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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 335/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019IT004088000 - RU0133459 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro, con ricorso telematico iscritto al num. 501/2025 RGR, la sig.ra Ricorrente_1 impugna l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni Registro Ufficiale n. 0133459-05-12-2024, numero atto
2019IT004088000 di € 1.738,59, notificatole il 13 dicembre 2024 con racc. A/r n. 78847951190-8, di cui si chiede l'annullamento in ragione dell'erronea applicazione della disciplina di decadenza dalle agevolazioni fiscali.
Il provvedimento opposto risulta emesso per effetto del mancato acquisto da parte della sig.ra Ricorrente_1, entro i dodici mesi successivi al 19.03.2021, di altro immobile per cui usufruire dell'agevolazione prima casa.
L'Agenzia delle Entrate richiama la disciplina prevista dall'art 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R.
26 aprile 1986 , 131, che prevede la decadenza delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa se la medesima viene venduta prima di cinque anni dal rogito e nei successivi 12 mesi non ne venga acquistata un'altra all'interno dello stesso comune.
Nel caso che ci occupa, quindi, l'Agenzia delle Entrate contesta alla ricorrente di aver venduto in data 19.03.2021, prima del quinquennio, l'immobile acquistato con rogito per Notaio Nominativo_1 il 3.07.2019 registrato il 22.07.2019 serie IT numero 004088 e di non averne acquistato un altro nei successivi dodici mesi all'interno del medesimo comune.
All'udienza del 05 febbraio 2026, discussa la causa, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e il Giudice monocratico tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Il ricorso è fondato.
La questione di diritto dirimente è se, per i coniugi separati, il bonus prima casa permane, e non si perde, in ipotesi di cessione dell'immobile a terzi in esecuzione degli accordi stabiliti in sede di separazione consensuale omologata, ancorché prima di cinque anni dal rogito e senza che, nei successivi dodici mesi, ne venga acquistata un'altra all'interno dello stesso comune.
L'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente (v. ex plurimis, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7966 del 21/03/2019, Rv. 653055 – 01; Id., sentenza n. 8104 del 29/03/2017, Rv. 643608– 01; conf. Cass. n. 13340 del 28/06/2016; sempre in tema di agevolazioni "prima casa" si veda anche, sotto il diverso profilo della insussistenza dell'intento speculativo, Cass. n. 5156 del 16/03/2016; Cass. n. 22023 del 21/09/2017), ma anche la Risoluzione dell'Agenzia n. 80 del 9 settembre 2019, esclude la decadenza dall'agevolazione fiscale.
Invero, il trasferimento ad un terzo dell'immobile acquistato con le agevolazioni fiscali per la prima casa, intervenuto per effetto di un accordo tra coniugi in sede di separazione personale, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la portata generale dell'art. 19 della l. n. 74 de 1987, che non distingue tra atti eseguiti all'interno della famiglia e nei confronti di terzi, e la "ratio" della disposizione, volta a favorire la complessiva negoziazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendosi che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede. Detta ipotesi, pur non riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa, appunto, la "ratio" dell'art. 19 della l. n. 74 del 1987, per come sopra evidenziata.
«Ed, infatti: a) l'art. 19 della I. n. 74 del 1987 dispone in via assolutamente generale l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito di Corte cost. n. 154 del 1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi;
b) la ratio della menzionata disposizione è senza dubbio quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio;
c) recuperare l'imposta in conseguenza della inapplicabilità dell'agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell'Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell'accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione, così come definita sub b)». Del resto, l'atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa nello «spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale» (Cass. n. 16909 del 19/08/2015).
Il diverso orientamento espresso da Cass. n. 860 del 17/01/2014, per la quale «l'agevolazione di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale (..), spetta solo se i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi, e non anche terzi», deve ritenersi espressione dell'orientamento ormai superato e di cui è espressione Cass. n. 2263 del 2014.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Trattandosi di questioni di diritto ampiamente dibattuta, si ritiene di dovere integralmente compensare tra le parti in causa le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni
Registro Ufficiale n. 0133459-05-12-2024, numero atto 2019IT004088000.
Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019IT004088000 - RU0133459 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro, con ricorso telematico iscritto al num. 501/2025 RGR, la sig.ra Ricorrente_1 impugna l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni Registro Ufficiale n. 0133459-05-12-2024, numero atto
2019IT004088000 di € 1.738,59, notificatole il 13 dicembre 2024 con racc. A/r n. 78847951190-8, di cui si chiede l'annullamento in ragione dell'erronea applicazione della disciplina di decadenza dalle agevolazioni fiscali.
Il provvedimento opposto risulta emesso per effetto del mancato acquisto da parte della sig.ra Ricorrente_1, entro i dodici mesi successivi al 19.03.2021, di altro immobile per cui usufruire dell'agevolazione prima casa.
L'Agenzia delle Entrate richiama la disciplina prevista dall'art 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R.
26 aprile 1986 , 131, che prevede la decadenza delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa se la medesima viene venduta prima di cinque anni dal rogito e nei successivi 12 mesi non ne venga acquistata un'altra all'interno dello stesso comune.
Nel caso che ci occupa, quindi, l'Agenzia delle Entrate contesta alla ricorrente di aver venduto in data 19.03.2021, prima del quinquennio, l'immobile acquistato con rogito per Notaio Nominativo_1 il 3.07.2019 registrato il 22.07.2019 serie IT numero 004088 e di non averne acquistato un altro nei successivi dodici mesi all'interno del medesimo comune.
All'udienza del 05 febbraio 2026, discussa la causa, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e il Giudice monocratico tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Il ricorso è fondato.
La questione di diritto dirimente è se, per i coniugi separati, il bonus prima casa permane, e non si perde, in ipotesi di cessione dell'immobile a terzi in esecuzione degli accordi stabiliti in sede di separazione consensuale omologata, ancorché prima di cinque anni dal rogito e senza che, nei successivi dodici mesi, ne venga acquistata un'altra all'interno dello stesso comune.
L'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente (v. ex plurimis, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7966 del 21/03/2019, Rv. 653055 – 01; Id., sentenza n. 8104 del 29/03/2017, Rv. 643608– 01; conf. Cass. n. 13340 del 28/06/2016; sempre in tema di agevolazioni "prima casa" si veda anche, sotto il diverso profilo della insussistenza dell'intento speculativo, Cass. n. 5156 del 16/03/2016; Cass. n. 22023 del 21/09/2017), ma anche la Risoluzione dell'Agenzia n. 80 del 9 settembre 2019, esclude la decadenza dall'agevolazione fiscale.
Invero, il trasferimento ad un terzo dell'immobile acquistato con le agevolazioni fiscali per la prima casa, intervenuto per effetto di un accordo tra coniugi in sede di separazione personale, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la portata generale dell'art. 19 della l. n. 74 de 1987, che non distingue tra atti eseguiti all'interno della famiglia e nei confronti di terzi, e la "ratio" della disposizione, volta a favorire la complessiva negoziazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendosi che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede. Detta ipotesi, pur non riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa, appunto, la "ratio" dell'art. 19 della l. n. 74 del 1987, per come sopra evidenziata.
«Ed, infatti: a) l'art. 19 della I. n. 74 del 1987 dispone in via assolutamente generale l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito di Corte cost. n. 154 del 1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi;
b) la ratio della menzionata disposizione è senza dubbio quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio;
c) recuperare l'imposta in conseguenza della inapplicabilità dell'agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell'Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell'accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione, così come definita sub b)». Del resto, l'atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa nello «spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale» (Cass. n. 16909 del 19/08/2015).
Il diverso orientamento espresso da Cass. n. 860 del 17/01/2014, per la quale «l'agevolazione di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale (..), spetta solo se i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi, e non anche terzi», deve ritenersi espressione dell'orientamento ormai superato e di cui è espressione Cass. n. 2263 del 2014.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Trattandosi di questioni di diritto ampiamente dibattuta, si ritiene di dovere integralmente compensare tra le parti in causa le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni
Registro Ufficiale n. 0133459-05-12-2024, numero atto 2019IT004088000.
Spese compensate.