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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pubblicato nella causa RG. n 34839/24 all'udienza del 3/4/25 , mediante lettura la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Moncada Gianluca pec Parte_1
giusta procura su foglio separato . Email_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo (pec t), giusta procura notarile del Email_2
22/3/024 .
RESISTENTE
in persona del procuratore speciale, Controparte_2
, , rappresentata e difesa dall'avv. Mario Controparte_3 CP_4
Fontanella pec giusta procura alle liti Email_3 allegata alla memoria .
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione intimazione pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26/9/24 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire: “in via pregiudiziale: sospendere l'esecutorietà dell'intera procedura dunque sospendere l'esecutorietà della intimazione di pagamento e del sotteso avviso di addebito qui impugnato e di ogni atto ad esso presupposto o comunque collegato, in particolare dell' avviso di addebito (mai notificato), nonché del ruolo esattoriale sotteso;
nel merito: annullare con ogni miglior formula gli atti impugnati ed ogni atto ad esso presupposto o comunque collegato, in particolare l'avviso di addebito (mai notificato), nonché il ruolo esattoriale sotteso;
ancora nel merito: accertare e dichiarare in ogni caso l'insussistenza, illegittimità, prescrizione, decadenza e –comunque con ogni miglior formula– la non debenza delle somme richieste all'istante a titolo di contributi, tributi, sanzioni, interessi e/o iva e per l'effetto, revocarla con contestuale declaratoria di nullità di tutta la procedura coatta di recupero del credito. Ordinare la restituzione delle somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio anche in forma rateale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. ” A sostegno del ricorso assumeva che il 19/9/24 aveva ricevuto intimazione di pagamento contenente un avviso di pagamento ( ava) per contributi omessi anno 2018 per euro 3516,25 ; che era maturata la decadenza annuale di cui all'art 25 Dlgs 46/99 ed era maturata la prescrizione della pretesa, delle sanzioni e degli interessi , non essendo mai stato notificato l'ava ; che la mancata notifica dell'ava comportava la nullità dell'intimazione di pagamento;
che inoltre l'intimazione era nulla in quanto non indicava le modalità per fare ricorso;
che l'intimazione non era sottoscritta;
che la mancata indicazione del soggetto notificatore e della sua sottoscrizione nella relata rendeva la notifica inesistente;
che era assente la motivazione anche con riferimento alla pretesa alle sanzioni ed agli interessi;
che il ruolo su cui si fondava la pretesa era inesistente;
che in nessuno degli atti veniva dato conto della corretta formazione del ruolo;
che la procedura notificatoria dell'ava era difforme dal modello legale, per cui l'atto non poteva dirsi pervenuto nella materiale conoscenza legale del destinatario;
che anche l'ava era privo di motivazione;
che l'omessa notifica dell'ava comportava la carenza di motivazione e rendeva impossibile l'esercizio del diritto di difesa;
che non erano indicati i criteri e le norme applicabili per le sanzioni;
che anche l'ava era privo di sottoscrizione, non era stato correttamente notificato, mancava la motivazione, erano carenti i presupposti oggettivi e soggettivi dei contributi richiesti in pagamento, erano nulle le sanzioni per violazione dell'articolo 16 comma 2 Dlgs 472/97. Concludeva come sopra . Si costituiva l' eccependo l'incompetenza del Giudice Controparte_2 adito per quanto atteneva le cartelle relative alla pretesa tributaria ed a quelle che trovavano la fonte nella violazione del codice della strada , il difetto di legittimazione passiva per i vizi relativi all'ava , l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa quanto a vizi formali , l'inapplicabilità delle norme sullo Statuto del contribuente relative agli atti dell'amministrazione finanziaria ed in ogni caso la presenza delle indicazioni delle modalità per fare ricorso , l'inesistenza degli altri vizi denunciati , la tardività dell'opposizione avverso l'ava se correttamente notificato dall' ; il mancato decorso CP_1 della prescrizione . Chiedeva il rigetto dell'opposizione Si costituiva l' deducendo di aver correttamente notificato l'ava per cui tardiva era CP_1
l'opposizione avverso lo stesso e che ,in relazione ai vizi formali dell'intimazione, non era legittimato passivamente .Controdeduceva a tutti i motivi indicati in ricorso riguardanti l'istituto. Chiedeva il rigetto del ricorso . La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Con la presente opposizione la parte ricorrente impugna solo l'ava che reca la minor somma di euro 2796,12 relativa ad omissioni contributive , di competenza del giudice del lavoro , come specificato al punto (ii) del ricorso ,pur se fa riferimento all'intera somma contenuta nell'intimazione, pari ad euro 3516,25 e chiede l'annullamento degli atti impugnati . Ciò detto i motivi di opposizione riguardano in parte l'ava stesso ed in pare l'intimazione . Appare evidente che in relazione ai primi la legittimazione passiva è dell' e con CP_1 riferimento ai secondi la legittimazione è di CP_5 dell'Ava
[...]
Quanto ai vizi dell'ava occorre verificare prima di tutto la notifica dell'avviso. Sul frontespizio dell'avviso è indicato il numero di raccomandata con cui è stato notificato e nella raccomandata con quel numero , prodotta , risulta lasciato l' avviso di giacenza il 24/7/19 e tornata la raccomandata al mittente per compiuta giacenza. In particolare l'art 26 DPR 602/73 recita
“………….La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.” La Suprema Corte ha infatti precisato (cfr Cassazione, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016) che in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Si applicano pertanto le norme sulle raccomandate ordinarie quale essenzialmente il Dpr 655/1982 Ciò detto , la raccomandata si presume pervenuta al destinatario alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso d giacenza
Si è infatti ritenuto che “nel caso di una dichiarazione inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata, salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la detta conoscenza” ( Cass 29237/17),e, quindi, “ la raccomandata si presume pervenuta al destinatario alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza “( Cass. n. 27526/2013). Nel caso in esame in assenza del destinatario il postino ha lasciato l'avviso della giacenza in data 24/7/19 e la conoscenza dell'ava si ritiene avvenuta in detta data pur se la notifica si è perfezionata decorsi 10 giorni da detta data . Ne deriva che vizi inerenti al merito dovevano essere fatti valere nei 40 giorni, ex art 24 Dlgs 46/99, e quelli relativi ai vizi di forma entro 20 giorni, ex art 617 cpc , dalla perfezionamento della comunicazione, per cui le eccezione indicate in ricorso avverso l'avviso di addebito sono tardive . Vizi dell'Intimazione Restano da esaminare i motivi del ricorso riguardanti l'intimazione di pagamento Decadenza e prescrizione L'avvenuta corretta notifica dell'ava supera l'eccezione sulla decadenza dall'iscrizione a ruolo . Infatti l'art 30 del Dlgs 78/10 dettando la disciplina degli avvisi di addebito direttamente emessi dall' il quale autonomamente notifica l'avviso e consegna poi lo stesso per la CP_1 riscossione all' , ha al comma 14 precisato : Controparte_2
“14.Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.” Pertanto le norme relative alla decadenza dall'iscrizione a ruolo sono ora riferite all'ava ed essendo stato lo stesso notificato , non essendo stata nei termini di cui all'art 24 Dlgs 46/99 , 40 giorni dalla notifica , proposta l'opposizione , l'eccezione è comunque tardiva Circa la prescrizione, dalla notifica dell'ava alla notifica dell'intimazione non è maturata la prescrizione se si considera che nei cinque anni intercorrenti tra i due atti, è intervenuto il decreto n 18/20 che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, nonché il decreto milleproroghe n 183/20 che ha nuovamente sospeso i termini di prescrizione per altri 182 giorni a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 per un totale di 311 giorni. Ciò posto , aggiungendo 311 giorni durante i quali la prescrizione era sospesa , alla scadenza del quinquennio ,dal perfezionamento della notifica dell'ava ( 3/8/19) , entro i termini allungati per l'emergenza sanitaria, è intervenuta l'intimazione di pagamento. Omessa notifica degli atti presupposti La censura è infondata perché l'ava è staro notificato Nullità per violazione del diritto di difesa
In particolare non erano nell'intimazione indicati gli elementi tassativi ,previsti dall'art 7 c 2 dello Statuto del contribuente con particolare riferimento alle modalità di proposizione del ricorso . Sul punto si osserva che l'art 7 è riferito agli atti dell'amministrazione finanziaria e non dell' e in ogni caso nell'intimazione sono scritte le modalità con cui Controparte_2 ricorrere . Mancata sottoscrizione dell'intimazione L'intimazione risulta firmata a penna dal responsabile del procedimento non essendo stata emessa come atto informatico ma come atto cartaceo regolarmente firmato . In ogni caso la Suprema Corte ha affermato con ordinanza n. 3940 del 16/02/2021 che , a sua volta richiama l''ordinanza n. 6417 del 2019 che “l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento”, o dell'intimazione ad adempiere, “da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo
o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli”, al pari dell'intimazione ad adempiere, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 3, “deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n.25773) Inesistenza giuridica della notificazione . La notifica , secondo parte ricorrente è avvenuta in modo difforme dalle norme in materia, avuto riguardo alla relata in bianco , alla mancata indicazione della data della notifica , della sottoscrizione della relata. . Facendo per l'intimazione l'art 50 c 2 DPR 602/73 riferimento all'art 26 del medesimo DPR ,si ripete quanto assunto per la notifica dell'ava, potendo essere l'intimazione notificata direttamente dall'Agente con raccomandata ordinaria con la conseguente applicabilità della normativa in materia di raccomandata ordinaria che non prevede alcuna relata di notifica. Genericità dell'atto L'eccezione è priva di pregio in quanto l'intimazione riporta nel suo corpo l'ava dal quale emergono i contributi omessi ed i titoli per cui tali contributi sono dovuti. Non risulta pertanto vero che l'intimazione on contiene gli atti presupposi , quale , nel caso in esame l'ava ,posto che lo stesso è contenuto nell'intimazione . Circa le sanzioni ed interessi nessuna somma a tale titolo è richiesta nell'intimazione se non già contenuta nelle cartelle e nell'ava . Per cui le censure sulle sanzioni ed interessi portati dall'ava andavano fatte valere entro 40 , se per vizi di merito , e entro 20 ,se per vizi formali , dalla notifica dell'ava . Inesistenza del ruolo Infine per le censure mosse contro il ruolo si ripete quanto sopra affermato, non essendo ormai più il credito prima iscritto a ruolo e poi notificata la cartella , ma essendo ex Dlgs 78/10 direttamente formato l'ava , per cui qualunque deduzione doveva essere fatta contro l'ava nei termini previsti per l'opposizione . Il ricorso deve essere respinto e le spese seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso , condanna parte ricorrente al pagamento di euro 1017,00 in favore di ciascun resistente oltre iva cpa e spese generali Roma 3/4/25 Il giudice