Sentenza 26 novembre 2025
Ordinanza cautelare 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 26/11/2025, n. 21150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21150 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21150/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04756/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4756 del 2025, proposto da
EC PU Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè, Serena Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
TO dei Servizi Energetici (Gse) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA
- del provvedimento, prot. n. GSE/P20250016784 del 14 febbraio 2025, avente ad oggetto “Regolazione delle partite economiche successive alla richiesta di rinuncia agli incentivi, ai sensi dell’art. 3 comma 9 del DM 4 luglio 2019, relativa alla Convenzione FER201261, associata all’impianto IM_0912166 nella titolarità di EC PU Energia S.r.l.” (doc. 1).
- ove occorra e per quanto di ragione della pec del 25 febbraio 2025 recante “Comunicazione di pubblicazione corrispettivi Decreto 4 Luglio 2019”
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’articolo 3, comma 9 e dell’articolo 7 del D.M. 4 luglio 2019;
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO
- del diritto della società alla restituzione delle somme eventualmente versate al GSE nelle more del presente giudizio in caso di mancato accoglimento della richiesta cautelare formulata incidentalmente al presente ricorso;
E PER LA NA
- del GSE alla restituzione delle somme eventualmente versate dalla Società nelle more del presente giudizio in caso di mancato accoglimento della richiesta cautelare formulata incidentalmente al presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di TO dei Servizi Energetici (Gse) S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. AC AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società EC PU S.r.l. detiene un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel Comune di Foggia, con potenza nominale pari a 12.750 kW, entrato in esercizio in data 5 agosto 2020, contraddistinto dal Codice FER201261.
2. Con nota prot. GSEWEB/P20210145517 del 11 marzo 2021, l’impianto veniva ammesso al sistema di incentivazione previsto dal D.M. 4 luglio 2019, e, in data 25 marzo 2021, in forza dell’avvenuta ammissione agli incentivi ministeriali, la Società stipulava con il GSE apposita Convenzione che riproduceva il meccanismo c.d. “a due vie” definito all’art. 7, co. 7, del richiamato D.M. secondo cui laddove il prezzo zonale orario dell’energia (che è il prezzo che si forma sul mercato elettrico), è inferiore alla tariffa spettante, il GSE eroga all’operatore la differenza che consenta di colmare il delta rispetto alla tariffa spettante. Qualora invece il prezzo zonale è superiore alla tariffa spettante, l’operatore deve corrispondere al GSE la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale.
3. Nel corso dell’esecuzione del rapporto, il 23.12.2021, a seguito del mutato scenario corrispondente all’aumento del prezzo medio dell’energia, la EC PU rinunciava alla Convezione, esercitando il diritto di recesso di cui all’art. 16, co. 2 della Convenzione, contenente a sua volta un richiamo espresso alla disciplina di cui all’art. 3, co. 9, del D.M. 4 luglio 2019, che sancisce la facoltà dell’operatore di abbandonare il meccanismo incentivante prima della fine del periodo di diritto, previa restituzione degli incentivi netti fruiti in costanza del rapporto. Contestualmente rappresentava di non aver ancora versato al GSE la somma di € 482.783,92, dovuta in virtù delle produzioni relative alle precedenti mensilità non saldate e contestualmente comunicava che le predette somme non sarebbero state più corrisposte a causa dell’intervenuto recesso dal contratto.
4. In data 1° marzo 2022, il GSE trasmetteva le note di credito a storno delle fatture emesse in precedenza e con successiva nota del 9 marzo 2022 comunicava l’avvenuta disdetta della convenzione FER201261. In seguito, il GSE erogava in favore della Società il complessivo importo di € 523.297,50, riferito alla convenzione in parola nonché ad altra convenzione sottoscritta sempre dalla EC PU (recante codice FER201292).
5. Il GSE, avvedendosi di aver corrisposto somme non dovute, rappresentava al ricorrente che:
- “ alla data di chiusura della Convenzione, sono stati emessi documenti contabili non in linea con gli importi dovuti ”;
- “ infatti, a norma della Convenzione e dell’art. 3, co. 9, del richiamato D.M. 4 luglio 2019 “è solo il Soggetto Responsabile a poter rinunciare agli incentivi, in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, previa restituzione degli incentivi netti fruiti ”;
- “ gli “incentivi netti fruiti sono calcolati sulla base della sommatoria di tutti i corrispettivi orari, applicando all’energia elettrica incentivata la differenza, sia positiva sia negativa, tra la tariffa riconosciuta (definita in fase di ammissione al meccanismo incentivante) e il prezzo zonale orario (di cui alla Deliberazione dell’ARERA n. 111/06). A tale sommatoria sono aggiunti gli eventuali corrispettivi erogati dal TO dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. a titolo di premio per la rimozione delle superfici in amianto (di cui all’art. 7, comma 10 del DM FER 1) o per l’energia autoconsumata (di cui all’art. 7, comma 12 del Decreto in oggetto) ”.
e richiedeva la restituzione di euro 1.647.183,53.
6. Il ricorrente, pertanto, impugnava i provvedimenti in epigrafe affidandosi ai seguenti motivi di diritto:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 21 NONIES DELLA L.N. 241/1990 PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ESERCIZIO DEL POTERE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE deducendo la natura pubblicistica dell’attività del G.S.E., il ricorrente lamenta:
- la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento a distanza di tre anni dalla chiusura della convenzione;
- il vizio di motivazione, avendo il G.S.E. omesso di esplicitare quali sarebbero gli errori che hanno portato ad una diversa valutazione dei rapporti dare/avere tra le parti, a distanza di tre anni;
- l’assenza dei presupposti dell’autotutela dal momento che a distanza di tempo il GSE avrebbe operato una rideterminazione degli importi dovuti in ragione di asseriti “ documenti contabili non in linea con gli importi dovuti ”, addivenendo ad una diversa interpretazione della nozione di “ incentivi netti fruiti ” ritenendo che le somme dallo stesso percepite non avrebbero dovuto formare oggetto di restituzione;
- la violazione ai principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento del privato che si è visto imporre la restituzione di ingenti somme di denaro a distanza di un considerevole lasso temporale.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 3, COMMA 9 E DELL’ARTICOLO 7 DEL D.M. 4 LUGLIO 2019 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO OPERATIVO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 23 E 24 DEL D.LGS. 28/2011 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI MASSIMA DIFFUSIONE DELLE FONTI RINNOVABILI in quanto il G.S.E. sarebbe incorso in un vizio interpretativo sulla normativa sostenendo erroneamente che la Società rinunciataria degli incentivi sarebbe tenuta a restituire quanto ricevuto dal GSE a titolo di incentivo (nei periodi in cui la differenza tra la Tariffa incentivante e il prezzo zonale è stata positiva), pur dovendo comunque versare allo stesso GSE l’eventuale differenza negativa tra la tariffa incentivante e il prezzo zonale.
In via subordinata, il ricorrente denuncia la contrarietà dell’art. 3, comma 9 e dell’art. 7 del d.m. 4 luglio 2019 con gli articoli 23 e 24 del D.L.vo n. 28 del 2011 e con la normativa unionale.
7. Ai sensi dell’art. 73, le parti hanno depositato memorie insistendo per l’accoglimento delle argomentazioni già rassegnate.
8. All’udienza del 15.10.2025, il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione.
9. Il ricorso è destituito di giuridico fondamento e, pertanto, va respinto.
10. Risulta necessaria una disamina della normativa interessata dalla questione sollevata nel ricorso.
11. Già la sezione si è occupata di definire i contorni della disciplina secondo motivazioni qui integralmente riproponibili.
