TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione III Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 924/2025 R.G. promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TR EB del foro di Napoli con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTORE-APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del pro- Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. MORETTO RICCARDO e
BENEDETTI MONICA dell'avvocatura civica con rispettivi indiritti di pec riportati in comparsa di costituxione e risposta;
CONVENUTO-APPELLATO
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da verbale di udienza del 17.7.2025
PARTE CONVENUTA
Come da comparsa conclusionale depositata il 26.9.2025
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello, davanti a questo Tribunale, avverso la Parte_1
sentenza del giudice di pace di n. 1389/2024 04/01/2025 che, pur CP_1
accogliendo la sua opposizione al verbale di violazione del codice della strada elevato a suo carico in data 16.4.2023 e notificato in data ai sensi dell'art. 142/8
c.d.s., aveva disposto la compensazione delle spese di lite.
A sostegno dell'impugnazione l'attore ha dedotto un solo motivo di appello con il quale si è doluto della decisione del giudice di prime cure di compensare le spese del primo grado di giudizio a fronte di un esito vittorioso dello stesso per lui.
In particolare l'appellante ha osservato che tale conclusione non trova fondamento nell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., che individua delle ipotesi tassative di compensazione delle spese e neppure in quella delle gravi ed eccezionali ragioni orami non più consentita.
Il si è costituito in giudizio resistendo all'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti l'appello deve ritenersi infondato e va pertanto rigettato.
Infatti, sebbene il giudice di pace non abbia esplicitato le ragioni per cui ha optato per la compensazione delle spese del primo grado di giudizio, profilo al quale però ben può ovviare il giudice del gravame integrando la motivazione mancante, tali ragioni sono evincibili dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata nella quale la questione sottesa al giudizio, e relativa alle conseguenze della mancata omologazione del dispositivo con cui sia staro rilevato è stata qualificata come “annosa”.
Inoltre, è opportuno anche considerare che il giudice di prime cure ha richiamato a sostegno della propria decisione la pronuncia della Suprema di
Cassazione, n. 10505 del 18.4.2024, antecedente di pochi alla sentenza impugnata e successiva alla proposizione del ricorso di primo grado, che era stato depositato a marzo 2023 a riprova della controvertibilità della questione.
Coglie pertanto nel segno il rilievo di parte appellata secondo cui ben può trovare applicazione nel caso di specie lo stesso criterio in base al quale la
Cassazione, con la succitata sentenza, aveva compensato le spese del giudizio di pagina 2 di 3 legittimità, che è quello della “della novità della questione (sottoposta in modo diretto ad approfondito, per la prima volta all'esame di questa Corte), obiettivamente controvertibile (anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo, per come dà atto anche la sentenza cui impugnata) e di rilevante impatto pratico nella materia della circolazione stradale”
A ben vedere proprio tale passaggio motivazionale consente di ricondurre, ad integrazione della motivazione della sentenza appellata, l'ipotesi in esame a quella della “assoluta novità della questione trattata”, rientrante tra quelle menzionate dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Venendo alla regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio, esse vanno compensate in considerazione della novità del principio affermato dalla
Suprema Corte in relazione alla disciplina delle spese per questo tipo di giudizi, perlomeno fino ad un certo periodo di tempo..
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la decisione appellata e compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Verona 05/12/2025 il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione III Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 924/2025 R.G. promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TR EB del foro di Napoli con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTORE-APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del pro- Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. MORETTO RICCARDO e
BENEDETTI MONICA dell'avvocatura civica con rispettivi indiritti di pec riportati in comparsa di costituxione e risposta;
CONVENUTO-APPELLATO
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da verbale di udienza del 17.7.2025
PARTE CONVENUTA
Come da comparsa conclusionale depositata il 26.9.2025
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello, davanti a questo Tribunale, avverso la Parte_1
sentenza del giudice di pace di n. 1389/2024 04/01/2025 che, pur CP_1
accogliendo la sua opposizione al verbale di violazione del codice della strada elevato a suo carico in data 16.4.2023 e notificato in data ai sensi dell'art. 142/8
c.d.s., aveva disposto la compensazione delle spese di lite.
A sostegno dell'impugnazione l'attore ha dedotto un solo motivo di appello con il quale si è doluto della decisione del giudice di prime cure di compensare le spese del primo grado di giudizio a fronte di un esito vittorioso dello stesso per lui.
In particolare l'appellante ha osservato che tale conclusione non trova fondamento nell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., che individua delle ipotesi tassative di compensazione delle spese e neppure in quella delle gravi ed eccezionali ragioni orami non più consentita.
Il si è costituito in giudizio resistendo all'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti l'appello deve ritenersi infondato e va pertanto rigettato.
Infatti, sebbene il giudice di pace non abbia esplicitato le ragioni per cui ha optato per la compensazione delle spese del primo grado di giudizio, profilo al quale però ben può ovviare il giudice del gravame integrando la motivazione mancante, tali ragioni sono evincibili dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata nella quale la questione sottesa al giudizio, e relativa alle conseguenze della mancata omologazione del dispositivo con cui sia staro rilevato è stata qualificata come “annosa”.
Inoltre, è opportuno anche considerare che il giudice di prime cure ha richiamato a sostegno della propria decisione la pronuncia della Suprema di
Cassazione, n. 10505 del 18.4.2024, antecedente di pochi alla sentenza impugnata e successiva alla proposizione del ricorso di primo grado, che era stato depositato a marzo 2023 a riprova della controvertibilità della questione.
Coglie pertanto nel segno il rilievo di parte appellata secondo cui ben può trovare applicazione nel caso di specie lo stesso criterio in base al quale la
Cassazione, con la succitata sentenza, aveva compensato le spese del giudizio di pagina 2 di 3 legittimità, che è quello della “della novità della questione (sottoposta in modo diretto ad approfondito, per la prima volta all'esame di questa Corte), obiettivamente controvertibile (anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo, per come dà atto anche la sentenza cui impugnata) e di rilevante impatto pratico nella materia della circolazione stradale”
A ben vedere proprio tale passaggio motivazionale consente di ricondurre, ad integrazione della motivazione della sentenza appellata, l'ipotesi in esame a quella della “assoluta novità della questione trattata”, rientrante tra quelle menzionate dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Venendo alla regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio, esse vanno compensate in considerazione della novità del principio affermato dalla
Suprema Corte in relazione alla disciplina delle spese per questo tipo di giudizi, perlomeno fino ad un certo periodo di tempo..
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la decisione appellata e compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Verona 05/12/2025 il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
pagina 3 di 3