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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3101 del R.G. dell'anno 2016, avente ad oggetto: “violazione delle distanze legali”, riservata in decisione all'udienza del 9.10.2024, con la concessione alle parti del termine di gg. 60 per il deposito di scritti conclusionali e di successivi gg. 20 per le repliche e vertente
TRA
(c.f.: ), in proprio e quale erede della Parte_1 C.F._1
defunta moglie (c.f.: Persona_1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f.: ), in qualità di eredi di tutti
[...] C.F._4 Persona_1
rapp.ti e difesi, dall'avv. Maria Teresa De Bottis, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione depositato telematicamente il 14.1.2020 ed elettivamente domiciliati in NO
OR (CE) – Fraz. Scalo, alla via Abruzzi, n. 56
(attori in riassunzione)
E
(c.f.: , rapp.to e difeso, giusta procura depositata in atti, CP_1 C.F._5
dall'avv. Luca Geremia ed elettivamente domiciliato in NO OR (CE), alla via Volturno, n. 108
(convenuto)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositati in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e - quali proprietari del Persona_1 Parte_1
fabbricato sito a NO OR alla Via P.A. D'Arezzo n. 57, (identificato al catasto alla p.lla
1088, fol. 27), confinante con quello in titolarità di (part.lla 528, fol. 27) - citavano CP_1
in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, per sentire accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “- accertare e dichiarare la violazione da parte del convenuto delle CP_1
disposizioni in punto di distanze legali previste dagli artt. 873 e ss. c.c. nella realizzazione
dell'opera edilizia abusiva oggetto del presente giudizio;
per l'effetto, - condannare ex art. 872
comma II c.c. parte convenuta alla riduzione in pristino mediante la demolizione della predetta
opera abusiva per tutti i motivi sopra esposti e/o - accertare l'inesistenza di una servitù di
mantenere la predetta costruzione a distanza inferiore a quella legale e per l'effetto condannare il
convenuto alla rimozione dell'opera abusiva. Vittoria di spese, diritti, onorari di causa del presente
giudizio, oltre rimborso forfettario del 12,50 %, I.V.A. e CPA come per legge, sussistendone i
presupposti, con attribuzione all'avvocato perché antistatario”.
Con comparsa depositata telematicamente il 29.6.2016, si costituiva in giudizio , il CP_1
quale, in prelimine, eccepiva il non corretto espletamento della procedura di mediazione per la mancata comparizione degli attori di persona all'incontro innanzi al Mediatore;
nel merito, contestava energicamente la domanda attorea, di cui chiedeva il reietto per totale infondatezza;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di abbattimento dell'opera realizzata dal convenuto, instava per l' individuazione di opportuni accorgimenti tecnici a salvaguardia del diritto di proprietà degli attori senza ricorrere alla demolizione, contemperando i contrapposti interessi;
con vittoria di spese di giudizio.
Alla prima udienza, l'istruttore dell'epoca, dopo ampia discussione con le parti, invitava le stesse ad interloquire sulla questione relativa al rituale esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione in assenza della parte personalmente e rinviava ad uopo, concedendo un termine per note. Di poi, il
G.I., ritenuto che la questione preliminare poteva essere decisa unitamente al merito, su richiesta di parte convenuta, concedeva i termini di cui all' art. 183, 6 comma c.p.c.; all'esito dei quali, la causa
- stante la inammissibilità ed irrilevanza della prova orale articolata da entrambe le parti - veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni, con onere per la cancelleria di acquisire agli atti il fascicolo cautelare n. 1030 del 2011, definito dinanzi a questo
Tribunale - ex sezione distaccata di Carinola.
All'udienza del 17.10.2019, il difensore di parte attrice dichiarava il decesso di Persona_1
indi, il giudizio veniva dichiarato interrotto e successivamente veniva riassunto dai di lei eredi.
Nelle more veniva disposta l'acquisizione del fascicolo cautelare.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del giudice istruttore, la presente controversia veniva smistata sul ruolo della scrivente, che, all'udienza del 9.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la riservava in decisione, concedendo alle stesse il termine di gg. 60 per il deposito di scritti conclusionali e di successivi gg. 20 per le repliche.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: occorre, preliminarmente, dare atto del rituale espletamento in specie della procedura di mediazione, introdotta dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010, come condizione di procedibilità della domanda.
Ed infatti, dalla documentazione versata in giudizio dalla parte attrice, si evince che l'incontro del
18.3.2016 presso l'Organismo di mediazione prescelto dagli istanti, si è svolto davanti al Mediatore alla presenza di e dell'avv. Luca Geremia, quanto alla parte convenuta e, quanto alla CP_1
parte attrice, alla presenza dell'avv. Maria Teresa De Bottis, in sostituzione degli attori, (che,
dunque, non erano presenti di persona). L'avv. De Bottis risultava munito di procura sostanziale,
rilasciata in suo favore dagli istanti, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, come chiaramente evincesi dalla procura versata in atti. Donde, la mediazione si è svolta correttamente, tenuto conto che la giurisprudenza ha chiarito che la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque e quindi anche dal proprio difensore munito di procura speciale sostanziale, contenente l'indicazione specifica della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto del procedimento
(Cass. sent. n. 8473/2019; Cass. ord. n. 13029/2022).
Alla luce di tali principi, il Tribunale ritiene validamente ottemperato il procedimento di mediazione, tenuto altresì conto che in relazione alla domanda oggetto di causa non necessitava procura speciale.
Nel merito, preliminarmente, giova sottolineare l'irrilevanza, ai fini del presente giudizio,
dell'eventuale violazione della normativa urbanistico-edilizia nell'edificazione del manufatto oggetto di giudizio ad opera del convenuto, come denunciata da parte attrice. La difformità dei lavori rispetto al titolo abilitativo o la eventuale illegittimità del titolo abilitativo stesso o la sua mancanza, invero, è, ai fini del decidere, un dato “neutro”, in quanto i rapporti tra Pubblica
amministrazione e privato e tra privato e privato sono regolati da norme diverse, le prime di carattere pubblicistico, le seconde iure privatorum. Pertanto, come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del c.c.
e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'avere eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento del danno (Cass. n.10173/1998). Ne deriva che può accertarsi violazione delle distanze tra proprietari pure in assenza di provvedimenti illegittimi o attività edificatoria dichiarata illegittima, così come può accertarsi il rispetto dei limiti legali della proprietà pure in presenza di sanzioni amministrative, atteso che illegittimità dell'attività edilizia (verso la P.A.) e illiceità della condotta materiale (verso il confinante) rispondono a funzioni e struttura ontologica diverse. Anche
la sanatoria o il condono degli illeciti urbanistici, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore,
esplicano, infatti, i loro effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici amministrativi, penali e/o fiscali e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati, lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali previste dal codice civile e dalle norme regolamentari di esse integratrici” (cfr. Cass. n. 12966/2006).
Nel merito, è opportuno ricordare che l'azione proposta da parte attrice per ottenere l'osservanza delle distanze legali è modellata sullo schema della “actio negatoria servitutis”, essendo rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, ma a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù in vantaggio del vicino;
essa non esige,
perciò, la rigorosa dimostrazione della proprietà dell'immobile a cui favore l'azione viene esperita:
è sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto e la sussistenza di una illecita attività edificatoria da parte del convenuto.
In tema di distanze tra costruzioni, la giurisprudenza ha enucleato un concetto assai ampio di costruzione nel quale comprende qualsiasi opera edilizia dotata di apprezzabili caratteri di consistenza e di stabilità: ai fini dell'applicazione delle norme sulle distanze legali, si considera
costruzione qualsiasi manufatto che emerga in modo sensibile al di sopra del livello del suolo con caratteristiche di stabilità, consistenza e compattezza anche se costituito da (e realizzato con)
materiali diversi dal cemento (per esempio ferro, alluminio e simili). La norma di riferimento in tema di distanze legali tra costruzioni è l'art. 873 c.c., il quale prevede che “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanze non minore di tre metri” e che
“nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”. La giurisprudenza indica alcuni requisiti che consentono di stabilire caso per caso quando si sia in presenza di una opera da definire tale e da sottoporre alla disciplina suddetta: solidità, stabilità, immobilizzazione rispetto al suolo. La
solidità consiste in una caratteristica chimico - fisica della struttura che attiene alla coesione dei vari componenti della costruzione;
stabilità è idoneità della struttura a rimanere ferma per un tempo indefinito;
il concetto di immobilità attiene, infine, alla coesione della struttura con il terreno.
In taluni casi, la costruzione può anche non essere infissa nel terreno, ma esservi semplicemente appoggiata, se la natura della struttura e la sua funzione siano tali da rendere il bene inamovibile.
In giurisprudenza e secondo la più autorevole dottrina si ritiene che un ulteriore requisito della nozione di costruzione sia la esistenza di un apprezzabile sviluppo verticale di un manufatto sopra il livello del suolo. Proprio per questo non sono considerate costruzioni quelle completamente interrate, perché non danno vita a intercapedini dannose.
Solo manufatti di modeste dimensioni e funzione meramente decorativa e di rifinitura possono essere esclusi dal novero delle costruzioni.
Ciò posto in termini generali, in specie, il manufatto oggetto di giudizio è stato dettagliatamente descritto dall'ing. nominato in sede di procedura ex art. 700 cpc promossa prima di Persona_2
questo giudizio, su ricorso di parte attrice, al fine di verificare eventuali intollerabilità delle immissioni di fumo provenienti dall'immobile di a seguito della realizzazione da CP_1
parte di quest'ultimo, durante l'inverno dell'anno 2009 di una canna fumaria. La consulenza dell'ing. , avendo avuto ad oggetto il medesimo manufatto-canna fumaria e, tra l'altro, Per_2
l'accertamento di eventuale violazione delle distanze (quesito specificamente formulato dal giudice del cautelare e sviscerato in ogni suo aspetto dal consulente), idoneamente corredata da rilievi fotografici, ben può essere presa a base della presente decisone, anche per ragioni di economia processuale, perché congruamente motivata ed immune da vizi.
In virtù dell'articolo 873 c.c., le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri: la norma non prevede alcun distacco minimo da osservarsi rispetto al confine, ma solo un distacco minimo tra fabbricati. Tuttavia, dal combinato disposto degli articoli 873, 874 e 877 c.c. si evince che il proprietario che costruisce per primo beneficia del “principio della prevenzione” e può determinare, in concreto, il comportamento del proprietario del fondo confinante che costruisca successivamente.
La disciplina del codice civile in tema di distanze legali è stata integrata dalla disposizione dell'articolo 41 quinquies, comma 1, lettera c), della legge n. 1150/42 (legge urbanistica), introdotto dalla legge n. 765/67, secondo cui nei Comuni non dotati di strumento urbanistico la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire, ma la disposizione non derogava al principio della prevenzione come desumibile dal codice nei termini sopra esposti. La norma è stata poi abrogata dal T.U. n. 380/01, dando luogo a questioni interpretative in ordine alla successione di leggi nel tempo che non rileva nel caso di specie.
Negli strumenti urbanistici locali, sempre secondo il disposto dell'articolo 873 c.c., può essere stabilita una distanza maggiore di quella di tre metri fissata dal codice e anche nel caso in cui essi stabiliscano una distanza maggiore, il principio va comunque applicato. Se lo strumento urbanistico locale preveda, invece, un distacco assoluto tra fabbricati escludendo esplicitamente la possibilità di costruire in aderenza o in appoggio o preveda esplicitamente un distacco assoluto da osservarsi dal
confine (di regola pari alla metà del distacco da osservarsi tra fabbricati), non è applicabile il principio della prevenzione. È noto, infatti, il principio, affermato in giurisprudenza (Cass. n.
14261/05; n. 627/03), secondo cui, quando il regolamento edilizio locale prevede una distanza minima della costruzione dal confine non solo, com'è ovvio, non può costruirsi sul confine, ma non opera, altresì, il criterio della prevenzione, non potendo esso conciliarsi con il carattere assoluto della relativa prescrizione normativa.
Ciò posto e passando al caso di specie, va evidenziato che l'ing. nella sua relazione Per_2
d'ufficio ha dettagliatamente descritto il manufatto-canna fumaria nel seguente modo: “essa è stata
edificata in prossimità della proprietà di parte attrice ed è posta a servizio esclusivo di un
termocamino di proprietà del convenuto, posto a piano terra;
La canna fumaria è costituita da una
tubazione in acciaio inox. Tal tubazione per un primo tratto è coibentata parzialmente con materiale termoisolante. Di seguito, la tubazione attraversa un solaio e risulta essere: per un tratto
racchiusa da una struttura muraria in laterizi, ed un altro tratto posta a nudo fino a raggiungere la
sommità su cui è posto il comignolo”.
Ebbene, la canna fumaria, oggetto del presente giudizio, così come descritta dall'ausiliario, risponde senz'altro alle caratteristiche (solidità, stabilità, immobilizzazione rispetto al suolo e dotata di apprezzabile sviluppo verticale) di “costruzione” nel senso sopra enunciato.
L'ausiliario ha anche accertato l'assenza di normativa regolamentare locale in merito alle distanze relativamente alle canne fumarie e ha concluso che “la struttura sarebbe dovuta essere posta a non
meno di 3 m. dalla proprietà dei ricorrenti o eventualmente essere posta in aderenza così come
sancito dall'art. 873 c.c..”, ed invece in specie “la canna fumaria dista dalla proprietà dei
ricorrenti m. 0,55 alla base, mentre nella zona ove la tubazione risulta nuda m. 0,69; quindi
inferiore a 3,00 metri”.
In sostanza il ctu ha accertato che la canna fumaria non rispetta le distanze legali dalla costruzione di parte attrice, che - in assenza di diversa indicazione nel regolamento comunale - deve intendersi di m. 3 dall'immobile della parte attrice, a mente degli art. 872 e 873 c.c..
Alla luce di quanto evidenziato, la domanda attorea va accolta e il convenuto va condannato alla riduzione in pristino dei luoghi, mercè abbattimento del manufatto-canna fumaria, poiché edificato a distanza non legale.
Da ultimo va precisato che “L'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è, salvo gli effetti dell'eventuale usucapione, imprescrittibile perché modellata sullo schema dell'"actio negatoria servitutis", essendo rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù.” (Cass. n.
871/12); e ciò anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto dell'autorizzazione edilizia, come già chiarito precedentemente, esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem"
(Cass., ordinanza n. 1395/17; Cass. sent. n. 3979/13). Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza si è
esaurita l'attività processuale e difensiva, tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia, concretamente rapportati alla natura ed al numero delle questioni trattate, nonché alla attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, in proprio e quale erede di nonché ,
[...] Persona_1 Parte_2 [...]
e quali eredi di nei confronti di Parte_3 Parte_4 Persona_1
, ogni altra e diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa e/o assorbita, così CP_1
provvede:
- in accoglimento della domanda attorea - accertata la violazione delle norme sulle distanze legali da parte del convenuto nella edificazione del manufatto-canna fumaria e l'inesistenza della servitù di mantenere la stessa a distanza inferiore a quella legale- condanna il convenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, mercè demolizione CP_1
della predetta canna fumaria;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in € 3.397,00 per compenso professionale, €. 270,00 per spese vive, oltre al rimborso spese forfetarie del 15%, IVA e CPA come per legge, che distrae in favore dell'avv. Maria Teresa
De Bottis, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in S. Maria C.V. lì 19.01.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)