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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1580/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/05/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ZE AN, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7631/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AS NO - Piazza Annunziata 1 81030 AS NO CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1322/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8111 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3372/2025 depositato il
27/05/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, la sig.ra Ricorrente_1 difesa dall'Avv. Difensore_1 impugnava, nei confronti del Comune di AS NO, un avviso di accertamento IMU riguardante l'anno 2018. A tal fine eccepiva: la carenza di legittimazione dell'atto impugnato trattandosi di abitazione principale, il rispetto del giudicato formatosi con Sentenza n.
3057/2021 del 18/10/2021 della stessa commissione provinciale, confermata dalla Sentenza della
Commissione Regionale n. 285/2023 del 11/01/2023, in realzione all'anno 2016. Si costituiva il comune di
AS NO contestando le eccezioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 1322/2024 depositata il 05/04/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta rigettava il ricorso rilevando che il comune avesse provato che l'immobile non veniva utilizzato come abitazione principale.
Avverso detta sentenza propone appello la sig.ra Ricorrente_1 difesa dall'Avv. Difensore_1 sostenendo la erroneità della sentenza e la mancanza di motivazione in considerazione delle prove depositate che sconfessano le valutazioni dell'ente accertatore e soprattutto in considerazione della sentenza riferita allo stesso giudicato formatosi sullo stesso immobile per l'anno 2016.
Si costituisce in giudizio l'appellato controdeducendo alle eccezioni sollevate ad una una sentenza scevra da ogni censura. La Corte di Giustizia di primo grado di Caserta ha correttamente valutato gli atti e i documenti depositati. Si contesta poi la produzione di documentazione avvenuta solo in sede di appello da parte del contribuente.Quanto alla sentenza citata del 2016 si eccepisce che la fattispecie riguarda il possesso dei requisiti nell'anno 2016 e non c'è alcuna ragione che faccia estendere automaticamente i requisiti al 2018. Si consideri inoltre che il contribuente non ha fornito assolutamente la prova della sua dimora abituale ed al contrario il comune ha dimostrato che tale non può ritenersi visti gli scarsi consumi delle utenze. Si chiede la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare la questione circa l'applicabilità alla presente controversia del nuovo testo dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb) d.lgs. 220/2023. L'art. 4 comma
2 d.lgs. 220/2023 contiene la disciplina transitoria secondo la quale le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo, in secondo grado e in Cassazione, dopo il 4 gennaio 2024. L'applicazione dell'art. 58 novellato agli appelli introdotti a partire dall'entrata in vigore della riforma - dopo che il primo grado si è svolto con applicazione della disciplina previgente - appare in contrasto con la tutela del legittimo affidamento delle parti. A parere di questa Corte, per le norme processuali in materia di prova, è necessario prendere in considerazione le regole vigenti al momento dell'inizio del contenzioso ed applicarle a tutti i gradi successivi, diversamente si violerebbe il principio di ragionevolezza. La Corte
Costituzionale ha affermato che, sebbene rientri nella discrezionalità del legislatore la possibilità di stabilire l'efficacia retroattiva delle norme, vedi la modifica delle regole fondamentali del processo che operi anche su quelli in corso, anche quando queste pregiudichino diritti soggettivi perfetti, “la tutela del valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'articolo 3 della Costituzione” gli impone, tuttavia, “di non creare un regolamento irrazionale degli interessi e perciò suscettibile di frustrare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che, invece, è elemento fondamentale dello Stato di diritto” (Corte Cost. 216/2015). Non è un caso, del resto, che l'art. 79 del d.lgs. 546/1992 prevedesse, nel testo originario, che “1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore”. Tale norma appare significativa perché – con riferimento proprio alla disciplina in esame
- dimostra che, quando si introducono modifiche rilevanti alla disciplina delle prove in grado di appello, le stesse vanno applicate ai giudizi che iniziano in primo grado dopo la loro entrata in vigore, giacché diversamente si violerebbe la tutela dell'affidamento delle parti processuali e, conseguentemente, il principio di ragionevolezza, nonché il diritto ad un equo processo riconosciuto dall'art. 6 CEDU. Inoltre, se
è vero che la disposizione de qua è stata introdotta con il d.lgs. 546/1992, è pur vero che il legislatore del
2023 non ha ritenuto di modificarla (se non aggiornando la denominazione degli organi di giustizia tributaria), dimostrando così di considerare ancora valido il principio che da essa si può trarre. Infine, non
è di ostacolo all'interpretazione che qui si propone la giurisprudenza di legittimità (Cass. 21606/2021;
Cass. 6590/2017) formatasi in ordine all'art. 345 comma 3° c.p.c. a seguito della modifica introdotta con d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012 (che ha escluso la possibilità, nel processo civile di appello, di produrre nuovi documenti che il collegio “ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”); la S. C. ha in tale ipotesi applicato sic et simpliciter il principio tempus regit actum sulla base della sola considerazione che in qual caso non vi era una norma transitoria che riguardasse la fattispecie. Occorre tuttavia considerare che, nel caso dell'art. 345 c.p.c., la modifica introdotta dal d.l. 83/2012 era di portata assai più limitata, giacché non interveniva a modificare il principio in materia di produzione di nuovi documenti in appello - che era già quello del divieto - limitandosi invece a rimuovere una delle eccezioni a tale divieto
(quella prevista nel caso in cui il collegio ritenesse indispensabili ai fini della decisione i documenti prodotti), sicché l'interpretazione contenuta nella giurisprudenza richiamata appare compatibile con il principio di ragionevolezza. Non sembra infine casuale che, quando un'analoga rivoluzione è intervenuta con riguardo al processo civile, con la modifica dell'art. 345 c.p.c. operata dall'art. 52 l. 353/1990, è stato previsto che la stessa si applicasse ai giudizi instaurati (in primo grado) dopo il 30 aprile 1995. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso di specie, vi sono elementi sia testuali che logici che inducono a ritenere che il nuovo testo dell'art. 58 sia applicabile solo ai giudizi introdotti in primo grado a partire dal
4/1/2024, unica soluzione che, come evidenziato innanzi, non essendo in insanabile contrasto con la formulazione della norma transitoria, appare conforme ai principi sopra indicati tutelati dalla Costituzione
e dalla CEDU. La suprema Corte nell'ordinanza n. 19684 del 17 luglio 2024 ha analizzato il caso in cui le persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che vivono in abitazioni diverse per specifiche esigenze, invochino entrambe l'esenzione dall'imposta municipale. I giudici chiamati a pronunciarsi sulla vicenda hanno ricordato che, in presenza di una giusta causa che imponga tale scelta o per loro determinazione consensuale, costituisce un diritto dei coniugi e delle persone unite civilmente fissare residenze disgiunte, sempre che ciò non contrasti con le norme sulla “residenza familiare” (per i coniugi)
o sulla “residenza comune” (per gli uniti civilmente). Infatti, fermo restando l'affectio coniugalis che caratterizza tali legami, spetta alla coppia assumere liberamente accordi sull'indirizzo della vita familiare.
Nel dettaglio, relativamente all'esenzione Imu per l'abitazione principale, la suprema Corte ha ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del Dl n. 201/2011. Pertanto, è da escludere che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, come previsto dall'originaria formulazione della norma censurata. Quindi, salvo l'accertamento di comportamenti elusivi, l'esenzione Imu per l'abitazione principale spetta al possessore dell'immobile in cui quest'ultimo dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche nel caso in cui il coniuge o il compagno abbia la residenza anagrafica in un altro comune. È stato così chiarito che, a differenza dell'ipotesi di “seconda casa” (per cui non spetta l'esenzione in parola), nel caso di residenze diverse l'agevolazione può certamente essere riconosciuta ad entrambi i componenti del nucleo familiare, purché questi abbiano fissato la propria residenza anagrafica ciascuno presso la propria abitazione principale.
Pertanto vista la documentazione depositata dall'appellante che oltretutto risponde alle eccezioni sollevate dall'ente accertatore nelle controdeduzioni ( “ è emerso che non vi siano indicazioni certi sul fatto che la ricorrente dimori abitualmente nell'immobile in questione in quanto lo stesso non ha fornito alcuna prova indicando ad esempio: - la sede del luogo di lavoro;
- i consumi delle utenze a rete;
- la scelta relativa al medico di famiglia;
- l'iscrizione a corsi che richiedono frequenza;
”) e valutato che il contribuente svolge la propria attività d'impresa nel comune di AS NO e ciò indubbiamente costituisce quella “giusta causa che imponga tale scelta” indicata dai giudici della Cassazione nella ordinanza su citata. La sentenza dell'anno 2016 favorevole al contribuente lascia presumere che in continuità, considerando che l'attività di impresa è stata svolta sempre nello stesso comune di AS
NO, anche nel 2018 la dimora abituale e residenza del contribuente sia stata quella. Né il comune spiega che cosa fattivamente sia cambiato nell'anno 2018 rispetto al 2016. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale legata alle problematiche sul diritto all'esenzione IMU relativamente all'bitazione principale rende doverosa la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello in riforma della sentenza impugnata;
Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/05/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ZE AN, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7631/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AS NO - Piazza Annunziata 1 81030 AS NO CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1322/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8111 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3372/2025 depositato il
27/05/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, la sig.ra Ricorrente_1 difesa dall'Avv. Difensore_1 impugnava, nei confronti del Comune di AS NO, un avviso di accertamento IMU riguardante l'anno 2018. A tal fine eccepiva: la carenza di legittimazione dell'atto impugnato trattandosi di abitazione principale, il rispetto del giudicato formatosi con Sentenza n.
