Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 03/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
NRG 566/2020
Tribunale di Biella
Davanti al Giudice Onorario dott.ssa Rita Buccetti, oggi 25 febbraio 2025 è chiamata la causa promossa da Parte 1 nei confronti di Controparte 1 e CP 2
iscritta al ruolo nell'anno 2020 al numero 566. L'udienza è svolta in modalità cartolare ex art.127 ter c.p.c. (c.d. udienza figurata). I procuratori delle parti hanno depositato note conclusive e note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate. Il giudice si ritira per deliberare.
All'esito della camera di consiglio viene data lettura di motivazione e dispositivo della seguente sentenza mediante deposito telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nella persona del Giudice Onorario in funzione di giudice unico dott.ssa Rita Buccetti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281sexiesc.p.c.
nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 conveniva in giudizio CP 1 al fine di far dichiarare ex art. 2901 cod. civ l'inefficacia nei[...] e CP 2 propri confronti i) dell'atto di donazione a rogito Persona 1 del 5.4.2017 rep. 157931, racc. n. 49624 da avente ad oggetto la di lui quota degli CP 2 a Controparte_1 immobili siti in Graglia come meglio descritti in atto di citazione (e da intendersi qui integralmente richiamati), ii) della cessione del 95% delle quote della società Riabitare s.r.l.
s. stipulata da n favore di Controparte 1 con scrittura privata autenticata CP 2
dal Notaio Per_2 in data 23.11.2018, rep. n. 152.849 r.acc. n31.160, in via alternativa
-
€ 32.604,88 in forza di ordinanza n. 3037/2019 (pronunciata in data 23.5.2019 all'esito di procedimento ex art. 702 bis c.p.c. incardinato presso il Tribunale di Biella) munita di F.E.
e notificata unitamente ad atto di precetto a controparte in data 12.6.2019) – allegava che il signor RO, dopo aver versato acconto pari a € 1000,03 e aver sottoscritto scrittura privata comportante impegno a pagamenti rateali, non rispettava il piano di rientro concordato. Essendo risultati vani i tentativi di recupero del credito per incapienza del patrimonio, effettuata interrogazione delle Banche dati pubbliche, parte attrice apprendeva che il signor CP 2 aveva posto in essere due atti dispositivi (di cui richiede l'inefficacia nel presente giudizio) in favore di Controparte_1 e, ritenuta la diminuzione delle garanzie patrimoniali ad essa spettanti tale da recare pregiudizio alle proprie ragioni di credito, instaurava il presente giudizio concludendo per la declaratoria di inefficacia dei predetti atti dispositivi nei propri confronti. Si costituivano in giudizio Controparte_1 e CP 2
[...] contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso allegato e dedotto e chiedendo il rigetto delle domande avanzate nei propri confronti;
in particolare, quanto alla signora [...]
CP_1 allegava di essere totalmente estranea alle vicende del credito riguardante il marito non partecipando alle attività lavorative dello stesso e che l'immobile, tenuto conto del valore della quota del marito e del peso rappresentato dalle ipoteche da parte di istituti bancari, risultava comunque incapiente e tale da rendere insussistente il pregiudizio alle ragioni creditorie, quanto al signor CP_2 allegava l'insussistenza dei presupposti per
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l'azione revocatoria evidenziando che l'atto di donazione era stato postoin essere in ероса anteriore rispetto al sorgere del diritto di credito di parte attrice, che quest'ultima aveva volontariamente rinunciato a procedura esecutiva e la propria mancanza di consapevolezza di pregiudicare le ragioni di credito di controparte. Appare opportuno precisare che la presente sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e
118 disp.att. cpc e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisone non essendo il Giudice tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisone" concretamente adottata. Pertanto le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbite (o superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto concretamente provato dal giudicante.
1. La vicenda oggetto di causa. Si ritiene opportuno sintetizzare brevemente i fatti di causa ai fini di una miglior comprensione delle ragioni della decisione. La signora Pt_1 sottoscriveva con la Edil Erre di RO AU un contratto di ristrutturazione della propria abitazione sita in Biella. A seguito di problematiche verificatisi in merito alla esecuzione del predetto contratto l'odierna attrice incardinava procedimento di accertamento tecnico preventivo RG 123/2016 all'esito del quale - esperita CTU - veniva riconosciuto in proprio favore un credito di € 14.375,87 oltre a IVA per mancata/inesatta esecuzione della prestazione. Con successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c l'odierna attrice chiedeva la condanna di controparte al pagamento dell'importo di cui sovra oltre a €
6698,65 per mancato godimento dell'immobile consistente nella mancata consegna dell'alloggio ristrutturato nei termini convenuti, e € 2982,95 quali costi sostenuti per il compenso del CTU (come liquidato dal Giudice nell'ambito del procedimento per ATP).
Con ordinanza n. 3037/2019 del 23.5.2019, in accoglimento della domanda, il Giudice condannava controparte al pagamento delle somme meglio specificate in atti (vedi nota 4 pag.4 atto di citazione) da intendersi qui integralmente richiamate. All'esito della notifica in data 12.6.2019 della predetta ordinanza (munita di F.E.) e dell'atto di precetto, l'odierno convenuto versava € 1000,03 in acconto sulla maggior somma dovuta pari a € 32.604,88 impegnandosi ad un piano di pagamento rateale. Atteso il mancato rispetto del piano di pagamento concordato la signora Pt_1 incardinava procedura di pignoramento presso terzi e pignoramento mobiliare con esito negativo attesa la totale incapienza patrimoniale del debitore. Dalle verifiche effettuate presso i competenti Uffici parte attrice apprendeva che il signor CP 2 con atto a rogito notaio Per 1 in data 5.4.2017 aveva donato alla
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moglie Controparte 1 la propria quota (pari alla metà) degli immobili di sua proprietà siti in Graglia così meglio descritti: *Appezzamento di terreno riportato al C.T. fg 13 mapp. 671 (ex mapp. 326 ente urbano mq 2392 con entrostante fabbricato di civile abitazione elevato a due piani fuori terra il tutto sito in Cantone Luisa 11 e precisamente: il fabbricato è composto da portico, cucina,. soggiorno, sala, bagno, disimpegno, vano scala e un deposito al piano terreno e da due camere, ripostiglio, disimpegno e bagno e un balcone al piano primo. La suddetta consistenza immobiliare è riportata la
Catasto Fabbricati del Comune di Graglia (BI9 fg 13 mapp. 671 sub.4 Cantone Luia 11 piani T-1 cat. A/7 classe I vani 7,5 rendita catastale € 948,99 ; fg 13 mapp. 671 sub. 5 Cantone Luisa 11, cat. C/2 piano T classe U mq 17, rendita catastale e 35,12; il fabbricato accessorio composto da stalla e tettoia aperta al piano terreno e da una tettoria aperta al piano primo. La suddetta consistenza immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Graglia (BI) Cantone Luisa 11, fg 13, mapp.
671 sub.6 piano T, categoria C/6, classe I mq 29, rendita catastale € 82,37, fg 13, mapp.671 sub. 7 cantone Luisa 11 categoria C/7, piani T-1, classe U. mq 93, rendita catastale € 62,44.
*Appezzamento di terreno riportato al C.T. fg 13 mapp.324, ente urbano mq160 con entrostante fabbricato di civile abitazione elevato a due piani fuori terra posto nel Cantone Luisa composta da due ripostigli, cucina e vano scala al piano terreno e da vano scala e ballatoio, due camere e portico al piano primo. La suddetta consistenza immobiliare è riportata al catasto fabbricati del Comune di Graglia (BI) fg 508 mapp. 303, Cantone Luisa piani T-1, categoria A/4, classe 2, vani 4, rendita catastale €
216,91. *Appezzamento di terreno riportato al catasto terreni del Comune di Graglia (BI), fg 13, mapp.
322, bosco ceduo di classe 2 di are 16, centiare 20 RD € 0,84, RA € 0,59, fg 13, mapp. 611,porz
AA, prato di classe 3, are 14, RD € 2,27, RA € 2,89; fg 13 mapp. 611porz. AB, prato alrborato di classe 3, are 04, centiare 30 RD € 0,67 RA € 1,00; fg 13 mapp. 614 Porz. AA, prato di classe 3, are 08 RD € 1,24 RA € 1,65; fg 13 mapp. 614, porz. AB prato arborato di classe 3 are 01, centiare
90 RD €0,79 RA 0,44”. Apprendeva, inoltre, che con scrittura privata in data 23.11.2018 autenticata da Notaio Per_2 aveva ceduto alla moglie Controparte_1 il 95% delle quote della società Riabitare s.r.l. s. di cui era stato fino ad allora socio unico e titolare esclusivo.
Secondo la prospettazione attorea tali atti dispositivi, in quanto risalenti ad epoca posteriore al sorgere del credito vanato dall'attrice, diminuirebbero la garanzia patrimoniale della stessa ex art. 2740 cod. civ e, come tali, recherebbero pregiudizio alle ragioni creditorie. Sulla scorta di tali premesse, ritenuti sussistenti i presupposti di applicabilità del disposto di cui all'art. 2901 cod. civ., parte attrice ne chiedeva dichiararsi l'inefficacia nei propri confronti. Detta ricostruzione fattuale e giuridica è contestata dalle parti convenute che non ritengono sussistenti i presupposti di applicabilità dell'azione revocatoria. Ed invero, parte convenuta CP 1 premesso di essere estranea alle vicende che hanno determinato il sorgere del credito nei confronti del coniuge non partecipando all'attività lavorativa di quest'ultimo, in primo luogo eccepisce l'inidoneità dell'ATP svolto nei confronti del marito essendo Ella terza rispetto ad esso. Nel merito, contesta l'allegato pregiudizio economico atteso che l'immobile in comproprietà con il marito risulta gravato da ipoteche in favore degli istituti bancari di importo eccedente il valore di realizzo il che comporta l'incapienza dell'immobile sia in ragione del valore della quota di spettanza del signor CP 2 sia in ragione dell'esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito dal che conseguirebbe l'insussistenza del pregiudizio economico di parte attrice.
In altre parole: la ipotetica destinazione dell'immobile al soddisfacimento dei crediti garantiti escluderebbe già di per sé qualunque possibilità satisfatoria di altri creditori chirografari tanto più che oggetto dell'esecuzione immobiliare sarebbe unicamente la quota del 50% dell'immobile ovvero quella di spettanza del debitore CP 2 In ogni caso, deduce ancora parte convenuta CP 1 nella fattispecie in esame ricorrerebbe un'ipotesi di esenzione dalla revocatoria ordinaria prevista dal comma terzo dell'art. 2901 cod.civ. ai sensi del quale non è soggetto a revoca un debito scaduto. Ed invero, la donazione effettuata in favore della signora CP 1 era asseritamente volta al pagamento di un debito maturato nei confronti di quest'ultima che, nel corso del 2016, ha concesso al marito provviste (provenienti da disinvestimenti finanziari e capitali della propria famiglia di origine) per estinguere posizioni debitorie relative alla propria impresa con l'intesa della restituzione. A fronte, pertanto, delle richieste avanzate dalla CP 1 il signor CP_2 ha disposto l'atto di donazione oggetto della presente revocatoria. Tenuto conto di tali allegazioni l'atto di disposizione del signor CP 2 non può essere considerato a titolo gratuito con ciò che ne consegue in termini di onere probatorio spettando, quindi, a parte attrice l'onere di dimostrare l'elemento psicologico del recare pregiudizio ai creditori in capo alla moglie del proprio debitore. Il convenuto RO in via preliminare eccepisce la carenza di interesse ad agire dell'attrice per essere l'immobile de quo gravato da ipoteca sin dal suo acquisto e successivo ampliamento del mutuo di importo ben superiore al valore economico della quota di comproprietà dell'immobile eventualmente aggredibile da parte attrice. In altre parole;
le doglianze di parte attrice in ordine al pregiudizio economico derivante dalla diminuzione della garanzia patrimoniale non sono fondate non potendo Ella, appunto, fare affidamento sull'immobile a garanzia del soddisfacimento del proprio credito. Rileva, inoltre, come la rinuncia di parte attrice all'intrapresa esecuzione presso terzi nonché la circostanza che il pignoramento mobiliare non abbia dato esito negativo bensì semplicemente sia stato fatto un unico accesso non avendo l' trovato nessuno in casa, non abbiano escluso, a priori, l'impossibilità di una fruttuoso esperimento delle procedure esecutive. Quanto al diritto di credito in capo a parte attrice deduce che i) l'atto di donazione è stato disposto in epoca anteriore al sorgere del credito, ii) l'atto di donazione aveva finalità restitutorie nei confronti della moglie, iii)
l'esperimento di un procedimento per ATP non appare idoneo a determinare il sorgere del diritto di credito, iv) il signor CP 2 era totalmente inconsapevole di pregiudicare gli interessi di un creditore che non era ancora tale al momento della stipula del rogito di donazione. Ribadisce, infine, l'onere a carico di parte attrice di fornire la prova del
"consilium fraudis".
2. L'azione revocatoria ordinaria. Come è noto ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito,
l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria sono, pertanto, necessari i seguenti presupposti: in primo luogo un atto di disposizione cioè un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene, in secondo luogo l' eventus damni, ossia un serio pregiudizio per le ragioni creditorie insito nelle conseguenze dell'atto di disposizione compiuto che influisce negativamente sul patrimonio del debitore, non necessariamente in maniera totale;
ed infine la scientia fraudis (o damni) del debitore, ossia la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore, anche senza la specifica intenzione di nuocere allo stesso (animus nocendi). Se l'atto è a titolo oneroso, si ritiene necessario anche un ulteriore presupposto consistente nella cosiddetta "partecipatio fraudis" del terzo, che deve perciò essere partecipe della consapevolezza del pregiudizio arrecato dall'atto al debitore.
E', altresì, noto che l'azione revocatoria ordinaria è priva di effetti recuperatori dal momento che l'atto di disposizione revocato è pur sempre valido e conserva erga omnes, quindi anche verso i creditori, la propria efficacia traslativa o costitutiva del diritto in capo all'acquirente. L'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e si sostanzia nel potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficace nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore che rechino pregiudizio alle sue ragioni con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, conservando l'atto la sua validità, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (Cass 2000/1804). L'azione revocatoria, quindi, in caso di vittorioso esercizio, ha l'effetto tipico di determinare l'inefficacia parziale e relativa dell'atto nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita.
Ciò posto occorre verificare la sussistenza dei presupposti sovra evidenziati nella fattispecie in esame e il correlativo onere probatorio.
2. A: I presupposti: a) esistenza di un diritto di credito. Legittimato all'azione è il titolare di un diritto di credito inteso, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, in senso lato in quanto, attesa la funzione conservativa dell'azione, è ritenuta sufficiente per agire in revocatoria anche una ragione di credito sottoposta a termine o anche solo eventuale, in quanto sottoposta a condizione, non occorrendo un credito certo, liquido o esigibile, poichè l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità cfr per tutti Cass. 01/12678, Cass. 03/11471). Nella fattispecie in esame non pare porsi in dubbio l'esistenza di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile in capo a parte attrice in forza dell'ordinanza n. 3037/2019 del 23.5.2019 che, munita di formula esecutiva, è stata notificata unitamente ad atto di precetto a controparte RO in data 12.6.2019 e non ha formato oggetto di opposizione cosicchè risulta, pertanto, coperta da giudicato. Non paiono cogliere nel segno le difese di parte convenuta circa l'abbandono di altre procedure attrice posto che per l'esercizio dell'azione revocatoria è stato esecutive ad opera di parte ritenuto irrilevante che il titolare del diritto di credito non abbia proseguito un'esecuzione dallo stesso iniziata nei confronti del medesimo debitore (cfr. Cass. 97/3113) proprio in considerazione della funzione conservativa dell'azione revocatoria. b) c.d. eventus damni. L'atto dispositivo del debitore deve arrecare al creditore un pregiudizio tale che sia peril creditore impossibile o più difficile e rischioso soddisfarsi sul restante patrimonio del debitore. Infatti, secondo il granitico orientamento giurisprudenziale - dal quale non vi è motivo per doversi discostare non è richiesta la totale compromissione della
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consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (cfr per Cass. Cass. civ. n. 15866/2022) sulla base di una valutazione operata ex ante con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura effettiva realizzazione del credito avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Cass. 07/16986). L'eventus damni può consistere, infatti, non solo in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore (ad esempio conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile) quando detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione del creditore stesso (cfr. Cass. 98/4578). Inoltre, non
è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un mero pericolo di danno, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
(Cass. civ. n. 26310/2021). Nella fattispecie in esame gli atti dispositivi posti in essere dal CP_2 (donazione immobili e cessione quote societarie) rappresentano – a convenuto
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parere di chi scrive – atti idonei a rendere più difficoltoso il soddisfacimento delle legittime aspettative di credito della parte attrice nel senso sovra precisato poiché la costringono (e, di fatto, l'hanno costretta) ad ulteriori indagini e ricerche presso le Banche dati nazionali al fine di individuare ulteriori beni fruttuosamente aggredibili e ad intraprendere azioni esecutive dall'esito potenzialmente incerto. c) c.d. scientia fraudis. il debitore deve essere consapevole del pregiudizio che l'atto di disposizione comporta alle ragioni del creditore, apportando una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa alla garanzia patrimoniale dei suoi crediti. L'onere della prova compete al creditore che, se l'atto di disposizione è a titolo oneroso, deve fornire la prova di tale consapevolezza anche in capo al terzo (partecipatio fraudis). Giova rilevare che se l'atto dispositivo è a titolo gratuito (come nella fattispecie in esame per quanto concerne la donazione dell'immobile) non è richiesta la prova dell'intento di nuocere il creditore (c.d. animus nocendi), da parte del debitore o del terzo bensì la semplice conoscenza (se non addirittura la mera conoscibilità, da valutarsi secondo il parametro della ordinaria diligenza cfr Cass. Civ. sez. II 14274/99). Quanto all'atto dispositivo a titolo oneroso ricorrente nella fattispecie in esame, ovvero la cessione delle quote societarie, occorre la prova che anche il terzo sia, seppur genericamente, consapevole del pregiudizio che l'atto è in grado di creare alle ragioni del creditore. Anche in tale ipotesi alla conoscenza viene equiparata la mera conoscibilità intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie (cfr. Cass. n. 7452/2000, Cass.
n. 11763/2006). E' appena il caso di osservare che, nel caso de quo il valore attribuito alle quote societarie è talmente sproporzionato e irrisorio (vedi doc.prod. sub. 26 ter) da far configurare il negozio quale una donazione simulata con ciò che ne consegue in termini di onere probatorio circa l'elemento soggettivo. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo per doversi discostare, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza nel debitore di tale pregiudizio a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr Cass. 00/7262, Cass. 02/2792). Pertanto, nella fattispecie in esame il creditore che ha agito in revocatoria è onerato della prova della scientia fraudis unicamente in capo al debitore e potrà avvalersi anche di presunzioni semplici (cfr Cass. 07/17867) il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e immune da vizi logico- giuridici (cfr Cass. 04/13330, Cass. 04/15257). Depongono in tal senso, a parere di chi scrive, alcuni elementi connessi innanzitutto, alla anteriorità del sorgere del credito rispetto agli atti dispositivi: ed invero, come evidenziato da parte attrice le prime contestazioni stragiudiziali circa l'operato della Edil Erre di AU RO e del suo inadempimento risalgono alle Pec dell'11.12.2015 e 22.12.2015, il giudizio per ATP è stato radicato in data
21.1.2016 e il procedimento ex art. 702 bis c.p.c in data 28.3.2017. laddove gli atti dispositivi pregiudizievoli risalgono al 5.4.2017 e al 23.11.2018. Da tale scansione temporale pare potersi evincere che il debitore, nel momento in cui ha disposto le variazioni qualitative e quantitative del proprio compendio patrimoniale, era a conoscenza
(o avrebbe dovuto esserlo usando ordinaria diligenza) della aspettativa di credito di parte attrice. Inoltre, non di poco è il rapporto di coniugio che lega i soggetti dell'atto dispositivo: possono essere considerati elementi indiziari da cui desumere l'elemento soggettivo del debitore e del terzo (in caso di atto a titolo oneroso) peculiari rapporti familiari che legano i soggetti dell'atto dispositivo.... la volontà della compagine familiare di alterare l'assetto del proprio patrimonio in modo contraddittorio (ad es. sperequazione tra il prezzo pattuito e il valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene) anomalie temporali (ad es. tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione del creditore o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore) e concatenazione temporale tra i vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti. (cfr Cass. 2009/8735, Cass. 2005/2748).
Ciò posto, si ritiene che nella fattispecie in esame sussistano tutti gli elementi presuntivi sovra delineati concordanti nel senso della consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato al creditore.
3. Le risultanze della relazione peritale. Merita un cenno l'analisi della relazione peritale ad ulteriore sostegno delle argomentazioni attoree. Ed invero, i convenuti a sostegno delle proprie difese hanno argomentato in ordine alla incapienza del patrimonio immobiliare oggetto della revocatoria in quanto non solo limitato alla quota del 50% di spettanza del debitore CP 2 ma anche in quanto gravato da ipoteca da parte degli istituti di credito.
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Dette argomentazioni appaiono smentite dalle risultanze della relazione peritale.
L'ausiliario del Giudice, infatti, valutata in maniera esaustiva la situazione dei luoghi, le caratteristiche costruttive e ogni altro elemento utile ad una corretta valutazione, ha stimato il valore del fabbricato oggetto della donazione in € 700/mq per il fabbricato principale (fg 13 671 sub 4/%), in € 120,00/mq per il fabbricato accessorio (censito al fg
13 n. 671 sub 6/7), in € 90/mq per il fabbricato censito al fg 13 mapp.324) e in e 0,40/mq i terreni (fg 13 n. 322, 611 e 614 catasto terreni) addivenendo ad una valore totale arrotondato pari a € 174.000,00 la cui quota di spettanza in capo a RO è pari a €
87.000,00. Dette conclusioni appaiono condivisibili poiché sorrette da motivazione logica e scevra da vizi logico-giuridici. Dunque, innanzitutto il valore della quota appare satisfativo delle ragioni creditorie vantate da parte attrice mente l'asserita incidenza negativa dei gravami ipotecari appare irrilevante alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sul tema. Ed invero, giova rilevare a tal proposito che l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorchè di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come “eventus damni atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire pregiudizio, quanto della possibile incidenza sul valore del bene della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria (Cass.
Sez. III ordinanza 27.2.2023 n. 5815). laCiò posto il quadro probatorio sovra delineato depone, a parere di questo Giudice, per fondatezza della domanda avanzata da parte attrice essendo emersi in atti elementi idonei e sufficienti a provare la sussistenza dei requisiti richiesti ex lege per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Ogni ulteriore questione deve considerarsi disattesa e/o assorbita.
4. Spese. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55/2014 e successive modificazioni
(applicandosi le nuove tariffe - giusto il disposto degli artt. 6 e 7 DM n. 147/2022 - esclusivamente alle prestazioni esaurite successivamente alla loro entrata in vigore cfr.
Cass. ordinanza n. 33482 del 14.11.2022) tenuto conto delle caratteristiche dell'attività
prestata, della complessità e del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività concretamente svolta in € 1620,00 per la fase di studio, € 1147,00 per la fase introduttiva, € 1720,00 per la fase istruttoria e € 2905,00 per la fase decisoria, e così complessivi € 7392,00 per compensi, oltre a Iva, Cap ex lege e 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma 2° D.M. Cit.. e anticipazioni documentate. Pone definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro le spese di CTU liquidate come da decreto in data 5.3.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1.in accoglimento della domanda attorea dichiara l'inefficacia nei confronti di [...] Pt 1 dell'atto di donazione e comunque del trasferimento immobiliare stipulato con rogito Notaio Per_1 del 5.4.2017 rep. 157931 racc. N. 49624 dal signor CP 2 in favore della signora Controparte 1 avente ad oggetto la di lui quota di comproprietà degli immobili siti in Graglia e così indicati nel predetto atto pubblico: *Appezzamento di terreno riportato nel C.T. al foglio 13 mappale 671 (ex mappale 326) ente urbano di mq. 2392
(duemilatrecentonovantadue) con entrostante fabbricato di civile abitazione elevato a due piani fuori terra e da un fabbricato accessorio elevato a due piani fuori terra il tutto posto in Cantone Luisa 11 e precisamente: - il fabbricato civile è composto da portico, cucina, soggiorno, sala, bagno, disimpegno, vano scala e un deposito al piano terreno e da due camere, ripostiglio, disimpegno, bagno e un balcone al piano primo. La suddetta consistenza immobiliare è riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Graglia
(BI), foglio 13, mappale 671, sub. 4, Cantone Luisa num. 11, piani T-1, categoria A/7, classe 1, vani
7,5, rendita catastale Euro 948,99; foglio 13, mappale 671, sub. 5, Cantone Luisa n. 11, categoria
C/2, piano T, classe U, mq. 17, rendita catastale Euro 35,12; - il fabbricato accessorio composto da stalla e tettoia aperta al piano terreno e da una tettoia aperta al piano primo. La suddetta consistenza immobiliare è censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Graglia (BI), Cantone Luisa, n. 11, foglio
13, mappale 671, sub. 6, piano T, categoria C/6, classe 1, mq. 29, rendita catastale Euro 82,37; foglio
13, mappale 671, sub. 7, Cantone Luisa n. 11, categoria C/7, piani T-1, classe U, mq. 93, rendita catastale Euro 62,44. *Appezzamento di terreno riportato nel C.T. al foglio 13, mappale 324 ente urbano di mq. 160 (centosessanta) con entrostante fabbricato di civile abitazione elevato a due piani fuori terra posto in Cantone Luisa composto da due ripostigli, cucina e vano scala al piano terreno e da vano scala, ballatoio, due camere e portico al piano primo. La suddetta consistenza immobiliare è riportata nel
Catasto Fabbricati del Comune di Graglia (BI), foglio 508, mappale 303, Cantone Luisa, piani T-1, categoria A/4, classe 2, vani 4, rendita catastale Euro 216,91. *Appezzamento di terreno riportato nel
Catasto Terreni del Comune di Graglia (BI), foglio 13, mappale 322, bosco ceduo di classe 2, di are 16
(sedici), centiare 20 (venti), RD. Euro 0,84, RA. Euro 0,59; foglio 13, mappale 611, Porz. AA, prato di classe 3, di are 14 (quattordici), RD. Euro 2,17, RA. Euro 2,89; foglio 13, mappale 611,
Porz. AB, prato arborato di classe 3, di are 04 (zero quattro), centiare 30 (trenta), RD. Euro 0,67,
RA. Euro 1,00; foglio 13, mappale 614, Porz. AA, prato di classe 3, di are 08 (zero otto), RD. Euro
1,24, RA. Euro 1,65; foglio 13, mappale 614, Porz. AB, prato arborato di classe 3, di are 01 (zero uno), centiare 90 (novanta), RD. Euro 0,29, RA. Euro 0,44"
2..Dichiara l'inefficacia nei confronti di della cessione del 95% delle quote Parte 1
della società Riabitare s.r.l. s. stipulata da CP_2 in favore di Controparte_1 con
scrittua privata autenticata dal Notaio Per_2 in data 23.11.2018 re, 152,849, racc, 31.160 CP 3 della cessione del 95% delle quote della societàl'inefficacia nei confronti di
Riabitare s.r.l. s. stipulata da CP 2 in favore di Controparte_1 con scrittura privata autenticata dal Notaio Per_2 in data 23.11.2018 re, 152,849, racc, 31.160
Controparte_1 (c.f.
3. dichiara tenuti e come tali condanna in solido tra loro C.F. 1 ) e CP 2 (c.f. () a rimborsare a C.F. 2
) le spese di lite del presente grado di giudizio Parte 1 (c.f. C.F. 3
liquidate in complessivi € 7392,00 per compensi, oltre a Iva, Cap ex lege e 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma 2° D.M. Cit.. e anticipazioni documentate.
4. Pone definitivamente a carico dele parti convenute in solido tra loro le spese di CTU liquidate come da decreto in data 5.3.2024.
Così deciso in Biella in data 25 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Rita Buccetti