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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 4107/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4107 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. LOREDANA NASELLO Parte_1
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CLAUDIA RUPERTO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 25.07.2023, ritualmente notificato all' , ha esposto: CP_1 Parte_2
- di essere stata riconosciuta dall' invalida bisognosa di assistenza continua, CP_1
con conseguente concessione dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 L. 18/80,
a far data dal 20.12.2019;
- di essere stata convocata a visita di revisione per il giorno 24.11.2022 (doc 3); - di trasmesso all , in data 22.11.2022, in considerazione della propria CP_1
condizione di intrasportabilità, un certificato medico finalizzato ad una richiesta di visita domiciliare (doc 4), senza ottenere alcun riscontro;
- che, con comunicazione del 29.11.2022, l' le comunicava la sospensione CP_1
temporanea delle prestazioni di invalidità civile e dei benefici della L. 104/92 per
“mancata presenza a visita di revisione", con invito a fornire, entro 90 giorni, idonea giustificazione in merito all' assenza (doc 5);
- di avere inoltrato all' , in data 22.12.2022, una nuova richiesta di visita CP_1
domiciliare, motivando, altresì, l'assenza alla visita di revisione del 24.11.2022 (doc
6);
- che, ciò nonostante, l' , con missiva del 18.01.2023, le comunicava la revoca CP_1
dei benefici previdenziali percepiti per mancata presentazione alla visita di revisione del 24.11.2022, con decorrenza dal 01.12.2022 (doc 7).
Argomentando in ordine all'illegittimità dei suddetti provvedimenti, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinarne all' il ripristino della prestazione, con CP_1 conseguente condanna dell'ente alla corresponsione in proprio favore dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dal 01.12.2022, oltre accessori di legge.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha dedotto l'infondatezza della domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
A tal fine, l'ente convenuto ha rappresentato che l'assenza della ricorrente a visita di revisione è stata giustificata in data 7.11.2023, evidenziando, peraltro, come, in data
29.12.2023, la pratica sia stata definita negativamente con esame sugli atti, con conseguente revoca dell'indennità di accompagnamento a partire da detta data.
La stessa difesa dell'ente convenuto, peraltro, si è riservata di verificare l'eventuale spettanza, in favore della ricorrente, di somme dovute a rimborso per il periodo che va dal 01.12.22 (data di sospensione benefici) alla data del 31.12.2023.
Previa concessione di un rinvio al fine di consentire all' di procedere a detta CP_1
verifica, la causa è stata discussa all'udienza del 25.02.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le quali, peraltro, sono pervenute soltanto dalla difesa di parte ricorrente. La stessa ha sostanzialmente confermato quanto dedotto dall' in ordine CP_1
all'intervenuta verifica, in data 29.12.2023, delle condizioni sanitarie della propria assistita sulla base della sola documentazione medica, con riconoscimento di un grado di invalidità “medio - grave 67%-99%”, evidenziando, al riguardo, come la sospensione e revoca dei benefici precedentemente in godimento avrebbe dovuto decorrere da tale data, e non dal 1° dicembre 2022, come avvenuto.
Parte ricorrente ha quindi precisato le proprie conclusioni chiedendo accertarsi e dichiararsi “l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione temporanea del
29.11.2022 e del provvedimento di rideterminazione della prestazione previdenziale di invalidità civile dell'indennità di accompagnamento di cui all'art.
1. L. 18/80”.
Deve a questo punto osservarsi come, dalle stesse allegazioni e produzioni dell' , risulti che l'assenza della ricorrente alla prima (ed unica) visita di CP_1
revisione sia stata giustificata dall'ente in data 7.11.2023 (all. 1 memoria di costituzione), e che successivamente l'ufficio medico-legale, respinta la richiesta di visita domiciliare, abbia proceduto, in data 29.12.2023, alla definizione della pratica mediante la disamina della documentazione trasmessa dalla stessa ricorrente a fondamento della suddetta richiesta, con conseguente accertamento del venir meno delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento.
È evidente, quindi, come solo a partire da tale data possa ritenersi legittima la revoca
CP_ della prestazione oggetto di causa, come del resto dedotto dallo stesso convenuto nella propria memoria di costituzione.
Osta, tuttavia, alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, il mancato riscontro da parte dell' in ordine alla verifica della spettanza di CP_1
“somme a rimborso per il periodo che va dal 01.12.22 (data di sospensione benefici) alla data del 31.12.2023”, circostanza rispetto alla quale nemmeno la difesa di parte ricorrente ha dedotto alcunché, non insistendo, peraltro, nella richiesta di restituzione di dette somme.
Ne consegue che la domanda va accolta nei limiti precisati da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate: deve quindi dichiararsi l'illegittimità
dei provvedimenti di sospensione e revoca dell'indennità di accompagnamento datati, rispettivamente, 29.11.2022 e 18.01.2023. Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa (nella specie pari ai ratei di indennità di accompagnamento dovuti alla ricorrente dalla data dell'illegittima sospensione della prestazione a quella della sua revoca – legittima - del 29.12.2023), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione e revoca dell'indennità di accompagnamento emessi dall' , rispettivamente, in data 29.11.2022 e CP_1
18.01.2023;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidata in complessivi CP_1
€1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
Così deciso in Tivoli, il 26/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4107 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. LOREDANA NASELLO Parte_1
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CLAUDIA RUPERTO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 25.07.2023, ritualmente notificato all' , ha esposto: CP_1 Parte_2
- di essere stata riconosciuta dall' invalida bisognosa di assistenza continua, CP_1
con conseguente concessione dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 L. 18/80,
a far data dal 20.12.2019;
- di essere stata convocata a visita di revisione per il giorno 24.11.2022 (doc 3); - di trasmesso all , in data 22.11.2022, in considerazione della propria CP_1
condizione di intrasportabilità, un certificato medico finalizzato ad una richiesta di visita domiciliare (doc 4), senza ottenere alcun riscontro;
- che, con comunicazione del 29.11.2022, l' le comunicava la sospensione CP_1
temporanea delle prestazioni di invalidità civile e dei benefici della L. 104/92 per
“mancata presenza a visita di revisione", con invito a fornire, entro 90 giorni, idonea giustificazione in merito all' assenza (doc 5);
- di avere inoltrato all' , in data 22.12.2022, una nuova richiesta di visita CP_1
domiciliare, motivando, altresì, l'assenza alla visita di revisione del 24.11.2022 (doc
6);
- che, ciò nonostante, l' , con missiva del 18.01.2023, le comunicava la revoca CP_1
dei benefici previdenziali percepiti per mancata presentazione alla visita di revisione del 24.11.2022, con decorrenza dal 01.12.2022 (doc 7).
Argomentando in ordine all'illegittimità dei suddetti provvedimenti, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinarne all' il ripristino della prestazione, con CP_1 conseguente condanna dell'ente alla corresponsione in proprio favore dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dal 01.12.2022, oltre accessori di legge.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha dedotto l'infondatezza della domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
A tal fine, l'ente convenuto ha rappresentato che l'assenza della ricorrente a visita di revisione è stata giustificata in data 7.11.2023, evidenziando, peraltro, come, in data
29.12.2023, la pratica sia stata definita negativamente con esame sugli atti, con conseguente revoca dell'indennità di accompagnamento a partire da detta data.
La stessa difesa dell'ente convenuto, peraltro, si è riservata di verificare l'eventuale spettanza, in favore della ricorrente, di somme dovute a rimborso per il periodo che va dal 01.12.22 (data di sospensione benefici) alla data del 31.12.2023.
Previa concessione di un rinvio al fine di consentire all' di procedere a detta CP_1
verifica, la causa è stata discussa all'udienza del 25.02.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le quali, peraltro, sono pervenute soltanto dalla difesa di parte ricorrente. La stessa ha sostanzialmente confermato quanto dedotto dall' in ordine CP_1
all'intervenuta verifica, in data 29.12.2023, delle condizioni sanitarie della propria assistita sulla base della sola documentazione medica, con riconoscimento di un grado di invalidità “medio - grave 67%-99%”, evidenziando, al riguardo, come la sospensione e revoca dei benefici precedentemente in godimento avrebbe dovuto decorrere da tale data, e non dal 1° dicembre 2022, come avvenuto.
Parte ricorrente ha quindi precisato le proprie conclusioni chiedendo accertarsi e dichiararsi “l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione temporanea del
29.11.2022 e del provvedimento di rideterminazione della prestazione previdenziale di invalidità civile dell'indennità di accompagnamento di cui all'art.
1. L. 18/80”.
Deve a questo punto osservarsi come, dalle stesse allegazioni e produzioni dell' , risulti che l'assenza della ricorrente alla prima (ed unica) visita di CP_1
revisione sia stata giustificata dall'ente in data 7.11.2023 (all. 1 memoria di costituzione), e che successivamente l'ufficio medico-legale, respinta la richiesta di visita domiciliare, abbia proceduto, in data 29.12.2023, alla definizione della pratica mediante la disamina della documentazione trasmessa dalla stessa ricorrente a fondamento della suddetta richiesta, con conseguente accertamento del venir meno delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento.
È evidente, quindi, come solo a partire da tale data possa ritenersi legittima la revoca
CP_ della prestazione oggetto di causa, come del resto dedotto dallo stesso convenuto nella propria memoria di costituzione.
Osta, tuttavia, alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, il mancato riscontro da parte dell' in ordine alla verifica della spettanza di CP_1
“somme a rimborso per il periodo che va dal 01.12.22 (data di sospensione benefici) alla data del 31.12.2023”, circostanza rispetto alla quale nemmeno la difesa di parte ricorrente ha dedotto alcunché, non insistendo, peraltro, nella richiesta di restituzione di dette somme.
Ne consegue che la domanda va accolta nei limiti precisati da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate: deve quindi dichiararsi l'illegittimità
dei provvedimenti di sospensione e revoca dell'indennità di accompagnamento datati, rispettivamente, 29.11.2022 e 18.01.2023. Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa (nella specie pari ai ratei di indennità di accompagnamento dovuti alla ricorrente dalla data dell'illegittima sospensione della prestazione a quella della sua revoca – legittima - del 29.12.2023), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione e revoca dell'indennità di accompagnamento emessi dall' , rispettivamente, in data 29.11.2022 e CP_1
18.01.2023;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidata in complessivi CP_1
€1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
Così deciso in Tivoli, il 26/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli