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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/12/2025, n. 3875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3875 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6274/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6274/2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FASANELLA Parte_1 C.F._1 SH e dell'avv. MECHELLI GLORIA ( ) elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FASANELLA SH
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 29.5.2025
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 27.09.2008 le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in BA AB (RC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BA AB (RC) nell'anno 2008, al n. 8, parte 1; dalla loro unione non sono nati figli;
nei primi mesi dell'anno 2016, la resistente ha lasciato l'Italia e si è trasferita definitivamente in Brasile, interrompendo di conseguenza la convivenza con il marito;
con ricorso depositato il 16.05.2016 , ha chiesto all'intesto Tribunale di Parte_2 pronunciare la separazione personale dal coniuge il ricorso, unitamente Controparte_1 al decreto di fissazione di udienza, debitamente tradotti, sono stati ritualmente notificati in Brasile alla resistente;
la signora sebbene debitamente e compiutamente notiziata, è rimasta Controparte_1
pagina 1 di 2 contumace nel corso di tutto il procedimento;
pertanto, il Tribunale di Bologna, con sentenza n.
588/2018 del 23.02.2018, passata in giudicato, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
la separazione prosegue ininterrottamente da allora e non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione, né l'eventualità di ripresa della convivenza apparendo pertanto manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi;
col ricorso introduttivo del presente giudizio, anch'esso debitamente notificato alla convenuta insieme al decreto di fissazione dell'udienza del 18.12.2025, il ricorrente chiede dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
all'udienza del 18.12.2025 solo lui è comparso, mentre la convenuta è rimasta contumace;
egli ha confermato che dalla separazione non vi è stata riconciliazione e che intende divorziare;
ricorrono, quindi, le condizioni di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Nulla sulle spese trattandosi di procedimento avente ad oggetto solo la domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1 - Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27.09.2008 tra Parte_1 nato/a il 21/07/1981 a REGGIO DI CALABRIA (RC) e
[...] Controparte_1
, nata a [...], il [...], con rito civile in BA AB (RC), trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del Comune di BA AB (RC) nell'anno 2008, al n. 8, parte 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2 – nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 23.12.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6274/2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FASANELLA Parte_1 C.F._1 SH e dell'avv. MECHELLI GLORIA ( ) elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FASANELLA SH
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 29.5.2025
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 27.09.2008 le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in BA AB (RC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BA AB (RC) nell'anno 2008, al n. 8, parte 1; dalla loro unione non sono nati figli;
nei primi mesi dell'anno 2016, la resistente ha lasciato l'Italia e si è trasferita definitivamente in Brasile, interrompendo di conseguenza la convivenza con il marito;
con ricorso depositato il 16.05.2016 , ha chiesto all'intesto Tribunale di Parte_2 pronunciare la separazione personale dal coniuge il ricorso, unitamente Controparte_1 al decreto di fissazione di udienza, debitamente tradotti, sono stati ritualmente notificati in Brasile alla resistente;
la signora sebbene debitamente e compiutamente notiziata, è rimasta Controparte_1
pagina 1 di 2 contumace nel corso di tutto il procedimento;
pertanto, il Tribunale di Bologna, con sentenza n.
588/2018 del 23.02.2018, passata in giudicato, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
la separazione prosegue ininterrottamente da allora e non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione, né l'eventualità di ripresa della convivenza apparendo pertanto manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi;
col ricorso introduttivo del presente giudizio, anch'esso debitamente notificato alla convenuta insieme al decreto di fissazione dell'udienza del 18.12.2025, il ricorrente chiede dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
all'udienza del 18.12.2025 solo lui è comparso, mentre la convenuta è rimasta contumace;
egli ha confermato che dalla separazione non vi è stata riconciliazione e che intende divorziare;
ricorrono, quindi, le condizioni di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Nulla sulle spese trattandosi di procedimento avente ad oggetto solo la domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1 - Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27.09.2008 tra Parte_1 nato/a il 21/07/1981 a REGGIO DI CALABRIA (RC) e
[...] Controparte_1
, nata a [...], il [...], con rito civile in BA AB (RC), trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del Comune di BA AB (RC) nell'anno 2008, al n. 8, parte 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2 – nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 23.12.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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