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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/06/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 244 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Salvatore Giunone); Parte_1
appellante
e
(avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli e Maria Teresa CP_1
Pugliano);
appellato
FATTO E DIRITTO
1. In data 27\8\2021, ricorre avverso il verbale di Parte_1
accertamento notificatole dall' il 6\11\2020, con il quale le era intimato il CP_1
pagamento di €.37.800,73 (di cui € 28.243,48 per contributi IVS per il periodo
2017-2021 ed € 9.557,25 a titolo di somme aggiuntive). Contributi pretesi a seguito dell'iscrizione d'ufficio del figlio, quale Parte_2
coadiutore familiare nell'impresa individuale di ristorazione a lei intestata.
Contesta la legittimità dell'iscrizione delle pretese creditorie dell'Istituto
previdenziale attesa l'assoluta inesistenza di elementi fattuali che possano giustificare l'iscrizione del di lei figlio con la qualità di coadiutore nel ristorante da lei gestito.
In particolare, rilevando che le dichiarazioni da lei stessa rese ai funzionari verbalizzanti costituirebbero “una mera narrazione di fatti tutti da accertare” e ricordando che nella materia oggetto di giudizio, i verbali ispettivi possono fare piena prova solo dell'esistenza e contenuto delle dichiarazioni rese, ma non certo della loro corrispondenza a verità fattuale.
Denuncia, infine, la nullità o illegittimità del verbale ispettivo, per violazione dei propri diritti difensivi e dell'art. 21-septies, legge n. 241/199 e conclude chiedendo di “dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque privare di efficacia il
verbale oggetto della presente impugnativa”.
2. Nella resistenza dell'Istituto previdenziale, il Tribunale di Catanzaro
prende atto del contenuto delle dichiarazioni rese dalla SI agli Pt_1
ispettori e rileva che, in base all'art.1, co.202 e 203, L.662/96, l'obbligo di iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali sussiste, fra gli altri,
nei confronti coloro i quali “partecipino personalmente al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza”. Pertanto, ritenuto che il chiaro tenore delle predette dichiarazioni valga a provare l'esistenza dell'ipotizzata partecipazione, ritiene legittima l'iscrizione del figlio della ricorrente come coadiutore familiare e dovuti i relativi contributi previdenziali nei limiti della prescrizione quinquennale (ovvero da luglio 2015), così come chiesti in verbale. Afferma anche l'irrilevanza della prova testimoniale richiesta,
ritenendo i capitolati dedotti inidonei a provare la etero direzione datoriale e rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite. 3. Propone appello la SI , la quale denuncia di avere risposto a Pt_1
domande “maliziosamente rivolte” dai verbalizzanti e rileva che i contributi avrebbero dovuto essere richiesti, al più, a decorrere dall'inizio del rapporto di lavoro “attivato dal Gip”, rectius da quando la misura degli arresti domiciliari comminata al proprio figlio avrebbe impedito a quest'ultimo di gestire l'attività lavorativa con l'autonomia di cui prima godeva, pertanto solo a decorrere dal 24\7\2020.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata “e conseguentemente
dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque privare di efficacia il verbale num.
2020008858 del 06.11.2020, nonché tutti gli ad esso prodromici e/o comunque
collegati”.
4. Nella resistenza dell'Istituto appellato, la causa è decisa all'odierna udienza, con lettura contestuale del dispositivo.
5. Preliminare alla valutazione del merito è quella relativa alle conseguenze dell'atteggiamento processuale delle parti.
6. Infatti, rinviata la causa alla data odierna ai sensi dell'art.309, per assenza di entrambe le parti, si constata che l'assenza delle stesse permane anche alla presente udienza di decisione.
7. La causa dev'essere, pertanto, cancellata dal ruolo con contestuale dichiarazione dell'avvenuta estinzione del giudizio, ai sensi dell'art.181 c.p.c.
8. Nulla sulle spese, atteso l'atteggiamento processuale delle due parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 7\10\2022, così Pt_1
provvede:
1) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e la contestuale estinzione del giudizio;
2) Nulla sulle spese. Catanzaro, 27\5\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 244 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Salvatore Giunone); Parte_1
appellante
e
(avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli e Maria Teresa CP_1
Pugliano);
appellato
FATTO E DIRITTO
1. In data 27\8\2021, ricorre avverso il verbale di Parte_1
accertamento notificatole dall' il 6\11\2020, con il quale le era intimato il CP_1
pagamento di €.37.800,73 (di cui € 28.243,48 per contributi IVS per il periodo
2017-2021 ed € 9.557,25 a titolo di somme aggiuntive). Contributi pretesi a seguito dell'iscrizione d'ufficio del figlio, quale Parte_2
coadiutore familiare nell'impresa individuale di ristorazione a lei intestata.
Contesta la legittimità dell'iscrizione delle pretese creditorie dell'Istituto
previdenziale attesa l'assoluta inesistenza di elementi fattuali che possano giustificare l'iscrizione del di lei figlio con la qualità di coadiutore nel ristorante da lei gestito.
In particolare, rilevando che le dichiarazioni da lei stessa rese ai funzionari verbalizzanti costituirebbero “una mera narrazione di fatti tutti da accertare” e ricordando che nella materia oggetto di giudizio, i verbali ispettivi possono fare piena prova solo dell'esistenza e contenuto delle dichiarazioni rese, ma non certo della loro corrispondenza a verità fattuale.
Denuncia, infine, la nullità o illegittimità del verbale ispettivo, per violazione dei propri diritti difensivi e dell'art. 21-septies, legge n. 241/199 e conclude chiedendo di “dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque privare di efficacia il
verbale oggetto della presente impugnativa”.
2. Nella resistenza dell'Istituto previdenziale, il Tribunale di Catanzaro
prende atto del contenuto delle dichiarazioni rese dalla SI agli Pt_1
ispettori e rileva che, in base all'art.1, co.202 e 203, L.662/96, l'obbligo di iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali sussiste, fra gli altri,
nei confronti coloro i quali “partecipino personalmente al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza”. Pertanto, ritenuto che il chiaro tenore delle predette dichiarazioni valga a provare l'esistenza dell'ipotizzata partecipazione, ritiene legittima l'iscrizione del figlio della ricorrente come coadiutore familiare e dovuti i relativi contributi previdenziali nei limiti della prescrizione quinquennale (ovvero da luglio 2015), così come chiesti in verbale. Afferma anche l'irrilevanza della prova testimoniale richiesta,
ritenendo i capitolati dedotti inidonei a provare la etero direzione datoriale e rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite. 3. Propone appello la SI , la quale denuncia di avere risposto a Pt_1
domande “maliziosamente rivolte” dai verbalizzanti e rileva che i contributi avrebbero dovuto essere richiesti, al più, a decorrere dall'inizio del rapporto di lavoro “attivato dal Gip”, rectius da quando la misura degli arresti domiciliari comminata al proprio figlio avrebbe impedito a quest'ultimo di gestire l'attività lavorativa con l'autonomia di cui prima godeva, pertanto solo a decorrere dal 24\7\2020.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata “e conseguentemente
dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque privare di efficacia il verbale num.
2020008858 del 06.11.2020, nonché tutti gli ad esso prodromici e/o comunque
collegati”.
4. Nella resistenza dell'Istituto appellato, la causa è decisa all'odierna udienza, con lettura contestuale del dispositivo.
5. Preliminare alla valutazione del merito è quella relativa alle conseguenze dell'atteggiamento processuale delle parti.
6. Infatti, rinviata la causa alla data odierna ai sensi dell'art.309, per assenza di entrambe le parti, si constata che l'assenza delle stesse permane anche alla presente udienza di decisione.
7. La causa dev'essere, pertanto, cancellata dal ruolo con contestuale dichiarazione dell'avvenuta estinzione del giudizio, ai sensi dell'art.181 c.p.c.
8. Nulla sulle spese, atteso l'atteggiamento processuale delle due parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 7\10\2022, così Pt_1
provvede:
1) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e la contestuale estinzione del giudizio;
2) Nulla sulle spese. Catanzaro, 27\5\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni