Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01825/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1825 del 2025, proposto da
Gemmo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Sansone e Antonio Zago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ND ZE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Cacciavillani, Marta Cendron e Simone Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ND Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, non costituita in giudizio;
nei confronti
Engie Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Torchia e Nicolle Purificati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Alperia Green Future s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della delibera n. 658 del 16 settembre 2025, con cui è stata aggiudicata la gara multilotto denominata “ Procedura aperta telematica per l’affidamento della Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (G.V.E.) Numero gara: 9436015; Identificativo procedura n. 176837685; Codice Gara 2023.026 ”, limitatamente al Lotto n. 2 - CIG A02D97CE22;
- del provvedimento di diniego di avvio del procedimento in autotutela che la ricorrente ha ricevuto da ND ZE in data 3 settembre 2025;
- di tutti gli atti (pubblicati per esteso su piattaforma Sintel) di indizione e di svolgimento della procedura di gara, graduatorie incluse, intendendosi fra essi espressamente inclusi: A) il bando e il disciplinare di gara e tutti i relativi allegati, ivi compreso l’allegato 7 criteri GVE, di cui alla delibera del D.G. n. 730 del 28 novembre 2023, come modificati nell’edizione approvata con la delibera del D.G. n. 104 del 1° marzo 2024 (pubblicazioni nella G.U.R.I., V Serie Speciale, n.145 del 18 dicembre 2023 e n.38 del 29 marzo 2024) e la successiva delibera del D.G. n.229 del 22 maggio 2024 (tutte impugnate), e i chiarimenti tutti resi prima della presentazione delle offerte (in quanto attinti dalle censure svolte nel ricorso; B) tutti gli atti adottati dal seggio di gara e dal RUP nel corso della procedura, ivi compresi quelli di cui ai verbali del 26 settembre 2024, in punto di riparametrazione punteggi, del 16, 18 e 20 giugno 2025, in punto di assegnazione lotti con vincolo di aggiudicazione, nonché del 9 settembre 2025, in punto di verifica della congruità del costo della manodopera e dell’offerta aggiudicataria; C) tutti i verbali della commissione giudicatrice di valutazione delle offerte e di assegnazione dei punteggi, e, in particolare, quello del 5 giugno 2025, che recepisce l’applicazione del criterio della doppia riparametrazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, e quelli dell’11 giugno 2025 recanti le graduatorie (oltre a quelli del 29 settembre, 10 ottobre 15 ottobre, 22 ottobre e 17 dicembre 2024, quello dal 5 novembre 2024 al 28 gennaio 2025; quello del 18 febbraio 2025 e quelli dal 6 al 20 marzo 2025, dal 1° aprile al 15 maggio 2025 e del 27 maggio 2025), nonché A al verbale del 27 maggio 2025, dell’allegato A al verbale del 27 maggio 2025;
nonché per l’accertamento dell’inefficacia sia del contratto di convenzione eventualmente stipulato nelle more dalla Stazione appaltante con la ditta controinteressata, sia dei successivi contratti attuativi, al fine di consentire la rinnovazione della procedura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ND ZE e della controinteressata Engie Servizi s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. AN DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la società ricorrente:
- ha partecipato alla gara indetta da ND ZE per l’affidamento di una convenzione quadro ex art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, avente ad oggetto la “ Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto (G.V.E.) ”, articolata in n. 6 lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con soglia di sbarramento riferita al punteggio tecnico complessivo (minimo 40 su 70) e con vincolo di aggiudicazione ad un solo lotto (rimesso alla volontà del concorrente primo classificato);
- si è classificata - quanto al lotto n. 2, per cui è causa - al 3° posto in graduatoria a seguito dell’applicazione del vincolo di aggiudicazione ad un solo lotto, previsto dall’art. 3 del disciplinare di gara, nonché del conseguente meccanismo di espunzione dei concorrenti che avevano optato per altri lotti;
- degli atti in epigrafe indicati ha chiesto l’annullamento, con contestuale domanda di dichiarazione di inefficacia sia del contratto di convenzione stipulato e/o stipulando nelle more dalla Stazione appaltante con la controinteressata, che dei successivi contratti attuativi, al fine di consentire la legittima rinnovazione delle procedure di aggiudicazione;
Premesso altresì che si sono costituite in giudizio ND ZE e la controinteressata Engie Servizi s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso;
Considerato che la società ricorrente con memoria depositata il 24 novembre 2025, ritualmente notificata alle parti resistenti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di lite;
Considerato che alla pubblica udienza del 10 dicembre 2025 la causa è passata in decisione, dopo che il difensore di ND ZE, nell’accettare la rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di lite, ha chiesto al Tribunale di precisare che è venuto meno l’interesse della società ricorrente all’aggiudicazione del lotto n. 2;
Considerato che la rinuncia al ricorso determina il venir meno dell’interesse della ricorrente all’aggiudicazione del lotto n. 2;
Considerato che, alla luce di quanto precede, sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione, per rinuncia, del presente giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite, stante l’accordo intervenuto tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, prende atto della rinuncia al ricorso e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
AN De Col, Primo Referendario
AN DI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN DI | LO RI |
IL SEGRETARIO