Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00167/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2025, proposto da
TO GA, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Musolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 20/2023 del 28.1.2023 (R.G. n. 5658/2022) emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sez. Lavoro, ad oggetto mancata corresponsione delle somme dovute per prestazioni professionali rese nell’ambito del progetto denominato “Condono Edilizio”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. CO OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
-) con ricorso notificato il 3.6.2025 e depositato il 4.6.2025 GA TO ha chiesto l’ottemperanza del titolo di cui in epigrafe nei confronti del Comune di Reggio Calabria;
-) con atto ritualmente notificato al predetto Comune in data 4.2.2026 parte ricorrente ha dichiarato “ Ai sensi dell’art. 84 c.p.a. di rinunciare al presente ricorso con richiesta di compensazione delle spese ”;
-) il Comune di Reggio Calabria, cui pure il ricorso è stato precedentemente ritualmente notificato, nei termini di cui all’art. 84 c.p.a. non si è costituito in giudizio e, dunque, non si è opposto;
-) alla camera di consiglio del 25.5.2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2 lett. c) c.p.a., con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN EN, Presidente
CO OT, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO OT | IN EN |
IL SEGRETARIO