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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4816 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla Via Principe di Parte_1 C.F._1
Piemonte n. 11 presso l'avv. SA Di Caprio (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in atti allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in GR VA (NA) alla Via T. Spena Controparte_1 C.F._3
n. 21 presso l'avv. Carolina Ferro (c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._4 atti allegata
Email_2
Appellata – Appellante incidentale
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto all'udienza dell'11.6.2025, chiedendo che la causa venga decisa in conformità.
Il Procuratore Generale ha concluso perché venga recepito l'accordo intercorso fra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.1.2025, proponeva appello avverso la sentenza n. 4783 emessa Parte_1 dal Tribunale di Napoli Nord il 4.12.2024, notificata in pari data, che aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia minore SA, nata il [...] dalla relazione sentimentale intrattenuta con , poi venuta meno, Controparte_1 riconosciuta da entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre come disciplinato in motivazione (il padre, salvo migliore accordo, avrebbe continuato a vedere e tenere con sé la figlia, fino al compimento del terzo anno di età della bambina, due pomeriggi a settimana, dalle ore 16.00 alle 20.00, nonché il sabato e la domenica dalle ore
1 10.00 alle ore 16.00, a far data dal compimento del terzo anno di età della bambina, salvo migliori accordi, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana, dalle ore 16.00 alle 20.00, nonché, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica , pernottamento compreso, nonché ad anni alterni con la madre, nelle giornate di Natale o S. Stefano,
Capodanno o Epifania, Pasqua o Pasquetta e per un periodo continuativo di quindici giorni durante l'estate che, in caso di disaccordo tra le parti, viene fissato nel periodo dal giorno 1 luglio al giorno 15 luglio, oppure dal giorno 1 agosto al giorno 15 agosto, con onere in capo all' Carabiniere operante in Roma, di comunicare alla controparte i propri turni di lavoro appena diventino noti, mese Pt_1 dopo mese, al fine di concordare i giorni di visita della minore), aveva posto a carico dell l'obbligo di versare Pt_1 mensilmente alla , entro e non oltre il giorno cinque del mese, un assegno di euro 400,00, a decorrere dalla CP_1 domanda, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, somma rivalutabile automaticamente e annualmente in base agli indici Istat, oltre al contributo nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative e a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, purché debitamente documentate, ed aveva dichiarato compensate le spese di lite.
Con un unico articolato motivo l'appellante si doleva del regime delle visite, regolamentato senza tenere conto della necessità di mantenere il legame affettivo del padre con la figlia, omettendo di disciplinare le festività e le vacanze estive in epoca anteriore al compimento del terzo anno di età della bambina ed in ogni caso senza prevedere un progressivo ampliamento dei tempi di frequentazione nei primi tre anni di vita della figlia violando il principio di bigenitorialità.
Chiedeva, pertanto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, fermo restando l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, che il diritto di visita del padre venisse disciplinato come da modalità in dettaglio indicate in ricorso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si costituiva e, nel contestare l'avverso appello, in via incidentale censurava l'operato del primo Controparte_1 giudice per la mancata previsione, fino al compimento del terzo anno di età della minore, dei periodi del fine settimana in favore della madre, con compromissione del ruolo di genitore ludico in favore di quello esclusivamente accudente. Chiedeva, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, venisse diversamente regolamentati gli incontri del padre con la figlia sino al compimento dei tre anni e successivamente, come analiticamente indicato nella comparsa di costituzione, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione della causa in presenza, all'esito della comparizione personale delle parti, queste ultime concordavano la regolamentazione delle frequentazioni del padre con la figlia SA. Quindi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione.
Tanto premesso, le parti hanno raggiunto un accordo, regolamentando consensualmente la gestione della piccola
SA quanto alla relazione con il padre ed alle modalità di frequentazione come di seguito indicato:
a) il padre potrà tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana dall'orario di uscita dalla scuola alle ore 20.00
e dalle ore 16.00 nel periodo non scolastico, nonché a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore dalle ore
10.30 alle ore 19,.00, tale regolamentazione varrà fino al compimento del terzo anno di età della bambina;
b) fino al compimento del terzo anno di età la minore trascorrerà col padre ad anni alterni il 24 o 25 dicembre, oppure il 31 dicembre o il primo gennaio;
oppure il 26 dicembre o il 6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 20.00; la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
2 c) la minore trascorrerà con il padre la festa del padre e il di lui compleanno anche se non di spettanza dalle ore
15.00 alle ore 20.00, analogo diritto spetterà alla madre;
d) dal compimento del terzo anno di età la minore starà con il padre due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio dall'orario di uscita dalla scuola o dalle 16.00 nel periodo estivo, sino alle ore 20.00, nel periodo invernale ed alle ore 21.00 nel periodo estivo;
e) ad anni alterni starà con il padre il 24 o 25 dicembre, oppure il 31 dicembre o il primo gennaio, oppure il 26 dicembre o il 6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con gli stessi orari ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
f) nel periodo estivo fino al terzo anno di età, una settimana nel mese di luglio o agosto dalle ore 10.00 alle ore
21.00 con prelievo giornaliero, analoga settimana spetterà alla madre, in quella settimana è sospeso il diritto di visita del padre;
g) dal compimento del terzo anno di età la minore starà con il padre due settimane anche non consecutive nel mese di luglio - agosto da comunicare entro il 31 maggio;
h) la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno del suo compleanno, a ciascun genitore nel girono del compleanno della piccola sarà dedicata una fascia oraria alternativamente il pranzo o la cena;
i) tutte le festività nazionali saranno regolate secondo il principio dell'alternanza l' comunicherà alla Pt_1
con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 precedente l'inizio del trimestre i propri turni lavorativi onde CP_1 consentirle di conoscere i giorni in cui starà, sia i fine settimana che i giorni infrasettimanali, con la minore.
Le parti, infine, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, hanno concordato la compensazione delle stesse per entrambi i gradi di giudizio, con rinuncia da parte dei procuratori al vincolo della solidarietà.
Ritiene la Corte che la regolamentazione concordata dalle parti sia conforme all'interesse della figlia SA e possa essere recepita nel presente provvedimento.
Infatti, entrambi i genitori, che non hanno mai posto in discussione l'affidamento condiviso della bimba e la residenza privilegiata di quest'ultima presso l'abitazione materna, hanno richiesto, nei rispettivi scritti difensivi, pur da differenti prospettive, una diversa e più analitica regolamentazione delle visite paterne, che salvaguardasse la relazione del padre con la piccola nonostante la disgregazione familiare, ma al contempo tenesse conto dei tempi di adattamento della figlia SA.
L'accordo qui raggiunto fra i genitori nella gestione della figlia risponde all'interesse della bimba, che necessita di una significativa e piena relazione con entrambi genitori, idonea a garantirle per quanto possibile una crescita equilibrata e serena. Gli incontri fra padre e figlia, come concordati, appaiono rispondenti a tale finalità e sono stati verosimilmente modulati tenendo presenti anche gli impegni di lavoro dell' per l'attività di Carabiniere Pt_1 espletata fuori regione, affinché egli possa in concreto darvi seguito con impegno e continuità.
