Art. 14. (Campo di applicazione della legge)
I benefici della presente legge non si applicano:
1) per le navi che non siano destinate al compimento di operazioni di commercio e per i galleggianti di ogni specie ad eccezione dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa;
2) per le navi di nuova costruzione da carico secco e da pesca di stazza lorda inferiore rispettivamente a 150 e a 50 tonnellate nonche' per quelle destinate ad armatori nazionali fino a 1.600 tonnellate di stazza lorda - rimorchiatori esclusi - che abbiano velocita' a mezzo carico con potenza normale dell'apparato motore inferiore a 12 nodi se trattasi di navi passeggeri e inferiore a 10 nodi se trattasi di altro tipo;
3) per le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
4) per le navi costruite per conto dello Stato o a questo appartenenti;
5) per le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare.
Sono in ogni caso ammesse ai benefici della presente legge le navi destinate alla ricerca scientifica e all'istruzione nautica.
In ogni caso il contributo di cui all'articolo 1 puo' essere concesso soltanto ai cantieri costruttori in esercizio al 31 dicembre 1963.
Per i lavori diversi dalle nuove costruzioni i corrispondenti contributi possono essere concessi soltanto alle imprese gia' in esercizio al 1 gennaio 1967.
I benefici della presente legge non si applicano:
1) per le navi che non siano destinate al compimento di operazioni di commercio e per i galleggianti di ogni specie ad eccezione dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa;
2) per le navi di nuova costruzione da carico secco e da pesca di stazza lorda inferiore rispettivamente a 150 e a 50 tonnellate nonche' per quelle destinate ad armatori nazionali fino a 1.600 tonnellate di stazza lorda - rimorchiatori esclusi - che abbiano velocita' a mezzo carico con potenza normale dell'apparato motore inferiore a 12 nodi se trattasi di navi passeggeri e inferiore a 10 nodi se trattasi di altro tipo;
3) per le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
4) per le navi costruite per conto dello Stato o a questo appartenenti;
5) per le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare.
Sono in ogni caso ammesse ai benefici della presente legge le navi destinate alla ricerca scientifica e all'istruzione nautica.
In ogni caso il contributo di cui all'articolo 1 puo' essere concesso soltanto ai cantieri costruttori in esercizio al 31 dicembre 1963.
Per i lavori diversi dalle nuove costruzioni i corrispondenti contributi possono essere concessi soltanto alle imprese gia' in esercizio al 1 gennaio 1967.