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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/12/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1259/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco Tremolada Presidente
Dott. Mirco Lombardi Giudice
Dott.ssa Gaia Calafiore Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1259/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
SS IA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Monselice
(PD) Palazzo Bronchini, via C. Battisti n. 5; ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
FR NO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Como, via
Mentana n. 26/A; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 02.12.2025;
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.08.2025 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con la signora '11.03.2005 a Vercurago (LC), ha chiesto la pronuncia CP_1 della separazione personale dalla moglie, rappresentando che la cessazione della convivenza era dipesa dall'allontanamento ingiustificato dalla casa coniugale della sig.ra he si era sempre CP_1 disinteressata delle condizioni di salute del marito, sottoposto ad amministrazione di sostegno dal
2023. Per tali motivi ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie e la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore, in ragione della condizione di grave indigenza economica ed essendo attualmente ricoverato presso una struttura socioassistenziale di Città Murata di
NT (PV) di cui non riesce a pagare la retta.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente la Controparte_1 ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente. Ha precisato che la fine della relazione sentimentale era stata determinata dal progressivo aggravarsi delle difficoltà economiche della vita coniugale, originate dalla gestione dell'attività d'impresa formalmente intestata a lei ma, di fatto, condotta dal marito, circostanza che aveva comportato l'accumulo di rilevanti debiti in capo alla reso CP_1 intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ha altresì dedotto che, dopo la cessazione della convivenza, il marito non ha mai cercato di contattarla né di ristabilire rapporti con lei. La resistente ha concluso chiedendo la pronuncia di separazione personale dal marito con l'esclusione di qualsiasi profilo di addebito e di statuizione di natura economica in favore di , Pt_1 dichiarando di non svolgere più alcuna attività lavorativa e di essere sostenuta economicamente dal suo attuale compagno.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 473bis punto 17 c.p.c. e, all'udienza del
02.12.2025, sentiti personalmente i coniugi, dopo ampia discussione, le parti hanno raggiunto un accordo per una pronuncia limitata allo status in tali termini:
“le parti si accordano affinché il Collegio pronunci separazione personale dei coniugi con spese compensate e con rinuncia da parte del ricorrente a tutte le altre domande formulate.”
Il Tribunale, esaminate le condizioni proposte sopra riportate, ritiene di poter provvedere in conformità agli accordi raggiunti, non risultando in alcun modo pregiudizievoli per le parti. Allo stato, infatti, i coniugi hanno riconosciuto la lunga e incontestata cessazione della convivenza sin dal 2007 e il ricorrente ha rinunciato alle ulteriori richieste formulate nel ricorso.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, preso atto dell'accordo raggiunto da e Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
• RATIFICA l'accordo sottoscritto dalle parti e per l'effetto pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile l'11.03.2005 presso il Comune di Vercurago
(LC) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2005, numero 1, parte I;
• SPESE di causa integralmente compensate tra le parti;
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Vercurago (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 05.12.2025;
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gaia Calafiore Dott. Marco Tremolada
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco Tremolada Presidente
Dott. Mirco Lombardi Giudice
Dott.ssa Gaia Calafiore Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1259/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
SS IA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Monselice
(PD) Palazzo Bronchini, via C. Battisti n. 5; ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
FR NO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Como, via
Mentana n. 26/A; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 02.12.2025;
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.08.2025 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con la signora '11.03.2005 a Vercurago (LC), ha chiesto la pronuncia CP_1 della separazione personale dalla moglie, rappresentando che la cessazione della convivenza era dipesa dall'allontanamento ingiustificato dalla casa coniugale della sig.ra he si era sempre CP_1 disinteressata delle condizioni di salute del marito, sottoposto ad amministrazione di sostegno dal
2023. Per tali motivi ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie e la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore, in ragione della condizione di grave indigenza economica ed essendo attualmente ricoverato presso una struttura socioassistenziale di Città Murata di
NT (PV) di cui non riesce a pagare la retta.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente la Controparte_1 ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente. Ha precisato che la fine della relazione sentimentale era stata determinata dal progressivo aggravarsi delle difficoltà economiche della vita coniugale, originate dalla gestione dell'attività d'impresa formalmente intestata a lei ma, di fatto, condotta dal marito, circostanza che aveva comportato l'accumulo di rilevanti debiti in capo alla reso CP_1 intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ha altresì dedotto che, dopo la cessazione della convivenza, il marito non ha mai cercato di contattarla né di ristabilire rapporti con lei. La resistente ha concluso chiedendo la pronuncia di separazione personale dal marito con l'esclusione di qualsiasi profilo di addebito e di statuizione di natura economica in favore di , Pt_1 dichiarando di non svolgere più alcuna attività lavorativa e di essere sostenuta economicamente dal suo attuale compagno.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 473bis punto 17 c.p.c. e, all'udienza del
02.12.2025, sentiti personalmente i coniugi, dopo ampia discussione, le parti hanno raggiunto un accordo per una pronuncia limitata allo status in tali termini:
“le parti si accordano affinché il Collegio pronunci separazione personale dei coniugi con spese compensate e con rinuncia da parte del ricorrente a tutte le altre domande formulate.”
Il Tribunale, esaminate le condizioni proposte sopra riportate, ritiene di poter provvedere in conformità agli accordi raggiunti, non risultando in alcun modo pregiudizievoli per le parti. Allo stato, infatti, i coniugi hanno riconosciuto la lunga e incontestata cessazione della convivenza sin dal 2007 e il ricorrente ha rinunciato alle ulteriori richieste formulate nel ricorso.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, preso atto dell'accordo raggiunto da e Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
• RATIFICA l'accordo sottoscritto dalle parti e per l'effetto pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile l'11.03.2005 presso il Comune di Vercurago
(LC) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2005, numero 1, parte I;
• SPESE di causa integralmente compensate tra le parti;
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Vercurago (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 05.12.2025;
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gaia Calafiore Dott. Marco Tremolada
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