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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MISERI CARLO, Presidente
PSAILA VINCENZO, OR
MILILLO GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPER0 n. TI3CR0100008/2025 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente ne chiede il rigetto. La Corte ritiene il ricorso in decisione riservando il deposito e la comunicazione del dispositivo entro 7 giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.r.l., con sede a Sgonico (TS), in persona del legale rappresentante pro tempore Nominativo_1, ricorre avverso l'Atto di Recupero n. TI3CR0100008/2025 per crediti di imposta (Formazione 4.0), maturato nel periodo di imposta 2020, utilizzati nel corso del 2021, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trieste – notificato tramite P.E.C. il 24 gennaio 2025.
Con l'epigrafato provvedimento l'Ufficio ha ritenuto il credito d'imposta (utilizzato in compensazione nel 2021 per € 29.068,00) inesistente per mancanza dei presupposti di legge e, pertanto, la formazione “in house " del personale della società non può godere dell'agevolazione prevista dall'art. 1, commi da 46 a 56, della legge di stabilità 2018 (la n. 205 del 2017) “Formazione 4.0”; l'Amministrazione finanziaria ritiene ancora che la formazione di cui si parla che si è protratta per un anno abbia riguardato un programma che in quel periodo non esisteva in quanto il software applicativo implementativo è stato realizzato ed avviato tre anni più tardi.
La ricorrente eccepisce la illegittimità della pretesa fiscale per violazione dell'art. 1, co. da 46 a 56, della L.
n. 205 del 2017, per aver utilizzato un credito di imposta esistente e spettante sulla base di una attività di formazione finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze del personale dipendente nella tecnologia “Big Data”.
In via subordinata sostiene che le agevolazioni a titolo di iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali possono essere fruite anche dalle imprese che non abbiano ancora effettuato o non abbiano in programma di effettuare investimenti in tali immobilizzazioni tecniche. In ogni caso ricorre il presupposto per l'applicazione dell'art. 10, comma 2, della L. n. 212 del 2000 per essersi la stessa M&F conformata alle disposizioni di attuazioni adottate dai Ministeri coinvolti, compreso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Si chiede in conclusione l'annullamento dell'atto impugnato;
in via subordinata la disapplicazione della sanzione irrogata e degli interessi. Spese di lite rifuse.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito alle impugnazioni depositando ritualmente le proprie controdeduzioni e replicando specificamente a tutte le doglianze avanzate dalla ricorrente. Concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
In data 12 dicembre 2025 la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa offrendo specifiche osservazioni rispetto alle controdeduzioni dell'Ufficio e rilevando in particolare che la denuncia di smarrimento del gennaio del 2019 non atteneva lo svolgimento di attività di formazione;
contesta inoltre che i motivi introdotti in giudizio, per la prima volta, sono da ritenersi esclusi dal thema decidendum. Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.
Datosi avviso alle parti della data di trattazione della controversia la causa è stata trattenuta e decisa nella camera di consiglio del giorno 13.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_1 Srl si è avvalsa del credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi da 46 a 56 della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 ad 81, della legge n. 145/2018 per aver sostenuto spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Il credito vantato è stato riportato nella dichiarazione Modello Redditi S.C. 2021 - anno d'imposta 2020 - quadro RU mod. 1, rigo RU110 “Formazione 4.0” e “Attività di formazione produzione manufatti compostabili” per corrispondenti 328 ore di formazione erogate a favore di n. 24 lavoratori, codice “F7”, per € 29.068,00, indicato al rigo RU5 del quadro RU, mod.
2. Il credito è stato interamente utilizzato in compensazione nell'anno successivo.
In risposta al questionario n. Q00045/2024 la ricorrente ha trasmesso all'Ufficio la documentazione richiesta.
L'istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 218/1997, di data
13/03/2025, si è conclusa con esito negativo.
La Ricorrente_1 respinge i motivi mossi dall'Ufficio accertatore volti al recupero del credito di imposta per assenza dei presupposti e, per tale ragione, considerato quindi inesistente ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 5, D. Lgs. 471/97.
Argomenta che la pretesa fiscale viola l'art. 1, co. da 46 a 56, della L. n. 205 del 2017; il credito di imposta esiste ed è spettante perché utilizzato per l'attività di formazione svolta dalla società finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze del personale dipendente nella tecnologia “Big Data”.
L'Ufficio non ha ritenuto di ascrivere il software utilizzato dalla ricorrente nella categoria dei “Big Data” in quanto ritenuto un prodotto assimilabile ad un “software gestionale di cantiere” e, pertanto, la formazione rivolta ai dipendenti per l'implementazione di tale software non è da ammettere all'agevolazione del credito d'imposta “Formazione 4.0”. Aggiunge quindi che il programma gestionale di cantiere è stato sviluppato e implementato da un fornitore esterno (alleg. documento n. 156 del 30/06/2023 – TD01); osserva ancora che la formazione al personale dipendente è stata somministrata nel 2020, epoca temporalmente lontana ed anticipata rispetto a quando il software è stato implementato.
Il motivo non è fondato.
Nel corso del 2019 la società nella “Società_3 Annualità 2019” ha esposto il programma di avvio di un “processo di transizione verso un nuovo paradigma gestionale, orientato all'innovazione digitale, all'efficientamento dei flussi operativi e all'integrazione sistemica delle funzioni aziendali”.
Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo emerge che la ricorrente, in data 12/12/2019, ha sottoscritto ed accettato il contratto con la società Società_1 srl n. FX-AN1011-19-4 dd.10/12/2019 di € 40.000,00 per attività di consulenza, analisi e progettazione - allegato 2.1”. Lo sviluppo del sistema in corso veniva documentato con fattura di Società_1 srl n. 40/3 dd. 27/03/2020 - allegato 2.2.
Nel mese di luglio 2020 la Società_1 srl ha fornito i dispositivi necessari per l'attività di tracciamento assets, che venivano installati dalla Ricorrente_1 Impianti srl sulle attrezzature interessate - allegato 2.3. Una prima versione sperimentale dei software veniva rilasciata a settembre 2020, comprovata dal documento "User Test Acceptance" del 28/09/2020 - allegato 2.4.
Il rilascio della versione operativa dei software c.d. "Go Live" è avvenuta nel mese di maggio 2021, documentato con fattura di Società_2 srl n. 130 dd. 30/06/2021 e dal relativo "User Test Acceptance" del 31/0512021 - allegato 2.5.
Società_2- Ap srl, prima denominata società Società_1 srl “, in data 03/08/2021 ha attestato la completezza dei progetto e in particolare l'adozione di "[...J sistema innovativo di tracciabilità delle attrezzature [.]" - allegato 2.6, pag.
6 dichiarando che "l'azienda ora dispone di un sistema digitale [...]. L'operatività attraverso il sistema avviene secondo le nuove procedure aziendali elaborate durante l'esecuzione del progetto [...J" - allegato 2.6, pagg.
7-8.
Nel mese di gennaio dell'anno 2022 veniva commissionata a Società_2 srl un'ulteriore implementazione del sistema, documentato con preventivo di progetto dd. 17/01/2022 di € 61.460,00 - allegato 2.7.
Nell'arco dell'anno 2022 sono state emesse fatture che documentano l'avanzamento delle attività di sviluppo svolte;
l'ultima fattura di Società_2 srl n. 156 dd. 30/06/2023 documenta la conclusione dell'attività di implementazione e l'effettivo rilascio della versione dei software “Cantieri Intelligenti 4.0” - allegato 2.8.
La sequenza dell'attività di programmazione e la definitiva installazione attestano che la società si è effettivamente dotata di uno specifico software per migliorare l'impiego della ricerca delle attrezzature di cantiere denominato “Cantieri Intelligenti 4.0”.
La ricorrente in allegato (n. 3) ha depositato una Perizia Tecnica rubricata “Beni Immateriali composti da SOFTWARE CANTIERI INTELLIGENTI 4.0” sviluppata da Società_2 S.R. L. ove il Perito Industriale Nominativo_2
, iscritto all'albo dei Periti industriali della Provincia di Udine al N° 3151 assevera, in data 19/05/2025,
a pag. 9 nelle conclusioni che: “Il progetto "Cantieri Intelligenti 4.0" ha dimostrato l'efficacia dell'uso combinato di tecnologie di tracciamento avanzate, infrastrutture di gestione Big Data e capacità di analisi rapida dei dati, portando vantaggi tangibili in termini di efficienza operativa, sicurezza e capacità di analisi descrittiva.
Alla fine del 2024, il sistema ha registrato un totale di 4,3 miliardi di dati, dimostrando l'elevata scalabilità e robustezza della soluzione. Ricorrente_1 si posiziona cosi come leader nell'innovazione tecnologica applicata alla gestione dei cantieri edili.
La relazione dimostra quindi che la tecnologia introdotta dalla Ricorrente_1 rientra nel progetto "Cantieri Intelligenti 4.0". Ciò contraddice le mere affermazioni dell'Ufficio, per altro prive di un'oculata dimostrazione, che avrebbero escluso la pertinenza del progetto nell'ambito del settore delle tecnologie “Piano Nazionale
Impresa 4.0”, introdotta dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Quanto all'attività formativa giova evidenziare che la stessa è stata erogata nel corso del 2020 con lo scopo di fornire al personale dell'azienda le competenze necessarie per rendere operativo al meglio l'utilizzo del software. La formazione si è concretizzata seguendo “una struttura modulare, finalizzata a garantire un percorso calibrato sulle diverse mansioni e responsabilità del personale coinvolto (allegato n. 2, 3 e 4).
Il Ministero dello Sviluppo Economico - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA
COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE con la Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088 - Oggetto:
Articolo 1 commi 46-56 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) – ha fornito “Chiarimenti concernenti il “credito d'imposta formazione 4.0”.
In particolare a pag. 2 e 3 è detto: “Sul piano sistematico, il credito d'imposta formazione, sia pur introdotto in via sperimentale per un solo anno, va inquadrato nell'ambito delle altre misure agevolative previste dal
“Piano Nazionale Impresa 4.0”, volte ad accompagnare il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese: in tal senso, la disciplina agevolativa individua espressamente - e tassativamente - l'elenco delle materie o, più precisamente, delle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il cui apprendimento o la cui implementazione devono costituire oggetto delle attività formative ai fini della loro ammissibilità al beneficio. Diversamente da analoghi incentivi in materia, pertanto,
l'agevolazione in parola non presuppone che ci sia necessariamente un incremento da parte dell'impresa degli investimenti in attività di formazione in sé considerate, rispetto al volume di spese sostenute in precedenza, avendo come obiettivo specifico ed essenziale quello di accrescere le c.d. “competenze 4.0” delle persone (dipendenti) partecipanti al processo aziendale di creazione del valore, in tutte le sue fasi e in tutti i settori produttivi.
Nella generalità dei casi, è presumibile che lo svolgimento delle attività formative volte ad accrescere le
“competenze 4.0” nelle richiamate tecnologie sia collegato strettamente agli investimenti effettuati (o in corso di realizzazione) nei beni strumentali materiali e immateriali funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitalizzazione delle aziende. Tuttavia, come già precisato anche nella relazione al citato decreto 4 maggio 2018, occorre ribadire che l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in formazione del personale è indipendente dall'applicazione delle agevolazioni a titolo di iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e può, dunque, essere fruita anche da quelle imprese che non abbiano effettuato ancora o non abbiano in programma di effettuare investimenti in tali immobilizzazioni tecniche”.
Rispetto alle ulteriori considerazioni riportate dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni, a proposito delle criticità emerse a seguito della disamina della documentazione esibita dalla parte, è da dire che trattasi di argomentazioni che superano il thema decidendum diversamente da quanto circostanziato nell'avviso di accertamento. L'Ufficio infatti nelle controdeduzioni ha introdotto motivi aggiunti ampliando l'oggetto della controversia, inducendo la ricorrente a formulare nuovi motivi (motivi aggiunti) per contestare l'assunto dell'Ufficio al fine di non subire una decisione su questioni non adeguatamente difese. Per altro le argomentazioni mosse erano già note all'Ufficio ma tuttavia esse non sono state riportate nell'avviso di accertamento.
L'articolo 24 delle disposizioni sul processo tributario dispone che il giudice debba attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione".
L'Ufficio attraverso la motivazione non ha dedotto tutti i fatti e gli elementi utili per far comprendere interamente al contribuente la pretesa fiscale, pertanto la questione attorno alla quale si discute rimane strettamente delimitata al “thema decidendum” enunciata nell'avviso di accertamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori di legge. Il OR Il Presidente Vincenzo Psalia
AR MI
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MISERI CARLO, Presidente
PSAILA VINCENZO, OR
MILILLO GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPER0 n. TI3CR0100008/2025 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente ne chiede il rigetto. La Corte ritiene il ricorso in decisione riservando il deposito e la comunicazione del dispositivo entro 7 giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.r.l., con sede a Sgonico (TS), in persona del legale rappresentante pro tempore Nominativo_1, ricorre avverso l'Atto di Recupero n. TI3CR0100008/2025 per crediti di imposta (Formazione 4.0), maturato nel periodo di imposta 2020, utilizzati nel corso del 2021, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trieste – notificato tramite P.E.C. il 24 gennaio 2025.
Con l'epigrafato provvedimento l'Ufficio ha ritenuto il credito d'imposta (utilizzato in compensazione nel 2021 per € 29.068,00) inesistente per mancanza dei presupposti di legge e, pertanto, la formazione “in house " del personale della società non può godere dell'agevolazione prevista dall'art. 1, commi da 46 a 56, della legge di stabilità 2018 (la n. 205 del 2017) “Formazione 4.0”; l'Amministrazione finanziaria ritiene ancora che la formazione di cui si parla che si è protratta per un anno abbia riguardato un programma che in quel periodo non esisteva in quanto il software applicativo implementativo è stato realizzato ed avviato tre anni più tardi.
La ricorrente eccepisce la illegittimità della pretesa fiscale per violazione dell'art. 1, co. da 46 a 56, della L.
n. 205 del 2017, per aver utilizzato un credito di imposta esistente e spettante sulla base di una attività di formazione finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze del personale dipendente nella tecnologia “Big Data”.
In via subordinata sostiene che le agevolazioni a titolo di iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali possono essere fruite anche dalle imprese che non abbiano ancora effettuato o non abbiano in programma di effettuare investimenti in tali immobilizzazioni tecniche. In ogni caso ricorre il presupposto per l'applicazione dell'art. 10, comma 2, della L. n. 212 del 2000 per essersi la stessa M&F conformata alle disposizioni di attuazioni adottate dai Ministeri coinvolti, compreso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Si chiede in conclusione l'annullamento dell'atto impugnato;
in via subordinata la disapplicazione della sanzione irrogata e degli interessi. Spese di lite rifuse.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito alle impugnazioni depositando ritualmente le proprie controdeduzioni e replicando specificamente a tutte le doglianze avanzate dalla ricorrente. Concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
In data 12 dicembre 2025 la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa offrendo specifiche osservazioni rispetto alle controdeduzioni dell'Ufficio e rilevando in particolare che la denuncia di smarrimento del gennaio del 2019 non atteneva lo svolgimento di attività di formazione;
contesta inoltre che i motivi introdotti in giudizio, per la prima volta, sono da ritenersi esclusi dal thema decidendum. Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.
Datosi avviso alle parti della data di trattazione della controversia la causa è stata trattenuta e decisa nella camera di consiglio del giorno 13.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_1 Srl si è avvalsa del credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi da 46 a 56 della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 ad 81, della legge n. 145/2018 per aver sostenuto spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Il credito vantato è stato riportato nella dichiarazione Modello Redditi S.C. 2021 - anno d'imposta 2020 - quadro RU mod. 1, rigo RU110 “Formazione 4.0” e “Attività di formazione produzione manufatti compostabili” per corrispondenti 328 ore di formazione erogate a favore di n. 24 lavoratori, codice “F7”, per € 29.068,00, indicato al rigo RU5 del quadro RU, mod.
2. Il credito è stato interamente utilizzato in compensazione nell'anno successivo.
In risposta al questionario n. Q00045/2024 la ricorrente ha trasmesso all'Ufficio la documentazione richiesta.
L'istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 218/1997, di data
13/03/2025, si è conclusa con esito negativo.
La Ricorrente_1 respinge i motivi mossi dall'Ufficio accertatore volti al recupero del credito di imposta per assenza dei presupposti e, per tale ragione, considerato quindi inesistente ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 5, D. Lgs. 471/97.
Argomenta che la pretesa fiscale viola l'art. 1, co. da 46 a 56, della L. n. 205 del 2017; il credito di imposta esiste ed è spettante perché utilizzato per l'attività di formazione svolta dalla società finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze del personale dipendente nella tecnologia “Big Data”.
L'Ufficio non ha ritenuto di ascrivere il software utilizzato dalla ricorrente nella categoria dei “Big Data” in quanto ritenuto un prodotto assimilabile ad un “software gestionale di cantiere” e, pertanto, la formazione rivolta ai dipendenti per l'implementazione di tale software non è da ammettere all'agevolazione del credito d'imposta “Formazione 4.0”. Aggiunge quindi che il programma gestionale di cantiere è stato sviluppato e implementato da un fornitore esterno (alleg. documento n. 156 del 30/06/2023 – TD01); osserva ancora che la formazione al personale dipendente è stata somministrata nel 2020, epoca temporalmente lontana ed anticipata rispetto a quando il software è stato implementato.
Il motivo non è fondato.
Nel corso del 2019 la società nella “Società_3 Annualità 2019” ha esposto il programma di avvio di un “processo di transizione verso un nuovo paradigma gestionale, orientato all'innovazione digitale, all'efficientamento dei flussi operativi e all'integrazione sistemica delle funzioni aziendali”.
Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo emerge che la ricorrente, in data 12/12/2019, ha sottoscritto ed accettato il contratto con la società Società_1 srl n. FX-AN1011-19-4 dd.10/12/2019 di € 40.000,00 per attività di consulenza, analisi e progettazione - allegato 2.1”. Lo sviluppo del sistema in corso veniva documentato con fattura di Società_1 srl n. 40/3 dd. 27/03/2020 - allegato 2.2.
Nel mese di luglio 2020 la Società_1 srl ha fornito i dispositivi necessari per l'attività di tracciamento assets, che venivano installati dalla Ricorrente_1 Impianti srl sulle attrezzature interessate - allegato 2.3. Una prima versione sperimentale dei software veniva rilasciata a settembre 2020, comprovata dal documento "User Test Acceptance" del 28/09/2020 - allegato 2.4.
Il rilascio della versione operativa dei software c.d. "Go Live" è avvenuta nel mese di maggio 2021, documentato con fattura di Società_2 srl n. 130 dd. 30/06/2021 e dal relativo "User Test Acceptance" del 31/0512021 - allegato 2.5.
Società_2- Ap srl, prima denominata società Società_1 srl “, in data 03/08/2021 ha attestato la completezza dei progetto e in particolare l'adozione di "[...J sistema innovativo di tracciabilità delle attrezzature [.]" - allegato 2.6, pag.
6 dichiarando che "l'azienda ora dispone di un sistema digitale [...]. L'operatività attraverso il sistema avviene secondo le nuove procedure aziendali elaborate durante l'esecuzione del progetto [...J" - allegato 2.6, pagg.
7-8.
Nel mese di gennaio dell'anno 2022 veniva commissionata a Società_2 srl un'ulteriore implementazione del sistema, documentato con preventivo di progetto dd. 17/01/2022 di € 61.460,00 - allegato 2.7.
Nell'arco dell'anno 2022 sono state emesse fatture che documentano l'avanzamento delle attività di sviluppo svolte;
l'ultima fattura di Società_2 srl n. 156 dd. 30/06/2023 documenta la conclusione dell'attività di implementazione e l'effettivo rilascio della versione dei software “Cantieri Intelligenti 4.0” - allegato 2.8.
La sequenza dell'attività di programmazione e la definitiva installazione attestano che la società si è effettivamente dotata di uno specifico software per migliorare l'impiego della ricerca delle attrezzature di cantiere denominato “Cantieri Intelligenti 4.0”.
La ricorrente in allegato (n. 3) ha depositato una Perizia Tecnica rubricata “Beni Immateriali composti da SOFTWARE CANTIERI INTELLIGENTI 4.0” sviluppata da Società_2 S.R. L. ove il Perito Industriale Nominativo_2
, iscritto all'albo dei Periti industriali della Provincia di Udine al N° 3151 assevera, in data 19/05/2025,
a pag. 9 nelle conclusioni che: “Il progetto "Cantieri Intelligenti 4.0" ha dimostrato l'efficacia dell'uso combinato di tecnologie di tracciamento avanzate, infrastrutture di gestione Big Data e capacità di analisi rapida dei dati, portando vantaggi tangibili in termini di efficienza operativa, sicurezza e capacità di analisi descrittiva.
Alla fine del 2024, il sistema ha registrato un totale di 4,3 miliardi di dati, dimostrando l'elevata scalabilità e robustezza della soluzione. Ricorrente_1 si posiziona cosi come leader nell'innovazione tecnologica applicata alla gestione dei cantieri edili.
La relazione dimostra quindi che la tecnologia introdotta dalla Ricorrente_1 rientra nel progetto "Cantieri Intelligenti 4.0". Ciò contraddice le mere affermazioni dell'Ufficio, per altro prive di un'oculata dimostrazione, che avrebbero escluso la pertinenza del progetto nell'ambito del settore delle tecnologie “Piano Nazionale
Impresa 4.0”, introdotta dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Quanto all'attività formativa giova evidenziare che la stessa è stata erogata nel corso del 2020 con lo scopo di fornire al personale dell'azienda le competenze necessarie per rendere operativo al meglio l'utilizzo del software. La formazione si è concretizzata seguendo “una struttura modulare, finalizzata a garantire un percorso calibrato sulle diverse mansioni e responsabilità del personale coinvolto (allegato n. 2, 3 e 4).
Il Ministero dello Sviluppo Economico - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA
COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE con la Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088 - Oggetto:
Articolo 1 commi 46-56 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) – ha fornito “Chiarimenti concernenti il “credito d'imposta formazione 4.0”.
In particolare a pag. 2 e 3 è detto: “Sul piano sistematico, il credito d'imposta formazione, sia pur introdotto in via sperimentale per un solo anno, va inquadrato nell'ambito delle altre misure agevolative previste dal
“Piano Nazionale Impresa 4.0”, volte ad accompagnare il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese: in tal senso, la disciplina agevolativa individua espressamente - e tassativamente - l'elenco delle materie o, più precisamente, delle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il cui apprendimento o la cui implementazione devono costituire oggetto delle attività formative ai fini della loro ammissibilità al beneficio. Diversamente da analoghi incentivi in materia, pertanto,
l'agevolazione in parola non presuppone che ci sia necessariamente un incremento da parte dell'impresa degli investimenti in attività di formazione in sé considerate, rispetto al volume di spese sostenute in precedenza, avendo come obiettivo specifico ed essenziale quello di accrescere le c.d. “competenze 4.0” delle persone (dipendenti) partecipanti al processo aziendale di creazione del valore, in tutte le sue fasi e in tutti i settori produttivi.
Nella generalità dei casi, è presumibile che lo svolgimento delle attività formative volte ad accrescere le
“competenze 4.0” nelle richiamate tecnologie sia collegato strettamente agli investimenti effettuati (o in corso di realizzazione) nei beni strumentali materiali e immateriali funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitalizzazione delle aziende. Tuttavia, come già precisato anche nella relazione al citato decreto 4 maggio 2018, occorre ribadire che l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in formazione del personale è indipendente dall'applicazione delle agevolazioni a titolo di iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e può, dunque, essere fruita anche da quelle imprese che non abbiano effettuato ancora o non abbiano in programma di effettuare investimenti in tali immobilizzazioni tecniche”.
Rispetto alle ulteriori considerazioni riportate dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni, a proposito delle criticità emerse a seguito della disamina della documentazione esibita dalla parte, è da dire che trattasi di argomentazioni che superano il thema decidendum diversamente da quanto circostanziato nell'avviso di accertamento. L'Ufficio infatti nelle controdeduzioni ha introdotto motivi aggiunti ampliando l'oggetto della controversia, inducendo la ricorrente a formulare nuovi motivi (motivi aggiunti) per contestare l'assunto dell'Ufficio al fine di non subire una decisione su questioni non adeguatamente difese. Per altro le argomentazioni mosse erano già note all'Ufficio ma tuttavia esse non sono state riportate nell'avviso di accertamento.
L'articolo 24 delle disposizioni sul processo tributario dispone che il giudice debba attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione".
L'Ufficio attraverso la motivazione non ha dedotto tutti i fatti e gli elementi utili per far comprendere interamente al contribuente la pretesa fiscale, pertanto la questione attorno alla quale si discute rimane strettamente delimitata al “thema decidendum” enunciata nell'avviso di accertamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori di legge. Il OR Il Presidente Vincenzo Psalia
AR MI