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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1327/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CAMPAGNA GI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5768/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240027443490000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 633/2026 depositato il 23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 09.10.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2024 0027443490000 notificata il 16.07.2025 relativa alla tassa auto per l'anno 2021, eccependo la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto nonché la prescrizione dalla pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di doglianze attinenti l'attività dell'ente impositore.
Si costituiva la Regione Calabria la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, non avendo dimostrato la data di notifica della cartella impugnata;
rilevava che ai sensi della legge regionale n.56/2023 era consentito accorpare la contestazione in seno alla cartella esattoriale, purché la detta cartella fosse stata notificata entro il termine del terzo anno successivo.
La ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 20.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni qui di seguito esplicitate.
Va subito chiarito che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata il 21.07.2025, per come è dato evincere dalla data riportata nell'estratto di ruolo prodotto dall'agente della riscossione, sicchè il ricorso è tempestivo.
Va poi osservato che relativamente all'anno 2021 l'avviso di accertamento deve ritenersi assorbito nella cartella di pagamento impugnata, secondo un meccanismo consentito dalla legge regionale n.56/2023, poichè detta cartella risulta essere stata notificata entro il termine del terzo anno successivo alla scadenza dell'annualità di riferimento.
Ed infatti, va osservato, a tale riguardo, che nel caso del bollo auto è consentito alle Regioni prevedere l'accertamento automatizzato del tributo con contestuale iscrizione a ruolo.
Orbene, la legge regionale n.56/2023 all'art.6 autorizza la Regione a irrogare le sanzioni direttamente con l'iscrizione a ruolo, senza previa contestazione;
in altri termini, l'ente regionale ha il potere, in questo caso, di eliminare la previa notifica dell'accertamento fiscale per omesso versamento del bollo auto e procedere, in automatico, alla notifica della cartella esattoriale.
Tale principio è pienamente legittimo e rinviene il suo fondamento in una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n.472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un avviso di accertamento e ha già ricevuto l'avallo da parte della Corte Costituzionale con la pronuncia n.152/2018 (“Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.19 comma 3 1 l reg Sicilia 5 dicembre 2016 n.24 con il quale è stato aggiunto il comma 3 bis all'art.2 l reg Sicilia 11 agosto
2015 n.16 censurato per violazione degli artt 3 e 97 Cost nella parte in cui si prevede che in caso di omesso insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale decorsi i termini previsti per l'eventuale ravvedimento spontaneo dall'art.13 comma 3 1 lett a) bis) e b) dlgs 18 dicembre 1997 n.472 l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni venga immediatamente iscritto a ruolo senza passare da una comunicazione al contribuente precedente alla formazione del ruolo. Le censure sono generiche in quanto prive di alcun sostegno argomentativo È infatti meramente assertiva l'affermazione in forza alla quale la disciplina censurata darebbe luogo ad una discriminazione in danno dei contribuenti siciliani anche considerata l'autonomia legislativa in materia impositiva esercitata dalla Regione Sicilia in forza di quanto previsto dallo statuto special. Parimenti è a dirsi in ordine alla ritenuta violazione dell'art.97 Cost addotta senza motivare le ragioni in forza delle quali la mancanza della comunicazione prodromica alla iscrizione a ruolo metterebbe in crisi il buon funzionamento dell'azione amministrativa. Il tutto, del resto, senza confrontarsi con le peculiarità proprie del tributo in questione e senza argomentare in alcun modo in ordine alle fattispecie impositive connotate da contenuti analoghi, riscontrate nel sistema tributario nazionale e regolate in termini non dissimili dalla disciplina dettata in tema di tassa automobilistica dalla Regione Siciliana
(sentt. nn.13, 82, 142, 153, 251 del 2015, 107 del 2017”).
Ciò posto, con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, va rilevato che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente triennale (tassa automobilistica), di talchè non può che pervenirsi all'accoglimento della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 21.07.2025 era già maturato il termine triennale decorrente dalla scadenza di tale annualità
(31.12.2021) in assenza della prova di atti interruttivi medio tempore intervenuti.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 150,00 oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Difensore_1. Reggio Calabria, 20.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CAMPAGNA GI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5768/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240027443490000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 633/2026 depositato il 23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 09.10.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2024 0027443490000 notificata il 16.07.2025 relativa alla tassa auto per l'anno 2021, eccependo la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto nonché la prescrizione dalla pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di doglianze attinenti l'attività dell'ente impositore.
Si costituiva la Regione Calabria la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, non avendo dimostrato la data di notifica della cartella impugnata;
rilevava che ai sensi della legge regionale n.56/2023 era consentito accorpare la contestazione in seno alla cartella esattoriale, purché la detta cartella fosse stata notificata entro il termine del terzo anno successivo.
La ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 20.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni qui di seguito esplicitate.
Va subito chiarito che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata il 21.07.2025, per come è dato evincere dalla data riportata nell'estratto di ruolo prodotto dall'agente della riscossione, sicchè il ricorso è tempestivo.
Va poi osservato che relativamente all'anno 2021 l'avviso di accertamento deve ritenersi assorbito nella cartella di pagamento impugnata, secondo un meccanismo consentito dalla legge regionale n.56/2023, poichè detta cartella risulta essere stata notificata entro il termine del terzo anno successivo alla scadenza dell'annualità di riferimento.
Ed infatti, va osservato, a tale riguardo, che nel caso del bollo auto è consentito alle Regioni prevedere l'accertamento automatizzato del tributo con contestuale iscrizione a ruolo.
Orbene, la legge regionale n.56/2023 all'art.6 autorizza la Regione a irrogare le sanzioni direttamente con l'iscrizione a ruolo, senza previa contestazione;
in altri termini, l'ente regionale ha il potere, in questo caso, di eliminare la previa notifica dell'accertamento fiscale per omesso versamento del bollo auto e procedere, in automatico, alla notifica della cartella esattoriale.
Tale principio è pienamente legittimo e rinviene il suo fondamento in una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n.472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un avviso di accertamento e ha già ricevuto l'avallo da parte della Corte Costituzionale con la pronuncia n.152/2018 (“Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.19 comma 3 1 l reg Sicilia 5 dicembre 2016 n.24 con il quale è stato aggiunto il comma 3 bis all'art.2 l reg Sicilia 11 agosto
2015 n.16 censurato per violazione degli artt 3 e 97 Cost nella parte in cui si prevede che in caso di omesso insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale decorsi i termini previsti per l'eventuale ravvedimento spontaneo dall'art.13 comma 3 1 lett a) bis) e b) dlgs 18 dicembre 1997 n.472 l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni venga immediatamente iscritto a ruolo senza passare da una comunicazione al contribuente precedente alla formazione del ruolo. Le censure sono generiche in quanto prive di alcun sostegno argomentativo È infatti meramente assertiva l'affermazione in forza alla quale la disciplina censurata darebbe luogo ad una discriminazione in danno dei contribuenti siciliani anche considerata l'autonomia legislativa in materia impositiva esercitata dalla Regione Sicilia in forza di quanto previsto dallo statuto special. Parimenti è a dirsi in ordine alla ritenuta violazione dell'art.97 Cost addotta senza motivare le ragioni in forza delle quali la mancanza della comunicazione prodromica alla iscrizione a ruolo metterebbe in crisi il buon funzionamento dell'azione amministrativa. Il tutto, del resto, senza confrontarsi con le peculiarità proprie del tributo in questione e senza argomentare in alcun modo in ordine alle fattispecie impositive connotate da contenuti analoghi, riscontrate nel sistema tributario nazionale e regolate in termini non dissimili dalla disciplina dettata in tema di tassa automobilistica dalla Regione Siciliana
(sentt. nn.13, 82, 142, 153, 251 del 2015, 107 del 2017”).
Ciò posto, con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, va rilevato che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente triennale (tassa automobilistica), di talchè non può che pervenirsi all'accoglimento della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 21.07.2025 era già maturato il termine triennale decorrente dalla scadenza di tale annualità
(31.12.2021) in assenza della prova di atti interruttivi medio tempore intervenuti.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 150,00 oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Difensore_1. Reggio Calabria, 20.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna