TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 441
TAR
Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
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TAR
Sentenza 12 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge per omessa motivazione in punto alle ragioni del rigetto dovuta alla mancata considerazione degli elementi di novità forniti dall’istante in sede di ricorso gerarchico

    La censura è stata disattesa in quanto il collegio ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e che non vi fosse stata omessa valutazione degli elementi forniti dal ricorrente.

  • Rigettato
    Il danno emergente e il lucro cessante provocati dall’operatività del provvedimento presupposto

    La censura è stata disattesa in quanto il collegio ha ritenuto che la misura fosse proporzionata e che il ricorrente non rivestisse lo status di lavoratore sportivo professionista.

  • Rigettato
    Assenza dei presupposti per configurare la pericolosità del ricorrente

    Il Tribunale ha ritenuto che la condotta del ricorrente integrasse i presupposti per l'adozione del DASPO, in quanto la sua azione aveva generato un clima di tensione e rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

  • Rigettato
    Non proporzionalità e inadeguatezza della misura

    Il Tribunale ha ritenuto la durata del divieto (due anni) proporzionata alla condotta tenuta dal ricorrente e alle finalità di prevenzione della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 441
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 441
    Data del deposito : 12 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo