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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/09/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1083/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADONCECCHI Parte_1 C.F._1
GIROLAMO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ADONCECCHI Parte_2 C.F._2
GIROLAMO
ATTORI contro
con socio unico, con sede legale in Roma TR
(RM), Via Gino Nais n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Roma e P.IVA di gruppo n. , quale mandataria di P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
[breviter “ ] banca NT Controparte_3 costituita ai sensi della legge italiana, con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri
n. 1, capitale sociale i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
SO - UN , quale mandataria di P.IVA_3 Controparte_4 limitata con socio unico, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale pari ad Euro 10.000,00-i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
SO-UN , con il patrocinio dell'avv. Andrea Fioretti P.IVA_4
CONVENUTA
pagina 1 di 7 Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025: per gli attori opponenti e : “Voglia il Tribunale: In via Parte_1 Parte_2 principale: - accertare e dichiarare che, per tutti i motivi esposti negli atti di causa, nessuna somma è dovuta dagli opponenti all'opposta e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 180/24 emesso dal Tribunale di Livorno nel giudizio RG 426/24; In subordine: - previa revoca del D.I. opposto, accertare e dichiarare che il debito degli opponenti ammonta ad euro
57.715,41. In ogni caso con condanna della convenuta alla refusione delle spese e funzioni di causa”; per la convenuta opposta quale mandataria di TR NT
, quale mandataria di : “Nel merito:
3. in via principale,
[...] CP_4 rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, tutte le domande ed eccezioni formulate da parte opponente e, in ogni caso, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 180/24 emesso in data
04.03.2024 nell'ambito del procedimento n. R.G. 426/24 – con il quale il Tribunale di Livorno ingiungeva ai Sig.ri e quali fideiussori, il pagamento della Parte_2 Parte_1 somma di € 294.042,41=, oltre gli interessi convenzionale dalla domanda al saldo, spese del procedimento monitorio, oltre rimborso spese al 15%, IVA e C.P.A., per i motivi meglio esposti in narrativa;
4. in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare che la
è creditrice nei confronti nei confronti dei Sig.ri e Controparte_4 Parte_2 Parte_1
della somma di € 294.042,41=; e condannare, in solido, e
[...] Parte_2 Parte_1 al pagamento della suddetta somma di € 294.042,41=, oltre gli interessi convenzionale dal 16.03.2022 sino al saldo in favore della per i motivi di cui in premessa, ovvero ad altra somma Controparte_4 ritenuta di giustizia;
5. rigettate le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili ed esplorative;
In ogni caso:
6. con vittoria di spese e compensi della causa di opposizione e della procedura monitoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. A seguito del ricorso della quale mandataria di TR NT
, quale mandataria di , il Tribunale di Livorno ingiungeva,
[...] CP_4 con decreto n.180/2024 del 4 marzo 2024, a e di pagare la Parte_1 Parte_2 somma di euro 294.042,41, oltre accessori.
II. Con atto notificato a mezzo PEC in data 26 aprile 2024, Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione ed eccepivano che:
pagina 2 di 7 la procura conferita ad era nulla per violazione della norma imperativa dettata TR dall'art.2 VI comma legge 130/1999 in quanto la società mandataria non era iscritta all'albo previsto dall'art. 106 TUB;
la procura conferita da a con atto del 6 maggio 2021 era CP_4 Controparte_5 antecedente all'acquisto del credito del 15 marzo 2022 nei confronti degli opponenti, con la conseguenza che non era legittimata alla riscossione del credito;
Controparte_5 le procure conferite da a del 6 maggio 2021 e da del 20 CP_4 CP_3 CP_3 dicembre 2022 erano nulle per indeterminatezza dell'oggetto in quanto non indicavano i crediti in relazione ai quali veniva conferito il mandato alla riscossione;
non era titolare del credito nei confronti degli opponenti perché il contratto di cessione CP_4 dei crediti in blocco non era esistente;
la dichiarazione di cessione del credito da parte di NL non era sufficiente a dimostrare la sussistenza del contratto di cessione;
la clausola dettata dall'art. 6 (deroga all'art. 1957 cc) delle fideiussioni prestate da
[...]
era nulla in quanto riproducente il modello di fideiussione dell'ABI, Parte_1 Parte_2 che era stato dichiarato in contrasto con le norme anticoncorrenziali dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito;
la questione era stata risolta dalla sentenza delle SU della Corte di Cassazione
n.41994/2021; con il doc. 6 allegato al ricorso monitorio, NL comunicava di aver revocato gli affidamenti in pari data (dunque il 31.07.2017): ne conseguiva che l'obbligo di pagamento era sorto il
31.07.2017 e che da tale momento non risultava intrapresa nessuna iniziativa ai sensi dell'art. 1957 c.c.; il credito non era provato, non essendo a ciò sufficiente il salda conto prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo e comunque doveva ritenersi nella misura del 60% estinto dalla garanzia della
[...]
CP_6
II. Con comparsa depositata in data 2 settembre 2024 si costituiva quale TR mandataria di , quale mandataria di NT CP_4
la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
[...]
III. Con decreto del 9 settembre 2024 il Giudice respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
IV. La convenuta si costituiva nuovamente con comparsa depositata in data 5 dicembre 2024, recante nuove procure.
pagina 3 di 7 V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione viene accolta.
Con l'atto di opposizione viene eccepito che, con contratto di cessione di crediti del 15 marzo 2022, ha acquistato il credito nei confronti degli opponenti, ma la stessa ha CP_4 CP_4 conferito la procura per il recupero dei crediti a in data 6 maggio 2021, quando Controparte_3 non era ancora titolare del credito nei confronti degli opponenti;
gli opponenti CP_4 deducono, quindi, che non poteva conferire la procura a e Controparte_3 TR quest'ultima non poteva dare la procura alle liti all'avv. Riccardo Rosaria Ciampa.
Le circostanze di fatto sono confermate dalla che però deduce che la procura TR conferita a avrebbe avuto carattere generale e avrebbe ricompreso anche i crediti Controparte_3 futuri.
L'eccezione di carenza di rappresentanza di è fondata in quanto l'art. 77 cpc TR prevede che la rappresentanza volontaria sia conferita solo dal titolare del diritto controverso.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 43 del 03/01/2017: “La rappresentanza processuale volontaria può essere conferita esclusivamente a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. 77 c.p.c., il quale menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il «procuratore generale e quello preposto a determinati affari», sul fondamento del principio dell'interesse ad agire (art. 100
c.p.c.), inteso non solo come obbiettiva presenza o probabilità della lite, ma altresì come
"appartenenza" della stessa a chi agisce (nel senso che la relazione della lite con l'agente debba consistere in ciò che l'interesse in lite sia suo): più precisamente, dalla lettura combinata degli artt. 100
e 77 c.p.c. si desume la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l'interessato nella totalità dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un'azienda commerciale o ad un suo settore (institore). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la legittimazione del mandatario generale a rappresentare il mandante nel procedimento prefallimentare, avendogli l'imprenditore fallito conferito l'amministrazione dei suoi beni in forza di procura generale, con poteri di rappresentanza sia sostanziale ce processuale”; Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13054 del 01/06/2006: “la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita soltanto a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. pagina 4 di 7 77 cod. proc. civ., il quale menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il
"P.G. e quello preposto a determinati affari", sul fondamento del principio dell'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.), inteso non soltanto come obbiettiva presenza o probabilità della lite, ma altresì come "appartenenza" della stessa a chi agisce (nel senso che la relazione della lite con l'agente debba consistere in ciò che l'interesse in lite sia suo): più precisamente, dalla lettura combinata degli artt. 100
e 77 cod. proc. civ. si desume la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l'interessato nella totalità dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un'azienda commerciale o ad un suo settore (institore)”
Nel caso di specie, la procura è stata conferita da a quando non CP_4 Controparte_3 era titolare del credito controverso, con la conseguenza che il Giudice ha rilevato, a seguito dell'eccezione di parte, con decreto del 9 settembre 2024 il difetto di rappresentanza in capo a
[...]
e in capo a CP_3 TR
Nel termine assegnato ai sensi dell'art. 182 cpc fino al 30 settembre 2024 per la costituzione in giudizio del titolare del diritto controverso o della persona a cui spettava la rappresentanza con procura alle liti, la carenza di rappresentanza non è stata sanata.
Nel predetto termine non si è neppure costituita la cessionaria CP_4
Si tratta di termine perentorio ai sensi dell'art. 182 cpc.