“Il DM 4 luglio 2019, dopo aver richiamato e applicato le medesime definizioni di cui al DM 23 giugno 2016 (cfr. art. 2), ha previsto che l’accesso ai meccanismi di incentivazione avvenga in base a procedure di registro e di asta (cfr. art. 3, commi 1 e 2), stabilendo poi all’art. 7, titolato “ determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi”, che, fatti salvi gli impianti che optano per la tariffa onnicomprensiva ove prevista (comma 6), le tariffe siano del tipo «a due vie», per cui - come sopra visto - si riconosce al produttore la differenza tra la tariffa spettante determinata con il presente decreto e il prezzo dell’energia elettrica zonale orario laddove tale differenza sia positiva, mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il produttore è tenuto a restituire la differenza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale meccanismo è in linea di continuità con i precedenti decreti, posto che il DM 2016, ampiamente richiamato nel DM 2019, lo aveva già previsto, sebbene per gli impianti di produzione di energia rinnovabile diversa da quella fotovoltaica, di tal ché anche le argomentazioni svolte sul legittimo affidamento e sulla certezza del diritto perdono di consistenza, considerato altresì che è verosimile che la stessa società, nel richiedere l’ammissione al regime incentivante di cui al DM 2019 e nel sottoscrivere poi la relativa convenzione, fosse ben consapevole, in base anche all’ordinaria diligenza richiesta ad un operatore economico, delle condizioni ivi previste e liberamente accettate.
In ogni caso, la logicità e coerenza del meccanismo «a due vie» è già stata acclarata, come detto, dalla Sezione, le cui condivisibili argomentazioni possono richiamarsi qui integralmente:
«Questa modalità garantisce al beneficiario dell’incentivo una remunerazione complessiva costante (libera vendita + incentivo del GSE) dell’energia prodotta, idonea a remunerare gli investimenti effettuati per la realizzazione della centrale. Infatti l’incentivo del TO garantisce una tariffa commisurata ai costi del progetto presentato dal richiedente. Si tratta, dunque, di una modalità che all’avvio dell’iniziativa pone l’imprenditore al riparo dall’aleatorietà del prezzo di mercato dell’energia nel tempo e gli garantisce una tariffa fissa tramite cui effettuare il recupero di quanto investito nella realizzazione dell’impianto, all’evidenza considerata congrua dalla ricorrente al momento della sottoscrizione del contratto più volte menzionato. L’unico svantaggio (se così lo si può chiamare) è dato dal fatto che un eventuale aumento nel tempo del prezzo di mercato dell’energia (come quello registrato negli ultimi mesi) non può tramutarsi in un aumento dei ricavi della società, ma si trasforma in un “incentivo negativo” (cioè in un ristorno a favore del GSE: questi, quando il prezzo di mercato scende sotto un certo livello, assicura un certo livello costante di ricavi all’operatore; viceversa, quando il prezzo di mercato sale, data l’invarianza dei ricavi assicurati all’operatore, il TO incamera la differenza di prezzo dell’energia). Ma ciò costituisce la contropartita (imprevedibile e aleatoria) alla garanzia di una tariffa costante e comunque remunerativa dell’investimento iniziale, qualora, come avvenuto fino al 2021, il prezzo dell’energia sul mercato sia più basso della tariffa garantita dal TO (l’incentivo va a coprire la differenza tra il prezzo dell’energia venduta e la tariffa base garantita a remunerazione dell’investimento).
Alla luce di questo quadro, prive di pregio sono le censure proposte con il ricorso in quanto l’impossibilità di lucrare extraprofitti derivanti dall’altalenante andamento del mercato dell’energia (da cui sostanzialmente origina l’impugnazione) è un elemento fisiologicamente riconducibile al “rischio d’impresa”, che la Società ha accettato nel momento stesso in cui ha presentato la richiesta di accesso agli incentivi di cui all’art. 7, comma 5, d.m. 23 giugno 2016 ed ha stipulato, a seguito del suo accoglimento, il Contratto del 5 ottobre del 2017. Meccanismo a cui ha mostrato acquiescenza fintantoché, nella sua intrinseca aleatorietà (ma comunque strutturato in modo da assicurare il ritorno dall’investimento), ha generato guadagni a suo favore e verso il quale, viceversa, trova motivi di avversione ora che genera “perdite”, che, in verità, sono meri mancati guadagni astrattamente prevedibili ab origine.
Con le fatture a conguaglio inviate a partire dal 4 aprile 2022 il GSE non ha fatto altro che applicare la normativa e il contratto sottoscritto dalla ricorrente, per cui alcuna illegittimità è ravvisabile nell’operato del TO.
Questo tipo di meccanismo incentivante è in linea con quanto delineato dalla Commissione Europea con la Comunicazione 2014/C 200/01 con la quale sono state stabilite le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell’energia e dell’ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato UE.
Tanto, si evince proprio nelle premesse allo stesso D.M. 23 giugno 2016, dove il Ministero dello Sviluppo ECnomico manifesta di condividere il parere espresso dall’ARERA n. 489/2015/I/efr in merito alla “richiesta che l’incentivo di tipo feed in premium sia calcolato come differenza oraria, sia positiva sia, limitatamente agli impianti che accedono a tale modalità di incentivazione senza partecipare ad aste, negativa, tra la tariffa base e il prezzo zonale orario; tale proposta è peraltro coerente con analoga richiesta della Commissione europea nell’ambito del confronto per la verifica di compatibilità con le citate linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente”.
Né tale meccanismo può dirsi discriminatorio perché gli operatori che hanno ottenuto gli incentivi a seguito delle diverse procedure d’asta “possono incassare l’intero prezzo di mercato”, mentre quelli che li hanno conseguiti in virtù dell’iscrizione al registro “devono restituire la differenza tra il prezzo di mercato e l’incentivo”, come sostenuto dalla ricorrente. Infatti le due situazioni sono del tutto diverse: in caso di partecipazione alla procedura d’asta, la tariffa incentivante base su cui calcolare l’incentivo è ridotta della percentuale offerta dall’operatore e aggiudicata. Mentre nel caso dell’iscrizione a registro la riduzione è facoltativa e comunque limitata al 10 %. In definitiva gli operatori partecipanti alle aste al ribasso godono di una tariffa complessiva minore rispetto a quelli che accedono all’iscrizione a registro, ma, come contropartita, possono beneficiare di eventuali rialzi di mercato. Viceversa quelli a registro godono di tariffe più alte, ma non possono beneficiare dei rialzi di mercato. Se si aggiunge, poi, che, comunque, è prevista la possibilità di uscire da tale meccanismo di incentivazione e di affidarsi completamente all’andamento del mercato, si comprende come la lamentata disparità di trattamento sia del tutto infondata.
La tesi di parte ricorrente è, dal punto di vista logico razionale, ancor prima che normativo, insostenibile: si vorrebbe un meccanismo “floor” (secondo termini in uso nella dottrina finanziaria), secondo cui è comunque garantita una certa remunerazione all’investimento, ma al contempo si vorrebbe anche lucrare illimitatamente in funzione dell’andamento (si badi, esclusivamente al rialzo) del mercato.
Il meccanismo delineato dalla normativa è, invece, diverso e nel suo complesso razionale. Permette, infatti, alle imprese di dimensioni minori di vedere garantita la sostenibilità economica dell’investimento, ponendole al riparo dall’aleatorietà del mercato tramite un più robusto sostegno pubblico (ossia tramite una tariffa più alta garantita sin dall’origine e a prescindere dall’andamento del mercato), mentre riserva solo a quelle di maggiori dimensioni una remunerazione maggiormente basata sui ricavi da vendita sul mercato, sul presupposto che, in genere, le imprese più grandi sono finanziariamente più capaci di affrontare l’andamento del mercato stesso.
