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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 23/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 345/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: Adozione di maggiorenni e promossa
D A
, residente in [...]del Golfo (SP) Parte_1
c.f. C.F._1 avv. MACCIONI ANNA - PARTE ADOTTANTE -
C O N T R O
DA , residente in [...]del Golfo (SP) CP_1 Parte_2
c.f. - PARTE ADOTTANDA - C.F._2
Con
l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data 12.3.2025
Sulle
CONCLUSIONI
Di cui al ricorso introduttivo.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.2.2025 ha dichiarato di voler adottare Parte_1
, ed ha quindi chiesto la fissazione dell'udienza di comparizione per Persona_1 la prestazione del consenso dell'adottando e dell'assenso delle persone interessate, ai sensi dell'art. 311 c.c., deducendo genericamente la sussistenza dei requisiti di legge per far luogo all'adozione.
All'udienza delegata del 17 aprile 2025 sono comparsi l'adottante e l'adottando, che hanno espresso il consenso all'adozione; hanno altresì presenziato la madre dell'adottando e i figli dell'adottante, che hanno prestato il loro assenso, mentre sono in atti dichiarazioni di assenso della coniuge dell'adottando e, per quanto non richiesti dalla norma, dei figli di quest'ultimo
(tutti residenti in [...]), nonché certificato di morte del padre dell'adottando
Pur ritualmente notiziato del procedimento, non è comparso il P.M., che ha apposto il visto in data 12.3.2025 nulla opponendo.
All'esito dell'udienza, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservando la decisione al Collegio, dovendosi provvedere in camera di consiglio con sentenza ai sensi dell'art. 313 c.c. come novellato dall'art. 30 L. 28.3.2001 n. 149, non modificato dal D. Lgs.
149/2022.
Preliminarmente, va rilevato che in origine il provvedimento del Tribunale aveva carattere meramente autorizzativo, intervenendo all'esito di un procedimento che poggia le proprie basi sul consenso espresso dai diretti interessati, essendo l'adozione essenzialmente determinata
“dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se
l'adozione “conviene” all'adottando (art. 312 cod. civ.), senza alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando e senza gli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori (Corte cost., sentenza n. 89 del 1993)” (cfr. Cass. 6761/2012, in motivazione).
Infatti l'adozione di persone maggiori di età aveva, originariamente, la funzione di assicurare la discendenza a chi non l'avesse (rendendo, così, possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome): l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione, in altri termini, era quello
"dell'adottante, che, privo di discendenza, intende trasmettere il patrimonio ed il nome ad un
2 soggetto cui è legato da rapporti di affetto"; permettendo conseguentemente, per questa via, anche "all'adottato di realizzare il suo interesse a godere di vantaggi di ordine sociale ed economico derivanti dall'acquisto del nuovo status" .
Tuttavia, nel corso degli anni l'adozione di maggiorenne ha assunto finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle originarie della tutela del patrimonio e del nome dell'adottante ed è stato così ampliato l'ambito di operatività dell'istituto, anche al fine di valorizzare istanze solidaristiche sempre più diffuse nel contesto sociale in ossequio non solo agli artt. 2,3,e 30 della
Costituzione ma anche all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Si è così giunti, ormai da tempo, a ritenere che "l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto" (Cass. sez. I n. 2426 del
3.2.2006).
Con un primo intervento la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non consente l'adozione di maggiorenne anche da parte di coloro che abbiano figli legittimi o legittimati maggiorenni, ritenendo dunque non ostativa la presenza di figli ove sussista il requisito, non previsto esplicitamente dalla legge, del consenso di costoro (cfr. Corte Cost. 19.05.1988, n. 557).
Successivamente la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291
c.c. nella parte in cui prevede che l'adozione di maggiorenne non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali dell'adottante minorenni, o se maggiorenni, non consenzienti (cfr.
Corte. Cost. 20.07.2004, n. 245).
Da ultimo la Corte di Cassazione ha argomentato che l'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme della disciplina dell'adozione di maggiorenne, alla stregua degli artt. 2,3,30 Cost. e 8 CEDU, impone di consentire l'adozione di maggiorenne anche in deroga ai requisiti di età richiesti dall'art. 291 c.c. al fine “tutelare situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris” ((Cass. sez. I sent. n. 7667 del
3.4.2020), con la conseguente estensione alla adozione di maggiorenni dei principi di flessibilità – anche in riferimento al richiesto divario di età tra adottante ed adottando -
3 affermati dalla Corte di costituzionale per l'adozione di minori in casi particolari di cui all'art. 44 della L. n. 184/1983.
Detto altrimenti, come ben enunciato dalla Suprema Corte (sent. Sez. I n. 7667 del 2020),
l'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, «ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela».
Ad oggi, dunque, al Tribunale è riconosciuto un ampio potere discrezionale (potendosi addivenire ad una declaratoria di rigetto della domanda nonostante la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 312 c.c., ovvero ad un accoglimento della stessa pur in difetto di alcuni di essi) con la conseguenza che deve riconoscersi al provvedimento giudiziale non più una mera finalità di ricezione della volontà delle parti in presenza delle condizioni previste dalla legge bensì un vero e proprio effetto costitutivo dell'adozione, mentre il consenso dell'adottante e dell'adottando devono qualificarsi quali presupposti dell'adozione, ormai privi di carattere negoziale, ovvero “atti strumentali non negoziali” i cui effetti giuridici sono subordinati ad una valutazione del giudice non più astratta, ma da effettuarsi di volta in volta avuto riguardo allo specifico caso concreto.
Nel merito, il Collegio osserva che sono state adempiute tutte le prescrizioni poste dall'art. 311
c.c. e che sussistono le condizioni di cui agli art. 291, 296 e 297 c.c. (il ricorrente ha 82 anni,
l'adottando ha 46 anni, all'udienza delegata è stato prestato il consenso da entrambi e l'assenso da parte della madre dell'adottando e dei figli maggiorenni dell'adottante e sono in atti dichiarazioni scritte di assenso da parte del coniuge e dei figli dell'adottando, tutti residenti in Brasile).
Tuttavia, applicando i suddetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che la domanda di adozione proposta nel presente giudizio non corrisponde ad una funzione coincidente con
4 quella di 'convalida dell'unità familiare', individuata dalla giurisprudenza per giustificare un'interpretazione flessibile dell'art. 291 c.c..
Infatti, mancano nel caso oggetto di giudizio gli indici comunemente considerati per la sussistenza di tale funzione (condivisione di un progetto affettivo comune, legame comunque determinato da altri fattori endofamiliare, come nel caso di adozione del figlio dell'altro coniuge o compagno di vita, conoscenza pluriennale approfondita e consolidata nel tempo, tale da divenire rapporto affettivo ad immagine di quello tra genitore e figlio, ecc.).
Ciò che emerge dalle dichiarazioni rese in udienza dai soggetti presenti – poiché in ricorso non v'è alcuna allegazione sul punto - è un rapporto di conoscenza tra adottando e adottante, conosciutisi alcuni anni fa (e non una decina come dichiarato dalla presumibilmente CP_2 rafforzatosi negli ultimi tre anni ma non al punto da divenire un rapporto familiare, ancor meno di tipo filiale.
L'adottando ha riferito di essere venuto in Italia nel 2017 per pochi mesi e di aver conosciuto in quell'occasione la ricorrente, in quanto la sorella lavorava presso la figlia della di Pt_1 essere quindi rientrato in Brasile e poi tornato in Italia circa tre anni fa, quale richiedente protezione internazionale;
di svolgere lavoretti saltuari e di aver lasciato la propria famiglia in
Brasile, vivendo alla Spezia solo la madre e la sorella (il padre è deceduto).
La ricorrente ha esplicitamente dichiarato in udienza di voler adottare perché non vuole Pt_2 stare da sola, vuole qualcuno che la accudisca e le faccia compagnia soprattutto di notte e i figli non possono occuparsi di lei;
di non conoscere la famiglia dell'adottando, che vive in
Brasile, mostrando di non sapere neppure quanti figli abbia (ovvero se maschi o femmine).
Peraltro, non è neppure comprovata una coabitazione tra adottante ed adottando, che anzi hanno residenze anagrafiche diverse.
I figli della ricorrente hanno prestato il loro assenso all'adozione, confermando le motivazioni della madre, dichiarando di “non aver tempo da dedicare alla madre per lavoro e che
l'adottando è una persona precisa e le può dare una mano in tante cose” e di conoscerlo da quando è in Italia, cioè da cinque o sei anni (circostanza confliggente con quanto dichiarato dallo stesso adottando).
Pur non mettendo in discussione il reciproco affetto dichiarato in udienza ritiene il Collegio che il rapporto instaurato tra le parti, con il consenso dei figli della non sia in nulla Pt_1 corrispondente alla filiazione, bensì assimilabile a quello che intercorre tra assistente familiare
5 ed assistito, caratterizzato da uno scambio di prestazioni nel caso di specie palesemente dichiarato dalle parti: per l'adottante un'assistenza e presenza in casa, al fine di non rimanere sola e di sentirsi più sicura e presumibilmente anche di colmare un suo vuoto personale (per quanto la stessa vedova da trent'anni, sia persona ancora attiva e pienamente Pt_1 autonoma nonostante l'età, tanto da recarsi durante il giorno – come alla stessa riferito – ad aiutare la figlia nell'agriturismo gestito da quest'ultima); per l'adottando, la regolarizzazione della propria posizione in territorio nazionale, una sistemazione abitativa ed un sostegno economico (con la prospettiva di acquisire in futuro ulteriori diritti, oltre a quelli ereditari, quali la cittadinanza italiana per sé e per i propri figli): finalità del tutto legittime ed aspettative comprensibili tuttavia non conseguibili mediante l'istituto dell'adozione, e che possono trovare attuazione mediante il ricorso ad altri istituti giuridici (rapporti di lavoro, disposizioni testamentarie ecc.)
Diversamente opinando, vi sarebbe il concreto rischio di pervenire ad un uso improprio dell'istituto, anche legalizzando eventuali abusi, tenuto conto, come già rilevato, che dall'adozione derivano effetti anche sul piano dell'acquisto della cittadinanza e dei diritti connessi (principio così di seguito più autorevolmente espresso da Cass. sez. I ord. n. 3462 del 3.2.2022, in motivazione: “Il limite che si impone, per prevenire eventuali abusi, ha carattere generale e si può ricondurre, in sintesi, al dovere di non eludere gli obblighi dettati dalla normativa fiscale, di non violare le regole operanti in tema di status delle persone, o quelle poste dalla legislazione in materia di cittadinanza e di immigrazione, o di assistenza. A tal fine sono appunto da considerare essenziali le verifiche preliminari previste dalla legge, prima che sia emanata la sentenza che dispone l'adozione, intese ad impedire una vera e propria distorsione degli obiettivi (sia pure sensibilmente mutati) dell'istituto. E potrebbero comunque assumere rilievo in direzione negativa fattori di valutazione particolarmente gravi, tali dunque da sconsigliare la pronuncia dell'adozione pur in presenza dei dovuti consensi ed assensi.”)
Concludendo dunque, in assenza di prova in ordine ad un effettivo rapporto filiale tra adottante e adottato, la domanda va rigettata.
Nulla in punto spese in assenza di opposizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando
6 RIGETTA la domanda.
Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al P.M. e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Presidente est.
Lucia SEBASTIANI
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