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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2882/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to De Vivo C.F._1
Cristina Maria, dalla quale è rappresentato e difeso e da
, nata ad [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cerciello Nunzio, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
02/12/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 16.07.2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ottaviano (al N. 31 , Parte II, serie B, anno2005).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie ( nata a [...] Per_1
Vesuviano il 18.07.2006 maggiorenne non autonoma economicamente e nata a Per_2
San Giuseppe Vesuviano il 9.9.2010) le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 17.02.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame da intendersi ivi ripetuto e trascritto, nell'interesse delle parti e della prole.
2 In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto che entrambe le parti non formulano domanda di mantenimento attesa la rispettiva indipendenza economica e delle intese raggiunte dalle parti che si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, da intendersi testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(Na) il 24/09/1978, C.F.: e , nata ad C.F._1 Parte_2
Avellino (Av) il 27/06/1981, C.F.: che hanno contratto C.F._2 matrimonio in Carbonara di Nola il 16.07.2005 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ottaviano (al N. 31 , Parte II, serie B, anno2005);
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la Per_2
residenza della madre sita in San Gennaro Vesuviano alla via Sarno e diritto di visita paterno come da piano genitoriale;
- assegna la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà con la prole;
Pt_2
- determina in € 500,00 il contributo al mantenimento delle figlie a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale o Parte_1 Pt_2 bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%
3 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2882/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to De Vivo C.F._1
Cristina Maria, dalla quale è rappresentato e difeso e da
, nata ad [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cerciello Nunzio, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
02/12/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 16.07.2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ottaviano (al N. 31 , Parte II, serie B, anno2005).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie ( nata a [...] Per_1
Vesuviano il 18.07.2006 maggiorenne non autonoma economicamente e nata a Per_2
San Giuseppe Vesuviano il 9.9.2010) le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 17.02.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame da intendersi ivi ripetuto e trascritto, nell'interesse delle parti e della prole.
2 In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto che entrambe le parti non formulano domanda di mantenimento attesa la rispettiva indipendenza economica e delle intese raggiunte dalle parti che si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, da intendersi testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(Na) il 24/09/1978, C.F.: e , nata ad C.F._1 Parte_2
Avellino (Av) il 27/06/1981, C.F.: che hanno contratto C.F._2 matrimonio in Carbonara di Nola il 16.07.2005 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ottaviano (al N. 31 , Parte II, serie B, anno2005);
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la Per_2
residenza della madre sita in San Gennaro Vesuviano alla via Sarno e diritto di visita paterno come da piano genitoriale;
- assegna la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà con la prole;
Pt_2
- determina in € 500,00 il contributo al mantenimento delle figlie a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale o Parte_1 Pt_2 bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%
3 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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