'art. 2043 cod. civ. e DE'art. 115 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di accertare, ai fini DEa responsabilità, l'incidenza causale del pregresso uso di farmaci chemioterapici antraciclinici da parte DEa paziente.
Pagina 9 L proponeva ricorso incidentale, con il ONoparte_11
quale impugnava la decisione DEa Corte di Appello nella parte in cui ON aveva incolpato i sanitari DE di non aver adeguatamente informato la paziente dei possibili effetti collaterali del farmaco.
La Suprema Corte, con sentenza n. 10348/2021 depositata in data 20 aprile
2021, dopo aver scrutinato i detti motivi, così provvedeva:” accoglie il primo motivo del ricorso dichiarando assorbiti gli altri due;
Parte_1
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di
Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di lite, che compensa fin d'ora nei rapporti fra la e la;
dichiara Parte_1 ONoparte_5
inammissibile il ricorso incidentale DEa
[...]
. ONoparte_8
Con atto di citazione notificato in data 29 dicembre 2021, la ha Pt_1
riassunto la causa davanti a questa Corte, chiedendo l'accoglimento DEe seguenti conclusioni in accoglimento del principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte: “rigettare le domande proposte dalla SInora Per_1
nel giudizio di primo grado nei confronti DEa perché Parte_1
infondate in fatto e in diritto e per l'effetto: - condannare i SInori Per_2
e
[...] CP_1 ONoparte_2 ONoparte_3
nella loro qualità di eredi DEa SInora alla restituzione DEa Per_1
somma pari ad € 96.315,11 alla stessa corrisposta in data 2 agosto 2013 e pari ad € 6.930,82 alla stessa corrisposta in data 28 maggio 2018, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo”. ON Si costituiva in giudizio l depositando copia DEa convenzione di sperimentazione sottoscritta con la e chiedendo, come appello Pt_1
incidentale, il rigetto DEa domanda risarcitoria proposta dalla in Per_1
primo grado perché infondata in fatto e in diritto, stante l'esclusione di
Pagina 10 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale DEa ONoparte_8
dal momento che i medici sperimentatori avevano eseguito la cura sperimentale nel pieno rispetto DEe procedure previste dal protocollo predisposto dalla e sotto il costante monitoraggio di quest'ultima. Di Pt_1
ON conseguenza, l' chiedeva la condanna degli eredi DEa alla Per_1
restituzione DEa somma di € 96.315,12 quale quota del 50% a carico DEa struttura sanitaria e da questa versata in favore DEa de cuius a titolo Per_1
di risarcimento del danno liquidato dal Tribunale di prima istanza. ON In via subordinata, in caso di accertamento DEa responsabilità, l chiedeva di limitare la condanna nei limiti del giusto e del dovuto, con esclusione di tutti quei danni che costituiscono illegittima duplicazione di voci risarcitorie.
All'udienza DE'11.11.2021 si sono costituiti altresì Persona_2
quali eredi di CP_1 ONoparte_2 ONoparte_3
, in via principale, contestando le domande proposte dalle parti in Per_1
quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente conferma DEa sentenza n. 1926/2018 pronunciata dal Tribunale in primo grado.
Formulavano inoltre le seguenti conclusioni in via subordinata, ovvero nell' ipotesi di accoglimento DE'appello in riassunzione proposto dalla
Pt_1
- ACCERTARE E DICHIARARE la
[...]
quale unico responsabile del ONoparte_4
danno patito dalla sig.ra e, conseguentemente: Per_1
RIGETTARE la richiesta di restituzione DEa somma di € 96.315,11
e di € 6.930,82 oltre interessi legali formulata dalla in Parte_1
danno degli appellati (quali eredi DEa sig.ra ); - Per_1
CONDANNARE l ONoparte_4
Pagina 11 alla corresponsione in favore DEa DEa somma CP_8 Parte_1
di € 96.315,11 e di € 6.930,82 oltre interessi legali quale somma già percepita dal danneggiato ed in ogni caso dovuta;
in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento DE'appello in riassunzione proposto dalla Parte_1
ACCERTARE E DICHIARARE la
[...]
quale unico responsabile del ONoparte_4
danno partito dalla sig.ra e, conseguentemente, Per_1
CONDANNARE l' al ONoparte_4
pagamento in favore degli eredi DEa sig.ra DEa somma Per_1
di € 96.315,11 e di € 6.930,82 oltre interessi legali quale somma residua per il risarcimento danni già versata da Parte_1
Si costituiva infine in giudizio anche la compagnia assicurativa
[...]
, citata nel giudizio di rinvio dalla ONoparte_12 [...]
chiedendo il rigetto DEe domande formulate da ONoparte_9
quest'ultima nei propri confronti in quanto coperte dal giudicato.
Con ordinanza del 14.02.2025, a seguito DEa morte di Persona_2
avvenuta in data 13.11.2024, il Collegio dichiarava l'interruzione del processo e fissava l'udienza del 30.10.2025 per la prosecuzione.
All'udienza del 30.10.2025 la provvedeva alla riassunzione del Pt_1
giudizio anche nei confronti degli eredi di e la causa veniva Persona_2
trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1,
e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito DEe comparse conclusionali e DEe memorie di replica.
************************************
1. Anzitutto, occorre precisare che, nel caso di specie, ricorre certamente un'ipotesi di rinvio c.d. proprio (o prosecutorio), posto che i giudici di
Pagina 12 legittimità hanno cassato la sentenza DEa Corte d'Appello accogliendo il motivo di ricorso fondato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.
E' orientamento consolidato quello per il quale “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi DEa controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi DE'articolo 384, comma 1, del Cpc, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, DEe preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione
“ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto DEe preclusioni e decadenze pregresse.
(Cass. 02/02/2024, n.3150).
Ne consegue che il presente giudizio – con esclusione, ovviamente, DEe questioni sulle quali si è formato il giudicato interno – non è propriamente destinato a confermare o riformare la decisione di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase processuale che, pur essendo soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di
Pagina 13 secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad altra precedente, riformandola o modificandola, statuisca direttamente e per la prima volta sulle domande proposte dalle parti (cfr., in tal senso, Cass. n. 1824/05, Cass. n. 13833/02 e Cass. n. 14892/00).
Inoltre, com'è noto, “nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum", mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti DEa stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio DEa sua intangibilità” (Cass. 27442/2025; in senso conforme, Cass. 24357/2023).
Pertanto, tenuto conto DEe argomentazioni svolte dal Supremo Collegio in sede rescindente, non possono più essere rimesse in discussione, perché ormai coperte dal giudicato interno:
• le questioni attinenti alla responsabilità contrattuale DE e al conseguente obbligo di risarcimento dei danni a favore DEa , Per_1
per non aver adeguatamente valutato, ai fini del giudizio di idoneità al reclutamento, le condizioni patologiche pregresse DEa paziente, anche in relazione all'individuazione del quantum risarcitorio;
• l'irrilevanza del consenso del paziente come presupposto di legittimità del trattamento sperimentale in questione;
Pagina 14 • l'accertamento del nesso causale tra la somministrazione del farmaco sperimentale e l'insorgenza DEe patologie cardiache di cui è risultata affetta la , anche con riferimento all'omessa Per_1
valutazione DE'incidenza causale del pregresso utilizzo di farmaci chemioterapici antraciclinici da parte DEa paziente, ai fini di una ON eventuale esclusione DEa responsabilità DE'
Invero, si tratta di profili oggetto dei motivi del ricorso incidentale ON promosso dalla dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte, sui quali pertanto si è ormai formato il giudicato interno.
E' noto che il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, DEa pronuncia.
In applicazione di detti principi, devono pertanto ritenersi precluse dal ON giudicato, anche implicito, tutte le censure avanzate dall' nel presente giudizio attraverso la proposizione DE'appello incidentale e finalizzate pur sempre ad ottenere una rivalutazione complessiva DEa propria posizione di responsabilità, acclarata definitivamente dalla Suprema Corte. ON Se dunque rimane fermo l'obbligo DE' di risarcire integralmente il ON danno, stante anche la statuizione di condanna “in solido” tra e Pt_1
pronunciata dal giudice di primo grado, ne deriva altresì la superfluità DE'esame DEa domanda promossa dagli appellati eredi DEa , volta Per_1
ad “ACCERTARE E DICHIARARE la ONoparte_13
15
[...] quale unico responsabile del danno partito dalla ONoparte_4
sig.ra e, conseguentemente, CONDANNARE l Per_1 [...]
al pagamento in favore degli eredi DEa ONoparte_4
sig.ra DEa somma di € 96.315,11 e di € 6.930,82 oltre interessi Per_1
legali quale somma residua per il risarcimento danni già versata da Pt_1
.
[...]
2. Passando all'esame DE'appello proposto dalla giova Parte_1
premettere che la Corte di Cassazione, nel rimettere la causa dinanzi a questa Corte, "per riesaminare la vicenda facendo specifico riferimento alla concreta conformazione DEa convenzione disciplinante la sperimentazione”, ha affermato che "la causa farmaceutica che abbia promosso, mediante la fornitura di un farmaco, una sperimentazione clinica – eseguita da una struttura sanitaria a mezzo dei propri medici – può essere chiamata a rispondere a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato somministrato il farmaco, a causa di un errore dei medici “sperimentatori”, soltanto ove risulti, sulla base DEa concreta conformazione DE'accordo di sperimentazione, che la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano agito quali ausiliari DEa casa farmaceutica, sì che la stessa debba rispondere del loro inadempimento (o inesatto adempimento) ai sensi DE'art. 1228 c.c.; in difetto, a carico DEa casa farmaceutica risulta predicabile soltanto una responsabilità extracontrattuale (ai sensi DE'art. 2050 c.c. o, eventualmente, DE'art.
2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie DEa stessa".
L'analisi demandata alla Corte in questa sede è, quindi, circoscritta alla verifica DEa sussistenza o meno di un rapporto di ausiliarità, nell'esecuzione DE'attività di sperimentazione, tra lo sperimentatore ON ( e il promotore ( , in modo che l'inadempimento individuato a Pt_1
Pagina 16 ON carico dei sanitari DE' possa risultare imputabile anche alla casa farmaceutica ai sensi DE'art. 1228 c.c.
Va altresì precisato che la suddetta verifica, come sottolineato dalla
Suprema Corte, va condotta alla luce del contenuto concreto DEa convenzione di sperimentazione sottoscritta dalle parti.
Tanto premesso, il Collegio rileva che, nel caso di specie, l'accordo di sperimentazione è stato prodotto agli atti per la prima volta nell'ambito di ON questo giudizio di rinvio ad opera DEa parte appellata attraverso il deposito DEa comparsa di costituzione e risposta (doc. 4). ON Nel dettaglio, l' giustifica la produzione tardiva del documento, limitandosi ad affermare che la convenzione è stata “trasmessa allo scrivente procuratore in data 08.11.2021 in vista DE'udienza di prima comparizione dinanzi all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli per
l'11.11.2021”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa nel senso di escludere la possibilità di produrre, in sede di rinvio, documentazione nuova che poteva essere agevolmente prodotta dalle parti nei giudizi precedenti: “secondo il consolidato orientamento DEa giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c., quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", e', infatti, preclusa la produzione di nuovi documenti, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento DEa Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore” (Cass. 27736/2022). ON Nel caso di specie, l appellata avrebbe ben potuto produrre l'accordo di sperimentazione, eventualmente a fondamento DE'esclusione DEa
Pagina 17 propria responsabilità o DEa corresponsabilità contrattuale DEa
[...]
sino al precedente grado di appello, trattandosi ONoparte_14
peraltro di documentazione di cui era parte e pacificamente nella sua disponibilità. ON In aggiunta a ciò, deve sottolinearsi che l' non ha neanche provato o quantomeno allegato la ricorrenza dei presupposti individuati dalla
Cassazione per poter derogare al divieto di acquisizione di nuove prove e in particolare alla produzione di nuovi documenti nel giudizio di rinvio.
Non può ritenersi, infatti, che la produzione tardiva DE'accordo di sperimentazione sia in qualche modo giustificata da “esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento DEa Cassazione”, sia perché lo stesso documento assumeva rilevanza, ai fini DEa distribuzione e DEa individuazione DEa responsabilità risarcitoria DEe parti, fin dal primo ON grado del giudizio, sia perché qualsiasi domanda DE era ormai superata dal giudicato formatosi nei suoi confronti. Non si verte pertanto in tema di esigenze probatorie nuove che discendono dalla pronuncia DEa
Suprema Corte, essendo il documento in questione già rilevante nell'ambito DEe fasi istruttorie dei precedenti gradi.
Ne deriva pertanto l'inammissibilità ex art 345 c.p.c. del documento in questione depositato dalla parte appellata in riassunzione, con la conseguenza che, non potendo questa Corte vagliare la conformazione concreta DE'accordo di sperimentazione, va senza alcun dubbio esclusa la ON possibilità di qualificare i medici sperimentatori DE' quali “ausiliari” DEa casa farmaceutica alla luce del principio di diritto enunciato Pt_1
dalla Suprema Corte.
In ogni caso, è, infine, opportuno precisare che, pur volendo prendere in considerazione il suddetto documento, non appare possibile ricondurre il
Pagina 18 ON rapporto contrattuale tra la e l nell'alveo DEa disciplina Pt_1
ON DE'art. 1228 c.c. Invero, i medici sperimentatori DE incaricati DE'attuazione del programma sperimentale godono di piena autonomia nella somministrazione DEe cure e nella gestione del trattamento, con la conseguenza che il loro ruolo non può essere relegato a quello di mero ausiliario nell'esecuzione di una prestazione riferibile alla casa farmaceutica. A sostegno di ciò può inoltre osservarsi che l'accordo di ON convenzione non configura un rapporto di impiego tra le parti ( e
, presupposto ineludibile per considerare l'esecutore DEa Pt_1
prestazione finale ausiliario del debitore principale;
per converso, l'unico ON rapporto giuridico che si configura intercorre tra la e la paziente, rimanendo ad esso del tutto estranea la casa farmaceutica. In altri termini, se la non è parte del contratto avente ad oggetto l'erogazione DEe Pt_1
prestazioni curative da parte dei medici non può allora pretendersi che ON addirittura sia la debitrice principale DEa prestazione e che la (che, invece, è l'unica parte del rapporto) sia mero ausiliario.
2.1. Esclusa la possibilità di affermare la responsabilità contrattuale DEa casa farmaceutica ai sensi degli artt. 1228 e 1218 c.c., in caso di erronea valutazione di idoneità dalla paziente all'ammissione DEa terapia ON sperimentale da parte dei medici DE sulla scorta DEa regola conformativa dettata dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, occorre ora interrogarsi sulla possibilità residuale di accertare la responsabilità DEa casa farmaceutica ai sensi degli artt. 2050 e 2043 c.c.
Anche in tal caso andranno considerate, naturalmente, le allegazioni originariamente prospettate nonché le deduzioni DEe parti nell'ambito di questo giudizio di rinvio, con particolare riferimento alla applicazione DEa
Pagina 19 fattispecie di responsabilità per esercizio di attività pericolose ex art. 2050
c.c.
Inoltre, occorrerà tenere presente le note peculiari che caratterizzano la vicenda in esame.
Giova, infatti, ricordare che l'inadempimento individuato nella fattispecie ON in esame a carico dei sanitari DE' (ormai coperto dal giudicato) si ravvisa in un errore nella fase a monte di scelta DEa paziente cui somministrare il farmaco sperimentale: ciò che viene rimproverato è di non aver adeguatamente valutato le condizioni di salute pregresse DEa , Per_1
rilevatesi successivamente incompatibili con la somministrazione del ON medicinale. In altre parole, si è accertato che i medici DE hanno errato nel valutare la come paziente idonea ai fini DE'ammissione Per_1
alla terapia sperimentale promossa dalla Pt_1
Se dunque il profilo di responsabilità che viene in rilievo è quello relativo alla fase del reclutamento, ne deriva che l'accertamento DEa responsabilità extracontrattuale DEa casa farmaceutica ai sensi degli artt. 2050 e 2043
c.c. va analizzato sotto quest'aspetto.
Sul punto, né la , nell'ambito dei precedenti gradi di giudizio, né gli Per_1
odierni appellati in qualità di eredi DEa stessa, nel presente giudizio di rinvio, hanno prospettato puntuali allegazioni in ordine al suddetto profilo di pericolosità del farmaco sperimentale, limitandosi ad articolare generiche deduzioni. Difatti, nel giudizio di primo grado, l'attrice Per_1
formulava la domanda volta ad ottenere l'accertamento DEa
[...]
responsabilità extracontrattuale nei confronti DEa ONoparte_9
in maniera piuttosto ampia e generica, senza mai far riferimento all'ipotesi di sussumere la condotta DEa nell'ambito DE'art. 2050 c.c. Pt_1
Pagina 20 Nel giudizio di rinvio, gli eredi DEa paziente si sono limitati a dedurre semplicemente che l'attività di produzione e commercializzazione dei farmaci sperimentali è intrinsecamente pericolosa, attesa la non conoscibilità ex ante degli effetti del farmaco somministrato, omettendo di allegare in modo pertinente e specifico i possibili profili di pericolosità che assumerebbero rilievo nel caso di specie nonché il nesso causale in rapporto al danno verificatosi.
Non hanno in alcun modo considerato neanche che l'art. 2050 c.c., aderendo ad un'interpretazione letterale, trova applicazione a fronte di danni eziologicamente correlati allo svolgimento di attività pericolose, mentre nel caso di attività di produzione di un farmaco – non potendosi ritenere la stessa automaticamente pericolosa in quanto i farmaci sono in sé finalizzati a produrre benefici in termini di miglioramento DEo stato DEa salute – il profilo di pericolosità va allora ravvisato, più che nell'esercizio DE'attività, nell'utilizzo del farmaco stesso. In altri termini, i soggetti interessati e sui quali incombe il relativo onere di allegazione (la paziente danneggiata e i successivi eredi) non hanno mai dedotto alcuno specifico profilo di pericolosità del farmaco idoneo a disvelare la pericolosità DE'intero processo di produzione, commercializzazione e distribuzione da parte DEa Pt_1
Ancora, nel caso di specie, non si discorre propriamente DEa sola attività di commercializzazione o distribuzione di un farmaco sul mercato, che finisce poi per cagionare lesioni o danni nei confronti dei pazienti che ne fanno utilizzo. Al contrario, si verte nell'ambito di una sperimentazione ON clinica delegata ad un centro sperimentale ( in grado di svolgere in autonomia l'attività di selezione dei pazienti reclutabili. Inoltre, il danno patito dalla paziente , così come accertato dai precedenti gradi di Per_1
Pagina 21 giudizio, non è riferibile al farmaco in sé e non risiede nella mancata o inadeguata informazione circa i possibili effetti collaterali del farmaco, quanto piuttosto nell'aver omesso di considerare, ai fini del reclutamento,
l'esistenza di controindicazioni al trattamento sperimentale.
Anche i suddetti profili sono stati totalmente ignorati, stante, si ribadisce, la genericità DEe difese e DEe argomentazioni sollevate dalle parti interessate.
In sintesi, per poter invocare la responsabilità ex art 2050 c.c. DEa casa farmaceutica, gli odierni appellati (in qualità di eredi DEa danneggiata
) avrebbero dovuto dedurre i profili di pericolosità del farmaco Per_1
sperimentale, provare una relazione diretta tra il danno manifestatosi e il rischio specifico innestato dall'attività di promozione del farmaco ad opera DEa tenuto conto peraltro DEa peculiarità del caso di specie, Pt_1
ovvero DEa circostanza che la responsabilità discende da un errore nella fase di reclutamento dei pazienti che è stata integralmente demandata ad un ON diverso soggetto
D'altronde, la questione relativa al nesso di causa tra attività pericolosa e danno, nei rapporti tra la casa farmaceutica e la paziente, non è coperta da alcun giudicato, atteso che il corrispondente motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito dalla Suprema Corte.
Invero, si legge a pag. 14 DEa senza di annullamento: “…la questione del nesso di causa e DE'adeguatezza DE'informazione fornita alla OR potranno acquisire rilevanza nell'ambito DEa nuova valutazione diretta ad accertare l'eventuale responsabilità contrattuale o extracontrattuale DEa casa farmaceutica”.
All'esclusione DEa responsabilità DEa ai sensi DE'art. 2050 si Pt_1
perviene altresì considerando che, dal suo canto, quest'ultima ha dedotto,
Pagina 22 attraverso la documentazione in atti: (i) che gli effetti collaterali del farmaco, con particolare riferimento ai problemi cardiaci, erano stati in ogni caso segnalati, non attraverso il generico foglietto illustrativo, ma per il tramite DEa sottoscrizione di un apposito modulo di consenso per la partecipazione allo studio sperimentale sottoscritto dalla in data Per_1
05/5/2004; (ii) l'osservanza di tutte le sperimentazioni e i protocolli previsti dalla legge prima DEa produzione e DEa commercializzazione del farmaco (questione, nella fattispecie, non controversa, avendo la Pt_1
dimostrato il farmaco in sé era stato registrato e la relativa attività di sperimentazione era stata autorizzata dalla competente autorità europea,
European Medicines Agency); (iii) di aver svolto una costante opera di monitoraggio sulle condizioni di salute DEa paziente, in collaborazione ON con la che ha portato alla interruzione definitiva DEa terapia a fronte del verificarsi DEe problematiche cardiache.
Infine, se si muove dall'assunto che gli odierni appellati hanno omesso di articolare deduzioni specifiche in ordine alla possibile applicazione DEa disciplina DEa responsabilità ex art 2050 c.c. nei confronti DEa
[...]
ne deriva a maggior ragione l'impossibilità di ONoparte_9
predicare nel caso di specie la responsabilità di quest'ultima ai sensi DE'art. 2043 c.c., in considerazione del ben più gravoso onere probatorio che avrebbe dovuto essere assolto dai danneggiati secondo la disciplina di tale ultima norma.
3. In definitiva, alla luce DEe considerazioni sin qui svolte, va pertanto riformata la sentenza pronunciata dal Tribunale in primo grado, nella parte in cui ha accertato la corresponsabilità DEa a fronte dei danni Parte_1
sofferti dalla paziente a causa di un errore dei medici sperimentatori Per_1
ON DE nella selezione DEa stessa paziente per l'ammissione al
Pagina 23 programma sperimentale. Invero, come sopra argomentato ed in ossequio ai principi di diritto dettati dalla sentenza di rinvio DEa Cassazione, questa
Corte esclude la responsabilità DEa anche ai sensi degli ONoparte_9
artt. 2050 e 2043 c.c. a causa DEa genericità DEe difese, deduzioni e argomentazioni svolte sul punto e stante il mancato assolvimento dei relativi oneri probatori a carico degli appellati eredi DEa . Per_1
Di conseguenza, ne discende l'obbligo da parte degli appellati eredi DEa
alla restituzione DEa somma di denaro a loro corrisposta da parte Per_1
DEa a titolo di risarcimento del danno, posto che il soggetto Pt_1
passivamente legittimato alla restituzione è esclusivamente colui che ha incassato le somme.
4. Invece, passando all'esame DEa domanda di manleva promossa dalla in via subordinata, formulata nei seguenti termini “nella denegata Pt_1
ipotesi in cui la domanda risarcitoria DE'attrice odierna appellata non sia respinta, si chiede pertanto di accogliere la domanda di garanzia proposta dalla società appellante nei confronti DE'assicurazione, condannando quest'ultima a tenerla indenne dal risarcimento del danno”, questa Corte sottolinea che la suddetta questione era ormai coperta dal giudicato interno, formatosi per mancata impugnazione DEa sentenza DEa Corte di Appello
n. 1926/2018 nella parte in cui questa ha ribadito l'inoperatività DEa garanzia assicurativa nei rapporti tra la e la società di assicurazione Pt_1
. La presenza del giudicato in relazione al suddetto profilo era stata CP_5
peraltro già pacificamente accertata dalla Suprema Corte a pag. 16-17 DEa sentenza di annullamento, con la conseguenza che la domanda di manleva,
a prescindere dall'assorbimento DEa stessa in conseguenza del rigetto DEa domanda avanzata contro la risultava comunque infondata in Pt_1
relazione al suddetto motivo.
Pagina 24 5. Per quanto concerne le spese processuali, nei rapporti tra parte appellante e gli appellati e Pt_1 CP_1 ONoparte_2 CP_3
vi è sicuramente una piena soccombenza di quest'ultimi che
[...]
giustifica la condanna al pagamento DEe spese dei quattro gradi di giudizio (primo grado, secondo grado, giudizio di cassazione e giudizio di rinvio) che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi DEo scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000) dei parametri del D.M.
n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto DE'attività difensiva svolta e DEa natura DEe questioni dibattute.
Invece, nei rapporti tra la e l'appellata le spese Pt_1 ONoparte_15
del presente grado di giudizio vanno poste interamente a carico DEa Pt_1
in quanto soccombente rispetto alla domanda di manleva sulla quale, come innanzi chiarito, ha insistito nonostante la preclusione derivante dal giudicato. La liquidazione DEe relative spese viene effettuata in dispositivo applicano i valori minimi DEo scaglione di riferimento (da €
52.001 a € 260.000) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto DEa semplicità DEe questioni trattate e DEa tipologia di attività difensiva svolta (concentratasi principalmente sulle preclusioni derivanti dal giudicato). ON Nei rapporti tra l e gli altri appellati CP_1 CP_2
e , vi è una piena soccombenza DEa
[...] ONoparte_3 [...]
che giustifica la condanna di quest'ultima al pagamento DEe CP_8
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo applicando i valori medi DEo scaglione di riferimento (da € 52.001 a €
260.000) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto DE'attività difensiva svolta e DEa natura DEe questioni dibattute.
Pagina 25
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c., disposto a seguito DEa sentenza DEa Corte di Cassazione n. 10348/21 di annullamento con rinvio DEa sentenza DEa Corte di Appello di Napoli n. 1926/2018, così provvede:
1) in riforma DEa sentenza n. 8327/2013 pronunciata dal Tribunale di
Napoli in primo grado, rigetta la domanda di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale proposta da e CP_1 ONoparte_2 [...]
nei confronti DEa e, pertanto, condanna CP_3 Parte_1
e alla CP_1 ONoparte_2 ONoparte_3
restituzione DEe somme di denaro già ottenute a titolo risarcitorio dalla e pari ad € 96.315,11 (corrisposta in data 2 agosto 2013) ed € Pt_1
6.930,82 (corrisposta in data 28 maggio 2018), oltre interessi legali dalle rispettive date dei pagamenti al saldo;
ON 2) dichiara inammissibili le domande proposte dall
3) condanna e CP_1 ONoparte_2 ONoparte_3
in solido, al pagamento DEe spese processuali in favore DEa Pt_1
che liquida: per il primo grado, in € 14.103,00; per il grado di
[...]
appello, in € 998,00 per esborsi ed € 14.317,00 per compensi;
per il giudizio di Cassazione, in € 1.545,00 per esborsi ed € 7.655,00 per compensi;
per il presente giudizio di rinvio, in € 1.165,50 per esborsi ed €
9.991,00 per compensi, oltre– per tutti i gradi – il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, IVA e CPA se dovute come per legge.
4) condanna la al pagamento, in favore DEa Parte_1 ONoparte_5
, DEe spese processuali del presente grado di giudizio che si
[...]
Pagina 26 liquidano in € 7.160,00,00, oltre il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, IVA e CPA se dovute come per legge;
5) condanna l al ONoparte_4
pagamento, in favore di CP_1 ONoparte_2 CP_3
(nelle qualità sopra indicate), DEe spese processuali del presente
[...]
grado di giudizio che si liquidano in € 14.317,00, oltre il rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge. Avv.ti
GI AN e AR IG (dichiaratisi antistatari).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 27
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi R.G. 3202/2021, avente ad oggetto: giudizio di riassunzione a seguito DEa sentenza DEa Corte di Cassazione n. 10348/2021, depositata il 20.04.2021, vertente
TRA
(c.f.: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Pietro Sirena;
APPELLANTE - ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
(c.f.: ), CP_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ) e CP_2 C.F._2 CP_3
(c.f.: ), quali eredi di (c.f.
[...] C.F._3 Per_1
) nata a [...] il [...] e C.F._4
deceduta il 5/5/2020 e di (c.f.: ), nato Persona_2 C.F._5
Pagina 1 a Afragola (NA) il 28/03/1931 e deceduto il 13 novembre 2024 a
Casalnuovo di Napoli, rappresentati e difesi dagli Avv.ti GI AN e
AR IG;
APPELLATI - CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
NONCHÉ
ONoparte_4
(P. iva ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stanislao Giammarino;
APPELLATA - CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
ONoparte_5
, già denominata ,
[...] ONoparte_6
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata P.IVA_3
e difesa dall'Avv. GI Pieri-Nerli;
APPELLATA - CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori DEe parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione notificato il 29 aprile 2009 conveniva in Per_1
giudizio la e l Parte_1 ONoparte_4
ON (di seguito anche innanzi al Tribunale di Napoli, per ivi
[...]
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
a) “ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale DE'
[...]
, ONoparte_8
per violazione del dovere di informazione;
per l'errata, inadeguata,
Pagina 2 imprudente e non diligente esecuzione DEa prestazione medica e, quindi, DE'obbligazione di risultato;
per la mancata adozione di tutte quelle misure che la natura DE'obbligazione, le circostanze concrete del caso, le cognizioni scientifiche e gli accorgimenti tecnici imponevano, anche per il naturale e legittimo affidamento che l'istante aveva fatto sugli standard operativi, professionali e tecnici DE'Azienda ospedaliera […]; per la grave colpa professionale consistente in negligenza, imprudenza ed imperizia nella fase diagnostica, preparatoria, esecutiva e post-esecutiva; per la grave colpa professionale consistente in negligenza, imprudenza ed imperizia nella fase successiva alla conoscenza DE'esistenza DEa patologia, del personale medico e paramedico in servizio che non ha prestato alcuna assistenza e supporto psicologico necessario ad affrontare in modo cosciente e consapevole una situazione tanto grave quanto spaventosa, determinando un aggravamento DEe conseguenze dannose derivanti dalla patologia cardiaca;
b) accertare e dichiarare altresì, la responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale DEa per violazione Parte_1
del dovere di informazione;
per l'errata, inadeguata, imprudente e non diligente esecuzione DEa prestazione medica e, quindi, DE'obbligazione di risultato;
per la mancata adozione di tutte quelle misure che la natura DE'obbligazione, le circostante concrete del caso, le cognizioni scientifiche e gli accorgimenti tecnici imponevano, anche per il naturale e legittimo affidamento che l'istante aveva fatto sugli standard operativi, professionali e tecnici DE' ONoparte_8
; per la grave colpa professionale
[...]
Pagina 3 consistente in negligenza, imprudenza ed imperizia nella fase diagnostica, preparatoria, esecutiva e post esecutiva DE'
[...]
ONoparte_8
; mancato il controllo relativo allo stato di preparazione
[...]
del personale medico e paramedico in servizio, dipendenti e/o collaboratori DEa stessa struttura sanitaria, lo stato di efficienza
e/o l'adeguatezza dei singoli reparti e DE'intera struttura tecnica – organizzativa;
c) CONDANNARE per l'effetto, le parti convenute tutte ex art. 2055
c.c., o tra loro chi di ragione, e in caso di chiamata in causa di eventuali assicuratori o di loro costituzione volontaria, condannare anche tali assicuratori ex art. 1917, 2 comma c.c., ed eventualmente previa surroga nei diritti degli assicurati, ex art. 2900 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla SI.ra , quali quelli Per_1
patrimoniali (da lucro cessante e danno emergente passato e futuro,)
e non patrimoniali (per il danno biologico, danno morale subiettivo, danno esistenziale e alla vita privata), nonché alle spese mediche ospedaliere e non, sostenute e da sostenersi, in breve a nulla di escluso o eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, nella misura pari ad € 519.773,00 per le causali di cui al presente atto, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta secondo giustizia, nei limiti DEa competenza del Giudice adito, così distinta sulla scorta DEa consulenza medica di parte allegata al fascicolo:-
€ 271.117,60 (danno maggiorato del 30%);- un danno psichico pari ad € 30.000,00;- un danno morale per € 69.517,40;- un danno emergente (futuro) per spese mediche e farmaci per € 24.000,00;- un danno emergente futuro di natura assistenziale (costi per una
Pagina 4 collaboratrice domestica) per € 72.000,00;- un danno maturato fino ad oggi per danno emergente da spese giornaliere comprensive dei farmaci pari ad € 1.000,00; o quantificato nella somma maggiore minore che sarà stabilita dal Giudice in corso di causa, comunque non superiore ad € 520.000,00;
d) CONDANNARE, le parti convenute tutte ex art. 2055 c.c., o tra loro chi di ragione, e in caso di chiamata in causa di eventuali assicuratori ex art. 1917, 2 comma c.c., ed eventualmente previa surroga nei diritti degli assicurati, ex art. 2900 c.c., al pagamento a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante consistito nel mancato godimento DEa somma che sarà liquidata a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata presumibilmente investita dall'attrice per ricavarne un lucro finanziario. Tale importo è da determinarsi equitativamente ex art.
2056 co 1 c.c., secondo l'insegnamento DEa S.C. (Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995 n.1712) col metodo illustrato al punto 47) DEa premessa del presente atto;
e) CONDANNARE le parti convenute tutte ex art. 2055 c.c., o tra loro chi di ragione, e in caso di chiamata in causa di eventuali assicuratori o di loro costituzione volontaria, condannare anche tali assicuratori ex art. 1917, 2 comma c.c., ed eventualmente previa surroga nei diritti degli assicurati, ex art. 2900 c.c. al risarcimento in favore DE'istante, di tutti gli altri danni eventualmente subiti e subendi espressamente e non espressamente richiamati, a qualunque titolo, nulla escluso od eccettuato anche se non direttamente richiesto che l'Ill.mo giudice ravviserà nel caso di specie ove
Pagina 5 dovesse rinvenire nuove, ulteriori o diverse categorie di danni accertati sulla base dei fatti in premessa;
f) il tutto, in ogni caso, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dal giorno in cui si è verificato il fatto lesivo fino a quello DE'effettivo soddisfo;
g) ACCERTARE E DICHIARARE il grado di responsabilità DEe singole convenute in ordine alla causazione del danno subito dall'attrice, e CONDANNARE con sequenzialmente in proporzione DEa richiamata gradazione di responsabilità ciascuna convenuta per quanto di ragione;
h) CONDANNARE le parti convenute tutte ex art. 2055 c.c., o tra loro chi di ragione, e in caso di chiamata in causa di eventuali assicuratori o di loro costituzione volontaria, condannare anche tali assicuratori ex art. 1917, 2 comma c.c., ed eventualmente previa surroga nei diritti degli assicurati, ex art 2900 c.c. al pagamento DEe spese (oltre interessi dal giorno DEa domanda), diritti ed onorari DEa fase stragiudiziale e del presente giudizio oltre IVA e
C.P.A., con attribuzione ai sottoscritti procuratori, Avv. GI
AN e GI IC, per dichiarazione di fattone anticipato, per aver anticipato, le prime e non riscosso i secondi”.
A sostegno DEa sua pretesa l'attrice esponeva: (i) di essersi recata nel mese di Aprile 2004 presso il Policlinico di per visite di controllo CP_8
relative ad una patologia (carcinoma mammario) e che in quell'occasione ON le era stata proposta da parte dei medici DE una cura sperimentale con farmaco Herceptin, sponsorizzato dalla casa farmaceutica (ii) Pt_1
che sulla scorta degli effetti positivi DEa cura prospettati dai medici, decideva di partecipare al programma sperimentale e pertanto sottoscriveva
Pagina 6 alcuni moduli relativi agli effetti collaterali del farmaco;
(iii) che durante la somministrazione DEe cure risentiva di diversi malori cardiaci che la obbligavano a ricoveri d'urgenza, con conseguente interruzione del programma di sperimentazione in quanto causa DEe patologie emerse.
Si costituivano in giudizio la e l' ONoparte_9 [...]
entrambe contestando la ricostruzione dei fatti ONoparte_8
prospettata dalla parte attrice e deducendo in diritto l'infondatezza DEa pretesa risarcitoria, sul presupposto DE'assenza di qualsiasi forma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ascrivibile alla condotta posta in essere dalle parti convenute in giudizio. In particolare, queste eccepivano la correttezza DE'operato dei medici sperimentatori, la costante attività di monitoraggio e di controllo, il rispetto DEa procedura di sperimentazione predisposta nonché la piena legittimità del consenso informato manifestato dalla paziente , anche in relazione alla Per_1
possibilità di verificazione di effetti collaterali di tipo cardiaco derivanti dalla somministrazione del farmaco Herceptin.
Inoltre, chiedevano, per l'eventuale manleva, la chiamata in causa DEa compagnia assicurativa la quale si ONoparte_10
costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità DEa chiamata da parte ON DE (per non aver mai stipulato alcuna polizza assicurativa) nonché il rigetto per inoperatività DEa polizza assicurativa rispetto alla Pt_1
Il Tribunale di Napoli, in data 11 giugno 2013, pronunciava sentenza n.
8327/2013, con la quale così disponeva: “Condanna l'
[...]
e la , in solido fra loro, al ONoparte_4 Parte_1
pagamento, in favore DE'attrice, DEa somma di € 138.000 oltre interessi al tasso legale da dicembre 2004 al soddisfo da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata”.
Pagina 7 Con atto di citazione in appello, la impugnava la predetta Parte_1
sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello:
- inapplicabilità degli artt. 1218 e 2050 c.c.;
- vizio di extrapetizione DEa sentenza di primo grado, per avere condannato la casa ai sensi DE'art. 2050 c.c. sebbene CP_9
l'attrice avesse fondato la responsabilità risarcitoria ai sensi degli artt. 1228, 2232, 2043 e 2049 c.c.;
- l'illegittimità DEa motivazione addotta in sentenza riguardo al consenso informato prestato dalla;
Per_1
- sull'inesistenza di un nesso di causalità tra il danno lamentato dalla e la somministrazione del farmaco Herceptin;
Per_1
- sull'erroneità DEa sentenza di primo grado in ordine alla quantificazione del danno risarcibile;
- sull'operatività DEa polizza assicurativa sottoscritta;
ON Si costituiva nel giudizio di appello l la quale, aderendo all'appello principale proposto dalla chiedeva la riforma DEa sentenza Pt_1
impugnata e il rigetto DEe istanze risarcitorie fatte valere dall'attrice in primo grado. Avanzava inoltre appello incidentale, con il quale censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inadeguato e incompleto il consenso informato sottoscritto dalla paziente.
Si costituiva altresì la , la quale eccepiva l'infondatezza in fatto e in Per_1
diritto degli atti di appello proposti dalle parti, e, nel merito, deduceva la correttezza DEa motivazione DEa sentenza del Tribunale, che aveva riconosciuto, in conformità agli accertamenti espletati in sede di C.T.U., la sussistenza di un nesso causale tra la patologia riscontrata e l'utilizzo del farmaco sperimentale.
Pagina 8 Si costituiva infine anche la compagnia assicuratrice chiamata in causa, chiedendo la conferma DEa sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di garanzia proposta nei suoi confronti.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n 1926/2018 pubblicata in data
27.04.2018, rigettava l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, confermava la decisione del giudice di prime cure, con particolare ON riferimento alla sussistenza DEa responsabilità contrattuale DE e DEa (rispetto a quest'ultima per contatto sociale). Pt_1
Avverso la sentenza di appello la articolava tre motivi di Parte_1
ricorso per cassazione, con i quali si contestavano:
1) la violazione o la falsa applicazione DE'art. 1218 cod. civ., in relazione alla parte DEa sentenza impugnata nella quale la Corte
d'appello ha riconosciuto a carico DEa società farmaceutica una responsabilità contrattuale “da contatto sociale”;
2) la violazione o la falsa applicazione DE'art. 2050 cod. civ. e DE'art. 2697 cod. civ., contestando in particolare l'affermazione DEa Corte territoriale secondo cui l'attività di produzione e vendita dei farmaci costituirebbe un'attività pericolosa e il rilievo che
“neppure parte appellante aveva specificato come la diversa qualificazione secondo lo schema DEa responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2050 c.c. avrebbe inciso sulla decisione censurata”;
3) la violazione o la falsa applicazione DE'art. 2043 cod. civ. e DE'art. 115 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di accertare, ai fini DEa responsabilità, l'incidenza causale del pregresso uso di farmaci chemioterapici antraciclinici da parte DEa paziente.
Pagina 9 L proponeva ricorso incidentale, con il ONoparte_11
quale impugnava la decisione DEa Corte di Appello nella parte in cui ON aveva incolpato i sanitari DE di non aver adeguatamente informato la paziente dei possibili effetti collaterali del farmaco.
La Suprema Corte, con sentenza n. 10348/2021 depositata in data 20 aprile
2021, dopo aver scrutinato i detti motivi, così provvedeva:” accoglie il primo motivo del ricorso dichiarando assorbiti gli altri due;
Parte_1
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di
Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di lite, che compensa fin d'ora nei rapporti fra la e la;
dichiara Parte_1 ONoparte_5
inammissibile il ricorso incidentale DEa
[...]
. ONoparte_8
Con atto di citazione notificato in data 29 dicembre 2021, la ha Pt_1
riassunto la causa davanti a questa Corte, chiedendo l'accoglimento DEe seguenti conclusioni in accoglimento del principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte: “rigettare le domande proposte dalla SInora Per_1
nel giudizio di primo grado nei confronti DEa perché Parte_1
infondate in fatto e in diritto e per l'effetto: - condannare i SInori Per_2
e
[...] CP_1 ONoparte_2 ONoparte_3
nella loro qualità di eredi DEa SInora alla restituzione DEa Per_1
somma pari ad € 96.315,11 alla stessa corrisposta in data 2 agosto 2013 e pari ad € 6.930,82 alla stessa corrisposta in data 28 maggio 2018, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo”. ON Si costituiva in giudizio l depositando copia DEa convenzione di sperimentazione sottoscritta con la e chiedendo, come appello Pt_1
incidentale, il rigetto DEa domanda risarcitoria proposta dalla in Per_1
primo grado perché infondata in fatto e in diritto, stante l'esclusione di
Pagina 10 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale DEa ONoparte_8
dal momento che i medici sperimentatori avevano eseguito la cura sperimentale nel pieno rispetto DEe procedure previste dal protocollo predisposto dalla e sotto il costante monitoraggio di quest'ultima. Di Pt_1
ON conseguenza, l' chiedeva la condanna degli eredi DEa alla Per_1
restituzione DEa somma di € 96.315,12 quale quota del 50% a carico DEa struttura sanitaria e da questa versata in favore DEa de cuius a titolo Per_1
di risarcimento del danno liquidato dal Tribunale di prima istanza. ON In via subordinata, in caso di accertamento DEa responsabilità, l chiedeva di limitare la condanna nei limiti del giusto e del dovuto, con esclusione di tutti quei danni che costituiscono illegittima duplicazione di voci risarcitorie.
All'udienza DE'11.11.2021 si sono costituiti altresì Persona_2
quali eredi di CP_1 ONoparte_2 ONoparte_3
, in via principale, contestando le domande proposte dalle parti in Per_1
quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente conferma DEa sentenza n. 1926/2018 pronunciata dal Tribunale in primo grado.
Formulavano inoltre le seguenti conclusioni in via subordinata, ovvero nell' ipotesi di accoglimento DE'appello in riassunzione proposto dalla
Pt_1
- ACCERTARE E DICHIARARE la
[...]
quale unico responsabile del ONoparte_4
danno patito dalla sig.ra e, conseguentemente: Per_1
RIGETTARE la richiesta di restituzione DEa somma di € 96.315,11
e di € 6.930,82 oltre interessi legali formulata dalla in Parte_1
danno degli appellati (quali eredi DEa sig.ra ); - Per_1
CONDANNARE l ONoparte_4
Pagina 11 alla corresponsione in favore DEa DEa somma CP_8 Parte_1
di € 96.315,11 e di € 6.930,82 oltre interessi legali quale somma già percepita dal danneggiato ed in ogni caso dovuta;
in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento DE'appello in riassunzione proposto dalla Parte_1
ACCERTARE E DICHIARARE la
[...]
quale unico responsabile del ONoparte_4
danno partito dalla sig.ra e, conseguentemente, Per_1
CONDANNARE l' al ONoparte_4
pagamento in favore degli eredi DEa sig.ra DEa somma Per_1
di € 96.315,11 e di € 6.930,82 oltre interessi legali quale somma residua per il risarcimento danni già versata da Parte_1
Si costituiva infine in giudizio anche la compagnia assicurativa
[...]
, citata nel giudizio di rinvio dalla ONoparte_12 [...]
chiedendo il rigetto DEe domande formulate da ONoparte_9
quest'ultima nei propri confronti in quanto coperte dal giudicato.
Con ordinanza del 14.02.2025, a seguito DEa morte di Persona_2
avvenuta in data 13.11.2024, il Collegio dichiarava l'interruzione del processo e fissava l'udienza del 30.10.2025 per la prosecuzione.
All'udienza del 30.10.2025 la provvedeva alla riassunzione del Pt_1
giudizio anche nei confronti degli eredi di e la causa veniva Persona_2
trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1,
e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito DEe comparse conclusionali e DEe memorie di replica.
************************************
1. Anzitutto, occorre precisare che, nel caso di specie, ricorre certamente un'ipotesi di rinvio c.d. proprio (o prosecutorio), posto che i giudici di
Pagina 12 legittimità hanno cassato la sentenza DEa Corte d'Appello accogliendo il motivo di ricorso fondato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.
E' orientamento consolidato quello per il quale “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi DEa controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi DE'articolo 384, comma 1, del Cpc, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, DEe preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione
“ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto DEe preclusioni e decadenze pregresse.
(Cass. 02/02/2024, n.3150).
Ne consegue che il presente giudizio – con esclusione, ovviamente, DEe questioni sulle quali si è formato il giudicato interno – non è propriamente destinato a confermare o riformare la decisione di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase processuale che, pur essendo soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di
Pagina 13 secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad altra precedente, riformandola o modificandola, statuisca direttamente e per la prima volta sulle domande proposte dalle parti (cfr., in tal senso, Cass. n. 1824/05, Cass. n. 13833/02 e Cass. n. 14892/00).
Inoltre, com'è noto, “nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum", mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti DEa stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio DEa sua intangibilità” (Cass. 27442/2025; in senso conforme, Cass. 24357/2023).
Pertanto, tenuto conto DEe argomentazioni svolte dal Supremo Collegio in sede rescindente, non possono più essere rimesse in discussione, perché ormai coperte dal giudicato interno:
• le questioni attinenti alla responsabilità contrattuale DE e al conseguente obbligo di risarcimento dei danni a favore DEa , Per_1
per non aver adeguatamente valutato, ai fini del giudizio di idoneità al reclutamento, le condizioni patologiche pregresse DEa paziente, anche in relazione all'individuazione del quantum risarcitorio;
• l'irrilevanza del consenso del paziente come presupposto di legittimità del trattamento sperimentale in questione;
Pagina 14 • l'accertamento del nesso causale tra la somministrazione del farmaco sperimentale e l'insorgenza DEe patologie cardiache di cui è risultata affetta la , anche con riferimento all'omessa Per_1
valutazione DE'incidenza causale del pregresso utilizzo di farmaci chemioterapici antraciclinici da parte DEa paziente, ai fini di una ON eventuale esclusione DEa responsabilità DE'
Invero, si tratta di profili oggetto dei motivi del ricorso incidentale ON promosso dalla dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte, sui quali pertanto si è ormai formato il giudicato interno.
E' noto che il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, DEa pronuncia.
In applicazione di detti principi, devono pertanto ritenersi precluse dal ON giudicato, anche implicito, tutte le censure avanzate dall' nel presente giudizio attraverso la proposizione DE'appello incidentale e finalizzate pur sempre ad ottenere una rivalutazione complessiva DEa propria posizione di responsabilità, acclarata definitivamente dalla Suprema Corte. ON Se dunque rimane fermo l'obbligo DE' di risarcire integralmente il ON danno, stante anche la statuizione di condanna “in solido” tra e Pt_1
pronunciata dal giudice di primo grado, ne deriva altresì la superfluità DE'esame DEa domanda promossa dagli appellati eredi DEa , volta Per_1
ad “ACCERTARE E DICHIARARE la ONoparte_13
15
[...] quale unico responsabile del danno partito dalla ONoparte_4
sig.ra e, conseguentemente, CONDANNARE l Per_1 [...]
al pagamento in favore degli eredi DEa ONoparte_4
sig.ra DEa somma di € 96.315,11 e di € 6.930,82 oltre interessi Per_1
legali quale somma residua per il risarcimento danni già versata da Pt_1
.
[...]
2. Passando all'esame DE'appello proposto dalla giova Parte_1
premettere che la Corte di Cassazione, nel rimettere la causa dinanzi a questa Corte, "per riesaminare la vicenda facendo specifico riferimento alla concreta conformazione DEa convenzione disciplinante la sperimentazione”, ha affermato che "la causa farmaceutica che abbia promosso, mediante la fornitura di un farmaco, una sperimentazione clinica – eseguita da una struttura sanitaria a mezzo dei propri medici – può essere chiamata a rispondere a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato somministrato il farmaco, a causa di un errore dei medici “sperimentatori”, soltanto ove risulti, sulla base DEa concreta conformazione DE'accordo di sperimentazione, che la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano agito quali ausiliari DEa casa farmaceutica, sì che la stessa debba rispondere del loro inadempimento (o inesatto adempimento) ai sensi DE'art. 1228 c.c.; in difetto, a carico DEa casa farmaceutica risulta predicabile soltanto una responsabilità extracontrattuale (ai sensi DE'art. 2050 c.c. o, eventualmente, DE'art.
2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie DEa stessa".
L'analisi demandata alla Corte in questa sede è, quindi, circoscritta alla verifica DEa sussistenza o meno di un rapporto di ausiliarità, nell'esecuzione DE'attività di sperimentazione, tra lo sperimentatore ON ( e il promotore ( , in modo che l'inadempimento individuato a Pt_1
Pagina 16 ON carico dei sanitari DE' possa risultare imputabile anche alla casa farmaceutica ai sensi DE'art. 1228 c.c.
Va altresì precisato che la suddetta verifica, come sottolineato dalla
Suprema Corte, va condotta alla luce del contenuto concreto DEa convenzione di sperimentazione sottoscritta dalle parti.
Tanto premesso, il Collegio rileva che, nel caso di specie, l'accordo di sperimentazione è stato prodotto agli atti per la prima volta nell'ambito di ON questo giudizio di rinvio ad opera DEa parte appellata attraverso il deposito DEa comparsa di costituzione e risposta (doc. 4). ON Nel dettaglio, l' giustifica la produzione tardiva del documento, limitandosi ad affermare che la convenzione è stata “trasmessa allo scrivente procuratore in data 08.11.2021 in vista DE'udienza di prima comparizione dinanzi all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli per
l'11.11.2021”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa nel senso di escludere la possibilità di produrre, in sede di rinvio, documentazione nuova che poteva essere agevolmente prodotta dalle parti nei giudizi precedenti: “secondo il consolidato orientamento DEa giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c., quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", e', infatti, preclusa la produzione di nuovi documenti, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento DEa Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore” (Cass. 27736/2022). ON Nel caso di specie, l appellata avrebbe ben potuto produrre l'accordo di sperimentazione, eventualmente a fondamento DE'esclusione DEa
Pagina 17 propria responsabilità o DEa corresponsabilità contrattuale DEa
[...]
sino al precedente grado di appello, trattandosi ONoparte_14
peraltro di documentazione di cui era parte e pacificamente nella sua disponibilità. ON In aggiunta a ciò, deve sottolinearsi che l' non ha neanche provato o quantomeno allegato la ricorrenza dei presupposti individuati dalla
Cassazione per poter derogare al divieto di acquisizione di nuove prove e in particolare alla produzione di nuovi documenti nel giudizio di rinvio.
Non può ritenersi, infatti, che la produzione tardiva DE'accordo di sperimentazione sia in qualche modo giustificata da “esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento DEa Cassazione”, sia perché lo stesso documento assumeva rilevanza, ai fini DEa distribuzione e DEa individuazione DEa responsabilità risarcitoria DEe parti, fin dal primo ON grado del giudizio, sia perché qualsiasi domanda DE era ormai superata dal giudicato formatosi nei suoi confronti. Non si verte pertanto in tema di esigenze probatorie nuove che discendono dalla pronuncia DEa
Suprema Corte, essendo il documento in questione già rilevante nell'ambito DEe fasi istruttorie dei precedenti gradi.
Ne deriva pertanto l'inammissibilità ex art 345 c.p.c. del documento in questione depositato dalla parte appellata in riassunzione, con la conseguenza che, non potendo questa Corte vagliare la conformazione concreta DE'accordo di sperimentazione, va senza alcun dubbio esclusa la ON possibilità di qualificare i medici sperimentatori DE' quali “ausiliari” DEa casa farmaceutica alla luce del principio di diritto enunciato Pt_1
dalla Suprema Corte.
In ogni caso, è, infine, opportuno precisare che, pur volendo prendere in considerazione il suddetto documento, non appare possibile ricondurre il
Pagina 18 ON rapporto contrattuale tra la e l nell'alveo DEa disciplina Pt_1
ON DE'art. 1228 c.c. Invero, i medici sperimentatori DE incaricati DE'attuazione del programma sperimentale godono di piena autonomia nella somministrazione DEe cure e nella gestione del trattamento, con la conseguenza che il loro ruolo non può essere relegato a quello di mero ausiliario nell'esecuzione di una prestazione riferibile alla casa farmaceutica. A sostegno di ciò può inoltre osservarsi che l'accordo di ON convenzione non configura un rapporto di impiego tra le parti ( e
, presupposto ineludibile per considerare l'esecutore DEa Pt_1
prestazione finale ausiliario del debitore principale;
per converso, l'unico ON rapporto giuridico che si configura intercorre tra la e la paziente, rimanendo ad esso del tutto estranea la casa farmaceutica. In altri termini, se la non è parte del contratto avente ad oggetto l'erogazione DEe Pt_1
prestazioni curative da parte dei medici non può allora pretendersi che ON addirittura sia la debitrice principale DEa prestazione e che la (che, invece, è l'unica parte del rapporto) sia mero ausiliario.
2.1. Esclusa la possibilità di affermare la responsabilità contrattuale DEa casa farmaceutica ai sensi degli artt. 1228 e 1218 c.c., in caso di erronea valutazione di idoneità dalla paziente all'ammissione DEa terapia ON sperimentale da parte dei medici DE sulla scorta DEa regola conformativa dettata dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, occorre ora interrogarsi sulla possibilità residuale di accertare la responsabilità DEa casa farmaceutica ai sensi degli artt. 2050 e 2043 c.c.
Anche in tal caso andranno considerate, naturalmente, le allegazioni originariamente prospettate nonché le deduzioni DEe parti nell'ambito di questo giudizio di rinvio, con particolare riferimento alla applicazione DEa
Pagina 19 fattispecie di responsabilità per esercizio di attività pericolose ex art. 2050
c.c.
Inoltre, occorrerà tenere presente le note peculiari che caratterizzano la vicenda in esame.
Giova, infatti, ricordare che l'inadempimento individuato nella fattispecie ON in esame a carico dei sanitari DE' (ormai coperto dal giudicato) si ravvisa in un errore nella fase a monte di scelta DEa paziente cui somministrare il farmaco sperimentale: ciò che viene rimproverato è di non aver adeguatamente valutato le condizioni di salute pregresse DEa , Per_1
rilevatesi successivamente incompatibili con la somministrazione del ON medicinale. In altre parole, si è accertato che i medici DE hanno errato nel valutare la come paziente idonea ai fini DE'ammissione Per_1
alla terapia sperimentale promossa dalla Pt_1
Se dunque il profilo di responsabilità che viene in rilievo è quello relativo alla fase del reclutamento, ne deriva che l'accertamento DEa responsabilità extracontrattuale DEa casa farmaceutica ai sensi degli artt. 2050 e 2043
c.c. va analizzato sotto quest'aspetto.
Sul punto, né la , nell'ambito dei precedenti gradi di giudizio, né gli Per_1
odierni appellati in qualità di eredi DEa stessa, nel presente giudizio di rinvio, hanno prospettato puntuali allegazioni in ordine al suddetto profilo di pericolosità del farmaco sperimentale, limitandosi ad articolare generiche deduzioni. Difatti, nel giudizio di primo grado, l'attrice Per_1
formulava la domanda volta ad ottenere l'accertamento DEa
[...]
responsabilità extracontrattuale nei confronti DEa ONoparte_9
in maniera piuttosto ampia e generica, senza mai far riferimento all'ipotesi di sussumere la condotta DEa nell'ambito DE'art. 2050 c.c. Pt_1
Pagina 20 Nel giudizio di rinvio, gli eredi DEa paziente si sono limitati a dedurre semplicemente che l'attività di produzione e commercializzazione dei farmaci sperimentali è intrinsecamente pericolosa, attesa la non conoscibilità ex ante degli effetti del farmaco somministrato, omettendo di allegare in modo pertinente e specifico i possibili profili di pericolosità che assumerebbero rilievo nel caso di specie nonché il nesso causale in rapporto al danno verificatosi.
Non hanno in alcun modo considerato neanche che l'art. 2050 c.c., aderendo ad un'interpretazione letterale, trova applicazione a fronte di danni eziologicamente correlati allo svolgimento di attività pericolose, mentre nel caso di attività di produzione di un farmaco – non potendosi ritenere la stessa automaticamente pericolosa in quanto i farmaci sono in sé finalizzati a produrre benefici in termini di miglioramento DEo stato DEa salute – il profilo di pericolosità va allora ravvisato, più che nell'esercizio DE'attività, nell'utilizzo del farmaco stesso. In altri termini, i soggetti interessati e sui quali incombe il relativo onere di allegazione (la paziente danneggiata e i successivi eredi) non hanno mai dedotto alcuno specifico profilo di pericolosità del farmaco idoneo a disvelare la pericolosità DE'intero processo di produzione, commercializzazione e distribuzione da parte DEa Pt_1
Ancora, nel caso di specie, non si discorre propriamente DEa sola attività di commercializzazione o distribuzione di un farmaco sul mercato, che finisce poi per cagionare lesioni o danni nei confronti dei pazienti che ne fanno utilizzo. Al contrario, si verte nell'ambito di una sperimentazione ON clinica delegata ad un centro sperimentale ( in grado di svolgere in autonomia l'attività di selezione dei pazienti reclutabili. Inoltre, il danno patito dalla paziente , così come accertato dai precedenti gradi di Per_1
Pagina 21 giudizio, non è riferibile al farmaco in sé e non risiede nella mancata o inadeguata informazione circa i possibili effetti collaterali del farmaco, quanto piuttosto nell'aver omesso di considerare, ai fini del reclutamento,
l'esistenza di controindicazioni al trattamento sperimentale.
Anche i suddetti profili sono stati totalmente ignorati, stante, si ribadisce, la genericità DEe difese e DEe argomentazioni sollevate dalle parti interessate.
In sintesi, per poter invocare la responsabilità ex art 2050 c.c. DEa casa farmaceutica, gli odierni appellati (in qualità di eredi DEa danneggiata
) avrebbero dovuto dedurre i profili di pericolosità del farmaco Per_1
sperimentale, provare una relazione diretta tra il danno manifestatosi e il rischio specifico innestato dall'attività di promozione del farmaco ad opera DEa tenuto conto peraltro DEa peculiarità del caso di specie, Pt_1
ovvero DEa circostanza che la responsabilità discende da un errore nella fase di reclutamento dei pazienti che è stata integralmente demandata ad un ON diverso soggetto
D'altronde, la questione relativa al nesso di causa tra attività pericolosa e danno, nei rapporti tra la casa farmaceutica e la paziente, non è coperta da alcun giudicato, atteso che il corrispondente motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito dalla Suprema Corte.
Invero, si legge a pag. 14 DEa senza di annullamento: “…la questione del nesso di causa e DE'adeguatezza DE'informazione fornita alla OR potranno acquisire rilevanza nell'ambito DEa nuova valutazione diretta ad accertare l'eventuale responsabilità contrattuale o extracontrattuale DEa casa farmaceutica”.
All'esclusione DEa responsabilità DEa ai sensi DE'art. 2050 si Pt_1
perviene altresì considerando che, dal suo canto, quest'ultima ha dedotto,
Pagina 22 attraverso la documentazione in atti: (i) che gli effetti collaterali del farmaco, con particolare riferimento ai problemi cardiaci, erano stati in ogni caso segnalati, non attraverso il generico foglietto illustrativo, ma per il tramite DEa sottoscrizione di un apposito modulo di consenso per la partecipazione allo studio sperimentale sottoscritto dalla in data Per_1
05/5/2004; (ii) l'osservanza di tutte le sperimentazioni e i protocolli previsti dalla legge prima DEa produzione e DEa commercializzazione del farmaco (questione, nella fattispecie, non controversa, avendo la Pt_1
dimostrato il farmaco in sé era stato registrato e la relativa attività di sperimentazione era stata autorizzata dalla competente autorità europea,
European Medicines Agency); (iii) di aver svolto una costante opera di monitoraggio sulle condizioni di salute DEa paziente, in collaborazione ON con la che ha portato alla interruzione definitiva DEa terapia a fronte del verificarsi DEe problematiche cardiache.
Infine, se si muove dall'assunto che gli odierni appellati hanno omesso di articolare deduzioni specifiche in ordine alla possibile applicazione DEa disciplina DEa responsabilità ex art 2050 c.c. nei confronti DEa
[...]
ne deriva a maggior ragione l'impossibilità di ONoparte_9
predicare nel caso di specie la responsabilità di quest'ultima ai sensi DE'art. 2043 c.c., in considerazione del ben più gravoso onere probatorio che avrebbe dovuto essere assolto dai danneggiati secondo la disciplina di tale ultima norma.
3. In definitiva, alla luce DEe considerazioni sin qui svolte, va pertanto riformata la sentenza pronunciata dal Tribunale in primo grado, nella parte in cui ha accertato la corresponsabilità DEa a fronte dei danni Parte_1
sofferti dalla paziente a causa di un errore dei medici sperimentatori Per_1
ON DE nella selezione DEa stessa paziente per l'ammissione al
Pagina 23 programma sperimentale. Invero, come sopra argomentato ed in ossequio ai principi di diritto dettati dalla sentenza di rinvio DEa Cassazione, questa
Corte esclude la responsabilità DEa anche ai sensi degli ONoparte_9
artt. 2050 e 2043 c.c. a causa DEa genericità DEe difese, deduzioni e argomentazioni svolte sul punto e stante il mancato assolvimento dei relativi oneri probatori a carico degli appellati eredi DEa . Per_1
Di conseguenza, ne discende l'obbligo da parte degli appellati eredi DEa
alla restituzione DEa somma di denaro a loro corrisposta da parte Per_1
DEa a titolo di risarcimento del danno, posto che il soggetto Pt_1
passivamente legittimato alla restituzione è esclusivamente colui che ha incassato le somme.
4. Invece, passando all'esame DEa domanda di manleva promossa dalla in via subordinata, formulata nei seguenti termini “nella denegata Pt_1
ipotesi in cui la domanda risarcitoria DE'attrice odierna appellata non sia respinta, si chiede pertanto di accogliere la domanda di garanzia proposta dalla società appellante nei confronti DE'assicurazione, condannando quest'ultima a tenerla indenne dal risarcimento del danno”, questa Corte sottolinea che la suddetta questione era ormai coperta dal giudicato interno, formatosi per mancata impugnazione DEa sentenza DEa Corte di Appello
n. 1926/2018 nella parte in cui questa ha ribadito l'inoperatività DEa garanzia assicurativa nei rapporti tra la e la società di assicurazione Pt_1
. La presenza del giudicato in relazione al suddetto profilo era stata CP_5
peraltro già pacificamente accertata dalla Suprema Corte a pag. 16-17 DEa sentenza di annullamento, con la conseguenza che la domanda di manleva,
a prescindere dall'assorbimento DEa stessa in conseguenza del rigetto DEa domanda avanzata contro la risultava comunque infondata in Pt_1
relazione al suddetto motivo.
Pagina 24 5. Per quanto concerne le spese processuali, nei rapporti tra parte appellante e gli appellati e Pt_1 CP_1 ONoparte_2 CP_3
vi è sicuramente una piena soccombenza di quest'ultimi che
[...]
giustifica la condanna al pagamento DEe spese dei quattro gradi di giudizio (primo grado, secondo grado, giudizio di cassazione e giudizio di rinvio) che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi DEo scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000) dei parametri del D.M.
n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto DE'attività difensiva svolta e DEa natura DEe questioni dibattute.
Invece, nei rapporti tra la e l'appellata le spese Pt_1 ONoparte_15
del presente grado di giudizio vanno poste interamente a carico DEa Pt_1
in quanto soccombente rispetto alla domanda di manleva sulla quale, come innanzi chiarito, ha insistito nonostante la preclusione derivante dal giudicato. La liquidazione DEe relative spese viene effettuata in dispositivo applicano i valori minimi DEo scaglione di riferimento (da €
52.001 a € 260.000) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto DEa semplicità DEe questioni trattate e DEa tipologia di attività difensiva svolta (concentratasi principalmente sulle preclusioni derivanti dal giudicato). ON Nei rapporti tra l e gli altri appellati CP_1 CP_2
e , vi è una piena soccombenza DEa
[...] ONoparte_3 [...]
che giustifica la condanna di quest'ultima al pagamento DEe CP_8
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo applicando i valori medi DEo scaglione di riferimento (da € 52.001 a €
260.000) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto DE'attività difensiva svolta e DEa natura DEe questioni dibattute.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c., disposto a seguito DEa sentenza DEa Corte di Cassazione n. 10348/21 di annullamento con rinvio DEa sentenza DEa Corte di Appello di Napoli n. 1926/2018, così provvede:
1) in riforma DEa sentenza n. 8327/2013 pronunciata dal Tribunale di
Napoli in primo grado, rigetta la domanda di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale proposta da e CP_1 ONoparte_2 [...]
nei confronti DEa e, pertanto, condanna CP_3 Parte_1
e alla CP_1 ONoparte_2 ONoparte_3
restituzione DEe somme di denaro già ottenute a titolo risarcitorio dalla e pari ad € 96.315,11 (corrisposta in data 2 agosto 2013) ed € Pt_1
6.930,82 (corrisposta in data 28 maggio 2018), oltre interessi legali dalle rispettive date dei pagamenti al saldo;
ON 2) dichiara inammissibili le domande proposte dall
3) condanna e CP_1 ONoparte_2 ONoparte_3
in solido, al pagamento DEe spese processuali in favore DEa Pt_1
che liquida: per il primo grado, in € 14.103,00; per il grado di
[...]
appello, in € 998,00 per esborsi ed € 14.317,00 per compensi;
per il giudizio di Cassazione, in € 1.545,00 per esborsi ed € 7.655,00 per compensi;
per il presente giudizio di rinvio, in € 1.165,50 per esborsi ed €
9.991,00 per compensi, oltre– per tutti i gradi – il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, IVA e CPA se dovute come per legge.
4) condanna la al pagamento, in favore DEa Parte_1 ONoparte_5
, DEe spese processuali del presente grado di giudizio che si
[...]
Pagina 26 liquidano in € 7.160,00,00, oltre il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, IVA e CPA se dovute come per legge;
5) condanna l al ONoparte_4
pagamento, in favore di CP_1 ONoparte_2 CP_3
(nelle qualità sopra indicate), DEe spese processuali del presente
[...]
grado di giudizio che si liquidano in € 14.317,00, oltre il rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge. Avv.ti
GI AN e AR IG (dichiaratisi antistatari).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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