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Sentenza 27 febbraio 2023
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2023, n. 8497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8497 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che, ritenendo fondato il ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8497 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 14 gennaio 2021, la Corte d'appello di Milano confermò la sentenza del Tribunale di Pavia del 24 giugno 2019, con la quale CH RI era stato condannato, per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, per avere, in qualità di titolare di una ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2013 elementi passivi fittizi, avvalendosi di una fattura per operazioni inesistenti. La sentenza confermata in appello prevedeva la concreta applicazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata, contestata a RI nel capo di imputazione. Con sentenza del 24 settembre 2021, la Terza sezione penale della Corte di cassazione annullò la sentenza della Corte di appello di Milano «limitatamente alla statuizione sulla recidiva». Secondo la Corte di legittimità, la sentenza era censurabile perché, aveva respinto la richiesta di disapplicazione della recidiva avanzata dalla difesa limitandosi ad affermarne l'automatica applicazione senza operare alcuna valutazione del caso concreto. Il 1° marzo 2022, giudicando in sede di rinvio, la terza sezione penale della Corte di appello di Milano ha ritenuto che il reato oggetto del procedimento non fosse espressivo di perdurante pericolosità sociale essendo il RI gravato da tre precedenti, tutti risalenti nel tempo e aventi ad oggetto reati di indole diversa. Ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta nella misura finale di anni uno di reclusione, a fronte della pena di anni uno, mesi sei di reclusione precedentemente inflitta. 2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio articolandolo in tre motivi con i quali deduce violazioni di norme processuali stabilite a pena di nullità. Come risulta dal ricorso e dalla documentazione ad esso allegata, con atto del 16 dicembre 2021 (depositato il 20 dicembre 2021 a mezzo posta certificata presso la cancelleria della terza sezione penale della Corte di appello di Milano), RI revocò la nomina dell'avv. Valter Vernetti del foro di Pavia (iscritto all'Albo speciale degli avvocati cassazionisti) e nominò quale proprio unico difensore l'avv. Domenico Naso Marvasi, del foro di Pavia. Col medesimo atto, revocata ogni precedente dichiarazione o elezione di domicilio, RI dichiarò domicilio presso la propria residenza in Landriano (PV) via Milano n. 19. Tanto premesso, il ricorrente osserva: - con il primo motivo, che il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato in data 10 febbraio 2022 presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza che fosse stata eseguita la notifica al domicilio 2 dichiarato e lo stesso fosse risultato inidoneo;
- col secondo motivo, che, essendo stata fissata l'udienza per il 10 marzo 2022, la notifica fu eseguita il 10 febbraio 2022 senza rispettare il termine a comparire, indicato in venti giorni dall'art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen.; - col terzo motivo, che le nullità sopra indicate furono tempestivamente eccepite dalla difesa con memoria depositata il 22 febbraio 2022, a mezzo pec, ai sensi dell'art. 24 decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta e, ritenendo fondato il ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 4. Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - emerge che il decreto di citazione per il giudizio di appello (udienza fissata per il 10 marzo 2022) fu emesso il 16 dicembre 2021. Il 20 dicembre 2021, prima che il decreto fosse messo in notifica, fu depositato in cancelleria a mezzo pec l'atto col quale RI revocava la nomina dell'avv. Vernetti e l'elezione di domicilio presso lo studio di quel difensore per nominare l'avv. Naso Marvasi e dichiarare domicilio in Landriano (PV), via Milano 19. Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato a CH RI, presso il domicilio dichiarato, a mezzo raccomandata che l'imputato ha personalmente ritirato il 23 febbraio 2022. La notifica all'avv. Naso Marvasi è avvenuta, a mezzo pec, il 10 febbraio 2022. Il decreto di citazione è stato notificato all'imputato anche ai sensi dell'art. 161, comma 4, ma di tale notifica non si deve tenere conto atteso che la stessa ha preceduto la notifica regolarmente avvenuta al domicilio dichiarato (dal che si evince che la dichiarazione di elezione di domicilio non era insufficiente né inidonea). Da quanto esposto emerge che la notifica all'imputato del decreto di citazione al giudizio dì appello non è stata omessa e, pertanto, non si è verificata la nullità - assoluta ed insanabile ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. - dedotta in via principale dal ricorrente. Sia la notifica all'imputato che quella al difensore, però, sono state eseguite senza rispettare il termine a comparire di venti giorni previsto dall'art. 601 cod. proc. pen. Come si è detto, infatti, a fronte di una udienza fissata per il 10 marzo 2022, la notifica al difensore è avvenuta il 10 febbraio e la notifica all'imputato è avvenuta il 23 febbraio. 5. Come noto, nel giudizio d'appello, l'inosservanza del termine di 3 comparizione dell'imputato, di cui dall'art. 601 cod. proc. pen., costituisce una nullità relativa che - se tempestivamente eccepita (entro i termini previsti dall'art. 181, comma 3, cod. proc. pen.) e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti - impone al giudice di disporre il rinvio dell'udienza, concedendo un nuovo termine libero di venti giorni con carattere consecutivo. Non è, infatti, consentito integrare il termine originario insufficiente, che è previsto per garantire in modo adeguato l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (Sez. 2 n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv.275113; Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, Rv. 271495; Sez. 3, n. 13109 del 01/02/2017, Rv. 269337; Sez. 3, n. 27414 del 04/03/2014, Rv. 259302). Nel caso di specie, la nullità è stata tempestivamente eccepita con memoria depositata il 22 febbraio 2022 presso l'indirizzo di posta certificata indicato dalla Corte di appello di Milano. Nondimeno il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse. 6. Si è detto che l'annullamento con rinvio è stato disposto «limitatamente alla statuizione sulla recidiva» e che la sentenza impugnata ha ritenuto di accogliere il ricorso sul punto non applicando tale circostanza aggravante. La pena è stata rideterminata di conseguenza nella misura finale di anni uno di reclusione partendo dalla pena base di anni uno e mesi sei di reclusione -, corrispondente alla pena minima edittale prevista dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 - e operando la massima riduzione per la applicazione delle attenuanti generiche, già riconosciute dal giudice di primo grado. Dalla tardiva citazione a giudizio, dunque, non è derivato al ricorrente alcun nocumento essendo state accolte tutte le richieste che, in ragione dei limiti propri del giudizio di rinvio, in quel giudizio potevano essere formulate. 7. Diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte depositate per l'odierna udienza, il reato per cui si procede non è estinto per prescrizione. Si tratta, invero, di violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 commessa il 19 settembre 2014 con la presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 3, n. 3957 del 26/10/2021, dep. 2022, Arvotti, Rv. 282710; Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, dep. 2017, Santoni, Rv. 269652). In ragione della data del commesso reato, trova applicazione l'art. 17, comma 1.bis, d.lgs. n. 74/2000, entrato in vigore il 17 settembre del 2011. Ne consegue che il termine di prescrizione è di dieci anni e scadrà il 19 settembre 2024. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte 4 costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che, ritenendo fondato il ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8497 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 14 gennaio 2021, la Corte d'appello di Milano confermò la sentenza del Tribunale di Pavia del 24 giugno 2019, con la quale CH RI era stato condannato, per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, per avere, in qualità di titolare di una ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2013 elementi passivi fittizi, avvalendosi di una fattura per operazioni inesistenti. La sentenza confermata in appello prevedeva la concreta applicazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata, contestata a RI nel capo di imputazione. Con sentenza del 24 settembre 2021, la Terza sezione penale della Corte di cassazione annullò la sentenza della Corte di appello di Milano «limitatamente alla statuizione sulla recidiva». Secondo la Corte di legittimità, la sentenza era censurabile perché, aveva respinto la richiesta di disapplicazione della recidiva avanzata dalla difesa limitandosi ad affermarne l'automatica applicazione senza operare alcuna valutazione del caso concreto. Il 1° marzo 2022, giudicando in sede di rinvio, la terza sezione penale della Corte di appello di Milano ha ritenuto che il reato oggetto del procedimento non fosse espressivo di perdurante pericolosità sociale essendo il RI gravato da tre precedenti, tutti risalenti nel tempo e aventi ad oggetto reati di indole diversa. Ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta nella misura finale di anni uno di reclusione, a fronte della pena di anni uno, mesi sei di reclusione precedentemente inflitta. 2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio articolandolo in tre motivi con i quali deduce violazioni di norme processuali stabilite a pena di nullità. Come risulta dal ricorso e dalla documentazione ad esso allegata, con atto del 16 dicembre 2021 (depositato il 20 dicembre 2021 a mezzo posta certificata presso la cancelleria della terza sezione penale della Corte di appello di Milano), RI revocò la nomina dell'avv. Valter Vernetti del foro di Pavia (iscritto all'Albo speciale degli avvocati cassazionisti) e nominò quale proprio unico difensore l'avv. Domenico Naso Marvasi, del foro di Pavia. Col medesimo atto, revocata ogni precedente dichiarazione o elezione di domicilio, RI dichiarò domicilio presso la propria residenza in Landriano (PV) via Milano n. 19. Tanto premesso, il ricorrente osserva: - con il primo motivo, che il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato in data 10 febbraio 2022 presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza che fosse stata eseguita la notifica al domicilio 2 dichiarato e lo stesso fosse risultato inidoneo;
- col secondo motivo, che, essendo stata fissata l'udienza per il 10 marzo 2022, la notifica fu eseguita il 10 febbraio 2022 senza rispettare il termine a comparire, indicato in venti giorni dall'art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen.; - col terzo motivo, che le nullità sopra indicate furono tempestivamente eccepite dalla difesa con memoria depositata il 22 febbraio 2022, a mezzo pec, ai sensi dell'art. 24 decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta e, ritenendo fondato il ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 4. Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - emerge che il decreto di citazione per il giudizio di appello (udienza fissata per il 10 marzo 2022) fu emesso il 16 dicembre 2021. Il 20 dicembre 2021, prima che il decreto fosse messo in notifica, fu depositato in cancelleria a mezzo pec l'atto col quale RI revocava la nomina dell'avv. Vernetti e l'elezione di domicilio presso lo studio di quel difensore per nominare l'avv. Naso Marvasi e dichiarare domicilio in Landriano (PV), via Milano 19. Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato a CH RI, presso il domicilio dichiarato, a mezzo raccomandata che l'imputato ha personalmente ritirato il 23 febbraio 2022. La notifica all'avv. Naso Marvasi è avvenuta, a mezzo pec, il 10 febbraio 2022. Il decreto di citazione è stato notificato all'imputato anche ai sensi dell'art. 161, comma 4, ma di tale notifica non si deve tenere conto atteso che la stessa ha preceduto la notifica regolarmente avvenuta al domicilio dichiarato (dal che si evince che la dichiarazione di elezione di domicilio non era insufficiente né inidonea). Da quanto esposto emerge che la notifica all'imputato del decreto di citazione al giudizio dì appello non è stata omessa e, pertanto, non si è verificata la nullità - assoluta ed insanabile ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. - dedotta in via principale dal ricorrente. Sia la notifica all'imputato che quella al difensore, però, sono state eseguite senza rispettare il termine a comparire di venti giorni previsto dall'art. 601 cod. proc. pen. Come si è detto, infatti, a fronte di una udienza fissata per il 10 marzo 2022, la notifica al difensore è avvenuta il 10 febbraio e la notifica all'imputato è avvenuta il 23 febbraio. 5. Come noto, nel giudizio d'appello, l'inosservanza del termine di 3 comparizione dell'imputato, di cui dall'art. 601 cod. proc. pen., costituisce una nullità relativa che - se tempestivamente eccepita (entro i termini previsti dall'art. 181, comma 3, cod. proc. pen.) e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti - impone al giudice di disporre il rinvio dell'udienza, concedendo un nuovo termine libero di venti giorni con carattere consecutivo. Non è, infatti, consentito integrare il termine originario insufficiente, che è previsto per garantire in modo adeguato l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (Sez. 2 n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv.275113; Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, Rv. 271495; Sez. 3, n. 13109 del 01/02/2017, Rv. 269337; Sez. 3, n. 27414 del 04/03/2014, Rv. 259302). Nel caso di specie, la nullità è stata tempestivamente eccepita con memoria depositata il 22 febbraio 2022 presso l'indirizzo di posta certificata indicato dalla Corte di appello di Milano. Nondimeno il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse. 6. Si è detto che l'annullamento con rinvio è stato disposto «limitatamente alla statuizione sulla recidiva» e che la sentenza impugnata ha ritenuto di accogliere il ricorso sul punto non applicando tale circostanza aggravante. La pena è stata rideterminata di conseguenza nella misura finale di anni uno di reclusione partendo dalla pena base di anni uno e mesi sei di reclusione -, corrispondente alla pena minima edittale prevista dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 - e operando la massima riduzione per la applicazione delle attenuanti generiche, già riconosciute dal giudice di primo grado. Dalla tardiva citazione a giudizio, dunque, non è derivato al ricorrente alcun nocumento essendo state accolte tutte le richieste che, in ragione dei limiti propri del giudizio di rinvio, in quel giudizio potevano essere formulate. 7. Diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte depositate per l'odierna udienza, il reato per cui si procede non è estinto per prescrizione. Si tratta, invero, di violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 commessa il 19 settembre 2014 con la presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 3, n. 3957 del 26/10/2021, dep. 2022, Arvotti, Rv. 282710; Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, dep. 2017, Santoni, Rv. 269652). In ragione della data del commesso reato, trova applicazione l'art. 17, comma 1.bis, d.lgs. n. 74/2000, entrato in vigore il 17 settembre del 2011. Ne consegue che il termine di prescrizione è di dieci anni e scadrà il 19 settembre 2024. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte 4 costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente