Art. 11.
Per la presentazione delle liste di candidati alla elezione dei consigli circoscrizionali che non si svolgano contemporaneamente alla elezione del consiglio comunale, nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio comunale in carica al momento della indizione delle elezioni e costituiti in gruppi consiliari o che abbiano presentato liste ed abbiano ottenuto almeno un seggio nell'elezione per lo stesso consiglio.
Per la presentazione delle liste di candidati alla elezione dei consigli circoscrizionali che non si svolgano contemporaneamente alla elezione del consiglio comunale, nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio comunale in carica al momento della indizione delle elezioni e costituiti in gruppi consiliari o che abbiano presentato liste ed abbiano ottenuto almeno un seggio nell'elezione per lo stesso consiglio.