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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/10/2025, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4726/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.GERONIMO MICHELE giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: adempimento risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato l'1.4.2025, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della con la qualifica di cps tecnico di radiologia CP_1 medica in servizio presso l'uoc di cardiologia e utic del po San Paolo di Bari, esponeva di aver ottenuto sentenza del Tribunale con la quale la convenuta era stata condannata al pagamento del risarcimento del danno per la giornata di riposo per il lavoro effettuato nelle giornate di pronta disponibilità nel periodo gennaio 2009 – novembre 2022. Cont Lamentava il mancato adempimento da parte dell' e chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di €10.025,10. Cont Non si costituiva in giudizio l'
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento. E' pacifico che il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Bari (cfr. sentenza n.3108/24 del 17.9.2024) sentenza con la quale è stato accertato lo svolgimento di turni di pronta disponibilità attiva senza la fruizione del dovuto riposo, Cont condannando conseguentemente l' al pagamento del risarcimento del danno da quantificarsi nella retribuzione per ogni giornata lavorativa festiva per ogni riposo settimanale non goduto con decorrenza da ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva per come documentati nel fascicolo di parte ricorrente.
Non vi è alcun dubbio, dunque, sul riconoscimento del diritto alla somma spettante a titolo risarcitorio con la decorrenza sopra indicata, atteso il passaggio in giudicato della sentenza indicata.
In relazione al quantum, in applicazione degli articoli dei CCNL Comparto
Sanità del 7.04.1999 e 20.9.2001 emerge che conteggi allegati sono corretti e non necessitano di un vaglio di carattere contabile, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Nel caso in esame la convenuta non costituendosi non ha contestato specificatamente i conteggi del ricorrente e, pertanto, in assenza di elementi di segno avverso, devono ritenersi corretti i conteggi effettuati dall'istante.
Spettano, pertanto, al ricorrente €10.025,10 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AS , nei Pt_1 confronti , così provvede: CP_2
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €10.025,10 oltre accessori;
2. condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€2.000,00 per compensi oltre iva e cpa con distrazione e al rimborso c.u..
Bari,20/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4726/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.GERONIMO MICHELE giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: adempimento risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato l'1.4.2025, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della con la qualifica di cps tecnico di radiologia CP_1 medica in servizio presso l'uoc di cardiologia e utic del po San Paolo di Bari, esponeva di aver ottenuto sentenza del Tribunale con la quale la convenuta era stata condannata al pagamento del risarcimento del danno per la giornata di riposo per il lavoro effettuato nelle giornate di pronta disponibilità nel periodo gennaio 2009 – novembre 2022. Cont Lamentava il mancato adempimento da parte dell' e chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di €10.025,10. Cont Non si costituiva in giudizio l'
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento. E' pacifico che il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Bari (cfr. sentenza n.3108/24 del 17.9.2024) sentenza con la quale è stato accertato lo svolgimento di turni di pronta disponibilità attiva senza la fruizione del dovuto riposo, Cont condannando conseguentemente l' al pagamento del risarcimento del danno da quantificarsi nella retribuzione per ogni giornata lavorativa festiva per ogni riposo settimanale non goduto con decorrenza da ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva per come documentati nel fascicolo di parte ricorrente.
Non vi è alcun dubbio, dunque, sul riconoscimento del diritto alla somma spettante a titolo risarcitorio con la decorrenza sopra indicata, atteso il passaggio in giudicato della sentenza indicata.
In relazione al quantum, in applicazione degli articoli dei CCNL Comparto
Sanità del 7.04.1999 e 20.9.2001 emerge che conteggi allegati sono corretti e non necessitano di un vaglio di carattere contabile, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Nel caso in esame la convenuta non costituendosi non ha contestato specificatamente i conteggi del ricorrente e, pertanto, in assenza di elementi di segno avverso, devono ritenersi corretti i conteggi effettuati dall'istante.
Spettano, pertanto, al ricorrente €10.025,10 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AS , nei Pt_1 confronti , così provvede: CP_2
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €10.025,10 oltre accessori;
2. condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€2.000,00 per compensi oltre iva e cpa con distrazione e al rimborso c.u..
Bari,20/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi