TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/07/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2293/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 31.10.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VEDOVATO JESSICA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Tradate (VA), Via Giuseppe Garibaldi n. 10, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 9.12.2024);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI DELE PARTI: Per parte ricorrente:
Cfr. verbale di udienza del 18.6.2025: “L'avv. Vedovato si riporta alla relazione dei Servizi sociali, riferisce che ieri per quanto le consta si è tenuto un incontro del padre presso i servizi sociali, che il resistente al momento non sta contribuendo dal punto di vista materiale ciò che costituisce anche ragione di preoccupazione per la madre. Aderisce alla prosecuzione della presa in carico dei
Servizi sociali come dagli stessi indicato e chiede fin d'ora pronunciarsi sentenza parziale sullo status. A tal fine precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario a VE Parte_1 Controparte_1
LO (Va) in data 30.1.2016 con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del predetto
Comune dell'anno 2016, atto n. 1, Parte II, Serie A.
Dall'unione sono nati i figli e a Varese (VA) il 7.11.2016 e a Tradate Per_1 Per_2 Per_3
(VA) il 21.9.2015.
Con ricorso depositato il 31.10.2024, ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento super esclusivo a sé dei figli minori e , nati a Varese il 7.11.2016, e , nata a [...] il [...], Per_1 Per_2 Per_3
con assegnazione a sé della casa familiare sita in VE LO, via Milano n. 1, di disporre che il padre possa vedere i figli con incontri protetti alla presenza dei Servizi sociali territorialmente competenti, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo di euro 300,00 mensili complessivi (euro 100,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat, da aumentarsi ad euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) a seguito del reperimento da parte di quest'ultimo di una stabile attività lavorativa, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli minori e all'assegno unico universale. All'udienza del 4.2.2025 compariva personalmente la sola parte ricorrente con l'assistenza del difensore, il quale si riportava ai propri atti e chiedeva pronunciarsi la contumacia di parte resistente non comparsa.
Con ordinanza del 26.2.2025 il Giudice relatore, verificata la regolarità della notificazione nei confronti della parte resistente non comparsa (notifica ritirata a mani in data 25.11.2024), dichiarava la contumacia di e assumeva i seguenti provvedimenti in via Controparte_1
provvisoria e urgente ex art. 473 bis. 22 c.p.c.:
“1. Affida i figli minori e , nati a Varese il 7.11.2016, e , nata a [...]_1 Per_2 Per_3
il 21.9.2015, in via super-esclusiva alla madre, con collocamento e residenza prevalente presso
l'abitazione della stessa e assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in VE LO, via Milano n. 1;
2. Dispone che le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3. Dispone che le frequentazioni paterne con i figli minori potranno avvenire, nelle more della presa in carico da parte dei Servizi sociali e/o contemporaneamente ad essa, salvo diversa indicazione dei Servizi, previo accordo assunto direttamente con la madre e alla stabile presenza della stessa o di altra figura di fiducia;
4. Conferisce incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di VE
LO secondo quanto meglio specificato in parte motiva;
5. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo di euro 300,00 mensili complessivi (euro 100,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle minori da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
6. L'assegno unico potrà essere integralmente percepito dalla madre;
c) In via istruttoria, Incarica i Servizi di relazionare in forma scritta entro dieci giorni dalla fissanda udienza, nonché di segnalare senza indugio eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero medio tempore verificarsi”. In data 18.6.2025 veniva depositata in atti la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali del
Comune di VE LO.
All'udienza del 18.6.2025 la parte ricorrente si riportava alla relazione dei Servizi sociali in atti e chiedeva emettersi sentenza parziale sullo status precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo, quindi il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
Considerato in diritto
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso del giudizio ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario a VE LO (Va) in data
[...]
30.1.2016 (atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2016, atto n. 1, Parte II, Serie A);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di VEDANO OLONA (VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite al definitivo;
4. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati per la prosecuzione del giudizio.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 31.10.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VEDOVATO JESSICA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Tradate (VA), Via Giuseppe Garibaldi n. 10, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 9.12.2024);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI DELE PARTI: Per parte ricorrente:
Cfr. verbale di udienza del 18.6.2025: “L'avv. Vedovato si riporta alla relazione dei Servizi sociali, riferisce che ieri per quanto le consta si è tenuto un incontro del padre presso i servizi sociali, che il resistente al momento non sta contribuendo dal punto di vista materiale ciò che costituisce anche ragione di preoccupazione per la madre. Aderisce alla prosecuzione della presa in carico dei
Servizi sociali come dagli stessi indicato e chiede fin d'ora pronunciarsi sentenza parziale sullo status. A tal fine precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario a VE Parte_1 Controparte_1
LO (Va) in data 30.1.2016 con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del predetto
Comune dell'anno 2016, atto n. 1, Parte II, Serie A.
Dall'unione sono nati i figli e a Varese (VA) il 7.11.2016 e a Tradate Per_1 Per_2 Per_3
(VA) il 21.9.2015.
Con ricorso depositato il 31.10.2024, ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento super esclusivo a sé dei figli minori e , nati a Varese il 7.11.2016, e , nata a [...] il [...], Per_1 Per_2 Per_3
con assegnazione a sé della casa familiare sita in VE LO, via Milano n. 1, di disporre che il padre possa vedere i figli con incontri protetti alla presenza dei Servizi sociali territorialmente competenti, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo di euro 300,00 mensili complessivi (euro 100,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat, da aumentarsi ad euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) a seguito del reperimento da parte di quest'ultimo di una stabile attività lavorativa, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli minori e all'assegno unico universale. All'udienza del 4.2.2025 compariva personalmente la sola parte ricorrente con l'assistenza del difensore, il quale si riportava ai propri atti e chiedeva pronunciarsi la contumacia di parte resistente non comparsa.
Con ordinanza del 26.2.2025 il Giudice relatore, verificata la regolarità della notificazione nei confronti della parte resistente non comparsa (notifica ritirata a mani in data 25.11.2024), dichiarava la contumacia di e assumeva i seguenti provvedimenti in via Controparte_1
provvisoria e urgente ex art. 473 bis. 22 c.p.c.:
“1. Affida i figli minori e , nati a Varese il 7.11.2016, e , nata a [...]_1 Per_2 Per_3
il 21.9.2015, in via super-esclusiva alla madre, con collocamento e residenza prevalente presso
l'abitazione della stessa e assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in VE LO, via Milano n. 1;
2. Dispone che le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3. Dispone che le frequentazioni paterne con i figli minori potranno avvenire, nelle more della presa in carico da parte dei Servizi sociali e/o contemporaneamente ad essa, salvo diversa indicazione dei Servizi, previo accordo assunto direttamente con la madre e alla stabile presenza della stessa o di altra figura di fiducia;
4. Conferisce incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di VE
LO secondo quanto meglio specificato in parte motiva;
5. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo di euro 300,00 mensili complessivi (euro 100,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle minori da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
6. L'assegno unico potrà essere integralmente percepito dalla madre;
c) In via istruttoria, Incarica i Servizi di relazionare in forma scritta entro dieci giorni dalla fissanda udienza, nonché di segnalare senza indugio eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero medio tempore verificarsi”. In data 18.6.2025 veniva depositata in atti la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali del
Comune di VE LO.
All'udienza del 18.6.2025 la parte ricorrente si riportava alla relazione dei Servizi sociali in atti e chiedeva emettersi sentenza parziale sullo status precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo, quindi il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
Considerato in diritto
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso del giudizio ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario a VE LO (Va) in data
[...]
30.1.2016 (atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2016, atto n. 1, Parte II, Serie A);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di VEDANO OLONA (VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite al definitivo;
4. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati per la prosecuzione del giudizio.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli