Articolo 6 della Legge 7 luglio 1988, n. 254
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 luglio 1988
Art. 6. Corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale
inquadrato nella nona qualifica funzionale, nonche' sanatoria dei decreti-legge non convertiti. 1. Per la corresponsione del trattamento economico al personale da inquadrare nella nona qualifica funzionale, ai sensi della presente legge, trova applicazione il disposto dell' articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1987, n. 537, e 26 febbraio 1988, n. 46 .
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 172 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente:
"Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".
- Il D.L. n. 537/1987 e il D.L. n. 46/1988 , recanti provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego, non sono stati convertiti dalle Camere rispettivamente per mancata conversione nei termini costituzionali e per non approvazione.
Entrata in vigore il 12 luglio 1988
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