TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1447/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti DE BONIS ANTONELLA e DE BONIS
TOMMASO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 13/112025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 21/07/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 25/11/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni: Per_
“a) Affidamento congiunto dei figli e con collocazione prevalente presso Per_2 Per_3
la madre. Entrambi i genitori in egual misura, cureranno la crescita, l'educazione e la formazione culturale e sociale dei figli, nel rispetto delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Essi genitori adotteranno congiuntamente le decisioni di maggior interesse per i figli, riguardanti l'istruzione, anche religiosa, l'educazione, la salute;
per quanto attiene le decisioni su questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi coincidenti con la permanenza dei figli presso ciascun genitore.
In particolare: ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana dei ragazzi quando li avranno presso di sé; ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute e la sicurezza dei figli ed informerà l'altro genitore al più presto;
ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia;
ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano dei tre figli. Nel caso in cui le parti non concordassero sulle decisioni genitoriali, sottoporranno la questione alla Mediazione
Familiare e/o al Tribunale di Latina. b) Diritti dei figli: i tre ragazzi hanno diritto alla bigenitorialità ovvero a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori, a non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori, a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro, a non essere utilizzati come messaggeri, mezzo di consegna a comunicazione tra i genitori. Circa il regime di frequentazione: il padre avrà diritto di vedere e tenere i figli presso di sé ogni fine settimana e/o a fine settimana alterni (a seconda dei rientri in sede del
SI. - operaio trasfertista) dalle ore 9,00 del sabato alle ore 20,00 della Parte_1 domenica con prelevamento e riaccompagno presso la casa della madre. Durante le vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni dalla chiusura della scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio alternando negli anni la vigilia di Natale ed il giorno di Natale nonché il 31 dicembre e il 01 gennaio. Durante le vacanze pasquali: per tre giorni alternando negli anni il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per 10 giorni anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno. Entrambi i genitori potranno viaggiare nel periodo in cui hanno i figli con sé. Il viaggio, anche all'estero ma solo nei paesi membri firmatari della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione dei minori, andrà preventivamente consentito per iscritto dall'altro genitore. Il consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. I figli trascorreranno il giorno del compleanno del padre e il giorno della festa del papà con il padre, il giorno del compleanno della madre e della festa della mamma con la madre. Per il giorno del compleanno dei figli come pure per i “ponti”, le altre festività infrasettimanali si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Tutto salvo diverso accordo tra i coniugi. Comunicazioni con i figli: ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate, dovrà mantenere un telefono “operativo” cioè utile allo scopo. c) Sul mantenimento dei figli: Parte_1
verserà alla SI.ra un assegno di € 500,00 (euro
[...] Parte_2 quattrocento/00) a titolo di mantenimento dei tre figli, che ella potrà prelevare ogni mese sul c/c cointestato tra essi ricorrenti - importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, a far data dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie (“spese che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli” ex pluris Cass. ordinanza del 15/12/2021 n. 40281) facendo riferimento al protocollo adottato dal Foro di Latina;
d) Il c.d. Assegno Unico e gli ulteriori benefici economici a favore delle famiglie con figli a carico verranno erogati nella misura del 100% in favore della SI.ra , quale genitore collocatario, stante Parte_2
l'incapacità economica attuale della moglie che, comunque, si impegna a trovare una nuova occupazione;
e) L'ammontare dell'assegno mensile di mantenimento per i tre figli, concordato tra le parti, tiene conto non solo della cessione del c.d. Assegno Unico e degli ulteriori benefici economici erogandi nella misura del 100% in favore della ricorrente
[...]
d anche della ulteriore pensione di invalidità civile dell'importo di ulteriori € 300,00 Pt_2
Per_ che il figlio maggiorenne collocato presso la madre, percepisce mensilmente ed utilizza individualmente;
f) La SI.ra inuncia al mantenimento per sé, dichiarandosi abile Parte_2 al lavoro;
g) Le parti prestano consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
Spese di giudizio compensate”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 25/04/2002 nel Comune di PRIVERNO (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
21/07/2025, dando atto che le parti rinunziano all'impugnativa della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRIVERNO (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 11, Parte II, Serie
A, dell'anno 2002); compensa le spese di causa.
Latina, 25/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti DE BONIS ANTONELLA e DE BONIS
TOMMASO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 13/112025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 21/07/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 25/11/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni: Per_
“a) Affidamento congiunto dei figli e con collocazione prevalente presso Per_2 Per_3
la madre. Entrambi i genitori in egual misura, cureranno la crescita, l'educazione e la formazione culturale e sociale dei figli, nel rispetto delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Essi genitori adotteranno congiuntamente le decisioni di maggior interesse per i figli, riguardanti l'istruzione, anche religiosa, l'educazione, la salute;
per quanto attiene le decisioni su questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi coincidenti con la permanenza dei figli presso ciascun genitore.
In particolare: ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana dei ragazzi quando li avranno presso di sé; ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute e la sicurezza dei figli ed informerà l'altro genitore al più presto;
ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia;
ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano dei tre figli. Nel caso in cui le parti non concordassero sulle decisioni genitoriali, sottoporranno la questione alla Mediazione
Familiare e/o al Tribunale di Latina. b) Diritti dei figli: i tre ragazzi hanno diritto alla bigenitorialità ovvero a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori, a non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori, a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro, a non essere utilizzati come messaggeri, mezzo di consegna a comunicazione tra i genitori. Circa il regime di frequentazione: il padre avrà diritto di vedere e tenere i figli presso di sé ogni fine settimana e/o a fine settimana alterni (a seconda dei rientri in sede del
SI. - operaio trasfertista) dalle ore 9,00 del sabato alle ore 20,00 della Parte_1 domenica con prelevamento e riaccompagno presso la casa della madre. Durante le vacanze scolastiche natalizie: ad anni alterni dalla chiusura della scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio alternando negli anni la vigilia di Natale ed il giorno di Natale nonché il 31 dicembre e il 01 gennaio. Durante le vacanze pasquali: per tre giorni alternando negli anni il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per 10 giorni anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno. Entrambi i genitori potranno viaggiare nel periodo in cui hanno i figli con sé. Il viaggio, anche all'estero ma solo nei paesi membri firmatari della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione dei minori, andrà preventivamente consentito per iscritto dall'altro genitore. Il consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. I figli trascorreranno il giorno del compleanno del padre e il giorno della festa del papà con il padre, il giorno del compleanno della madre e della festa della mamma con la madre. Per il giorno del compleanno dei figli come pure per i “ponti”, le altre festività infrasettimanali si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Tutto salvo diverso accordo tra i coniugi. Comunicazioni con i figli: ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate, dovrà mantenere un telefono “operativo” cioè utile allo scopo. c) Sul mantenimento dei figli: Parte_1
verserà alla SI.ra un assegno di € 500,00 (euro
[...] Parte_2 quattrocento/00) a titolo di mantenimento dei tre figli, che ella potrà prelevare ogni mese sul c/c cointestato tra essi ricorrenti - importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, a far data dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie (“spese che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli” ex pluris Cass. ordinanza del 15/12/2021 n. 40281) facendo riferimento al protocollo adottato dal Foro di Latina;
d) Il c.d. Assegno Unico e gli ulteriori benefici economici a favore delle famiglie con figli a carico verranno erogati nella misura del 100% in favore della SI.ra , quale genitore collocatario, stante Parte_2
l'incapacità economica attuale della moglie che, comunque, si impegna a trovare una nuova occupazione;
e) L'ammontare dell'assegno mensile di mantenimento per i tre figli, concordato tra le parti, tiene conto non solo della cessione del c.d. Assegno Unico e degli ulteriori benefici economici erogandi nella misura del 100% in favore della ricorrente
[...]
d anche della ulteriore pensione di invalidità civile dell'importo di ulteriori € 300,00 Pt_2
Per_ che il figlio maggiorenne collocato presso la madre, percepisce mensilmente ed utilizza individualmente;
f) La SI.ra inuncia al mantenimento per sé, dichiarandosi abile Parte_2 al lavoro;
g) Le parti prestano consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
Spese di giudizio compensate”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 25/04/2002 nel Comune di PRIVERNO (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
21/07/2025, dando atto che le parti rinunziano all'impugnativa della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRIVERNO (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 11, Parte II, Serie
A, dell'anno 2002); compensa le spese di causa.
Latina, 25/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino