Articolo 1 della Legge 17 febbraio 1992, n. 161
Articolo 2
Versione
12 marzo 1992
Art. 1. 1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i reali educandati femminili riuniti di Napoli, compresi nella tabella n. 1 annessa al regio decreto 1› ottobre 1931, n. 1312, assumono la denominazione di "educandato statale" di Napoli.
2. All'educandato di cui al comma 1, di seguito denominato "ente", si applica la normativa vigente per i corrispondenti educandati dello Stato.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente provvede a darsi un nuovo statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- Il R.D. n. 1312/1931 ha dettato norme modificative in materia di ordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile. La tabella n. 1 annessa al predetto provvedimento riporta l'elenco dei reali educandati, fra i quali non sono piu' compresi, ai sensi della presente legge, i reali educandati di Napoli.
Entrata in vigore il 12 marzo 1992
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