CASS
Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2024, n. 25476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25476 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IO IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG, MARIAEMANUELA GUERRA, che ha c:hiesto' il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25476 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 21/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 678, comma 1 -ter cod. proc. pen., da PE Di IO avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza del medesimo Tribunale aveva respinto l'istanza di concessione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale, concedendo al condannato la detenzione domiciliare. 2. Ricorre per cassazione Di IO, a mezzo del difensore di fiducia,. avv. Morena Cundari, denunziando violazione dell'art. 606 comma 1 lett. d) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata valutazione delle informative delle FF. 00. e della relazione UEPE, nonché per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. Si duole il ricorrente che il Tribunale non abbia tenuto in considerazione le informazioni provenienti dalle forze dell'ordine e la relazione UIEPE, totalmente favorevoli al Di IO;
neppure risultano essere stati valorizzati gli atti allegati all'originaria istanza di affidamento in prova, significativi per la valutazione della personalità del condannato, il quale, all'età di 69 anni, affetto da diabete mellito invalidante, ha riportato l'unica condanna, attualmente in esecuzione, alla pena di anni 1 mesi 5 giorni 6 di reclusione e non annovera altri precedenti penali, né pendenze giudiziarie;
risulta pertanto illogica e contraddittoria la motivazione del Tribunale che, omettendo di esaminare tutte le positive risultanze, àncora l'attualità della pericolosità sociale del condannato esclusivamente al quantitativo di stupefacente detenuto, oggetto della condanna riportata, traendo da tale dato un indice di inserimento in un circuito criminale, sganciato tuttavia da elementi probatori. Il Tribunale è quindi pervenuto ad un rigetto della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, senza aver effettuato alcuna valutazione con riferimento alla prognosi di utilità della misura per l'avvio di un percorso di rivisitazione critica del vissuto deviante. 3. Il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariaemanuela Guerra, con requisitoria scritta, chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, la mancata ammissione di colpevolezza, o i precedenti penali, né può,richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, Tron, Rv. 203988 - 01; Sez. 1, 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154 - 01). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062 - 01), alle pendenze e alle informazioni di RS. (Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997, Caputi, Rv. 207998 - 01), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 - 01); si è anche precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01). 3. Il Tribunale di sorveglianza di Catania non ha fatto buon governo dei principi poc'anzi enunciati, avendo del tutto omesso di condurre un'analisi fondata sulla valutazione dei parametri stabiliti dalla giurisprudenza nomofilattica ed innanzi richiamati, ed in particolare omettendo di effettuare un'approfondita valutazione della condotta del condannato successiva al delitto, oltre che di valutare la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati. 3 I Giudici di merito hanno infatti ancorato il diniego della più ampia misura alternativa richiesta, facendo esclusivo riferimento alla gravità del reato commesso, senza analizzare il comportamento successivo serbato dal condannato, e senza analizzare i plurimi positivi elementi di valutazione evidenziati dalla Difesa in seno all'opposizione proposta. 4. L'accertata carenza della motivazione giustifica l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania, che dovrà nuovamente deliberare sulla richiesta della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, adeguandosi ai principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso il 21 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, MARIAEMANUELA GUERRA, che ha c:hiesto' il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25476 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 21/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 678, comma 1 -ter cod. proc. pen., da PE Di IO avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza del medesimo Tribunale aveva respinto l'istanza di concessione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale, concedendo al condannato la detenzione domiciliare. 2. Ricorre per cassazione Di IO, a mezzo del difensore di fiducia,. avv. Morena Cundari, denunziando violazione dell'art. 606 comma 1 lett. d) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata valutazione delle informative delle FF. 00. e della relazione UEPE, nonché per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. Si duole il ricorrente che il Tribunale non abbia tenuto in considerazione le informazioni provenienti dalle forze dell'ordine e la relazione UIEPE, totalmente favorevoli al Di IO;
neppure risultano essere stati valorizzati gli atti allegati all'originaria istanza di affidamento in prova, significativi per la valutazione della personalità del condannato, il quale, all'età di 69 anni, affetto da diabete mellito invalidante, ha riportato l'unica condanna, attualmente in esecuzione, alla pena di anni 1 mesi 5 giorni 6 di reclusione e non annovera altri precedenti penali, né pendenze giudiziarie;
risulta pertanto illogica e contraddittoria la motivazione del Tribunale che, omettendo di esaminare tutte le positive risultanze, àncora l'attualità della pericolosità sociale del condannato esclusivamente al quantitativo di stupefacente detenuto, oggetto della condanna riportata, traendo da tale dato un indice di inserimento in un circuito criminale, sganciato tuttavia da elementi probatori. Il Tribunale è quindi pervenuto ad un rigetto della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, senza aver effettuato alcuna valutazione con riferimento alla prognosi di utilità della misura per l'avvio di un percorso di rivisitazione critica del vissuto deviante. 3. Il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariaemanuela Guerra, con requisitoria scritta, chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, la mancata ammissione di colpevolezza, o i precedenti penali, né può,richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, Tron, Rv. 203988 - 01; Sez. 1, 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154 - 01). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062 - 01), alle pendenze e alle informazioni di RS. (Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997, Caputi, Rv. 207998 - 01), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 - 01); si è anche precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01). 3. Il Tribunale di sorveglianza di Catania non ha fatto buon governo dei principi poc'anzi enunciati, avendo del tutto omesso di condurre un'analisi fondata sulla valutazione dei parametri stabiliti dalla giurisprudenza nomofilattica ed innanzi richiamati, ed in particolare omettendo di effettuare un'approfondita valutazione della condotta del condannato successiva al delitto, oltre che di valutare la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati. 3 I Giudici di merito hanno infatti ancorato il diniego della più ampia misura alternativa richiesta, facendo esclusivo riferimento alla gravità del reato commesso, senza analizzare il comportamento successivo serbato dal condannato, e senza analizzare i plurimi positivi elementi di valutazione evidenziati dalla Difesa in seno all'opposizione proposta. 4. L'accertata carenza della motivazione giustifica l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania, che dovrà nuovamente deliberare sulla richiesta della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, adeguandosi ai principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso il 21 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente