TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 03 del mese di Dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5383/21 R.G..
È comparso, per l'attrice, l'avv. Mario NASELLI per delega dell'avv. Francesco
FIORILLO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5383 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. , e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], S.S. 114, Km 4100, Complesso “Le contesse”, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Messina, Corso Cavour, n. 143, presso lo studio dell'avv. Francesco FIORILLO del Foro di Messina che la rappresenta e difende
ATTORE
CONTRO
, (C.F. e P.I. , in persona del liquidatore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Messina, Via Vincenzo D' Amore
CONVENUTA CONTUMACE avente per OGGETTO: domanda di usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1 nei confronti della , finalizzata ad ottenere la declaratoria di Controparte_1
acquisto, per maturata usucapione ventennale, del diritto di proprietà di un immobile sito nel
2 TRIBUNALE di MESSINA Comune di Messina, Via Noviziato, n. 1, piano 3, al NCEU fg. 227, part. 9, sub 34, consistenza 6 vani.
L'attrice ha premesso che, con scrittura privata registrata a Messina il 10/08/1966,
e convenivano di permutare due Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 immobili;
precisamente, veniva trasferito al sig. la casa a piano terreno sita in Per_1
Messina, in C/da Santa Marta – Orto Gemelli, sotto il muro di sostegno della Via
Circonvallazione, consistente in tre vani ed accessori, mentre ai coniugi CP_4
un appartamento, (all'epoca) in atto di costruzione, sito in Messina e ricedente nel
[...]
1° comparto dell'isolato 162/A terzo piano, 4° elevazione da terra che (sarebbe risultato) composto da 4 stanze: cucina, bagno e disimpegno prospettante sulla Via Santa Marta e sulla Via Vincenzo D' Amore.
Intervenuto il fallimento del , veniva nominato curatore del fallimento Per_1
il quale, nella sua spiegata qualità, con citazione notificata il 27/07/1966, Persona_2 intimava a , divenuta nelle more vedova , sfratto per morosità Controparte_2 Pt_1
dall'immobile sito in Messina, Via Vincenzo D'Amore- Via Santa Marta, is. 162/A – lo stesso immobile oggetto di permuta – con richiesta di convalida e di concessione ordinanza di sfratto.
Con provvedimento del 29/02/1968, n. 59/1968, il Pretore di Messina, ritenendo fondata l'opposizione proposta dalla ved. , rigettava le domande avanzate CP_2 Pt_1
dal curatore fallimentare;
successivamente, con scrittura privata del 31/08/1970, la trasferiva l'immobile de quo (in acconto alla quota ereditaria spettante) alla CP_2 propria figlia e odierna attrice per garantirle sin da subito “…il Parte_1
necessario immediato beneficio economico derivante dalla proprietà”.
La domanda dell'attrice è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente è necessario dichiarare la contumacia della Controparte_1
la quale, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
[...]
In punto di fatto, ricostruita la storia dell'immobile oggetto di causa e delle vicende, anche giudiziarie, che hanno caratterizzato i vari passaggi di proprietà, ai dell'accertamento dell'attuale titolarità dell'immobile è possibile affermare che la ne risulta Controparte_1
3 TRIBUNALE di MESSINA essere l'attuale intestataria sulla base dell'atto di vendita del Notaio del Persona_3
17.04.1987 (v. pag. 5 della relazione tecnica).
Il C.T.U. ha, infatti, chiarito che “Dal punto di vista formale, sulla base dei titoli di proprietà posseduti, risulta di proprietà della Società a seguito dell'atto di CP_1 vendita rogato dal Notaio in data 17.04.1987 con il quale la società ha Persona_3
acquistato detto immobile dal sig. a lui pervenuto a seguito della sentenza CP_5 del Tribunale di Messina del 12/11-30/12/1971, confermata dalla sentenza della Corte di
Appello di Messina del 4/7-17/10/1974, nella causa contro la Curatela del fallimento di
e .” (v. pag. 6 della relazione tecnica). Persona_1 Controparte_6
Ciò premesso, in diritto appare opportuno ricordare che l'usucapione è il modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali di godimento su cosa altrui, fondato essenzialmente sul possesso continuato di un bene immobile per un determinato periodo di tempo (v. Cass. Civ., sent. del 26.03.73, n. 837).
Affinché si compia l'usucapione sono necessari due requisiti: il possesso, cioè il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui si reclama l'usucapione, e la durata dello stesso per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (v. Cass. Civ., sentenza del 18.2.1980, n. 1176).
Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed univoco;
al riguardo è stato affermato che “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (v. Cass. Civ., sent. del 02/09/2015, n. 17459).
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è 4 TRIBUNALE di MESSINA requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione.
È stato altresì affermato dalla Corte di legittimità (v., ex multis, Cass. Civ. n.
9062/2012; n. 8662/2010; 10652/1994) che, ai fini della configurabilità di un possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e quindi, una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus.
Per quanto concerne l'animus possidendi – elemento indispensabile del possesso ad usucapionem per costante giurisprudenza della Corte di legittimità (v. Cass. Civ., sent. n.
14092 del 11.06.2010; n. 15446 del 10.07.2007; sent. n. 15145 del 06-08-04) – questo può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa.
Nel ricordare l'applicabilità, in materia di animus del possesso, della presunzione relativa sancita dall'art. 1141 c.c. in virtù della quale il possesso si presume in capo a chi esercita un potere di fatto su un bene a meno che non venga offerta la prova contraria del fatto che la relazione materiale con il bene è riconducibile ad una diversa posizione sostanziale quale, ad esempio, quella di detentore, può affermarsi la fondatezza della domanda avanzata dall'attrice, avendo i testimoni confermato il possesso pacifico, continuato ed ininterrotto dell'immobile oggetto di causa da ben oltre un ventennio.
La testimone agente di commercio, figlia dell'attrice, ha Testimone_1
dichiarato che la madre era entrata in possesso dell'appartamento sito in via Noviziato n. 1,
p. III, nel 1970, mantenendo siffatto possesso ininterrottamente fino alla data di escussione della testimone.
Ha dichiarato che la nonna, , tramite scrittura privata aveva Controparte_2 ceduto l'appartamento alla madre e che, sin da quando era piccola, lei aveva avuto conoscenza personale di quanto sopra riferito. 5 TRIBUNALE di MESSINA Ha ricordato che, da quando era entrata in possesso del bene, l'attrice aveva sempre provveduto, direttamente e personalmente, all'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché alla conservazione e miglioramento dell'immobile e che dal 1970 aveva mantenuto il possesso dell'immobile in modo pubblico, pacifico, continuo ed interrotto, sebbene non abitasse più presso detto immobile.
Infine, ha riferito che, sempre dal 1970, la madre aveva provveduto direttamente e personalmente al pagamento delle utenze, delle spese di condominio e di tutte le spese relative all'immobile e che, tra le spese di natura condominiale sostenute dalla madre, vi erano quelle relative al rifacimento della facciata del palazzo, risalente a circa 5 anni prima.
Il testimone agente di commercio, avente rapporti di amicizia con Tes_2
l'attrice che conosceva sin dagli anni '90, ha dichiarato che l'attrice era entrata in possesso dell'immobile ubicato in via Noviziato 1 Messina, avendone avuto conoscenza diretta sin dal 2001 per aver frequentato la famiglia dell'attrice sin dagli anni '90, e ha ricordato che già nel 2001 aveva svolto alcuni lavori di manutenzione nell'appartamento in questione, richiestigli proprio dall'attrice.
Ha dichiarato di ritenere che, sin dal 2001, l'attrice abbia posseduto il bene in modo ininterrotto ed in via esclusiva atteso che per gli anzidetti lavori di manutenzione del bene era stato sempre chiamato da lei.
Ha riferito che per le stesse ragioni aveva motivo di ritenere che la avesse Pt_1
provveduto direttamente e personalmente all'ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché alla conservazione e miglioramento dell'immobile.
Ha riferito di ritenere che la abbia esercitato da oltre un ventennio il Pt_1
possesso dell'immobile in modo pubblico, pacifico, continuo ed interrotto e di non avere neanche idea che la non fosse formalmente proprietaria dell'immobile, avendola Pt_1
sempre considerata tale.
Infine, ha dichiarato di non sapere se la direttamente e personalmente Pt_1
abbia provveduto al pagamento delle utenze, delle spese di condominio e di tutte le spese relative all'immobile.
Dalle risultanze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria emerge la prova di un rapporto materiale, pacifico, continuato ed ultraventennale dell'attrice con il cespite in 6 TRIBUNALE di MESSINA esame che, unitamente alla presunzione relativa di animus possidendi di cui all'art. 1141
c.c., consente di ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di usucapione del diritto di proprietà dell'immobile per cui è causa.
Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata da nei Parte_1 confronti della , l'attrice va riconosciuta titolare, per Controparte_1
intervenuta usucapione ventennale, del diritto di proprietà dell'immobile sito nel Comune di
Messina, Via Noviziato, n. 1, piano 3, al NCEU fg. 227, part. 9, sub 34, consistenza 6 vani.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico della società convenuta, calcolate sulla base del criterio di cui all'art. 15 c.p.c. in complessivi € 7.316,00 di cui € 264,00 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi di avvocato di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e liquidate in favore dell'Erario, stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato, limitatamente alla decisoria in quanto successiva all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e in favore dell'attrice per le prime tre fasi antecedenti all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese e onorari di C.T.U., già liquidati in atti, vanno posti a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e a carico della convenuta nei rapporti interni e ne va disposta la rifusione in favore dell'attrice, ove da questa anticipati, o in favore dell'Erario ove da questi corrisposti al C.T.U..
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
1. accoglie la domanda formulata da nei confronti della Parte_1
; Controparte_1
2. per l'effetto, accerta e dichiara che è titolare, per Parte_1 intervenuta usucapione ventennale, del diritto di proprietà dell'immobile sito nel Comune di
Messina, Via Noviziato, n. 1, piano 3, al NCEU fg. 227, part. 9, sub 34, consistenza 6 vani;
7 TRIBUNALE di MESSINA 3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza;
4. condanna la alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
quantifica in complessivi € 7.316,00 di cui € 264,00 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi di avvocato di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e che liquida in favore dell'Erario, stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato, limitatamente alla fase decisoria in quanto successiva all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e in favore dell'attrice per le prime tre fasi antecedenti all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
5. pone le spese e onorari di C.T.U., già liquidati in atti, a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e a carico della convenuta nei rapporti interni e ne dispone la rifusione in favore dell'attrice, ove da questa anticipati, o in favore dell'Erario ove da questi corrisposti al C.T.U..
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 03.12.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
8
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 03 del mese di Dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5383/21 R.G..
È comparso, per l'attrice, l'avv. Mario NASELLI per delega dell'avv. Francesco
FIORILLO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5383 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. , e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], S.S. 114, Km 4100, Complesso “Le contesse”, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Messina, Corso Cavour, n. 143, presso lo studio dell'avv. Francesco FIORILLO del Foro di Messina che la rappresenta e difende
ATTORE
CONTRO
, (C.F. e P.I. , in persona del liquidatore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Messina, Via Vincenzo D' Amore
CONVENUTA CONTUMACE avente per OGGETTO: domanda di usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1 nei confronti della , finalizzata ad ottenere la declaratoria di Controparte_1
acquisto, per maturata usucapione ventennale, del diritto di proprietà di un immobile sito nel
2 TRIBUNALE di MESSINA Comune di Messina, Via Noviziato, n. 1, piano 3, al NCEU fg. 227, part. 9, sub 34, consistenza 6 vani.
L'attrice ha premesso che, con scrittura privata registrata a Messina il 10/08/1966,
e convenivano di permutare due Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 immobili;
precisamente, veniva trasferito al sig. la casa a piano terreno sita in Per_1
Messina, in C/da Santa Marta – Orto Gemelli, sotto il muro di sostegno della Via
Circonvallazione, consistente in tre vani ed accessori, mentre ai coniugi CP_4
un appartamento, (all'epoca) in atto di costruzione, sito in Messina e ricedente nel
[...]
1° comparto dell'isolato 162/A terzo piano, 4° elevazione da terra che (sarebbe risultato) composto da 4 stanze: cucina, bagno e disimpegno prospettante sulla Via Santa Marta e sulla Via Vincenzo D' Amore.
Intervenuto il fallimento del , veniva nominato curatore del fallimento Per_1
il quale, nella sua spiegata qualità, con citazione notificata il 27/07/1966, Persona_2 intimava a , divenuta nelle more vedova , sfratto per morosità Controparte_2 Pt_1
dall'immobile sito in Messina, Via Vincenzo D'Amore- Via Santa Marta, is. 162/A – lo stesso immobile oggetto di permuta – con richiesta di convalida e di concessione ordinanza di sfratto.
Con provvedimento del 29/02/1968, n. 59/1968, il Pretore di Messina, ritenendo fondata l'opposizione proposta dalla ved. , rigettava le domande avanzate CP_2 Pt_1
dal curatore fallimentare;
successivamente, con scrittura privata del 31/08/1970, la trasferiva l'immobile de quo (in acconto alla quota ereditaria spettante) alla CP_2 propria figlia e odierna attrice per garantirle sin da subito “…il Parte_1
necessario immediato beneficio economico derivante dalla proprietà”.
La domanda dell'attrice è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente è necessario dichiarare la contumacia della Controparte_1
la quale, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
[...]
In punto di fatto, ricostruita la storia dell'immobile oggetto di causa e delle vicende, anche giudiziarie, che hanno caratterizzato i vari passaggi di proprietà, ai dell'accertamento dell'attuale titolarità dell'immobile è possibile affermare che la ne risulta Controparte_1
3 TRIBUNALE di MESSINA essere l'attuale intestataria sulla base dell'atto di vendita del Notaio del Persona_3
17.04.1987 (v. pag. 5 della relazione tecnica).
Il C.T.U. ha, infatti, chiarito che “Dal punto di vista formale, sulla base dei titoli di proprietà posseduti, risulta di proprietà della Società a seguito dell'atto di CP_1 vendita rogato dal Notaio in data 17.04.1987 con il quale la società ha Persona_3
acquistato detto immobile dal sig. a lui pervenuto a seguito della sentenza CP_5 del Tribunale di Messina del 12/11-30/12/1971, confermata dalla sentenza della Corte di
Appello di Messina del 4/7-17/10/1974, nella causa contro la Curatela del fallimento di
e .” (v. pag. 6 della relazione tecnica). Persona_1 Controparte_6
Ciò premesso, in diritto appare opportuno ricordare che l'usucapione è il modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali di godimento su cosa altrui, fondato essenzialmente sul possesso continuato di un bene immobile per un determinato periodo di tempo (v. Cass. Civ., sent. del 26.03.73, n. 837).
Affinché si compia l'usucapione sono necessari due requisiti: il possesso, cioè il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui si reclama l'usucapione, e la durata dello stesso per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (v. Cass. Civ., sentenza del 18.2.1980, n. 1176).
Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed univoco;
al riguardo è stato affermato che “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (v. Cass. Civ., sent. del 02/09/2015, n. 17459).
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è 4 TRIBUNALE di MESSINA requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione.
È stato altresì affermato dalla Corte di legittimità (v., ex multis, Cass. Civ. n.
9062/2012; n. 8662/2010; 10652/1994) che, ai fini della configurabilità di un possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e quindi, una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus.
Per quanto concerne l'animus possidendi – elemento indispensabile del possesso ad usucapionem per costante giurisprudenza della Corte di legittimità (v. Cass. Civ., sent. n.
14092 del 11.06.2010; n. 15446 del 10.07.2007; sent. n. 15145 del 06-08-04) – questo può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa.
Nel ricordare l'applicabilità, in materia di animus del possesso, della presunzione relativa sancita dall'art. 1141 c.c. in virtù della quale il possesso si presume in capo a chi esercita un potere di fatto su un bene a meno che non venga offerta la prova contraria del fatto che la relazione materiale con il bene è riconducibile ad una diversa posizione sostanziale quale, ad esempio, quella di detentore, può affermarsi la fondatezza della domanda avanzata dall'attrice, avendo i testimoni confermato il possesso pacifico, continuato ed ininterrotto dell'immobile oggetto di causa da ben oltre un ventennio.
La testimone agente di commercio, figlia dell'attrice, ha Testimone_1
dichiarato che la madre era entrata in possesso dell'appartamento sito in via Noviziato n. 1,
p. III, nel 1970, mantenendo siffatto possesso ininterrottamente fino alla data di escussione della testimone.
Ha dichiarato che la nonna, , tramite scrittura privata aveva Controparte_2 ceduto l'appartamento alla madre e che, sin da quando era piccola, lei aveva avuto conoscenza personale di quanto sopra riferito. 5 TRIBUNALE di MESSINA Ha ricordato che, da quando era entrata in possesso del bene, l'attrice aveva sempre provveduto, direttamente e personalmente, all'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché alla conservazione e miglioramento dell'immobile e che dal 1970 aveva mantenuto il possesso dell'immobile in modo pubblico, pacifico, continuo ed interrotto, sebbene non abitasse più presso detto immobile.
Infine, ha riferito che, sempre dal 1970, la madre aveva provveduto direttamente e personalmente al pagamento delle utenze, delle spese di condominio e di tutte le spese relative all'immobile e che, tra le spese di natura condominiale sostenute dalla madre, vi erano quelle relative al rifacimento della facciata del palazzo, risalente a circa 5 anni prima.
Il testimone agente di commercio, avente rapporti di amicizia con Tes_2
l'attrice che conosceva sin dagli anni '90, ha dichiarato che l'attrice era entrata in possesso dell'immobile ubicato in via Noviziato 1 Messina, avendone avuto conoscenza diretta sin dal 2001 per aver frequentato la famiglia dell'attrice sin dagli anni '90, e ha ricordato che già nel 2001 aveva svolto alcuni lavori di manutenzione nell'appartamento in questione, richiestigli proprio dall'attrice.
Ha dichiarato di ritenere che, sin dal 2001, l'attrice abbia posseduto il bene in modo ininterrotto ed in via esclusiva atteso che per gli anzidetti lavori di manutenzione del bene era stato sempre chiamato da lei.
Ha riferito che per le stesse ragioni aveva motivo di ritenere che la avesse Pt_1
provveduto direttamente e personalmente all'ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché alla conservazione e miglioramento dell'immobile.
Ha riferito di ritenere che la abbia esercitato da oltre un ventennio il Pt_1
possesso dell'immobile in modo pubblico, pacifico, continuo ed interrotto e di non avere neanche idea che la non fosse formalmente proprietaria dell'immobile, avendola Pt_1
sempre considerata tale.
Infine, ha dichiarato di non sapere se la direttamente e personalmente Pt_1
abbia provveduto al pagamento delle utenze, delle spese di condominio e di tutte le spese relative all'immobile.
Dalle risultanze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria emerge la prova di un rapporto materiale, pacifico, continuato ed ultraventennale dell'attrice con il cespite in 6 TRIBUNALE di MESSINA esame che, unitamente alla presunzione relativa di animus possidendi di cui all'art. 1141
c.c., consente di ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di usucapione del diritto di proprietà dell'immobile per cui è causa.
Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata da nei Parte_1 confronti della , l'attrice va riconosciuta titolare, per Controparte_1
intervenuta usucapione ventennale, del diritto di proprietà dell'immobile sito nel Comune di
Messina, Via Noviziato, n. 1, piano 3, al NCEU fg. 227, part. 9, sub 34, consistenza 6 vani.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico della società convenuta, calcolate sulla base del criterio di cui all'art. 15 c.p.c. in complessivi € 7.316,00 di cui € 264,00 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi di avvocato di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e liquidate in favore dell'Erario, stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato, limitatamente alla decisoria in quanto successiva all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e in favore dell'attrice per le prime tre fasi antecedenti all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese e onorari di C.T.U., già liquidati in atti, vanno posti a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e a carico della convenuta nei rapporti interni e ne va disposta la rifusione in favore dell'attrice, ove da questa anticipati, o in favore dell'Erario ove da questi corrisposti al C.T.U..
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
1. accoglie la domanda formulata da nei confronti della Parte_1
; Controparte_1
2. per l'effetto, accerta e dichiara che è titolare, per Parte_1 intervenuta usucapione ventennale, del diritto di proprietà dell'immobile sito nel Comune di
Messina, Via Noviziato, n. 1, piano 3, al NCEU fg. 227, part. 9, sub 34, consistenza 6 vani;
7 TRIBUNALE di MESSINA 3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza;
4. condanna la alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
quantifica in complessivi € 7.316,00 di cui € 264,00 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi di avvocato di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e che liquida in favore dell'Erario, stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato, limitatamente alla fase decisoria in quanto successiva all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e in favore dell'attrice per le prime tre fasi antecedenti all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
5. pone le spese e onorari di C.T.U., già liquidati in atti, a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e a carico della convenuta nei rapporti interni e ne dispone la rifusione in favore dell'attrice, ove da questa anticipati, o in favore dell'Erario ove da questi corrisposti al C.T.U..
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 03.12.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
8