Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00441/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01070/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Matteo Bagnato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno, l’U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia e la Questura di Vibo Valentia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensiva dell’efficacia:
- del provvedimento prefettizio n. -OMISSIS- emesso in data 4.6.2025, notificato in data 6.6.2025, avente ad oggetto rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di DASPO sportivo prot. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia in data 19.3.2025, notificato in data 21.3.2025, nonché dello stesso provvedimento presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. NO De AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Vibo Valentia inerente il divieto di accedere alle manifestazioni sportive ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (c.d. “ DASPO ”) per la durata di anni due.
2. Rappresenta il ricorrente che, in data 26.2.2025, la Questura di Vibo Valentia aveva comunicato l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’eventuale adozione del provvedimento di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per i fatti occorsi in data 5.1.2025 presso il campo sportivo di -OMISSIS- nel corso dell’incontro di calcio valevole per il campionato di -OMISSIS-, tra le squadre “ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- -OMISSIS- ”; che, con provvedimento n.-OMISSIS- del 19.3.2025, il Questore della Provincia di Vibo Valentia aveva fatto divieto al ricorrente di accedere ai luoghi ove la squadra di calcio ‘ -OMISSIS- ’ avrebbe disputato manifestazioni sportive di tipo calcistico per il periodo di anni 2 (due) nonché di accedere all’interno degli stadi, degli impianti sportivi e delle infrastrutture adibite a stadio o ad impianti sportivi, sia in Italia che all’estero, dove si sarebbero svolti tutti gli incontri di calcio di qualsiasi serie e categoria, relativi ai campionati nazionali, professionali e dilettantistici, ai tornei internazionali ed alle gare amichevoli e alle zone circostanti gli impianti sportivi, nelle quali fosse impegnata a qualsiasi titolo la compagine calcistica ‘ -OMISSIS-’ ; che avverso tale provvedimento, in data 17.4.2025, il ricorrente aveva presentato ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia, respinto in data 4.6.2025.
3. Con i motivi del ricorso e rubricati il primo “I . Violazione di legge per omessa motivazione in punto alle ragioni del Rigetto dovuta alla mancata considerazione degli elementi di novità forniti dall’istante in sede di ricorso gerarchico ” e il secondo “ II. Il danno emergente e il lucro cessante provocati dall’operatività del provvedimento presupposto ”, il ricorrente ha denunciato l’assenza dei presupposti per configurare la sussistenza di una pericolosità concreta stante l’assenza di precedenti a suo carico come dimostrato dal certificato ex art. 335 c.p.p. nonché per la diversa qualificazione penalistica dei fatti contestati rispetto all’episodio del 5.1.2025; che la Questura di Vibo Valentia aveva applicato l’impugnata misura senza tenere conto del fatto che l’attività calcistica costituiva una fonte di non irrilevante sostentamento economico per il ricorrente; che la documentazione di gara era stata erroneamente interpretata dall’Amministrazione non sussistendo alcun collegamento tra i provvedimenti di ammonizione a carico dei compagni di squadra del ricorrente e il precedente provvedimento disciplinare assunto nei confronti di questo ultimo; che la misura adottata risultava sproporzionata e non adeguata rispetto alla personalità e all’attività sportiva e lavorativa del ricorrente; che il medesimo era da diversi anni un calciatore dilettante regolarmente tesserato per società che partecipano ai Campionati organizzati e promossi dalla F.I.G.C. e, quindi, un lavoratore sportivo.
4. Nel costituirsi l’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che il ricorrente si era reso responsabile di azioni che avevano turbato il normale svolgimento della manifestazione sportiva relativa all’incontro di calcio “ -OMISSIS- - -OMISSIS- ”; che la condotta del ricorrente aveva denotato una concreta e attuale pericolosità del medesimo essendo irrilevanti i profili penalistici; che l’interesse del ricorrente all’esercizio dell’attività sportiva era risultato senz’altro recessivo rispetto all’ordine e alla sicurezza pubblica.
5. Con ordinanza del 5 settembre 2025, n. -OMISSIS-, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il requisito del “ periculum in mora ” (attività sportiva - sostentamento).
6. Con note del 19 settembre 2025 e del 12 dicembre 2025 la difesa erariale ha depositato documentazione inerente l’attività lavorativa svolta dal ricorrente.
7. Alla udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato, per quanto di ragione.
9. Vanno disattese le censure in ordine alla mancanza dei presupposti per configurare la pericolosità del ricorrente, anche sotto il profilo della erronea valutazione degli elementi documentali dallo stesso allegati, nonché circa la non proporzionalità e l’inadeguatezza della misura.
9.1. Giova premettere che l’art. 6, comma 1, lett. a) e b) della legge 13 dicembre 1989, n. 401 prevede che: “ Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a) ”.
9.2. In termini generali, la giurisprudenza ha quindi chiarito che “ ai sensi dell’art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401, il Daspo nel nostro ordinamento può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta aver tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 novembre 2021, n. 7945).
9.3. È stato inoltre precisato che il “ il d.a.spo. si atteggia a misura di prevenzione, che può essere applicata in presenza di reati a condotta violenta, in presenza di condotte violente (anche non sfociate nella commissione di un reato o in una denuncia penale), in presenza di denuncia o condanna per alcune tipologie di reato specificamente individuate dalla legge ” ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 21 dicembre 2023, 3880).
9.4. Ancora, il “ divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2012 n. 6005).
9.5. Essendo una misura di prevenzione non occorre poi “ la prova sulla lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi in ordine alla pericolosità della condotta, tenuto conto anche del profilo dell’agente, in quanto comportamenti in sé innocui, risultano potenzialmente idonei, secondo i canoni della ragionevolezza, ad alimentare situazioni di allarme ovvero di pericolo, ad esempio incitando altri soggetti più farraginosi e violenti con esiti imprevedibili ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2010 n. 9074).
9.6. Secondo condivisibile giurisprudenza, ancora, il D.A.S.P.O. « essendo incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico la sua motivazione si fonda sulla logica “del più probabile che non” e non è richiesta, anche per questa misura amministrativa di prevenzione al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità » ( ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 febbraio 2024, n. 2996).
10. Trasponendo alla fattispecie i richiamati principi ermeneutici, l’azione compiuta dal ricorrente - e consistita, come indicato nell’impugnato provvedimento: “ in qualità di giocatore della società ‘-OMISSIS- -OMISSIS-’, al 20° minuto del secondo tempo dell’incontro, al fine di contestare una decisione arbitrale, si avvicinava al Direttore di gara dapprima mimando la volontà di sferrargli un pugno e nel contempo gli rivolgeva frasi oltraggiose dal seguente tenore: ‘guarda sto figlio di puttana, sei un pezzo di merda, coglione’. Il direttore di gara, pertanto, a gioco fermo, lo ha sanzionato disciplinarmente e mentre gli mostrava il cartellino rosso, veniva colpito da -OMISSIS- sulla mano apostrofandolo e minacciandolo con la seguente frase: ‘oggi ti ammazzo schifoso, pezzo di merda, fai schifo, coglione, ti aspetto fuori stronzo ’” - integra un contegno tale da giustificare l’adozione del provvedimento inibitorio di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, poiché ha in concreto generato un clima di tensione durante l’incontro, tanto che nel prosieguo della gara altri compagni di squadra del ricorrente sono stati destinatari di tre provvedimenti disciplinari di ammonizione per comportamenti antisportivi, così da contribuire a generare una situazione di tensione e rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica; inoltre per i fatti contestati il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato il ricorrente dal campionato calcistico fino al 30.6.2025.
11. Pertanto la prognosi sulla pericolosità della condotta tenuta dal ricorrente nonché sulla capacità dello stesso di poter generare con i propri comportamenti disordine o alterazione dello svolgimento delle attività sportive è ragionevole, coerente e congruamente motivata.
12. Né vale a mutare tali conclusioni lo stato di incensurato del ricorrente che è un dato neutro che di per sé stesso non supera la ricostruzione circostanziata dei fatti indicata nell’impugnato provvedimento, considerato che il D.A.S.P.O. può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi tali da mettere in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa di manifestazioni sportive, e dunque non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione, penalmente accertata, ma anche nelle ipotesi di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11409).
13. Parimenti infondata è la prospettata violazione del principio di proporzionalità in riferimento alla eccessiva durata dell’impugnata misura (quantificata in due anni).
13.1. Occorre premettere che l’art. 6, co. 5, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 prescrive che la durata della misura non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.
13.2. Nel caso di specie il Questore ha fissato la durata del divieto in due anni e cioè in un periodo che, stante l’adeguata motivazione in ordine alle modalità esecutive della condotta del ricorrente, risulta proporzionata.
14. Il Collegio rileva, infine, che la censura in ordine alla omessa valutazione da parte della Questura dell’attività sportiva svolta a titolo di lavoratore sportivo, all’esito della rivalutazione nel merito della vicenda, è infondata.
14.1. Occorre premettere che l’art. 25, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 fornisce la definizione di lavoratore sportivo e il successivo art. 28, ai commi 1 e 2, disciplina il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo.
14.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità la misura del D.A.S.P.O. può essere adottata nei confronti dello spettatore ma anche del partecipante alla competizione, a condizione che il destinatario del divieto non eserciti professionalmente l'attività sportiva, atteso che una diversa interpretazione dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, tale da consentire al provvedimento amministrativo di limitare un'attività lavorativa retribuita, risulterebbe in contrasto con gli artt. 1 e 35 Cost. (Cass. Pen., Sez. III, 8 giugno 2021, n. 35481).
14.3. E, infatti, la misura di prevenzione non può, dunque, colpire il professionista nelle sue attività lavorative dalle quali ricava la retribuzione per le sue esigenze di vita e nelle quali esplica in pieno la sua personalità laddove nelle semplici attività ricreative il divieto risulta conforme alla legge ed è diretto ad evitare, comunque, violenze nelle manifestazioni sportive.
15. Dalla documentazione allegata dal ricorrente emerge che lo stesso è un calciatore dilettante della società -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- e che la società -OMISSIS- avrebbe manifestato interesse al suo tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026.
15.1. La difesa erariale, con le note del 19 settembre 2025 e del 12 dicembre 2025, ha depositato documentazione da cui emerge che l’attività lavorativa di tipo sportivo non è prevalente ed esclusiva in quanto il ricorrente risulta percepire redditi superiori in qualità di dipendente a tempo indeterminato di varie ditte.
15.2. Il Collegio ritiene che, applicando i principi individuati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, i fatti allegati dalla difesa erariale siano idonei a dimostrare che il ricorrente non riveste lo “ status ” di lavoratore sportivo professionista, il che comporta che possa essere destinatario della misura oggetto di impugnazione.
16. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, restando comunque impregiudicati gli effetti dell’ordinanza in sede cautelare del 5 settembre 2025 al fine di consentire al ricorrente di esaurire la prevista attività lavorativa.
17. I peculiari profili interpretativi della vicenda giustificano altresì la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA AN, Presidente
OL Ciconte, Referendario
NO De AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO De AN | RA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.