3057/2021 del 18/10/2021 della stessa commissione provinciale, confermata dalla Sentenza della
Commissione Regionale n. 285/2023 del 11/01/2023, in realzione all'anno 2016. Si costituiva il comune di
AS NO contestando le eccezioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 1322/2024 depositata il 05/04/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta rigettava il ricorso rilevando che il comune avesse provato che l'immobile non veniva utilizzato come abitazione principale.
Avverso detta sentenza propone appello la sig.ra Ricorrente_1 difesa dall'Avv. Difensore_1 sostenendo la erroneità della sentenza e la mancanza di motivazione in considerazione delle prove depositate che sconfessano le valutazioni dell'ente accertatore e soprattutto in considerazione della sentenza riferita allo stesso giudicato formatosi sullo stesso immobile per l'anno 2016.
Si costituisce in giudizio l'appellato controdeducendo alle eccezioni sollevate ad una una sentenza scevra da ogni censura. La Corte di Giustizia di primo grado di Caserta ha correttamente valutato gli atti e i documenti depositati. Si contesta poi la produzione di documentazione avvenuta solo in sede di appello da parte del contribuente.Quanto alla sentenza citata del 2016 si eccepisce che la fattispecie riguarda il possesso dei requisiti nell'anno 2016 e non c'è alcuna ragione che faccia estendere automaticamente i requisiti al 2018. Si consideri inoltre che il contribuente non ha fornito assolutamente la prova della sua dimora abituale ed al contrario il comune ha dimostrato che tale non può ritenersi visti gli scarsi consumi delle utenze. Si chiede la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare la questione circa l'applicabilità alla presente controversia del nuovo testo dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb) d.lgs. 220/2023. L'art. 4 comma
2 d.lgs. 220/2023 contiene la disciplina transitoria secondo la quale le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo, in secondo grado e in Cassazione, dopo il 4 gennaio 2024. L'applicazione dell'art. 58 novellato agli appelli introdotti a partire dall'entrata in vigore della riforma - dopo che il primo grado si è svolto con applicazione della disciplina previgente - appare in contrasto con la tutela del legittimo affidamento delle parti. A parere di questa Corte, per le norme processuali in materia di prova, è necessario prendere in considerazione le regole vigenti al momento dell'inizio del contenzioso ed applicarle a tutti i gradi successivi, diversamente si violerebbe il principio di ragionevolezza. La Corte
Costituzionale ha affermato che, sebbene rientri nella discrezionalità del legislatore la possibilità di stabilire l'efficacia retroattiva delle norme, vedi la modifica delle regole fondamentali del processo che operi anche su quelli in corso, anche quando queste pregiudichino diritti soggettivi perfetti, “la tutela del valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'articolo 3 della Costituzione” gli impone, tuttavia, “di non creare un regolamento irrazionale degli interessi e perciò suscettibile di frustrare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che, invece, è elemento fondamentale dello Stato di diritto” (Corte Cost. 216/2015). Non è un caso, del resto, che l'art. 79 del d.lgs. 546/1992 prevedesse, nel testo originario, che “1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore”. Tale norma appare significativa perché – con riferimento proprio alla disciplina in esame
- dimostra che, quando si introducono modifiche rilevanti alla disciplina delle prove in grado di appello, le stesse vanno applicate ai giudizi che iniziano in primo grado dopo la loro entrata in vigore, giacché diversamente si violerebbe la tutela dell'affidamento delle parti processuali e, conseguentemente, il principio di ragionevolezza, nonché il diritto ad un equo processo riconosciuto dall'art. 6 CEDU. Inoltre, se
è vero che la disposizione de qua è stata introdotta con il d.lgs. 546/1992, è pur vero che il legislatore del
2023 non ha ritenuto di modificarla (se non aggiornando la denominazione degli organi di giustizia tributaria), dimostrando così di considerare ancora valido il principio che da essa si può trarre. Infine, non
è di ostacolo all'interpretazione che qui si propone la giurisprudenza di legittimità (Cass. 21606/2021;
Cass. 6590/2017) formatasi in ordine all'art. 345 comma 3° c.p.c. a seguito della modifica introdotta con d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012 (che ha escluso la possibilità, nel processo civile di appello, di produrre nuovi documenti che il collegio “ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”); la S. C. ha in tale ipotesi applicato sic et simpliciter il principio tempus regit actum sulla base della sola considerazione che in qual caso non vi era una norma transitoria che riguardasse la fattispecie. Occorre tuttavia considerare che, nel caso dell'art. 345 c.p.c., la modifica introdotta dal d.l. 83/2012 era di portata assai più limitata, giacché non interveniva a modificare il principio in materia di produzione di nuovi documenti in appello - che era già quello del divieto - limitandosi invece a rimuovere una delle eccezioni a tale divieto
(quella prevista nel caso in cui il collegio ritenesse indispensabili ai fini della decisione i documenti prodotti), sicché l'interpretazione contenuta nella giurisprudenza richiamata appare compatibile con il principio di ragionevolezza. Non sembra infine casuale che, quando un'analoga rivoluzione è intervenuta con riguardo al processo civile, con la modifica dell'art. 345 c.p.c. operata dall'art. 52 l. 353/1990, è stato previsto che la stessa si applicasse ai giudizi instaurati (in primo grado) dopo il 30 aprile 1995. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso di specie, vi sono elementi sia testuali che logici che inducono a ritenere che il nuovo testo dell'art. 58 sia applicabile solo ai giudizi introdotti in primo grado a partire dal
4/1/2024, unica soluzione che, come evidenziato innanzi, non essendo in insanabile contrasto con la formulazione della norma transitoria, appare conforme ai principi sopra indicati tutelati dalla Costituzione
e dalla CEDU. La suprema Corte nell'ordinanza n. 19684 del 17 luglio 2024 ha analizzato il caso in cui le persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che vivono in abitazioni diverse per specifiche esigenze, invochino entrambe l'esenzione dall'imposta municipale. I giudici chiamati a pronunciarsi sulla vicenda hanno ricordato che, in presenza di una giusta causa che imponga tale scelta o per loro determinazione consensuale, costituisce un diritto dei coniugi e delle persone unite civilmente fissare residenze disgiunte, sempre che ciò non contrasti con le norme sulla “residenza familiare” (per i coniugi)
o sulla “residenza comune” (per gli uniti civilmente). Infatti, fermo restando l'affectio coniugalis che caratterizza tali legami, spetta alla coppia assumere liberamente accordi sull'indirizzo della vita familiare.
Nel dettaglio, relativamente all'esenzione Imu per l'abitazione principale, la suprema Corte ha ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del Dl n. 201/2011. Pertanto, è da escludere che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, come previsto dall'originaria formulazione della norma censurata. Quindi, salvo l'accertamento di comportamenti elusivi, l'esenzione Imu per l'abitazione principale spetta al possessore dell'immobile in cui quest'ultimo dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche nel caso in cui il coniuge o il compagno abbia la residenza anagrafica in un altro comune. È stato così chiarito che, a differenza dell'ipotesi di “seconda casa” (per cui non spetta l'esenzione in parola), nel caso di residenze diverse l'agevolazione può certamente essere riconosciuta ad entrambi i componenti del nucleo familiare, purché questi abbiano fissato la propria residenza anagrafica ciascuno presso la propria abitazione principale.
Pertanto vista la documentazione depositata dall'appellante che oltretutto risponde alle eccezioni sollevate dall'ente accertatore nelle controdeduzioni ( “ è emerso che non vi siano indicazioni certi sul fatto che la ricorrente dimori abitualmente nell'immobile in questione in quanto lo stesso non ha fornito alcuna prova indicando ad esempio: - la sede del luogo di lavoro;
- i consumi delle utenze a rete;
- la scelta relativa al medico di famiglia;
- l'iscrizione a corsi che richiedono frequenza;
”) e valutato che il contribuente svolge la propria attività d'impresa nel comune di AS NO e ciò indubbiamente costituisce quella “giusta causa che imponga tale scelta” indicata dai giudici della Cassazione nella ordinanza su citata. La sentenza dell'anno 2016 favorevole al contribuente lascia presumere che in continuità, considerando che l'attività di impresa è stata svolta sempre nello stesso comune di AS
NO, anche nel 2018 la dimora abituale e residenza del contribuente sia stata quella. Né il comune spiega che cosa fattivamente sia cambiato nell'anno 2018 rispetto al 2016. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale legata alle problematiche sul diritto all'esenzione IMU relativamente all'bitazione principale rende doverosa la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello in riforma della sentenza impugnata;
Compensa le spese di giudizio.