Art. 10. Sostituzione di norme precedenti 1. Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5 , 6 , 7 , 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , relative alle modalita' di svolgimento della pratica forense. Nota all'art. 10:
- Per il titolo del R.D. n. 37/1934 si veda nelle note all'art. 5. Il testo delle disposizioni abrogate (articoli 5, 6, 7, 9 e 71) era il seguente:
"Art. 5. - Il praticante che frequenta lo studio di un procuratore deve presentare al consiglio dell'Ordine al termine di ogni anno di pratica:
a) un certificato dello stesso procuratore nel quale sia attestata la frequenza dello studio e l'effettiva durata di essa;
b) una relazione dettagliata sull'attivita' svolta ed in particolare sulle principali questioni di diritto che ha avuto occasione di esaminare;
c) i certificati delle cancellerie della corte d'appello o del tribunale, contenenti l'indicazione delle udienze alle quali ha assistito;
d) una relazione sulle piu' importanti cause civili e penali alla cui discussione e' stato presente.
La relazione di cui alla lettera b) deve essere controfirmata dal procuratore, previa conferma della verita' delle circostanze in essa esposte. Il procuratore puo' apportare alla relazione le modificazioni che ritenga opportune per evitare eventuali violazioni dell'obbligo del segreto professionale".
"Art. 6. - Il praticante, che ha frequentato un seminario o altro istituto costituito presso una universita' della Repubblica a termini dell' art. 18, comma primo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , deve darne la prova mediante certificato della competente autorita' accademica.
Il certificato deve contenere un'attestazione sul profitto che il praticante abbia tratto dalla frequenza dell'istituto.
Per il periodo in cui tale frequenza si riferisce il praticante deve esibire i certificati e la relazione, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, nonche' la relazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo, sulle principali questioni di diritto che ha esaminato durante la frequenza dell'istituto".
"Art. 7. - Il praticante che passa da uno ad altro studio di procuratore deve presentare al consiglio dell'Ordine, relativamente al periodo in cui ha frequentato lo studio dal quale si e' allontanato, il certificato e la relazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, nonche' il certificato di cui alla lettera d) dell'art. 1, rilasciato dal procuratore che abbia ammesso successivamente il praticante nel proprio studio".
"Art. 9. - I praticanti i quali esercitano il patrocinio davanti alle preture a norma dell' art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , debbono, alla fine di ogni anno, comprovare le loro attivita', presentando al consiglio dell'Ordine assieme ad una particolareggiata relazione sulle principali questioni esaminate durante lo svolgimento del patrocinio, un certificato delle cancellerie delle preture presso le quali hanno esercitato, in cui siano elencate le cause patrocinate, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto delle controversie".
"Art. 71. - Per gli effetti di cui all'art. 5, lettera c), del presente decreto, i cancellieri delle corti di appello e dei tribunali, i quali assistono alle udienze, devono raccogliere in un apposito registro le firme dei praticanti in ciascuna udienza.
Al termine dell'udienza il foglio del registro e' vistato dal presidente in continuazione delle firme raccolte".
- Per il titolo del R.D. n. 37/1934 si veda nelle note all'art. 5. Il testo delle disposizioni abrogate (articoli 5, 6, 7, 9 e 71) era il seguente:
"Art. 5. - Il praticante che frequenta lo studio di un procuratore deve presentare al consiglio dell'Ordine al termine di ogni anno di pratica:
a) un certificato dello stesso procuratore nel quale sia attestata la frequenza dello studio e l'effettiva durata di essa;
b) una relazione dettagliata sull'attivita' svolta ed in particolare sulle principali questioni di diritto che ha avuto occasione di esaminare;
c) i certificati delle cancellerie della corte d'appello o del tribunale, contenenti l'indicazione delle udienze alle quali ha assistito;
d) una relazione sulle piu' importanti cause civili e penali alla cui discussione e' stato presente.
La relazione di cui alla lettera b) deve essere controfirmata dal procuratore, previa conferma della verita' delle circostanze in essa esposte. Il procuratore puo' apportare alla relazione le modificazioni che ritenga opportune per evitare eventuali violazioni dell'obbligo del segreto professionale".
"Art. 6. - Il praticante, che ha frequentato un seminario o altro istituto costituito presso una universita' della Repubblica a termini dell' art. 18, comma primo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , deve darne la prova mediante certificato della competente autorita' accademica.
Il certificato deve contenere un'attestazione sul profitto che il praticante abbia tratto dalla frequenza dell'istituto.
Per il periodo in cui tale frequenza si riferisce il praticante deve esibire i certificati e la relazione, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, nonche' la relazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo, sulle principali questioni di diritto che ha esaminato durante la frequenza dell'istituto".
"Art. 7. - Il praticante che passa da uno ad altro studio di procuratore deve presentare al consiglio dell'Ordine, relativamente al periodo in cui ha frequentato lo studio dal quale si e' allontanato, il certificato e la relazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, nonche' il certificato di cui alla lettera d) dell'art. 1, rilasciato dal procuratore che abbia ammesso successivamente il praticante nel proprio studio".
"Art. 9. - I praticanti i quali esercitano il patrocinio davanti alle preture a norma dell' art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , debbono, alla fine di ogni anno, comprovare le loro attivita', presentando al consiglio dell'Ordine assieme ad una particolareggiata relazione sulle principali questioni esaminate durante lo svolgimento del patrocinio, un certificato delle cancellerie delle preture presso le quali hanno esercitato, in cui siano elencate le cause patrocinate, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto delle controversie".
"Art. 71. - Per gli effetti di cui all'art. 5, lettera c), del presente decreto, i cancellieri delle corti di appello e dei tribunali, i quali assistono alle udienze, devono raccogliere in un apposito registro le firme dei praticanti in ciascuna udienza.
Al termine dell'udienza il foglio del registro e' vistato dal presidente in continuazione delle firme raccolte".