L'esito complessivo del giudizio, segnatamente l'accordo raggiunto, giustifica la compensazione delle spese di entrambi gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e su quello incidentale avanzato da , avverso la sentenza n. 4783, emessa dal Controparte_2 Controparte_1
Tribunale di Napoli Nord il 4.12.2024, in conformità degli accordi intercorsi fra le parti, così provvede:
3 - in riforma parziale della sentenza impugnata, prevede quanto segue, salvo diverso accordo dei genitori:
a) il padre potrà tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana dall'orario di uscita dalla scuola alle ore 20.00
e dalle ore 16.00 nel periodo non scolastico, nonché a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore dalle ore
10.30 alle ore 19,.00, tale regolamentazione varrà fino al compimento del terzo anno di età della bambina;
b) fino al compimento del terzo anno di età la minore trascorrerà col padre ad anni alterni il 24 o 25 dicembre, oppure il 31 dicembre o il primo gennaio;
oppure il 26 dicembre o il 6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 20.00; la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
c) la minore trascorrerà con il padre la festa del padre e il di lui compleanno anche se non di spettanza dalle ore
15.00 alle ore 20.00, analogo diritto spetterà alla madre;
d) dal compimento del terzo anno di età la minore starà con il padre due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio dall'orario di uscita dalla scuola o dalle 16.00 nel periodo estivo, sino alle ore 20.00, nel periodo invernale ed alle ore 21.00 nel periodo estivo;
e) ad anni alterni starà con il padre il 24 o 25 dicembre, oppure il 31 dicembre o il primo gennaio, oppure il 26 dicembre o il 6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con gli stessi orari ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
f) nel periodo estivo fino al terzo anno di età, una settimana nel mese di luglio o agosto dalle ore 10.00 alle ore
21.00 con prelievo giornaliero, analoga settimana spetterà alla madre, in quella settimana è sospeso il diritto di visita del padre;
g) dal compimento del terzo anno di età la minore starà con il padre due settimane anche non consecutive nel mese di luglio - agosto da comunicare entro il 31 maggio;
h) la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno del suo compleanno, a ciascun genitore nel girono del compleanno della piccola sarà dedicata una fascia oraria alternativamente il pranzo o la cena;
i) tutte le festività nazionali saranno regolate secondo il principio dell'alternanza l' comunicherà alla Pt_1
con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 precedente l'inizio del trimestre i propri turni lavorativi onde CP_1 consentirle di conoscere i giorni in cui starà, sia i fine settimana che i giorni infrasettimanali, con la minore.
l) conferma nel resto la sentenza impugnata;
m) dichiara compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, così deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
4
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla Via Principe di Parte_1 C.F._1
Piemonte n. 11 presso l'avv. SA Di Caprio (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in atti allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in GR VA (NA) alla Via T. Spena Controparte_1 C.F._3
n. 21 presso l'avv. Carolina Ferro (c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._4 atti allegata
Email_2
Appellata – Appellante incidentale
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto all'udienza dell'11.6.2025, chiedendo che la causa venga decisa in conformità.
Il Procuratore Generale ha concluso perché venga recepito l'accordo intercorso fra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.1.2025, proponeva appello avverso la sentenza n. 4783 emessa Parte_1 dal Tribunale di Napoli Nord il 4.12.2024, notificata in pari data, che aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia minore SA, nata il [...] dalla relazione sentimentale intrattenuta con , poi venuta meno, Controparte_1 riconosciuta da entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre come disciplinato in motivazione (il padre, salvo migliore accordo, avrebbe continuato a vedere e tenere con sé la figlia, fino al compimento del terzo anno di età della bambina, due pomeriggi a settimana, dalle ore 16.00 alle 20.00, nonché il sabato e la domenica dalle ore
1 10.00 alle ore 16.00, a far data dal compimento del terzo anno di età della bambina, salvo migliori accordi, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana, dalle ore 16.00 alle 20.00, nonché, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica , pernottamento compreso, nonché ad anni alterni con la madre, nelle giornate di Natale o S. Stefano,
Capodanno o Epifania, Pasqua o Pasquetta e per un periodo continuativo di quindici giorni durante l'estate che, in caso di disaccordo tra le parti, viene fissato nel periodo dal giorno 1 luglio al giorno 15 luglio, oppure dal giorno 1 agosto al giorno 15 agosto, con onere in capo all' Carabiniere operante in Roma, di comunicare alla controparte i propri turni di lavoro appena diventino noti, mese Pt_1 dopo mese, al fine di concordare i giorni di visita della minore), aveva posto a carico dell l'obbligo di versare Pt_1 mensilmente alla , entro e non oltre il giorno cinque del mese, un assegno di euro 400,00, a decorrere dalla CP_1 domanda, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, somma rivalutabile automaticamente e annualmente in base agli indici Istat, oltre al contributo nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative e a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, purché debitamente documentate, ed aveva dichiarato compensate le spese di lite.
Con un unico articolato motivo l'appellante si doleva del regime delle visite, regolamentato senza tenere conto della necessità di mantenere il legame affettivo del padre con la figlia, omettendo di disciplinare le festività e le vacanze estive in epoca anteriore al compimento del terzo anno di età della bambina ed in ogni caso senza prevedere un progressivo ampliamento dei tempi di frequentazione nei primi tre anni di vita della figlia violando il principio di bigenitorialità.
Chiedeva, pertanto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, fermo restando l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, che il diritto di visita del padre venisse disciplinato come da modalità in dettaglio indicate in ricorso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si costituiva e, nel contestare l'avverso appello, in via incidentale censurava l'operato del primo Controparte_1 giudice per la mancata previsione, fino al compimento del terzo anno di età della minore, dei periodi del fine settimana in favore della madre, con compromissione del ruolo di genitore ludico in favore di quello esclusivamente accudente. Chiedeva, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, venisse diversamente regolamentati gli incontri del padre con la figlia sino al compimento dei tre anni e successivamente, come analiticamente indicato nella comparsa di costituzione, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione della causa in presenza, all'esito della comparizione personale delle parti, queste ultime concordavano la regolamentazione delle frequentazioni del padre con la figlia SA. Quindi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione.
Tanto premesso, le parti hanno raggiunto un accordo, regolamentando consensualmente la gestione della piccola
SA quanto alla relazione con il padre ed alle modalità di frequentazione come di seguito indicato:
a) il padre potrà tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana dall'orario di uscita dalla scuola alle ore 20.00
e dalle ore 16.00 nel periodo non scolastico, nonché a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore dalle ore
10.30 alle ore 19,.00, tale regolamentazione varrà fino al compimento del terzo anno di età della bambina;
b) fino al compimento del terzo anno di età la minore trascorrerà col padre ad anni alterni il 24 o 25 dicembre, oppure il 31 dicembre o il primo gennaio;
oppure il 26 dicembre o il 6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 20.00; la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
2 c) la minore trascorrerà con il padre la festa del padre e il di lui compleanno anche se non di spettanza dalle ore
15.00 alle ore 20.00, analogo diritto spetterà alla madre;
d) dal compimento del terzo anno di età la minore starà con il padre due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio dall'orario di uscita dalla scuola o dalle 16.00 nel periodo estivo, sino alle ore 20.00, nel periodo invernale ed alle ore 21.00 nel periodo estivo;
e) ad anni alterni starà con il padre il 24 o 25 dicembre, oppure il 31 dicembre o il primo gennaio, oppure il 26 dicembre o il 6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con gli stessi orari ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
f) nel periodo estivo fino al terzo anno di età, una settimana nel mese di luglio o agosto dalle ore 10.00 alle ore
21.00 con prelievo giornaliero, analoga settimana spetterà alla madre, in quella settimana è sospeso il diritto di visita del padre;
g) dal compimento del terzo anno di età la minore starà con il padre due settimane anche non consecutive nel mese di luglio - agosto da comunicare entro il 31 maggio;
h) la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno del suo compleanno, a ciascun genitore nel girono del compleanno della piccola sarà dedicata una fascia oraria alternativamente il pranzo o la cena;
i) tutte le festività nazionali saranno regolate secondo il principio dell'alternanza l' comunicherà alla Pt_1
con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 precedente l'inizio del trimestre i propri turni lavorativi onde CP_1 consentirle di conoscere i giorni in cui starà, sia i fine settimana che i giorni infrasettimanali, con la minore.
Le parti, infine, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, hanno concordato la compensazione delle stesse per entrambi i gradi di giudizio, con rinuncia da parte dei procuratori al vincolo della solidarietà.
Ritiene la Corte che la regolamentazione concordata dalle parti sia conforme all'interesse della figlia SA e possa essere recepita nel presente provvedimento.
Infatti, entrambi i genitori, che non hanno mai posto in discussione l'affidamento condiviso della bimba e la residenza privilegiata di quest'ultima presso l'abitazione materna, hanno richiesto, nei rispettivi scritti difensivi, pur da differenti prospettive, una diversa e più analitica regolamentazione delle visite paterne, che salvaguardasse la relazione del padre con la piccola nonostante la disgregazione familiare, ma al contempo tenesse conto dei tempi di adattamento della figlia SA.
L'accordo qui raggiunto fra i genitori nella gestione della figlia risponde all'interesse della bimba, che necessita di una significativa e piena relazione con entrambi genitori, idonea a garantirle per quanto possibile una crescita equilibrata e serena. Gli incontri fra padre e figlia, come concordati, appaiono rispondenti a tale finalità e sono stati verosimilmente modulati tenendo presenti anche gli impegni di lavoro dell' per l'attività di Carabiniere Pt_1 espletata fuori regione, affinché egli possa in concreto darvi seguito con impegno e continuità.
L'esito complessivo del giudizio, segnatamente l'accordo raggiunto, giustifica la compensazione delle spese di entrambi gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e su quello incidentale avanzato da , avverso la sentenza n. 4783, emessa dal Controparte_2 Controparte_1
Tribunale di Napoli Nord il 4.12.2024, in conformità degli accordi intercorsi fra le parti, così provvede:
3 - in riforma parziale della sentenza impugnata, prevede quanto segue, salvo diverso accordo dei genitori:
a) il padre potrà tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana dall'orario di uscita dalla scuola alle ore 20.00
e dalle ore 16.00 nel periodo non scolastico, nonché a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore dalle ore
10.30 alle ore 19,.00, tale regolamentazione varrà fino al compimento del terzo anno di età della bambina;
b) fino al compimento del terzo anno di età la minore trascorrerà col padre ad anni alterni il 24 o 25 dicembre, oppure il 31 dicembre o il primo gennaio;
oppure il 26 dicembre o il 6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 20.00; la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
c) la minore trascorrerà con il padre la festa del padre e il di lui compleanno anche se non di spettanza dalle ore
15.00 alle ore 20.00, analogo diritto spetterà alla madre;
d) dal compimento del terzo anno di età la minore starà con il padre due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio dall'orario di uscita dalla scuola o dalle 16.00 nel periodo estivo, sino alle ore 20.00, nel periodo invernale ed alle ore 21.00 nel periodo estivo;
e) ad anni alterni starà con il padre il 24 o 25 dicembre, oppure il 31 dicembre o il primo gennaio, oppure il 26 dicembre o il 6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con gli stessi orari ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
f) nel periodo estivo fino al terzo anno di età, una settimana nel mese di luglio o agosto dalle ore 10.00 alle ore
21.00 con prelievo giornaliero, analoga settimana spetterà alla madre, in quella settimana è sospeso il diritto di visita del padre;
g) dal compimento del terzo anno di età la minore starà con il padre due settimane anche non consecutive nel mese di luglio - agosto da comunicare entro il 31 maggio;
h) la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno del suo compleanno, a ciascun genitore nel girono del compleanno della piccola sarà dedicata una fascia oraria alternativamente il pranzo o la cena;
i) tutte le festività nazionali saranno regolate secondo il principio dell'alternanza l' comunicherà alla Pt_1
con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 precedente l'inizio del trimestre i propri turni lavorativi onde CP_1 consentirle di conoscere i giorni in cui starà, sia i fine settimana che i giorni infrasettimanali, con la minore.
l) conferma nel resto la sentenza impugnata;
m) dichiara compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, così deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
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