Nel complesso il sistema di incentivazione non si pone in contrasto con la normativa europea, tutela la “certezza” degli investimenti, non è discriminatorio e garantisce l’interesse generale alla produzione di energia da fonti rinnovabili, tutelando i produttori più piccoli rispetto a quelli più grandi, proprio nelle fasi avverse del mercato» (sentenza n. 8256 cit.)”. (Tar Lazio-Roma, nn. 3010/2023 e 8056/2022).
12. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 7673 del 8 agosto 2023, ha formulato alla Corte di Giustizia un rinvio pregiudiziale finalizzato a stabilire se il meccanismo incentivante del c.d. “incentivo negativo” fosse o meno conforme al diritto unionale, proponendo alla Corte europea il seguente quesito: « dica la Corte di giustizia se i principi recati dall’art. 3 della direttiva 2001/28/CE e dall’art. 4 della direttiva 2018/2001/UE ostano o non ostano a una normativa interna, quale l’art. 7, comma 7, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 luglio 2019, che, nell’ambito di un regime nazionale di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, preveda, con riferimento a fattispecie in cui i produttori vendono l’energia sul libero mercato, un meccanismo incentivante (c.d. “a due vie”) in forza del quale, rispetto ai soli impianti di nuova costruzione di potenza pari o superiore a 250 kW, l’incentivo è calcolato come differenza tra la tariffa spettante all’impresa (determinata tenendo conto, da un lato, delle tariffe di riferimento previste per ciascuna tipologia d’impianto e d’intervento, dalla normativa applicabile e, dall’altro, delle riduzioni offerte al ribasso dall’operatore nell’ambito delle procedure di asta o registro, nonché delle ulteriori decurtazioni previste in via generale dalla normativa interna) e il prezzo zonale orario, con conseguente obbligo di riversare le somme eccedenti il valore della tariffa spettante quando il prezzo zonale orario sia a essa superiore (c.d. “incentivo negativo”) ».
12.1. Con sentenza del 1° agosto 2025, resa dalla Quarta Sezione della CGUE a definizione del procedimento di rinvio contraddistinto con Causa n. C-514/23, è stato escluso che tale meccanismo possa ritenersi contrastante con il diritto eurounitario. Nello specifico, il rinvio pregiudiziale è stato dichiarato irricevibile in quanto non è consentito al giudice nazionale di sottoporre al vaglio della CGUE la questione della conformità con il diritto unionale di regimi di sostegno (inscindibilmente legati ai meccanismi incentivanti da essi disciplinati) su cui si è già espressa positivamente la Commissione europea, che ne ha valutato la conformità alla disciplina degli aiuti di Stato (si veda Commissione europea con decisione n. C (2019) 4498 del 14 giugno 2019) sancendo al considerando n. 38 “ La Commissione osserva che il livello di concorrenza in relazione alla possibilità di beneficiare dei regimi istituiti con i decreti ministeriali del 23 giugno 2016 e del 4 luglio 2019 è aumentato: vi è infatti un elevato numero di candidati e di offerte per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La Commissione ritiene pertanto che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che beneficiano dei regimi più recenti operino in un contesto concorrenziale ”. Inoltre, la sentenza della CGUE ha stabilito: “ Da tutto quanto precede risulta che il diritto dell’Unione osta a che il giudice del rinvio valuti la conformità alle disposizioni dell’articolo 3 della direttiva 2009/28 o dell’articolo 4 della direttiva 2018/2001 del meccanismo di incentivo negativo di cui trattasi nel procedimento principale, poiché tale meccanismo è indissolubilmente legato al funzionamento del regime di aiuti di Stato che la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato interno con la decisione SA.43756. Di conseguenza, l’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/28 o dell’articolo 4 della direttiva 2018/2001 non è pertinente ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale ”
13. Svolte queste dovute premesse generali, il primo motivo di ricorso è infondato.
14. Non può essere condivisa la tesi propugnata dal ricorrente secondo la quale il provvedimento del 14.02.2025 (in questa sede impugnato) sarebbe un provvedimento di secondo grado adottato in violazione dei requisiti previsti dall’art. 21- nonies della Legge sul procedimento amministrativo.
14.1. La Convenzione stipulata dal ricorrente con il TO ha natura privatistica per cui a seguito del diritto di recesso esercitato ai sensi dell’art. 16, co. 2, il G.S.E. ha regolato le conseguenze connesse all’esercizio della predetta facoltà, già determinate a monte dall’art. 3, co. 9 del D.M. 4 luglio 2019, in disparte le note di credito a storno delle fatture emesse nel 2022, al fine di ristabilire l’equilibrio derivante dalla ratio complessiva dell’operazione incentivante.
14.2. Tale regolazione delle partite economiche effettuata dal GSE, alla luce della corretta interpretazione da attribuire all’art. 3, co. 9 del D.M. 4 luglio 2019, consente di recuperare quelle somme qualificabili, a seguito del recesso, alla stregua di un indebito oggettivo a norma dell’art. 2033 c.c. Già questa sezione ha avuto modo di precisare che “ le maggiori somme erogate dal GSE, infatti, integrano altrettante obbligazioni restitutorie, riconducibili alla comune fattispecie di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.: ‘chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato’)”, così che il provvedimento di recupero deve ritenersi avere natura vincolata e non discrezionale, essendo in re ipsa l’interesse pubblico ad evitare un danno erariale con il recupero di somme indebitamente attribuite, con conseguente superfluità di ogni richiamo all’affidamento del percipiente, non ostativo al recupero, e al tempo trascorso (sentenza n. 1242/ 2017 citata, che sul punto richiama Cons. Stato sez. V n. 127/2016; Cons. Stato sez. III n. 5486/2015; Cons. Stato sez. III n. 201/2015), non potendo quindi ritenersi integrata la denunziata violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 sia quanto al decorso del termine ragionevole, sia quanto ad affidamento del privato e comparazione tra i contrapposti interessi » (T.A.R. Lazio, Sez. III stralcio, 23 novembre 2023, n. 17424)” (TAR Lazio, III- ter , 4 aprile 2025, nn. 6834 e 6838; in termini cfr. anche Cons. Stato, II, 12 febbraio 2025, n. 1147).
14.2.1. Tale principio risulta applicabile al caso de quo , pertanto non è sostenibile né la lesione del legittimo affidamento avendo il TO, con i provvedimenti impugnati, ristabilito il corretto ammontare delle somme dovute a seguito dell’interruzione del rapporto, né stigmatizzabile la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento al privato.
14.2.2. In applicazione dei principi espressi dal Consiglio di Stato, “ (i) non è in radice predicabile, in capo al privato, alcun affidamento legittimo ad effettuare un esborso inferiore a quanto stabilito dalle prescrizioni normative, salvo il solo caso della sussistenza di un giudicato in tal senso; (ii) non ha alcun rilievo la natura riconoscibile dell’errore sotteso all’iniziale erronea quantificazione del contributo: in disparte il fatto che le modalità di computo sono normativamente fissate e, pertanto, per definizione conoscibili dal privato con l’ordinaria diligenza (tanto più ove – come nella specie – questo sia un operatore professionale), non si verte in tema né di annullamento di una previa manifestazione di volontà negoziale (cfr. art. 1324 c.c.), né di esercizio di un potere di autotutela, bensì si ha una mera operazione contabile volta alla corretta quantificazione monetaria di un esborso cui il privato, quale debitore nei confronti dell’Ente, era ex lege e ab initio tenuto; (iii) non è necessaria la partecipazione dell’interessato al relativo procedimento, trattandosi non di delibare una scelta amministrativa discrezionale bilanciando l’interesse pubblico primario a fronte dei compresenti interessi privati, bensì di applicare criteri di calcolo predeterminati a monte ” (Cons. Stato, IV, 30 giugno 2020, n. 4134).
15. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
16. Dall’analisi compiuta al punto 11 della motivazione si ricava la natura complessiva dell’operazione sottesa alla Convenzione. Il privato operatore al fine di remunerare l’investimento accetta, in forza della Convenzione stipulata con il TO, di godere di una tariffa incentivante fissa per tutta la durata del periodo contrattuale sia che il prezzo zonale medio orario dell’energia sia inferiore sia che questo sia superiore rispetto alla tariffa fissa. Posto che è consentito all’operatore di vendere sul libero mercato l’energia prodotta, la Convenzione ha il vantaggio di assicurare al privato la remunerazione prevista dalla tariffa quando il prezzo zonale orario (al quale potrebbe vendere l’energia) sia ad essa inferiore così da garantirgli un’entrata monetaria fissa, a prescindere dall’andamento del mercato. Difatti qualora l’operatore in questione vendesse l’energia a quel prezzo di mercato riceverebbe un ricavo complessivo inferiore. Il TO, quindi, si impegna a colmare quel gap valoriale così da garantire al privato un’entrata fissa costante, ponendolo al riparo dalle fisiologiche fluttuazioni del prezzo dell’energia.
16.1. Viceversa, quando il prezzo zonale orario supera la tariffa incentivante (fissa), il privato potrebbe vendere l’energia prodotta (e nella sua disponibilità) ad un prezzo uguale o superiore rispetto alla tariffa, garantendosi ricavi (anche) assai superiori rispetto a quelli ottenibili dalla tariffa fissa. In questo caso, aver aderito alla Convenzione fa sì che il privato non possa lucrare sul rialzo dell’andamento del prezzo dell’energia avendo lui accettato una tariffa a copertura dell’investimento costante nel tempo di durata del contratto tale per cui sarà chiamato a restituire il surplus derivante dalla differenza tra prezzo zonale orario e tariffa incentivante. Tale gap , che viene impropriamente definito “incentivo negativo”, ha la funzione di riequilibrare il rapporto per il quale il privato si è obbligato a (ed ha accettato di) ricevere un’entrata monetaria fissa e garantita per tutta la durata del rapporto ed evitare illegittime locupletazioni a danno dell’amministrazione (nello stesso senso si è pronunciata questa Sezione con la sentenza n. 5138/2025).
16.2. In tale quadro, a seguito di un’eventuale recesso (consentito solo all’operatore), risulta pienamente giustificato, e in linea con lo spirito della normativa sugli incentivi energetici, che l’operatore sia chiamato a restituire i soli “incentivi netti” percepiti durante la vita del rapporto, vale a dire quelli ottenuti dal TO nel periodo in cui la tariffa fissa superava il prezzo zonale orario, mentre sia escluso che il G.S.E. restituisca quanto ricevuto (o ometta di richiedere quanto dovuto) al fine di evitare arricchimenti derivanti dall’aver venduto (o avuto la possibilità di vendere), nel frattempo, l’energia autonomamente prodotta ad un prezzo superiore alla tariffa fissa stabilita. Del resto, il recesso, a differenza della risoluzione che travolge gli effetti medio tempore prodotti obbligando le parti a reciproche restituzioni, opera (generalmente) ex nunc salvo che le parti aderiscano a specifiche “deroghe”, espresse chiaramente, come in questo caso, dall’art. 16 del più volte citato D.M., secondo il quale “[i]l recesso di cui al comma precedente comporta la restituzione degli incentivi netti riconosciuti ai sensi del presente Contratto, fino al momento di esercizio dell’opzione ed è condizionato alla verifica da parte del GSE dell’avvenuta restituzione ai sensi dell’art. 3, comma 9 del Decreto” .
16.2.1. Quanto finora argomentato vale a ritenere infondato anche il secondo motivo di ricorso.
17. Conclusivamente, alla luce delle motivazioni espresse, il ricorso va complessivamente respinto.
18. Le spese del giudizio in virtù della materia trattata e della natura delle questioni affrontate possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA TU, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
AC AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AC AP | FA TU |
IL SEGRETARIO