Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1580
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Applicabilità normativa processuale

    La Corte ha ritenuto che le nuove norme processuali in materia di prova debbano applicarsi solo ai giudizi introdotti in primo grado dopo il 4 gennaio 2024, per non violare il principio di ragionevolezza e la tutela del legittimo affidamento delle parti, in conformità con la Costituzione e la CEDU.

  • Accolto
    Esclusione IMU per abitazione principale

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo che la documentazione depositata dall'appellante risponda alle eccezioni dell'ente accertatore e che l'attività d'impresa svolta nel comune di AS NO costituisca "giusta causa" per la fissazione di residenze disgiunte. Inoltre, la sentenza favorevole per l'anno 2016 fa presumere la continuità della dimora abituale e residenza nel 2018, non avendo il Comune dimostrato cambiamenti fattuali intervenuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1580
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1580
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo