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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13886/2023 RG fissata all'udienza del 13/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. DE Parte_1
MAGLIO SILVIA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che il 16.12.2022 presentava domanda amministrativa per il riconoscimento dell'Indennità d'Accompagnamento per
Invalidità Civile e/o dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 (portatore di handicap in situazione di gravità).
In data 24/01/2023, veniva sottoposta a visita medica ed in quella sede veniva riconosciuta “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (…) grave 100%”, e “Portatore di handicap (comma 1 art. 3)”.
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
4021/23 rg per il riconoscimento dei detti benefici. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il 22.11.2023
1 confermava, nonostante le osservazioni di parte ricorrente, il precedente giudizio espresso in via amministrativa dall' CP_1
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Sulla base della documentazione clinica esaminata e dell'esame obiettivo clinico effettuato abbiamo formulato la seguente diagnosi: “ • POLIARTROSI CON COMPROMISSIONE DELLA
DEAMBULAZIONE AUTONOMA • DEMENZA DI ALZHEIMER
In relazione alla inabilità al 100% non vi è contrasto.
In relazione alla indennità di accompagnamento appare evidente che la certificazione in atti e l'obiettività clinica rilevata confermano che la ricorrente è affetta da malattia di Alzheimer con demenza conclamata e grave difficoltà deambulatoria da poliartrosi.
Pertanto si tratta di soggetto bisognevole di assistenza continuativa e globale. In relazione alla decorrenza, facendo riferimento alla documentazione clinica esaminata possiamo indicare dal mese di marzo dell'anno
2024 epoca in cui si pose diagnosi di Demenza di Alzheimer.
CONCLUSIONI
Ai quesiti proposti si risponde:
1. la Sig.ra presenta le seguenti condizioni cliniche: • POLIARTROSI CON Parte_1
COMPROMISSIONE DELLA DEAMBULAZIONE AUTONOMA • DEMENZA DI
ALZHEIMER
2. Per tali patologie, in riferimento alle tabelle del D.M. del 1992, possiamo indicare una valutazione del
100%.
3. Ricorrono le condizioni cliniche e medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di marzo dell'anno 2024.
4. Ricorrono le condizioni cliniche e medico legali per la concessione dei benefici di cui alla legge nr. 104 del 05.02.1992, art. 3 comma 3 dal mese di marzo dell'anno 2024.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente l'evoluzione dello stato sanitario della ricorrente. Invero egli ha tenuto
2 conto della sopravvenienza nel marzo 2024 della patologia neurologica (alzheimer) e ha precisato come la stessa abbia aggravato ulteriormente il già complesso morboso di cui è affetta la ricorrente, determinandone così la decorrenza dei benefici invocati. Con riferimento all'indennità di accompagnamento decisiva è stata la patologia artrosica che ne compromette notevolmente le capacità deambulatorie.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (marzo 2024), data in cui fu prescritto il deambulatore per deficit della deambulazione autonoma.
Considerato che
il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico
3 settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Di recente, in tal senso, si è posta anche Cass. n. 5422 del 01/03/2025.
Occorre altresì precisare che l'art. 3 comma 3 della legge 104/92 nelle more del giudizio è stato rettificato dal legislatore mediante la tecnica della novellazione: in tal senso oggi si attribuisce al soggetto il termine “disabile” e non “handicap” e si aggancia tale nozione (al relativo comma 3 dell'articolo citato) alla necessità di un “sostegno intensivo” anziché ad una
“connotazione di gravità”.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13886/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e i benefici della legge nr. 104 del 05.02.1992, art. 3 comma 3, entrambi a far data da marzo 2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 14/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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