Ordinanza collegiale 7 gennaio 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00320/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00461/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2025, proposto da
IS AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Frontino e PE Brandi, con domicilio eletto presso lo studio PE Brandi, in Trinitapoli, San Francesco D'Assisi, 132;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 230/2024 del 5 febbraio 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in forma esecutiva (apposta in data 6 febbraio 2024), al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 6 febbraio 2024 ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 6 febbraio 2024, per l'adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta , e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art. 114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n. 104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. LF PE GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ordinanza collegiale n. 14 del 7 gennaio 2026, si è rilevato che “ agli atti del fascicolo di causa non risulta essere stata depositata la prova documentale dell’avvenuta notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, peraltro - ed altresì - in assenza di un atto di costituzione dell’Amministrazione chiamata ad assumere il ruolo di parte resistente ”, con contestuale fissazione per il prosieguo della camera di consiglio del 11 febbraio 2026;
Ritenuto che l’avviso di deposito della suddetta ordinanza è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 7 gennaio 2026;
Preso atto che nel termine assegnato e sino all’esito della camera di consiglio del 11 febbraio 2026, alla quale peraltro nessuno è comparso per la ricorrente, non è stato dato corso all’adempimento dell’incombente disposto (essendo stata depositata in atti solo la notifica della originaria sentenza ma non quella relativa all’atto introduttivo del presente giudizio), onde il ricorso deve considerarsi de plano improcedibile;
Ritenuto, da ultimo, che non vi sia luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, dichiara il ricorso improcedibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD TT, Presidente
LF PE GR, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LF PE GR | RD TT |
IL SEGRETARIO