Successivamente, con comparsa depositata in data 5 dicembre 2024, si è costituita TR quale mandataria di , quale mandataria di NT [...]
, con altre procure. CP_4
Si tratta di una integrazione delle procure tardiva e quindi processualmente inefficace.
Deve comunque osservarsi che la procura rep. 46390 racc. 22282 del 23 ottobre 2024 conferita da a è una procura generale e non CP_4 NT una procura speciale perché non conferisce alcun mandato alla riscossione dei crediti ceduti in blocco con contratto del 15 marzo 2022
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28803 del 07/11/2019: “E'nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come "crediti anomali", poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di "crediti anomali" formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale”. pagina 5 di 7 Si tratta quindi di procura nulla in quanto non abilita il compimento di atti sostanziali e processuali in relazione al credito nei confronti degli odierni opponenti.
Manca anche la prova documentale della cessione dei crediti del 15 marzo 2022 da Banca Nazionale del Lavoro SpA alla cessionaria CP_4
Gli opponenti hanno eccepito sia la mancanza del contratto sia la carenza probatoria del documento prodotto con il numero 7 dalla convenuta opposta in sede di costituzione in giudizio del 5 dicembre
2024.
Più precisamente, gli opponenti hanno eccepito che il contratto prodotto con il documento 7 era carente di parti sostanziali e che non era sottoscritto;
non solo, ma hanno eccepito anche che la produzione di un ulteriore documento, denominato “annesso tabulato di cessione”, non era idoneo a provare che il credito nei confronti di e fosse incluso nella cessione in Parte_1 Parte_2 blocco in quanto non vi era alcuna prova che tale documento fosse allegato al contratto di cessione e che provenisse dalla parti del contratto di cessione.
Sulle precise eccezioni sollevate dagli opponenti, la convenuta opposta non ha replicato in modo convincente.
A pagina 14 della comparsa di costituzione del 5 dicembre 2024 l'opposta ha testualmente dedotto che:
“la che nel procedimento monitorio, ha prodotto la dichiarazione di cessione della Controparte_4
NL con espressa indicazione del NDG e dei rapporti ceduti, le lettere di cessione inviate ai debitori, la
Gazzetta Ufficiale e le procure ai poteri, nel presente giudizio deposita il contratto di cessione con annesso tabulato di cessione (doc. n. 7) che annovera tra i crediti oggetto dell'operazione anche quello in contestazione. Ed invero, individuando il numero di NDG posizione dalla dichiarazione di cessione
(NDG 10250137), è possibile rinvenire la posizione per cui è causa nel tabulato, p. 30 del doc. n. 7”.
Il contratto prodotto con il documento n.6 non è idoneo a dare la prova della cessione del credito nei confronti degli odierni opponente perché non reca la sottoscrizione del legale rappresentante della e perché non consente di comprendere se il credito nei confronti degli odierni CP_4 opponenti sia ricompreso nella cessione.
Secondo la tesi della opposta il credito nei confronti degli odierni opponenti sarebbe rappresentato dal ndg 10250137 in quanto tale numero sarebbe ricompreso nella dichiarazione di cessione della NL.
Ci troviamo di fronte ad un contratto, senza sottoscrizione, che richiede l'integrazione di un elenco di numeri allegati, che necessitano di una ulteriore integrazione, temporalmente successiva, al contratto proveniente dalla banca cedente NL.
Tutti documenti carenti di sottoscrizione. pagina 6 di 7 Non si tratta, in conclusione, di una prova scritta idonea a dimostrare l'inclusione nella cessione in blocco del credito nei confronti degli odierni opponenti.
quale mandataria di , quale TR NT mandataria di , soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione CP_4 delle spese di lite a favore di , spese vengono liquidate nella Parte_1 Parte_2 misura di euro 607,00 per spese ed euro 16.434,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
contro quale mandataria di Parte_2 TR NT
, quale mandataria di , ogni diversa domanda, deduzione
[...] CP_4 ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.180/2024 del 4 marzo
2024; condanna quale mandataria di TR NT
, quale mandataria di , alla refusione delle spese di lite in favore di
[...] CP_4 [...]
nella misura di euro 607,00 per spese ed euro 16.434,00 per onorari Parte_1 Parte_2 di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 24 settembre 2025 alle ore 15,32.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1083/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADONCECCHI Parte_1 C.F._1
GIROLAMO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ADONCECCHI Parte_2 C.F._2
GIROLAMO
ATTORI contro
con socio unico, con sede legale in Roma TR
(RM), Via Gino Nais n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Roma e P.IVA di gruppo n. , quale mandataria di P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
[breviter “ ] banca NT Controparte_3 costituita ai sensi della legge italiana, con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri
n. 1, capitale sociale i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
SO - UN , quale mandataria di P.IVA_3 Controparte_4 limitata con socio unico, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale pari ad Euro 10.000,00-i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
SO-UN , con il patrocinio dell'avv. Andrea Fioretti P.IVA_4
CONVENUTA
pagina 1 di 7 Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025: per gli attori opponenti e : “Voglia il Tribunale: In via Parte_1 Parte_2 principale: - accertare e dichiarare che, per tutti i motivi esposti negli atti di causa, nessuna somma è dovuta dagli opponenti all'opposta e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 180/24 emesso dal Tribunale di Livorno nel giudizio RG 426/24; In subordine: - previa revoca del D.I. opposto, accertare e dichiarare che il debito degli opponenti ammonta ad euro
57.715,41. In ogni caso con condanna della convenuta alla refusione delle spese e funzioni di causa”; per la convenuta opposta quale mandataria di TR NT
, quale mandataria di : “Nel merito:
3. in via principale,
[...] CP_4 rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, tutte le domande ed eccezioni formulate da parte opponente e, in ogni caso, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 180/24 emesso in data
04.03.2024 nell'ambito del procedimento n. R.G. 426/24 – con il quale il Tribunale di Livorno ingiungeva ai Sig.ri e quali fideiussori, il pagamento della Parte_2 Parte_1 somma di € 294.042,41=, oltre gli interessi convenzionale dalla domanda al saldo, spese del procedimento monitorio, oltre rimborso spese al 15%, IVA e C.P.A., per i motivi meglio esposti in narrativa;
4. in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare che la
è creditrice nei confronti nei confronti dei Sig.ri e Controparte_4 Parte_2 Parte_1
della somma di € 294.042,41=; e condannare, in solido, e
[...] Parte_2 Parte_1 al pagamento della suddetta somma di € 294.042,41=, oltre gli interessi convenzionale dal 16.03.2022 sino al saldo in favore della per i motivi di cui in premessa, ovvero ad altra somma Controparte_4 ritenuta di giustizia;
5. rigettate le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili ed esplorative;
In ogni caso:
6. con vittoria di spese e compensi della causa di opposizione e della procedura monitoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. A seguito del ricorso della quale mandataria di TR NT
, quale mandataria di , il Tribunale di Livorno ingiungeva,
[...] CP_4 con decreto n.180/2024 del 4 marzo 2024, a e di pagare la Parte_1 Parte_2 somma di euro 294.042,41, oltre accessori.
II. Con atto notificato a mezzo PEC in data 26 aprile 2024, Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione ed eccepivano che:
pagina 2 di 7 la procura conferita ad era nulla per violazione della norma imperativa dettata TR dall'art.2 VI comma legge 130/1999 in quanto la società mandataria non era iscritta all'albo previsto dall'art. 106 TUB;
la procura conferita da a con atto del 6 maggio 2021 era CP_4 Controparte_5 antecedente all'acquisto del credito del 15 marzo 2022 nei confronti degli opponenti, con la conseguenza che non era legittimata alla riscossione del credito;
Controparte_5 le procure conferite da a del 6 maggio 2021 e da del 20 CP_4 CP_3 CP_3 dicembre 2022 erano nulle per indeterminatezza dell'oggetto in quanto non indicavano i crediti in relazione ai quali veniva conferito il mandato alla riscossione;
non era titolare del credito nei confronti degli opponenti perché il contratto di cessione CP_4 dei crediti in blocco non era esistente;
la dichiarazione di cessione del credito da parte di NL non era sufficiente a dimostrare la sussistenza del contratto di cessione;
la clausola dettata dall'art. 6 (deroga all'art. 1957 cc) delle fideiussioni prestate da
[...]
era nulla in quanto riproducente il modello di fideiussione dell'ABI, Parte_1 Parte_2 che era stato dichiarato in contrasto con le norme anticoncorrenziali dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito;
la questione era stata risolta dalla sentenza delle SU della Corte di Cassazione
n.41994/2021; con il doc. 6 allegato al ricorso monitorio, NL comunicava di aver revocato gli affidamenti in pari data (dunque il 31.07.2017): ne conseguiva che l'obbligo di pagamento era sorto il
31.07.2017 e che da tale momento non risultava intrapresa nessuna iniziativa ai sensi dell'art. 1957 c.c.; il credito non era provato, non essendo a ciò sufficiente il salda conto prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo e comunque doveva ritenersi nella misura del 60% estinto dalla garanzia della
[...]
CP_6
II. Con comparsa depositata in data 2 settembre 2024 si costituiva quale TR mandataria di , quale mandataria di NT CP_4
la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
[...]
III. Con decreto del 9 settembre 2024 il Giudice respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
IV. La convenuta si costituiva nuovamente con comparsa depositata in data 5 dicembre 2024, recante nuove procure.
pagina 3 di 7 V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione viene accolta.
Con l'atto di opposizione viene eccepito che, con contratto di cessione di crediti del 15 marzo 2022, ha acquistato il credito nei confronti degli opponenti, ma la stessa ha CP_4 CP_4 conferito la procura per il recupero dei crediti a in data 6 maggio 2021, quando Controparte_3 non era ancora titolare del credito nei confronti degli opponenti;
gli opponenti CP_4 deducono, quindi, che non poteva conferire la procura a e Controparte_3 TR quest'ultima non poteva dare la procura alle liti all'avv. Riccardo Rosaria Ciampa.
Le circostanze di fatto sono confermate dalla che però deduce che la procura TR conferita a avrebbe avuto carattere generale e avrebbe ricompreso anche i crediti Controparte_3 futuri.
L'eccezione di carenza di rappresentanza di è fondata in quanto l'art. 77 cpc TR prevede che la rappresentanza volontaria sia conferita solo dal titolare del diritto controverso.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 43 del 03/01/2017: “La rappresentanza processuale volontaria può essere conferita esclusivamente a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. 77 c.p.c., il quale menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il «procuratore generale e quello preposto a determinati affari», sul fondamento del principio dell'interesse ad agire (art. 100
c.p.c.), inteso non solo come obbiettiva presenza o probabilità della lite, ma altresì come
"appartenenza" della stessa a chi agisce (nel senso che la relazione della lite con l'agente debba consistere in ciò che l'interesse in lite sia suo): più precisamente, dalla lettura combinata degli artt. 100
e 77 c.p.c. si desume la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l'interessato nella totalità dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un'azienda commerciale o ad un suo settore (institore). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la legittimazione del mandatario generale a rappresentare il mandante nel procedimento prefallimentare, avendogli l'imprenditore fallito conferito l'amministrazione dei suoi beni in forza di procura generale, con poteri di rappresentanza sia sostanziale ce processuale”; Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13054 del 01/06/2006: “la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita soltanto a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. pagina 4 di 7 77 cod. proc. civ., il quale menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il
"P.G. e quello preposto a determinati affari", sul fondamento del principio dell'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.), inteso non soltanto come obbiettiva presenza o probabilità della lite, ma altresì come "appartenenza" della stessa a chi agisce (nel senso che la relazione della lite con l'agente debba consistere in ciò che l'interesse in lite sia suo): più precisamente, dalla lettura combinata degli artt. 100
e 77 cod. proc. civ. si desume la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l'interessato nella totalità dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un'azienda commerciale o ad un suo settore (institore)”
Nel caso di specie, la procura è stata conferita da a quando non CP_4 Controparte_3 era titolare del credito controverso, con la conseguenza che il Giudice ha rilevato, a seguito dell'eccezione di parte, con decreto del 9 settembre 2024 il difetto di rappresentanza in capo a
[...]
e in capo a CP_3 TR
Nel termine assegnato ai sensi dell'art. 182 cpc fino al 30 settembre 2024 per la costituzione in giudizio del titolare del diritto controverso o della persona a cui spettava la rappresentanza con procura alle liti, la carenza di rappresentanza non è stata sanata.
Nel predetto termine non si è neppure costituita la cessionaria CP_4
Si tratta di termine perentorio ai sensi dell'art. 182 cpc.
Successivamente, con comparsa depositata in data 5 dicembre 2024, si è costituita TR quale mandataria di , quale mandataria di NT [...]
, con altre procure. CP_4
Si tratta di una integrazione delle procure tardiva e quindi processualmente inefficace.
Deve comunque osservarsi che la procura rep. 46390 racc. 22282 del 23 ottobre 2024 conferita da a è una procura generale e non CP_4 NT una procura speciale perché non conferisce alcun mandato alla riscossione dei crediti ceduti in blocco con contratto del 15 marzo 2022
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28803 del 07/11/2019: “E'nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come "crediti anomali", poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di "crediti anomali" formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale”. pagina 5 di 7 Si tratta quindi di procura nulla in quanto non abilita il compimento di atti sostanziali e processuali in relazione al credito nei confronti degli odierni opponenti.
Manca anche la prova documentale della cessione dei crediti del 15 marzo 2022 da Banca Nazionale del Lavoro SpA alla cessionaria CP_4
Gli opponenti hanno eccepito sia la mancanza del contratto sia la carenza probatoria del documento prodotto con il numero 7 dalla convenuta opposta in sede di costituzione in giudizio del 5 dicembre
2024.
Più precisamente, gli opponenti hanno eccepito che il contratto prodotto con il documento 7 era carente di parti sostanziali e che non era sottoscritto;
non solo, ma hanno eccepito anche che la produzione di un ulteriore documento, denominato “annesso tabulato di cessione”, non era idoneo a provare che il credito nei confronti di e fosse incluso nella cessione in Parte_1 Parte_2 blocco in quanto non vi era alcuna prova che tale documento fosse allegato al contratto di cessione e che provenisse dalla parti del contratto di cessione.
Sulle precise eccezioni sollevate dagli opponenti, la convenuta opposta non ha replicato in modo convincente.
A pagina 14 della comparsa di costituzione del 5 dicembre 2024 l'opposta ha testualmente dedotto che:
“la che nel procedimento monitorio, ha prodotto la dichiarazione di cessione della Controparte_4
NL con espressa indicazione del NDG e dei rapporti ceduti, le lettere di cessione inviate ai debitori, la
Gazzetta Ufficiale e le procure ai poteri, nel presente giudizio deposita il contratto di cessione con annesso tabulato di cessione (doc. n. 7) che annovera tra i crediti oggetto dell'operazione anche quello in contestazione. Ed invero, individuando il numero di NDG posizione dalla dichiarazione di cessione
(NDG 10250137), è possibile rinvenire la posizione per cui è causa nel tabulato, p. 30 del doc. n. 7”.
Il contratto prodotto con il documento n.6 non è idoneo a dare la prova della cessione del credito nei confronti degli odierni opponente perché non reca la sottoscrizione del legale rappresentante della e perché non consente di comprendere se il credito nei confronti degli odierni CP_4 opponenti sia ricompreso nella cessione.
Secondo la tesi della opposta il credito nei confronti degli odierni opponenti sarebbe rappresentato dal ndg 10250137 in quanto tale numero sarebbe ricompreso nella dichiarazione di cessione della NL.
Ci troviamo di fronte ad un contratto, senza sottoscrizione, che richiede l'integrazione di un elenco di numeri allegati, che necessitano di una ulteriore integrazione, temporalmente successiva, al contratto proveniente dalla banca cedente NL.
Tutti documenti carenti di sottoscrizione. pagina 6 di 7 Non si tratta, in conclusione, di una prova scritta idonea a dimostrare l'inclusione nella cessione in blocco del credito nei confronti degli odierni opponenti.
quale mandataria di , quale TR NT mandataria di , soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione CP_4 delle spese di lite a favore di , spese vengono liquidate nella Parte_1 Parte_2 misura di euro 607,00 per spese ed euro 16.434,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
contro quale mandataria di Parte_2 TR NT
, quale mandataria di , ogni diversa domanda, deduzione
[...] CP_4 ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.180/2024 del 4 marzo
2024; condanna quale mandataria di TR NT
, quale mandataria di , alla refusione delle spese di lite in favore di
[...] CP_4 [...]
nella misura di euro 607,00 per spese ed euro 16.434,00 per onorari Parte_1 Parte_2 di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 24 settembre 2025 alle ore 15,32.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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