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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 699/21 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Actiones negatoriae servitutis, actiones confessoriae servitutis, ed altro promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
Parte_2 CodiceFiscale_2
Parte_3 C.F._3
tutti con l'avv. T. Tassotti,
CONTRO
Controparte_1 CodiceFiscale_4
Parte_4 CodiceFiscale_5
Parte_5 CodiceFiscale_6
tutti con l'avv. M. S. Andreatta
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
I RICORRENTI
voglia, il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda ed eccezione reietta,
nel merito
1 1. dichiarare e tenuti ad eliminare Controparte_1 Parte_4 Parte_5
ogni ostacolo alle servitù di strada e passaggio che dal fondo della strada vicinale per TE MI
si dipartono ab immemorabili verso i mappali 83, 55, 68 e 67 attraverso i mappali 604, 603, 795,
794, 55, 30 e 601, condannandoli di conse-guenza, affinché gli attori possano esercitare il pieno godimento dei loro diritti;
2. in subordine, accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario da parte degli odierni attori delle servitù di strada e passaggio che dal fondo della strada vicinale per TE MI si dipartono ab immemorabili verso i mappali 83, 55, 68 e 67 at-traverso i mappali 604, 603, 795, 794,
55, 30 e 601, e, ciò, per usucapione, o destina-zione del padre di famiglia, così che i medesimi attori abbiano a poter esercitare il diritto di raggiungere a piedi e con i mezzi agricoli del caso il mappale
83 (per tutte le sue utilità) ed i mappali 55, 68 e 67 (per le utilità connesse all'approvvigionamento idrico assicurato dalla TE MI e dall'acquedotto ivi esistenti e, naturalmente, per la manutenzione dei relativi impianti), e, ciò, in particolare, attraverso i mappali 604, 603, 795, 794,
55, 30 e 601, condannandosi e ad Controparte_1 Parte_4 Parte_5
eliminare ogni ostacolo che renda anche solo più incomo-do l'esercizio del diritto;
3. ordinare ai convenuti di ripristinare gli impianti ed i sistemi di approvvigiona-mento e distribuzione originari della TE MI e dell'acquedotto esistenti sui mappali 55, 68 e 67,
rimovendo le modifiche ed i sistemi da loro arbitrariamente in-trodottivi ai danni dei diritti degli attori;
4. ordinare ai convenuti di ripristinare l'unitaria destinazione a terreno seminativo del mappale 68,
rimuovendo ogni impianto ed ogni coltura da loro ivi insediata;
5. ordinare ai convenuti di ripristinare l'originario passaggio corrente sul mappale 68, esattamente là dove gli stessi hanno insediato il loro orto e la concimaia, per le utilità del mappale 83;
6. ordinare a e di lasciare completamente Controparte_1 Parte_4 Parte_5
e continuativamente liberi i passaggi e le strade costituenti oggetto delle riconosciute servitù, così
2 come correnti sui mappali 604, 794, 603, 67, 55, 454, 30 e 68, da ogni e qualsiasi cosa che possa costituire ostacolo al loro esercizio;
7. ordinare ai convenuti di ripristinare passaggio e strada tra il mappale 560 (fon-do dominante) ed il mappale 601 (fondo servente), necessari a raggiungere la TE MI e l'acquedotto siti sui mappali 67 e 55;
8. negare l'esistenza di ogni e qualsiasi servitù prediale a carico dei mappali 561, 559, 558 e/o 560
per le utilità dei mappali 30, 53, 54, 55, 57, 68, 454, 603, 604, 794 e/o 795, come pure l'esistenza di ogni e qualsiasi diritto accampato al riguardo dai convenuti;
9. ordinare a e di rimuo-vere, o Controparte_1 Parte_4 Parte_5
quantomeno disattivare, l'apparecchiatura impiegata per monitorare l'accesso di terzi ai fondi in discussione, in quanto strumento di illecita ingerenza nella privacy degli odierni attori, lesiva di diritti garantiti loro dalla COSTITUZIONE REPUBBLICANA e dalla CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI dell'U.E., liquidando il danno del caso nel-la misura che si riterrà equa, con valutazione necessariamente equitativa;
10. accertare e liquidare, avvalendosi, se del caso, di un C.T.U., il possibile dan-no e/o le spese pretendibili dagli attori ove non fosse possibile il risarcimento in for-ma specifica ex art. 2058 c.c.,
ovvero gli stessi debbano ovviare all'inerzia dei con-venuti nell'ottemperare alle disposizioni giudiziali di ripristino;
11. in ogni caso, accertare e liquidare, nella misura che risulterà all'esito del giu-dizio e/o si riterrà
di Giustizia, l'incommensurabile danno, anche futuro, che gli attori hanno subito, stanno subendo e subiranno per tutto quanto i convenuti hanno arbitra-riamente fatto per procurarsi il passaggio sul mappale 561, oltre che per avere dovuto subire impedimenti e notevole disagio nell'esercizio del loro diritto di strada e pas-saggio verso il mappale 83 (per tutte le sue utilità) ed i mappali 55, 68 e
67 (per le utilità connesse all'approvvigionamento idrico assicurato dalla TE MI e dall'acquedotto ivi esistenti, e per la manutenzione degli impianti stessi);
3 12. accertare, e liquidare nella misura che risulterà all'esito del giudizio e/o si ri-terrà di Giustizia,
l'incommensurabile danno provocato dai convenuti agli attori, ostacolando di fatto, con i denunziati loro atti illeciti, il tranquillo, pieno godimento dei fondi sui quali gli stessi avrebbero potuto condurre la prevista attività agricola in ditta ad , e trarne le rendite ed i profitti del Parte_1
caso in considerazione dei mezzi delle energie investitevi;
13. accertare, e liquidare nella misura che risulterà all'esito del giudizio e/o si ri-terrà di Giustizia,
l'incommensurabile danno cagionato dai convenuti agli odierni attori per l'estirpazione abusiva di piante dai loro terreni, con appropriazione indebita del legname, come pure per i perduti frutti,
anche futuri, tenendosi conto del fatto che gli odierni attori non potranno vivere così tanto da vedere rigenerata quella vegeta-zione, e tornarne a farne propri, così, i suoi frutti naturali;
14. accertare, e liquidare nella misura che risulterà all'esito del giudizio e/o si ri-terrà di Giustizia,
l'incommensurabile danno che l'attrice ha subito per l'usurpazione dei suoi diritti Parte_1
sul mappale 68, stante l'arbitrario utilizzo fattone dai convenuti come orto e concimaia;
15. condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di ogni voce di dan-no dedotta,
nonché di ogni e qualsiasi altro danno, sia patrimoniale, che non, com-presi quelli sul piano biologico ed esistenziale, dacché ingiustamente cagionati agli attori;
16. dichiarare che tutte le voci di danno che verranno riconosciute siano soggette a rivalutazione monetaria e producono interessi, come per legge;
17. respingere tanto la domanda confessoria, quanto quella negatoria servitutis, quanto quella di usucapione, come pure, occorrendo, quella subordinata di divisione, ex adverso svolte in via riconvenzionale, dacché nulle, ovvero inammissibili e, co-munque, infondate, sia in fatto che in diritto.
Spese di lite interamente rifuse, comprese quelle dei due procedimenti di Mediazio-ne, da assegnarsi al sottoscritto procuratore, antistatario, oltre ai compensi pagati al Consulente designato dal Mediatore ed al Consulente di parte.
4 In via istruttoria
disporre l'interrogatorio formale dei convenuti e, in caso di mancata confessio-ne, la testimonianza di arch. ( , Tes_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
i marescialli , e (già in
[...] Controparte_5 Testimone_2 Controparte_6
servizio presso la stazione CC di ), apo AN (già in servizio presso il CP_3 CP_7
Comando Stazione Forestale di Conco), il m.llo ed il brig. Persona_1 Controparte_8
(in servizio pres-so la Stazione CC di , il geom. , il geom. CP_3 Controparte_9 [...]
, il com.te , e (dipendenti, o ex-dipendenti, CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
del Comune di ST), detto da Molvena, , da Controparte_14 Per_2 CP_15
Vallonara di ST, , da Molvena, il geom. , da Bassano del CP_16 CP_17
Grappa, il geom. , da ed il dr. , responsabile CP_18 CP_3 Controparte_19
di Vicenza, ai quali chiedere se sia vero o no che … Controparte_20
1) prima dell'arrivo di e in via Busa Controparte_1 Parte_4 Parte_5
bionda di , e potevano CP_3 Parte_1 Parte_3 Parte_2
raggiungere, a piedi e con i mezzi agricoli del caso, il mappale 83, in cui praticavano la silvicoltura,
attraverso i mappali 604, 603, 795, 794, 55, 30 e 601?
2) così facevano anche i danti-causa degli odierni ricorrenti e, in particolare, e Controparte_21
, da almeno vent'anni? Parte_6
3) prima dell'arrivo di e in via Busa Controparte_1 Parte_4 Parte_5
bionda di , e potevano raggiungere CP_3 Parte_1 Parte_3 Parte_2
a piedi e con i mezzi agricoli del caso i mappali 55, 68 e 67, ossia la TE MI e l'acquedotto ivi esistenti, attraverso i mappali 604, 603, 795, 794, 55, 30 e 601, per approvvigionarsi d'acqua ed eseguire la manutenzione degli impianti?
4) così facevano anche i danti-causa degli odierni ricorrenti e, in particolare, e Controparte_21
, da almeno vent'anni? Parte_6
5 5) le strade e le capezzagne che dalla proprietà degli odierni ricorrenti conducono alla TE
MI, all'acquedotto ed allo sciroccolo sono state realizzate da detto Controparte_14
su incarico di e ? Per_2 CP_21 Parte_6
6) le auto in sosta, le transenne, le catene, i lucchetti, le trappole, le cisterne, i ba-raccamenti e gli scarichi che si vedono nelle foto che le vengono mostrate è opera materiale di Controparte_1
e ? Parte_4 Parte_5
7) l'allargamento del tratto terminale della strada per TE MI, lo sbanca-mento della parte della scarpata a monte della strada stessa, la distruzione del muro di contenimento in pietre a faccia in vista che e vi avevano eretto, sono opera materiale di Parte_1 Parte_3
e ? Controparte_1 Parte_4 Parte_5
8) da quando sono venuti a dimorare in località Busa bionda di realiz-zandovi un loro CP_3
orto nel mappale 68, e hanno perforato la Controparte_1 Parte_4 Parte_5
vasca principale di raccolta dell'acqua dell'acquedotto esistente sul mappale 55 e modificato il pescaggio dell'acqua stessa, facendola confluire di continuo, attraverso nuove condutture, in diverse cisterne, da loro portate in loco, al fine di irrigare il loro orto?
9) e hanno prolungato il tubo di pesca Controparte_1 Parte_4 Parte_5
dell'acqua raccolta nella vasca dell'acquedotto sito sul mappale 55 affinché il pescaggio in favore dei loro usi (agricoli) arrivasse prima di quello previsto per gli usi degli odierni ricorrenti
(domestici), come era, invece, prima di questo loro intervento?
10) questa situazione comporta, nei periodi di maggior secco, che l'abitazione di e Parte_1
resti senza un minimo d'acqua, mentre l'orto di Parte_3 Controparte_1
e fa in tempo ad irrigarsi? Parte_4 Parte_5
11) oltre alle undici piante di carpino nero, alle due piante mature di castagno ed al rovere cresciuti sui mappali 30 e 55, e hanno tagliato Controparte_1 Parte_4 Parte_5
anche la quercia secolare cresciuta sul mappale 83, te-nendosi tutto il legname?
6 12) e hanno costruito un'altana sul Controparte_1 Parte_4 Parte_5
mappale 68, fissandola all'albero di noce ivi esistente, visibile nella fo-to che le viene mostrata?
13) tale altana è crollata, trascinando e sradicando l'albero di noce al quale era stata fissata da e ? Controparte_1 Parte_4 Parte_5
14) e hanno costruito un'altana tra il Controparte_1 Parte_4 Parte_5
mappale 68 ed il mappale 83, fissandola alla quercia ivi esistente, vi-sibile nella foto che le viene mostrata?
15) e hanno costruito la trappola per Controparte_1 Parte_4 Parte_5
cinghiali di cui alle foto docc. nn. 28-29, sul mappale 68?
16) l'interclusione del mappale 83 dal resto della proprietà degli at-traverso la posa Parte_7
della rete elettrosaldata, dei ferri vecchi, dei pali infissi al suolo e dei cancelli, di cui alle foto che le si mostrano, sono opera materiale di e ? Controparte_1 Parte_4 Parte_5
17) e hanno posizionato le otto telecamere Controparte_1 Parte_4 Parte_5
che si vedono nelle foto agli atti in servizio continuativo di video-sorveglianza verso le proprietà
degli Parte_7
18) i lavori di smottamento del terreno e di disboscamento di cui alle foto che le vengono mostrate sono opera di e ? Controparte_1 Parte_4 Parte_5
19) a seguito di tali lavori di smottamento e disboscamento eseguiti nei pressi della TE MI,
la falda acquifera che alimentava la TE MI è deviata altrove?
20) i lavori di smottamento e di disboscamento eseguiti da Controparte_1 Parte_4
e nei pressi dell'acquedotto esistente sul mappale 55 ha determinato
[...] Parte_5
l'incrinatura della vasca principale dell'acquedotto stesso ed il suo riempimento di detriti, ramaglie e perfino un topo morto?
7 21) fino allo svuotamento della vasca dai detriti, dalle ramaglie e dagli animali morti cadutivi a seguito dei lavori eseguiti lì da e , i campi Controparte_1 Parte_4 Parte_5
e l'abitazione di e sono rimasti senza acqua potabile? Parte_1 Parte_3
22) della pulizia della vasca, riempitasi di detriti e delle ramaglie a seguito dei la-vori eseguiti lì da e , si sono occupati e Controparte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_1 [...]
, impiegando tre giorni di lavoro pieno alla luce del sole? Parte_3
23) le baracche, l'interramento dei frigoriferi, la realizzazione degli scarichi ed l'abbandono della carcassa di furgone di cui alle foto che le si mostrano sono opera di Controparte_1 Parte_4
e ?
[...] Parte_5
24) l'orto ricavato sul mappale 68, quello cioè di cui alle foto che le vengono mo-strate, è stato realizzato da e - in alternativa, Controparte_1 Parte_4 Parte_5
eventualmente, all'audizione dei testimoni , , , , CP_5 Tes_2 CP_6 Per_1 CP_8
CP_1 CP_1
, , , e , chiedere, ex art. 213 c.p.c., CP_7 CP_9 CP_12 CP_13 CP_19
informazioni scritte sulle indagini svolte dai loro rispettivi Uffici di fronte alle decine di segnalazioni, esposti e querele che gli odierni attori hanno presentato negli ultimi 30 anni per denunciare le prepotenze e gli attentati degli odierni convenuti ai danni dei diritti reali per cui è
causa.
- ordinare, in ogni caso, all' di Vicenza, ov-vero allo Controparte_22
stesso Consulente di cui si è avvalsa la Mediatrice, ossia il geom. di esibire Controparte_23
in giudizio, a norma dell'art. 210 c.p.c., una copia originale della relazione tecnica del 14 novembre
2019 che trovasi agli atti del procedimento di mediazione proc. n. 112/2019, con ogni suo allegato,
dei quali, alcuni (planimetrie e foto a colori), non sono esattamente riproducibili per il loro deposito in via telema-tica.
I CONVENUTI:
8 “Nel merito: respingersi tutte le domande attoree perché inammissibili, prescritte, infondate in
fatto e in diritto e/o perché promosse in difetto di legittimazione attiva, ciascuna secondo gli
specifici motivi di contestazione dedotti nella comparsa di risposta dei convenuti, con condanna dei
ricorrenti, oltre che alle spese di lite, anche ai sensi dell'articolo 96 c pc per aver agito in
malafede.
In via riconvenzionale: accertarsi che la servitù di passaggio costituita con atto notarile n. 105.186
- 21.018 di Rep. Notaio del 4/10/1994 in atti, a favore dei mappali così censiti: Per_3
Comune di sez. Vallonara, C.T., Fg. 7, mapp. nn. 53 – 54 – 463 – 601 – (ex 602, ora CP_3
mapp. li) 794 e 795, di proprietà dei , n. a ST (VI) il 26/06/1932(C.F.: Controparte_1
e , n. a ST (VI) il 11/09/1940 (C.F.: C.F._7 Parte_5
), coniugi in regime di comunione dei beni, e , n. a C.F._8 Parte_4
Bassano del Grappa (VI) il 23/12/1980 (C.F.: ) avviene su parte del mapp. C.F._9
561 stessi Catasto, sezione e foglio di proprietà dei ricorrenti n. 7/12/1952 a Parte_1
AR (TO) (C.F.: ) e , n. NC (VI) il C.F._10 Parte_3
19/12/51 (C.F.: ). C.F._3
Accertarsi altresì l'inesistenza di servitù di passaggio con qualsiasi mezzo a favore dei terreni
censiti al C.T. Comune di , sez. Vallonara, Fg. 7, mapp. 557 – 558 - 559 - 560 - 561 di CP_3
proprietà dei GG.ri e , sopra generalizzati, e a favore dei Parte_1 Parte_3
mappali 606 – 110, stesso catasto, Sezione e foglio, intestati ai predetti e Parte_1 [...]
nonché a n. a ST (VI) il 11/1/1979 Parte_3 Parte_2
(C.F. ), a carico dei terreni censiti allo stesso catasto, sezione e foglio ai C.F._11
mappali 53 - 54 – 463 - 601 - 794 e 795 dei convenuti GG.ri Controparte_1 Parte_4
e , sopra generalizzati, per accedere alle cisterne / acquedotto posti sul
[...] Parte_5
mappale 55.
9 Accertarsi ai sensi dell'art. 1159 bis e L. 31/1/94 n. 97, o in via subordinata ai sensi dell'art. 1158
cc., l'intervenuta usucapione a favore dei GG.ri , n. a ST (VI) il Controparte_1
26/06/1932 (C.F.: e , n. a Bassano del Grappa (VI) il C.F._7 Parte_4
23/12/1980 (C.F.: ), del 50% di proprietà dei seguenti beni immobili C.F._9
intestata ad , sopra generalizzata: C. T. Comune di , Sez. Vallonara foglio Parte_1 CP_3
7, mapp. nn. 30 – 55 – 57 - 68 – 454 – 603 - 604
In via strettamente subordinata al rigetto della precedente domanda: disporsi la divisione dei beni
censiti al C. T. Comune di , Sez. Vallonara foglio 7, mapp. nn. 30 – 55 - 57 – 68 – 454 – CP_3
603 - 604, in comproprietà per la quota di ½ ciascuno tra i GG.ri e Parte_4 Pt_1
, come sopra generalizzati, con assegnazione degli stessi in natura al convenuto
[...] Parte_4
, dandosi atto dell'intervenuto pagamento del prezzo al Sig. o, in stretto
[...] CP_21
subordine, disponendo la liquidazione della quota spettante alla comproprietaria . Parte_1
Con vittoria di spese di onorari di lite
In via istruttoria: in riforma delle ordinanze istruttorie del 20/10/2023, di ammissione delle prove,
e di quella del 23/5/2024, ammettersi la prova per testi anche sui seguenti capitoli attorei e la
sostituzione del teste , originariamente indicato dai convenuti, con il teste Testimone_3 Tes_4
da ST (VI), Via Bernardi n. 14/B:
[...]
11) “Vero che il Sig. alla stipula del preliminare del 94 versò £. 200.00.00 in Controparte_1
contanti ai GG.ri e per l'acquisto della loro proprietà mappali 30 – Parte_6 CP_21
55 – 57 - 67 – 68 – 454 – 603 - 604 C.T. di ST Sez. Vallonara, Fg 7”;
12) “Vero che il denaro pagato al Sig. e alla Sig.ra fu prelevato dal conto Pt_1 Parte_6
intestato al Sig. presso la Banca popolare di ST”. Controparte_1
Si indicano a testi: 1) da ST (VI), Via Bernardi n. 14/B; 2) Testimone_4 Tes_5
, residente in [...]; 3) , residente in
[...] Testimone_6
10 Via Placca 16, 36063 ST (VI); 4) , residente in [...], 31010 Onè Testimone_7
di TE (TV).
Disporsi CTU diretta a stabilire il valore di liquidazione della quota del 50% del valore dei
mappali oggetto del preliminare di vendita del 23 Marzo 1994.
Ci si oppone alla richiesta di CTU richiesta dai ricorrenti nonché all'acquisizione di informazioni
scritte dai Carabinieri di Lusiana - Conco nonché dall'ufficio tecnico del Comune di e CP_3
dell'Unione montana marosticense in quanto aventi carattere chiaramente esplorativo. Ci si
oppone anche all'ammissione dei 25 capitoli di prova indicati da controparte perché
sovrabbondanti, smentiti da atti scritti (16 – 17 – 18 - 19), contenenti giudizi, e, in particolare,
perché irrilevanti, riguardando in massima parte circostanze risalenti ad oltre 10 anni fa (1 – 2 – 3
– 4 – 6 – 7 – 8 – 11 - 12 - 13 – 14 – 15 – 16). Pure indeterminati e generici e pure implicanti giudizi
sono i capitoli 9 – 10. Il capitolo 14 è contrario ad accertamento con efficacia giudicato acquisito
agli atti.
In caso di ammissione delle prove avversarie si chiede di essere ammessi a prova contraria con i
testi indicati a prova diretta dai convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE:
La presente causa ha preso avvio con ricorso per rito semplificato, poi convertito in rito ordinario.
Dopo una prima precisazione delle conclusioni, una rimessione sul Ruolo, ed una fase istruttoria,
ammessa solo per parte convenuta, la causa è tornata in decisione.
* * *
Parte attrice ha formulato, nei confronti di parte convenuta, sedici domande, che vanno qui di seguito esaminate.
Con la prima, parte attrice chiede di dichiarare i convenuti Controparte_1 Parte_4
e tenuti ad eliminare ogni ostacolo alle servitù di strada e passaggio
[...] Parte_5
che dal fondo della strada vicinale per TE MI si dipartono ab immemorabili verso i mappali
11 83, 55, 68 e 67 attraverso i mappali 604, 603, 795, 794, 55, 30 e 601, condannandoli di
conseguenza, affinché gli attori possano esercitare il pieno godimento dei loro diritti.
La domanda non è da accogliere, per plurime ragioni.
Intanto, essa appare indeterminata, non essendo individuato con sufficiente chiarezza né quali sono le strade in questione, né i presunti ostacoli o le molestie, né l'epoca di queste ultime.
In ogni caso, come hanno notato i convenuti, queste doglianze sembrano l'eco di altre e identiche doglianze per le quali vi è prova del fatto che furono già sollevate, in più occasioni, fra l'anno 2000
e l'anno 2005 (docc. 3, 4, 5, 7, 14, 19, 22 di parte convenuta), sicché il diritto di cui si tratta appare anche prescritto.
D'altro canto (e questo vale anche per la seconda domanda che ora si esaminerà) la presunta servitù
di cui si tratta non fu mai costituita con alcun atto formale, e tuttavia proprio i ricorrenti affermano che essi intendono oggi “tutelarla” con una azione petitoria (actio confessoria servitutis, ex art 1079
cc); ma in questo caso, allora, l'iniziativa doveva essere preceduta da un'altra iniziativa tesa a dare una veste formale di esistenza alla servitù stessa.
Con la seconda domanda, in subordine, è chiesto di accertare e dichiarare l'acquisto a titolo
originario da parte degli odierni attori delle servitù di strada e passaggio che dal fondo della
strada vicinale per TE MI si dipartono ab immemorabili verso i mappali 83, 55, 68 e 67 at-
traverso i mappali 604, 603, 795, 794, 55, 30 e 601, e, ciò, per usucapione, o destina-zione del
padre di famiglia, così che i medesimi attori abbiano a poter esercitare il diritto di raggiungere a
piedi e con i mezzi agricoli del caso il mappale 83 (per tutte le sue utilità) ed i mappali 55, 68 e 67
(per le utilità connesse all'approvvigionamento idrico assicurato dalla TE MI e
dall'acquedotto ivi esistenti e, naturalmente, per la manutenzione dei relativi impianti), e, ciò, in
particolare, attraverso i mappali 604, 603, 795, 794, 55, 30 e 601, condannandosi CP_1
e ad eliminare ogni ostacolo che renda anche solo
[...] Parte_4 Parte_5
più incomo-do l'esercizio del diritto.
12 Si tratta, per l'appunto, di una iniziativa che non avrebbe dovuto seguire (in via di subordine) la prima domanda, ma avrebbe dovuto precederla.
In ogni caso, la domanda è da rigettare perché nessuno dei capitoli di prova dei ricorrenti era formulato in modo tale da far emergere i caratteri fondanti di un acquisto di servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Con la terza domanda, si chiede di ordinare ai convenuti di ripristinare gli impianti ed i sistemi di
approvvigiona-mento e distribuzione originari della TE MI e dell'acquedotto esistenti sui
mappali 55, 68 e 67, rimovendo le modifiche ed i sistemi da loro arbitrariamente in-trodottivi ai
danni dei diritti degli attori
La domanda non è da accogliere, per difetto di prova dei suoi presupposti, che consisterebbero nel fatto che i convenuti avrebbero “invertito” a vantaggio dei loro fondi il “pescaggio” dell'acqua dalla cosiddetta TE MI, e ne avrebbero “deviato la falda”.
Difatti i docc. 16, 17, 18, 19 e 21, all'uopo prodotti, nulla dimostrano, mentre i capitoli di prova 8-
9-10 giustamente non sono stati ammessi perché quanto mai generici nella formulazione, essendo privi di ogni riferimento temporale, nonché delle presunte modalità di tali azioni.
Non è in torto, del resto, la parte convenuta quando fa notare che le stesse doglianze furono oggetto di una denunzia penale, archiviata nel 2009 (doc. 12), e di un procedimento possessorio, rigettato nel 2013 (doc. 14).
Con la quarta domanda, si chiede di ordinare ai convenuti di ripristinare l'unitaria destinazione a
terreno seminativo del mappale 68, rimuovendo ogni impianto ed ogni coltura da loro ivi insediata.
La domanda è da rigettare per la ragione che “impianti e coltura” sono caratteristiche abituali dei fondi con vocazione seminativa.
Con la quinta domanda si chiede di ordinare ai convenuti di ripristinare l'originario passaggio
corrente sul mappale 68, esattamente là dove gli stessi hanno insediato il loro orto e la concimaia,
per le utilità del mappale 83.
13 La domanda non è da accogliere, in quanto vi sono sufficienti dimostrazioni (docc. 17, 18, 19, 20,
21, 22, e 23) del fatto che il passaggio è chiuso addirittura da epoca anteriore all'anno 2000, e una indiretta conferma di ciò si trova anche in una sentenza (sia pure “possessoria”) emessa dal
Tribunale di Bassano del Grappa nell'anno 2011 (doc. 7 dei convenuti).
Con la sesta domanda si chiede di ordinare a e Controparte_1 Parte_4 Pt_5
di lasciare completamente e continuativamente liberi i passaggi e le strade costituenti
[...]
oggetto delle riconosciute servitù, così come correnti sui mappali 604, 794, 603, 67, 55, 454, 30 e
68, da ogni e qualsiasi cosa che possa costituire ostacolo al loro esercizio.
La domanda appare una ripetizione della domanda n. uno, alla cui trattazione si rinvia.
Con la settima domanda, si chiede ordinare ai convenuti di ripristinare passaggio e strada tra il
mappale 560 (fon-do dominante) ed il mappale 601 (fondo servente), necessari a raggiungere la
TE MI e l'acquedotto siti sui mappali 67 e 55.
Anche questa domanda appare una ripetizione, con parole diverse, della domanda n. uno;
anche per questa vale comunque la considerazione che si chiede – con azione dichiaratamente petitoria – la tutela di una servitù mai costituita con atto formale, senza che però vi sia mai stata prima una azione mirata a determinare la costituzione formale della servitù.
Con l'ottava domanda si chiede di negare l'esistenza di ogni e qualsiasi servitù prediale a carico
dei mappali 561, 559, 558 e/o 560 per le utilità dei mappali 30, 53, 54, 55, 57, 68, 454, 603, 604,
794 e/o 795, come pure l'esistenza di ogni e qualsiasi diritto accampato al riguardo dai convenuti.
Questa domanda va scissa in due parti.
Per quanto riguarda il mappale 561, rappresenta una domanda uguale e contraria rispetto alla prima domanda riconvenzionale di parte convenuta, sicché andrà esaminata insieme con quella.
Per quanto riguarda gli altri mappali (558, 559 e 560), si deve applicare il consueto principio valido per ogni actio negatoria servitutis (art. 949 cc): una volta che chi agisce abbia dimostrato il
14 possesso sui beni pretesi in proprietà (ma oggi quella proprietà non è contestata dai convenuti),
spetta alla controparte dimostrare invece l'esistenza di una qualche servitù.
Ed in concreto, i convenuti non hanno dimostrato l'esistenza di alcuna servitù a carico dei mappali
558, 559 e 560 di parte attrice.
Con la nona domanda si chiede di ordinare a e Controparte_1 Parte_4 Pt_5
di rimuovere, o quantomeno disattivare, l'apparecchiatura impiegata per monitorare
[...]
l'accesso di terzi ai fondi in discussione, in quanto strumento di illecita ingerenza nella privacy
degli odierni attori, lesiva di diritti garantiti loro dalla COSTITUZIONE REPUBBLICANA e dalla
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI dell'U.E., liquidando il danno del caso nel-la misura che
si riterrà equa, con valutazione necessariamente equitativa.
La domanda non è da accogliere.
Tutti gli elementi acquisiti in proposito, infatti, indicano che la telecamera si trova all'interno della proprietà dei convenuti, e non inquadra spazi di proprietà privata dei ricorrenti, i quali d'altronde non hanno dimostrato il contrario.
Tutte le domande dalla 10 alla 16 sono infine domande risarcitorie, che non occorre esaminare, una volta che sono state – essenzialmente – respinte le domande precedenti, che avrebbero dovuto costituire la “base di sostegno” per tali risarcimenti.
Si è detto “essenzialmente” perché vi è il parziale accoglimento della domanda n. 8, che però non comporta la liquidazione di danni, in mancanza di una loro individuazione adeguata.
* * *
Per quanto riguarda, ora, le domande riconvenzionali di parte convenuta, formulate nel numero di tre, si osserva quanto segue.
Con la prima domanda, si chiede accertarsi che la servitù di passaggio costituita con atto notarile
n. 105.186 - 21.018 di Rep. Notaio del 4/10/1994 in atti, a favore dei mappali nn. 53 – 54 Per_3
– 463 – 601 – (ex 602, ora mapp. li) 794 e 795, di proprietà dei , e Controparte_1 Pt_5
15 , e , avviene su parte del mapp. 561 di proprietà dei ricorrenti Pt_5 Parte_4 Pt_1
e .
[...] Parte_3
Si tratta di una richiesta speculare e contraria rispetto a (una parte de) la ottava domanda degli attori, con cui si voleva negare l'esistenza di ogni e qualsiasi servitù prediale a carico del mappale
561 (e di altri….).
La richiesta di parte attrice rappresenta una actio negatoria servitutis, a fronte della quale spettava ai convenuti dimostrare invece l'esistenza di un asservimento.
Ora, bisogna premettere che con l'atto notarile citato e vendettero a CP_21 Parte_6
, e i mappali n. 53, 54, 463, 601, e 602 (ora Controparte_1 Parte_5 Parte_4
794 e 795) e che con la clausola 14 si stabilì:
In realtà, il rogito ebbe poi una “coda” molto particolare, con un lungo e travagliato iter
processuale; tale vendita seguì infatti un contratto preliminare, ma agì in giudizio per Parte_6
risaltare il fatto che essa non avrebbe mai ricevuto il prezzo della vendita come pattuito in preliminare.
16 Per quanto consta, tre gradi di giudizio hanno accertato che la parte acquirente, per tale ragione, si rese proprietaria non del 100% dei mappali, ma solo del 50% che era in titolarità di CP_21
.
[...]
Ora, gli allora acquirenti chiedono in via riconvenzionale che si accerti una certa modalità di esercizio di una servitù, come formalmente costituita in quel rogito, evidentemente in loro favore,
indicando chiaramente che si tratta di una servitù di passaggio.
Nella clausola citata si parla di una servitù di acquedotto (che dunque non rileva) e di due diritti di passaggio, uno dei quali è accordato ai venditori, e dunque nemmeno esso rileva.
Perciò i convenuti non possono che riferirsi all'altra servitù, evocata con le seguenti parole:
Si nota allora che non risulta, né dal testo del rogito, né dalla presente causa (nessun capitolo di prova infatti è stato formulato al riguardo) che detta servitù dovrebbe comportare l'attraversamento
“di parte del mappale 561”.
E' il caso di aggiungere che ai fini di questa domanda non ha alcuna importanza il fatto che la proprietà dei mappali di cui al rogito del 1994 sia stata “decisa” da provvedimenti giudiziari anziché
dal rogito stesso.
Con la seconda domanda i convenuti chiedono accertarsi l'inesistenza di servitù di passaggio con
qualsiasi mezzo a favore dei terreni censiti al C.T. Comune di , sez. Vallonara, Fg. 7, CP_3
mapp. 557 – 558 - 559 - 560 - 561 e a favore dei mappali 606 – 110, stesso catasto, Sezione e foglio
ed a carico dei terreni censiti allo stesso catasto, sezione e foglio ai mappali 53 - 54 – 463 - 601 -
17 Vale lo stesso principio: spettava agli attori dimostrare, in questa actio negatoria servitutis
l'esistenza di una qualche servitù in proposito, mentre tale prova non si è avuta.
Con la terza domanda, i convenuti chiedono accertarsi ai sensi dell'art. 1159 bis e L. 31/1/94 n. 97,
o in via subordinata ai sensi dell'art. 1158 cc., l'intervenuta usucapione in loro favore (o meglio in
favore di , e , del 50% di proprietà dei seguenti beni Controparte_1 Parte_4
immobili intestata ad , C. T. Comune di , Sez. Vallonara foglio 7, mapp. Parte_1 CP_3
nn. 30 – 55 – 57 - 68 – 454 – 603 – 604.
Per comprendere tale domanda occorre premettere che a seguito di atto notarile del 5/3/2002 (doc.
29 dei convenuti) i mappali di cui si tratta sono entrati per il 50% nella proprietà di Parte_1
e per il 50% nella proprietà di , e . Controparte_1 Parte_4
Questi ultimi due, allora, chiedono accertarsi di aver usucapito la restante parte del 50% dei fondi, e a questo aspetto hanno dedicato i primi otto capitoli di prova, quasi tutti ammessi dal Tribunale.
Ora, i testi sentiti, e soprattutto e (entrambi bene a Testimone_6 Testimone_7
conoscenza dei luoghi, da molti anni) hanno confermato le circostanze poste a premessa dell'usucapione, e cioè, essenzialmente che e dal 1994 in Parte_4 Controparte_1
poi: hanno coltivato i terreni, con aratura, seminagione, raccolta dei fieno e dei frutti, piantumazione di alberi da frutto, taglio di alberi da bosco, coltivazione di ortaggi, sistemazione delle strade di accesso e collocazione di ripari per le piante e per le verdure, hanno impedito a qualunque terzo,
compresa l'altra intestataria, di entrarvi (ad eccezione di singoli accessi per i ricorrenti solo per recarsi alla TE MI e all'acquedotto); hanno collocato appositi massi per impedire l'ingresso nei terreni in questione;
hanno costruito delle baracche e coltivato l'orto sul mappale 68.
Dunque, questa domanda è da accogliere.
SPESE PROCESSUALI
Infine, per quanto riguarda le spese processuali, esse vanno regolate tenendo conto che è esistita, sì,
una soccombenza reciproca, ma in misura largamente maggiore a carico di parte attrice.
18
PER QUESTI MOTIVI
1. (ottava domanda di parte attrice) nega l'esistenza di ogni e qualsiasi servitù prediale a carico dei mappali 559, 558, 560 e 561 per le utilità dei mappali 30, 53, 54, 55, 57, 68, 454, 603,
604, 794 e/o 795,
2. (seconda domanda dei convenuti) nega l'esistenza di servitù di passaggio con qualsiasi mezzo a favore dei terreni censiti al C.T. Comune di sez. Vallonara, Fg. 7, mapp. CP_3
557 – 558 - 559 - 560 - 561 e a favore dei mappali 606 – 110, stesso catasto, Sezione e foglio ed a carico dei terreni censiti allo stesso catasto, sezione e foglio ai mappali 53 - 54 –
463 - 601 - 794 e 795;
3. (terza domanda dei convenuti) accerta l'intervenuta usucapione in favore di CP_1
, e , del 50% di proprietà (intestata ad ) dei
[...] Parte_4 Parte_1
seguenti beni immobili, C. T. Comune di Sez. Vallonara foglio 7, mapp. nn. 30 – CP_3
55 – 57 - 68 – 454 – 603 – 604;
4. respinge ogni altra richiesta o domanda non compresa nei capi precedenti;
5. liquida le spese processuali di parte convenuta in euro 20.402 per compensi e 216,50 per esborsi, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%, e condanna parte attrice a rimborsargliele nella misura della metà, compensate per l'altra metà.
Vicenza, 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
794 e 795.